REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 4 agosto 2003, n. 814

Ordinanza n. 814 Reg. Ordinanze 2003 del 4 agosto 2003 emessa dal TAR per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri c/Regione Emilia-Romagna

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA                         
Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna - Bologna - Sezione            
Seconda composto dai Signori:                                                   
dott. Luigi Papiano, Presidente; dott. Giancarlo Mozzarelli, Cons.              
relatore; dott. Bruno Lelli, Consigliere, ha pronunciato la seguente            
ordinanza sul ricorso proposto dai signori Aldrovandi Andrea, Bagnoli           
Roberto, Barigazzi Pietro, Biancani Raffaella, Cocconcelli Giuseppe,            
Conti Manuel, Corti Maria, Cuoghi Gianluca, Davoli Marco, Fabbiani              
Tito, Manenti Morena, Mantovani Paolo, Massaglia Claudio, Montanari             
Massimo, Mussini Fabio, Nadali Lorenzo, Nigelli Pietro, Righetti                
Andrea, Rosselli Ezio, Scarpellini Marcello, Schiassi Stefano,                  
Soncini Alberto, Tabanelli Antonio, Vaccari Antonio, Vanni Andrea,              
Vellani Andrea rappresentati e difesi dall'avv. Natalia Maramotti ed            
elettivamente domiciliati in Bologna, Via Arienti n. 37 presso l'avv.           
Paolo Righetti;                                                                 
contro                                                                          
Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta,                  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino e Maria                
Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza                    
Aldrovandi n. 3;                                                                
per l'annullamento                                                              
del bando di concorso pubblico per l'accesso alla sessione speciale             
di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale                      
escursionistica in Emilia-Romagna pubblicato nel Bollettino Ufficiale           
della Regione Emilia-Romagna del 13/9/2000, nonche' della delibera              
della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000/1226 del 18/7/2000           
avente ad oggetto "l'organizzazione della sessione speciale di esami            
per l'abilitazione di guida ambientale - escursionistica, prevista              
dall'art. 11, comma 2, 3 e 4 della L.R. 4/00, di cui il bando                   
costituisce allegato;                                                           
nella fase preliminare dell'udienza pubblica dell'8/5/2003 gli avv.ti           
N. Maramotti e M.C. Lista si sono direttamente rimessi agli scritti             
gia' depositati in causa;                                                       
considerato quanto segue                                                        
FATTO                                                                           
I ricorrenti - alcuni iscritti all'Albo professionale delle guide               
alpine, maestri di alpinismo della Regione Emilia-Romagna ed altri              
all'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna - dopo aver                
specificamente delineato il loro interesse al ricorso nella                     
limitazione al diritto di attivita' economica dei medesimi                      
determinata dagli atti impugnati, fanno preliminarmente presente che            
"il 18/7/2000 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha deliberato             
(delibera di Giunta n. 2000/1226) di organizzare la sessione d'esami            
per conseguire l'abilitazione di guida ambientale escursionistica,              
demandando al Presidente della Giunta l'istituzione della Commissione           
per la gestione della sessione speciale di esame e disponendo la                
pubblicazione del bando della sessione speciale di esami nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna".                             
Si aggiunge che "prima di tali fatti la Regione Emilia-Romagna,                 
relativamente all'attivita' di accompagnamento in montagna, aveva               
tenuto le seguenti condotte (...):                                              
- con L.R. n. 3 dell'1/2/1994 aveva provveduto a disciplinare                   
l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore             
di montagna in Emilia-Romagna, in attuazione della Legge n. 6 del               
2/1/1989.                                                                       
Il Titolo II della L.R. 3/94 prevedeva, in conformita' del disposto             
della Legge nazionale 6/89, l'istituzione della figura di                       
accompagnatore di montagna stabilendo altresi' che l'abilitazione               
tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna           
si conseguisse mediante la frequenza di appositi corsi tecnico -                
pratici ed il superamento dei relativi esami; l'organizzazione del              
corso veniva demandata alla Regione in collaborazione con il Collegio           
regionale delle Guide Alpine e le funzioni di istruttore tecnico nei            
corsi venivano affidate esclusivamente a guide alpine in possesso del           
diploma di istruttore.                                                          
Bisogna tuttavia attendere il dicembre 1998 perche' la Regione                  
Emilia-Romagna istituisca con delibera di Giunta n. 2511/98 un corso            
di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di             
accompagnatore di montagna, poi tenutosi per n. 25 iscritti dal mese            
di maggio 1999 con il superamento della prova finale da parte di n.             
23 candidati e la conseguente formazione di altrettanti                         
accompagnatori di montagna, abilitati all'accompanamento ai sensi               
della tuttora vigente Legge quadro 6/89.                                        
Nel contempo, nel mese di aprile 1999, quando gia' era stato                    
pubblicato il bando per la formazione di n. 25 accompagnatori di                
montagna e non si era dato ancora avvio al corso, la Regione aveva              
elaborato  un progetto di legge per disciplinare le attivita'                   
turistiche di accompagnamento in particolare per ridisegnare una                
nuova figura professionale dedita all'accomagnamento di persone                 
singole o gruppi in visita "ad ambiente collinari, di pianura e                 
acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette (...)           
al di fuori degli ambiti di attivita' che rientrano nella esclusiva             
competenza delle guide alpine, con particolare riferimento a quei               
percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e tecniche               
alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi,                      
specialmente in zone di particolare difficolta', quali ghiacciai,               
terreni innevati di elevata acclivita' e zone rocciose".                        
Con delibera dell'1/3/2000, progr. n. 425/2000 la Giunta regionale              
dell'Emilia-Romagna ha istituito e programmato il "secondo corso di             
formazione per accompagnatori di montagna in Emilia-Romagna",                   
affidandone l'organizzazione e la realizzazione al Collegio regionale           
delle Guide Alpine.                                                             
Il corso si sta attualmente svolgendo".                                         
A sostegno del ricorso sono presentate le censure di:                           
1) violazione dell'art. 2, comma 2, Legge n. 6 del 2/1/1989.                    
E cio' in quanto gli atti impugnati "prevedono l'istituzione di una             
figura professionale che risulta abilitata all'esercizio di una                 
attivita' di accompagnamento in montagna riservato da una legge                 
nazionale alle guide alpine. L'art. 2, comma 2, stabilisce infatti              
che lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al             
comma 1, tra le quali e' indicato al punto a) l'accompagnamento di              
persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni             
in montagna, su qualsiasi terreno, e' riservato alle guide alpine               
abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'Albo delle guide           
alpine".                                                                        
Si aggiunge che "il legislatore statale con la Legge 6/89 ha                    
consentito alle Regioni di ritagliare all'interno di quell'insieme              
che e' l'ambiente montano, una competenza limitata, ma comunque di              
elevato profilo professionale, che e' graficamente rappresentabile              
come il "sottoinsieme" dell'ambiente montano praticabile, quanto                
all'attivita' di accompagnamento, dagli "accompagnatori di                      
media-montagna" di cui all'art. 21, Legge 6/89. Tale sottoinsieme               
contiene figurativamente tutti i percorsi montani che non si attuano            
su roccia, ghiaccio, terreni innevati e che per la progressione non             
richiedono l'uso di corda, piccozza e ramponi".                                 
Si afferma che "la descrizione connotativa di tale sottoinsieme                 
corrisponde all'ambiente geografico appenninico in Emilia-Romagna al            
di sopra dei 600 metri di altitudine.                                           
La delibera citata e l'allegato bando di concorso violano la                    
normativa statale de qua perche' nel momento in cui creano una nuova            
figura professionale, attribuiscono a questa una competenza                     
all'accompagnamento che non essendo limitata entro l'altitudine dei             
600 metri, ossia entro l'ambito collinare, risulta riservata dalla              
legge nazionale alle guide alpine o comunque, qualora le singole                
Regioni abbiano costituito tali figure professionali, agli                      
accompagnatori di montagna".                                                    
Si rileva altresi' che "la distinzione altimetrica tra collina e                
montagna non e' opinione soggettiva, poiche' i due distinti termini,            
quando collocati all'interno di un testo normativo, assumono un                 
valore giuridicamente rilevante.                                                
Per l'attribuzione di un significato giuridico alla parola "montagna"           
contenuta nella Legge 6/89 deve soccorrere il criterio interpretativo           
contenuto nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del           
Codice civile, il quale afferma che nell'applicare la legge non si              
puo' attriburle altro senso che quello fatto palese dal significato             
proprio delle parole.                                                           
Per stabilire quale sia il significato proprio della parola                     
"Montagna" bisogna ricorrere al sapere tecnico in materia geografica:           
in merito al Dizionario di Geografia di FJ Moukhouse edito in Italia            
da Zanichelli da' la seguente difinizione di montagna: "rilievo                 
notevolmente elevato delimitato da versanti ripidi che si innalza in            
creste acute o in cime isolate. Non esiste una quota minima                     
stabilita, ma in genere e' considerato tale un rilievo che superi i             
600 metri, eccettuato il caso che sorga bruscamente, isoltato, da un            
bassopiano; in tal caso si usa il termine "monte"".                             
Infine, il "Dizionario della Scienza della Terra" edito da Rizzoli,             
al termine "collina" precisa: rilievo di modesta altezza (non                   
superiore ai 600 metri), ma di una corta estensione, caratterizzato             
dalla forma arrotondata della parte culminante; per converso al                 
termine "montagna" precisa: "rilievo della superficie terrestre che             
differisce delle colline per la maggiore altezza (oltre 600 metri) e            
spesso anche per le caratteristiche morfologiche. La montagna e' tale           
principalmente per l'altezza.".                                                 
Si desume dunque che il termine "montagna" e nella scienza e nella              
coscienza collettiva (...) allude a un rilievo che supera i 600 metri           
di altitudine.                                                                  
Ne consegue che la delibera della Giunta regionale n. 2000/1226 del             
18/7/2000 e l'allegato bando di concorso sono viziati per violazione            
della Legge 6/89, art. 2, comma 2, nella parte in cui riserva alle              
sole guide alpine l'attivita' di accompagnamento di persone in                  
escursioni di montagna".                                                        
2) Violazione dell'art. 21, comma 2, Legge 6/89.                                
Si rileva come "la delibera di Giunta n. 2000/1226 del 18/7/2000 e              
l'allegato bando di concorso sono viziati altresi' per violazione               
dell'art. 21, comma 2, Legge 6/89 nella pate in cui stabilische che             
quando le Regioni prevedano la istituzione della figura di                      
accompagnatore di montagna, il medesimo possa svolgere in una zona o            
in una regione determinate, le attivita' di accompagnamento di cui al           
comma 1, dell'art. 2 della stessa legge (ossia quelle riservate alle            
guide alpine) "con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai,             
dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la                
progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi . . .".                        
Infatti, avendo la Regione Emilia-Romagna abrogato con la L.R. 4/00,            
art. 13, comma 4 il Titolo II della L.R. 3/94 che disciplinava la               
figura dell'accompagnatore di montagna, ha (...) escluso la                     
possibilita' di costituire in regione figure professionali diverse              
dalle guide alpine, abilitate all'accompagnamento di persone singole            
o gruppi in montagna.                                                           
Ne consegue la nullita' per vizio di legittimita' nella forma di                
violazione di legge della delibera e del relativo bando, gia' citati,           
che prevedono l'istituzione della guida ambientale escursionistica              
competente all'accompagnamento in montagna di persone singole o                 
gruppi".                                                                        
I ricorrenti presentano infine questione di legittimita'                        
costituzionale dell'art. 2, comma 3, L.R. 4/00, nella parte in cui              
prevede che la guida ambientale escursionistica possa condurre                  
persone singole o gruppi in visita ad ambienti montani sebbene con              
esclusione di percorsi di particolare difficolta' posti su terreni              
innevati o rocciosi di elevata acclivita', e in ogni caso quelli che            
richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con                   
l'utilizzo di corda, picozza e ramponi; nonche' dell'art. 11, comma             
2, comma 3, L.R. 4/00 il quale prevede, in sede di prima applicazione           
della Legge medesima ed entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore,           
che la Regione organizzi una sessione speciale di esami per                     
conseguire l'abilitazione di guida ambientale - escursionistica per             
la quale possono fare domanda coloro che abbiano frequentato con                
profitto uno o piu' corsi di almeno 300 ore, i cui contenuti siano              
assimilabili alle materie previste dal corso teorico - pratico                  
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 14, L.R.            
n. 3 dell'1/3/1994, nonche' coloro che abbiano svolto per almeno                
dodici mesi negli ultimi dieci anni attivita' di accompagnamento                
assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 4/00.            
In particolare "le predette norme si assumono violare le seguenti               
disposizioni costituzionali":                                                   
1) Violazione art. 117 Cost. - I comma il quale subordinando il                 
potere di legiferare, da parte delle Regioni, al rispetto dei                   
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato intende anche           
riferirsi a quei principi di piu' ridotta generalita', rispetto ai              
principi generali dell'ordinamento, che sono contenuti nelle leggi              
quadro; queste ultime, e tra esse la Legge quadro 6/89, vincolano               
pertanto la potesta' legislativa delle Regioni ed esprimono                     
orientamenti di massima cui, nell'intenzione del legislatore statale,           
dovrebbe ispirarsi la legislazione regionale volta a disciplinare le            
singole materie assegnate.                                                      
La citata Legge 6/89 stabilisce i principi fondamentali per la                  
legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di           
guida alpina.                                                                   
In particolare, l'art. 2, Legge 6/89 definisce guida alpina "chi                
svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non                      
continuativo (...) l'attivita' di accompagnamento di persone (...) in           
escursioni di montagna" ed in particolare riserva alle guide alpine             
lo svolgimento a titolo professionale di tale attivita' di                      
accompagnamento su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta'              
(...) e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e            
attrezzature alpinistiche, facendo salvo il disposto dell'art. 3                
della stessa legge che distingue i gradi della professione di guida             
alpina (aspirante guida e maestro di alpinismo) e dell'art. 21 che              
prevede la possibilita' per le Regioni di formare e abilitare                   
accompagnatori di montagna.                                                     
Quest'ultima norma definisce accompagnatore di montagna colui che, in           
una regione determinata, svolge le attivita' di accompagnamento di              
cui all'art. 2, comma 1 della citata Legge 6/89 (ossia le medesime              
attivita' di accompagnamento previste per le guide alpine) con                  
esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e           
di quelli che richiedano comunque per la progressione l'uso di corda,           
piccozza e ramponi".                                                            
Si aggiunge come "dalla lettura delle normativa che detta i principi            
fondamentali per la legislazione regionale emerge (...) la                      
preoccupazione del legislatore statale circa la necessita' di                   
assicurare un elevato livello professionale a chi svolge attivita' di           
accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, riconoscendo           
implicitamente la rischiosita' di tale prestazione professionale e la           
preoccupazione circa la tutela della sicurezza pubblicata in                    
montagna, dal che consegue:                                                     
1) Violazione ulteriore art. 117 Cost. - comma 1 il quale non prevede           
tra le materie oggetto della potesta' legislativa regionale quella              
della sicurezza pubblica, tale materia, ispiratrice della Legge 6/89            
risulta normativamente connessa con l'accompagnamento in ambiente               
montano e rientra nella potesta' legislativa primaria dello Stato; la           
legge della Regione Emilia-Romagna 4/00 nell'istituire la figura                
della guida ambientale escursionistica con competenza                           
all'accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, viola              
dunque l'art. 117 Cost, comma 1 sotto il duplice profilo:                       
- del mancato rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle                
leggi dello Stato anche intesi come quei principi di piu' ridotta               
generalita' contenuti nelle leggi quadro con particolare riferimento            
al principio che riserva, secondo la Legge 6/89, l'accompagnamento in           
montagna alle guide alpine o in subordine, quando esistano nelle                
singole realta' regionali, agli accompagnatori di montagna".                    
Si rileva che "la questione e' sostanziale (...) infatti per gli                
accompagnatori di montagna, a differenza delle guide ambientali                 
escursionistiche, e' prevista una formazione che consente loro di far           
parte, sebbene senza diritto di voto, del Collegio regionale delle              
Guide Alpine, subordinando altresi' l'esercizio della professione di            
accompagnatori di montagna all'iscrizione in apposito elenco speciale           
alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine;              
- della indebita auto-attribuzione di potesta' normativa da parte               
della Regione Emilia-Romagna in materia di sicurezza pubblica,                  
essendo la medesma normativa connessa all'accompagnamento in montagna           
ed in quanto tale permanendo in campo allo Stato quale titolare della           
potesta' legislativa primaria.                                                  
2) Violazione dell'art. 5 Costituzione che nel promuovere le                    
autonomie locali ribadisce unita' e indivisibilita' della                       
Repubblica.                                                                     
3) Violazione dell'art. 3 Costituzione in quella particolare                    
accezione del principio di uguaglianza che si definisce come                    
principio di ragionevolezza delle leggi; tale principio esige che le            
disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano           
adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.              
Nella fattispecie, il legislatore regionale dell'Emilia-Romagna ha              
dapprima con la L.R. 3/94 istituito la figura dell'accompagnatore di            
montagna nel rispetto dei principi fondamentali dettati in tale                 
materia dalla Legge statale 6/89 e, appena dopo aver formato le prime           
23 figure professionali abilitate all'accompagnamento in montagna               
(dicembre 1999), ha completato l'iter formativo di una nuova legge              
regionale, la 4/00 che, nell'abrogare la figura dell'accompagnatore             
di montagna, ha istituito una nuova fantasiosa figura, la guida                 
ambientale - escursionistica, abilitata ad illustrare a persone                 
singole o gruppi, gli aspetti ambientali e naturalistici del                    
territorio non solo conducendoli in visita ad ambiente collinari, di            
pianura ed acquatici (...), ma anche ad ambienti montani.                       
Il legislatore regionale ha in tal modo irragionevolmente attuato da            
un lato una condotta tesa a potenziare le figure professionali                  
abilitate all'accompagnamento in montagna nel rispetto della                    
normativa statale vigente; dall'altro ha subito abdicato al bisogno             
dei cittadini di vedersi garantita la sicurezza nell'accompagnamento            
attraverso figure formate in modo da far conseguire loro un elevato             
profilo professionale, istituendo soggetti despecializzati con                  
competenza all'accompagnamento sull'intero territorio regionale, che            
spazia dalle Valli di Comacchio al sentiero del crinale appenninico             
Tosco-Emiliano, demandandone altresi' la formazione alle Province               
singole o associate e prevedono di lasciare alla discrzione di queste           
ultime la possibilita' di istituire indirizzi di specializzazione".             
La Regione Emilia-Romagna ha preliminarmente eccepito                           
l'inammissibilita' del ricorso per asserita carenza di interesse ed             
ha anche controdedotto nel merito del medesimo, chiedendone il                  
rigetto.                                                                        
Con ordinanza 1/12/2000, n. 991, questa Sezione ha respinto l'istanza           
cautelare presentata dai ricorrenti, con la motivazione che "non sono           
provati profili di danno grave ed irreparabile".                                
Con successive memorie in data 8 e 16/3/2001, le parti hanno                    
ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.                           
Con sentanza 19/12/2001, n. 1291, questa Sezione ha:                            
a) respinto il ricorso (nella parte che attiene la posizione dei                
ricorrenti accompagnatori di montagna);                                         
b) respinto le prime due censure di ricorso (nella parte che attiene            
la posizione dei ricorrenti guide alpine);                                      
c) rimesso alla Corte Costituzionale, con separata ordinanza, la                
questione di costituzionalita' dell'art. 2, terzo comma, L.R.                   
1/2/2000, n. 4 dell'Emilia-Romagna - limitatamente all'inciso                   
"ambienti montani" - per eventuale contrasto con l'art. 117 della               
Costituzione.                                                                   
Con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 420, la Corte Costituzionale ha             
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimita'            
costituzionale predetta, per mancata considerazione della nuova                 
formulazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione                     
sopravvenuta con l'entrata in vigore della Legge Cost. 18 ottobre               
2001, n. 3 (art. 3) anteriormente al deposito dell'ordinanza di                 
questa Sezione.                                                                 
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato in              
ordine alla predetta ordinanza della Corte costituzionale.                      
I procuratori della Regione resistente hanno, infine, provveduto al             
deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l'importo           
complessivo di Euro 9.061,47 + IVA e CPA.                                       
DIRITTO                                                                         
1. Come si e' esposto in fatto, la controversia torna in decisione              
dopo che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 420/02 ha                     
restituito gli atti al giudice remettente in considerazione                     
dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 del                      
18/10/2001, il cui art. 3, ha sostituito l'intero testo originario              
dell'art. 117 della Costituzione.                                               
In base al principio di autonomia di ciascun giudizio di                        
costituzionalita' in via incidentale, il Collegio procede pertanto a            
riesaminare la questione nel suo complesso.                                     
2. Ritiene il Collegio che la L.R. 1/2/2000, n. 4 dell'Emilia-                  
Romagna nella parte relativa alla disposizione di cui all'art. 2,               
terzo comma e limitatamente all'inciso "ambienti montani" - ponga un            
profilo di eventuale illegittimita' costituzionale per violazione               
dell'art. 117 della Costituzione; che tale profilo non sia, in questa           
fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della           
definizione della presente controversia.                                        
Il sospetto di incostituzionalita' della predetta norma regionale               
nasce in relazione all'art. 117 della Costituzione nel testo in                 
vigore al momento dell'adozione degli atti impugnati. Poiche' la                
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che ha sostituito                  
l'intero testo originario dell'art. 117 della Costituzione - e'                 
entrata in vigore dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati e dopo            
la proposizione dei ricorsi, il  Collegio ritiene che il parametro di           
riferimento ai fini della valutazione della legittimita'                        
costituzionale resti il riparto di competenze fissato dal testo                 
originario.                                                                     
Da un lato, infatti, il giudizio insturato e' di natura impugnatoria            
e tende all'annullamento di un provvedimento autoritativo la cui                
legittimita' deve essere valutata sulla base del principio "tempus              
regit actum"; dall'altro l'interesse al ricorso deve essere valutato            
con riferimento esclusivo all'eliminazione di quel medesimo                     
provvedimento ed al ripristino della situazione giuridica ad esso               
precedente ed in tali termini tuttora persiste.                                 
Il collegio dubita, invero della legittimita' costituzionale della              
norma regionale predetta (nella parte relativa alla disposizione di             
cui all'art. 2, comma 3 e limitatamente all'inciso "ambienti                    
montani") per contrasto con il principio di ripartizione tra                    
legislazione statale - quadro e legislazione regionale posto dal                
suddetto parametro costituzionale - nel testo anteriore alla Legge              
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e ritiene che la questione si            
presenti come rilevante e non manifestamente infondata.                         
Quanto al primo profilo, l'eventuale caducazione della norma predetta           
a seguito di un accertamento di incostituzionalita' della norma                 
medesima comporterebbe la definizione della controversia in senso               
favorevole all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte                   
ricorrente.                                                                     
Quanto alla non manifeta infondatezza della questione, essa emerge              
dalla considerazione che la norma predetta - nel consentire alla                
nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica               
l'attivita' di accompagnamento di persone singolo o gruppi di persone           
anche in ambienti montani - appare confliggere con la Legge quadro              
statale 2/1/1989, n. 6 che - nello stabilire i principi fondamentali            
per la legislazione regionale in materia di ordinamento della                   
professione di guida alpina - prescrive, all'art. 2, primo comma, che           
essa "svolge professionalmente (...) le seguenti attivita': a)                  
accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su                   
ghiaccio o in escursioni in montagna (...)" e, all'art. 2, secondo              
comma, che "lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di            
cui al comma primo, su qualsiasi terreno e senza limiti di                      
difficolta' (...) e' riservato alle guide alpine abilitate                      
all'esercizio professionale e iscritte nell'Albo professionale delle            
guide alpine (...), salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21".                  
La normativa statale - quandro sancisce, dunque, una riserva a favore           
della figura professionale predetta per le attivita' di                         
accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati, limitata da             
una duplice deroga: la prima (art. 3, Legge cit.) attiene alla                  
articolazione interna alla professione di guida alpina nei due gradi            
di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo; la                 
seconda (art. 21 Legge cit.) attiene esclusivamente alla facolta'               
delle Regioni di prevedere la formazione ed abilitazione della figura           
professionale degli accompagnatori di media montagna.                           
Ne discende che la norma regionale in esame appare incidere                     
pregiudizievolmente sulla riserva di attivita' posta dalla legge                
quadro statale sopraindicata in violazione del riparto di competenze            
tra legislazione statale e legislazione regionale delineato dall'art.           
117 Cost., nel testo anteriore alla Legge Costituzionale 18 ottobre             
2001, n. 3.                                                                     
Appare, invece, manifestamente infondata, la questione di                       
legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo e terzo comma, L.R.           
dell'Emilia-Romagna 4/00 proposta dalla parte ricorrente poiche' essa           
contesta la stessa possibilita' di costituzione della nuova figura              
professionale della guida ambientale-escursionistica - mediante                 
incidente di costituzionalita' attinente la stessa procedura di                 
abilitazione - ben oltre i limiti posti in materia dai principi                 
fondamentali stabiliti dalla sopraindicata legge quadro statale.                
Ne' la materia in esame attiene specificamente al comparto della                
sicurezza pubblica, ne' appare congruo in relazione ad essa il                  
riferimento proposto dai ricorrenti ai parametri degli artt. 3 e 5              
Cost., per il loro carattere genericamente sussidiario rispetto al              
parametro costituzionale che rileva in primo piano nella fattispecie            
in esame: quello, gia' richiamato dianzi, posto dall'art. 117 Cost,             
in tema di riparto di competenze tra legislazione statale e                     
legislazione regionale.                                                         
Va, pertanto, sollevata la questione di legittimita' costituzionale             
dell'art. 2, terzo comma, L.R. dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 -             
limitatamente all'inciso "ambienti montani" - per contrasto con                 
l'art. 117 Cost. (in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 21 della                    
Legge-quadro statale 2/1/1989, n. 6): conseguentemente va disposta la           
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mentre il presente           
giudizio (nella parte relativa alla posizione dei ricorrenti guide              
alpine) deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, Legge 87/53, fino            
alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma                    
indicata.                                                                       
P.Q.M.                                                                          
Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna,            
Sezione Seconda:                                                                
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata - nei termini di            
cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale                
dell'art. 2, terzo comma, L.R. dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 -             
limitatamente all'inciso "ambienti montani" - in relazione all'art.             
117 della Costituzione;                                                         
- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte                        
Costituzionale;                                                                 
- sospende la trattazione del ricorso (nella parte relativa ai                  
ricorrenti guide alpine) ai sensi dell'art. 23, Legge n. 87                     
dell'11/3/1957;                                                                 
ordina che - a cura della Segreteria - la presente ordinanza sia                
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei               
Ministri e sia comunicata ai Presenti delle due Camere del                      
Parlamento.                                                                     
Cosi' deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'8/5/2003.                
PRESIDENTE                                                                      
Luigi Papiano                                                                   
CONS. EST.                                                                      
(firma illeggibile)                                                             
Depositata in Segreteria in data 4 agosto 2003.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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