ORDINANZA 4 agosto 2003, n. 814
Ordinanza n. 814 Reg. Ordinanze 2003 del 4 agosto 2003 emessa dal TAR per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri c/Regione Emilia-Romagna
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna - Bologna - Sezione
Seconda composto dai Signori:
dott. Luigi Papiano, Presidente; dott. Giancarlo Mozzarelli, Cons.
relatore; dott. Bruno Lelli, Consigliere, ha pronunciato la seguente
ordinanza sul ricorso proposto dai signori Aldrovandi Andrea, Bagnoli
Roberto, Barigazzi Pietro, Biancani Raffaella, Cocconcelli Giuseppe,
Conti Manuel, Corti Maria, Cuoghi Gianluca, Davoli Marco, Fabbiani
Tito, Manenti Morena, Mantovani Paolo, Massaglia Claudio, Montanari
Massimo, Mussini Fabio, Nadali Lorenzo, Nigelli Pietro, Righetti
Andrea, Rosselli Ezio, Scarpellini Marcello, Schiassi Stefano,
Soncini Alberto, Tabanelli Antonio, Vaccari Antonio, Vanni Andrea,
Vellani Andrea rappresentati e difesi dall'avv. Natalia Maramotti ed
elettivamente domiciliati in Bologna, Via Arienti n. 37 presso l'avv.
Paolo Righetti;
contro
Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino e Maria
Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza
Aldrovandi n. 3;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico per l'accesso alla sessione speciale
di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale
escursionistica in Emilia-Romagna pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 13/9/2000, nonche' della delibera
della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000/1226 del 18/7/2000
avente ad oggetto "l'organizzazione della sessione speciale di esami
per l'abilitazione di guida ambientale - escursionistica, prevista
dall'art. 11, comma 2, 3 e 4 della L.R. 4/00, di cui il bando
costituisce allegato;
nella fase preliminare dell'udienza pubblica dell'8/5/2003 gli avv.ti
N. Maramotti e M.C. Lista si sono direttamente rimessi agli scritti
gia' depositati in causa;
considerato quanto segue
FATTO
I ricorrenti - alcuni iscritti all'Albo professionale delle guide
alpine, maestri di alpinismo della Regione Emilia-Romagna ed altri
all'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna - dopo aver
specificamente delineato il loro interesse al ricorso nella
limitazione al diritto di attivita' economica dei medesimi
determinata dagli atti impugnati, fanno preliminarmente presente che
"il 18/7/2000 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha deliberato
(delibera di Giunta n. 2000/1226) di organizzare la sessione d'esami
per conseguire l'abilitazione di guida ambientale escursionistica,
demandando al Presidente della Giunta l'istituzione della Commissione
per la gestione della sessione speciale di esame e disponendo la
pubblicazione del bando della sessione speciale di esami nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna".
Si aggiunge che "prima di tali fatti la Regione Emilia-Romagna,
relativamente all'attivita' di accompagnamento in montagna, aveva
tenuto le seguenti condotte (...):
- con L.R. n. 3 dell'1/2/1994 aveva provveduto a disciplinare
l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore
di montagna in Emilia-Romagna, in attuazione della Legge n. 6 del
2/1/1989.
Il Titolo II della L.R. 3/94 prevedeva, in conformita' del disposto
della Legge nazionale 6/89, l'istituzione della figura di
accompagnatore di montagna stabilendo altresi' che l'abilitazione
tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna
si conseguisse mediante la frequenza di appositi corsi tecnico -
pratici ed il superamento dei relativi esami; l'organizzazione del
corso veniva demandata alla Regione in collaborazione con il Collegio
regionale delle Guide Alpine e le funzioni di istruttore tecnico nei
corsi venivano affidate esclusivamente a guide alpine in possesso del
diploma di istruttore.
Bisogna tuttavia attendere il dicembre 1998 perche' la Regione
Emilia-Romagna istituisca con delibera di Giunta n. 2511/98 un corso
di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di
accompagnatore di montagna, poi tenutosi per n. 25 iscritti dal mese
di maggio 1999 con il superamento della prova finale da parte di n.
23 candidati e la conseguente formazione di altrettanti
accompagnatori di montagna, abilitati all'accompanamento ai sensi
della tuttora vigente Legge quadro 6/89.
Nel contempo, nel mese di aprile 1999, quando gia' era stato
pubblicato il bando per la formazione di n. 25 accompagnatori di
montagna e non si era dato ancora avvio al corso, la Regione aveva
elaborato un progetto di legge per disciplinare le attivita'
turistiche di accompagnamento in particolare per ridisegnare una
nuova figura professionale dedita all'accomagnamento di persone
singole o gruppi in visita "ad ambiente collinari, di pianura e
acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette (...)
al di fuori degli ambiti di attivita' che rientrano nella esclusiva
competenza delle guide alpine, con particolare riferimento a quei
percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e tecniche
alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi,
specialmente in zone di particolare difficolta', quali ghiacciai,
terreni innevati di elevata acclivita' e zone rocciose".
Con delibera dell'1/3/2000, progr. n. 425/2000 la Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna ha istituito e programmato il "secondo corso di
formazione per accompagnatori di montagna in Emilia-Romagna",
affidandone l'organizzazione e la realizzazione al Collegio regionale
delle Guide Alpine.
Il corso si sta attualmente svolgendo".
A sostegno del ricorso sono presentate le censure di:
1) violazione dell'art. 2, comma 2, Legge n. 6 del 2/1/1989.
E cio' in quanto gli atti impugnati "prevedono l'istituzione di una
figura professionale che risulta abilitata all'esercizio di una
attivita' di accompagnamento in montagna riservato da una legge
nazionale alle guide alpine. L'art. 2, comma 2, stabilisce infatti
che lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al
comma 1, tra le quali e' indicato al punto a) l'accompagnamento di
persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni
in montagna, su qualsiasi terreno, e' riservato alle guide alpine
abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'Albo delle guide
alpine".
Si aggiunge che "il legislatore statale con la Legge 6/89 ha
consentito alle Regioni di ritagliare all'interno di quell'insieme
che e' l'ambiente montano, una competenza limitata, ma comunque di
elevato profilo professionale, che e' graficamente rappresentabile
come il "sottoinsieme" dell'ambiente montano praticabile, quanto
all'attivita' di accompagnamento, dagli "accompagnatori di
media-montagna" di cui all'art. 21, Legge 6/89. Tale sottoinsieme
contiene figurativamente tutti i percorsi montani che non si attuano
su roccia, ghiaccio, terreni innevati e che per la progressione non
richiedono l'uso di corda, piccozza e ramponi".
Si afferma che "la descrizione connotativa di tale sottoinsieme
corrisponde all'ambiente geografico appenninico in Emilia-Romagna al
di sopra dei 600 metri di altitudine.
La delibera citata e l'allegato bando di concorso violano la
normativa statale de qua perche' nel momento in cui creano una nuova
figura professionale, attribuiscono a questa una competenza
all'accompagnamento che non essendo limitata entro l'altitudine dei
600 metri, ossia entro l'ambito collinare, risulta riservata dalla
legge nazionale alle guide alpine o comunque, qualora le singole
Regioni abbiano costituito tali figure professionali, agli
accompagnatori di montagna".
Si rileva altresi' che "la distinzione altimetrica tra collina e
montagna non e' opinione soggettiva, poiche' i due distinti termini,
quando collocati all'interno di un testo normativo, assumono un
valore giuridicamente rilevante.
Per l'attribuzione di un significato giuridico alla parola "montagna"
contenuta nella Legge 6/89 deve soccorrere il criterio interpretativo
contenuto nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del
Codice civile, il quale afferma che nell'applicare la legge non si
puo' attriburle altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole.
Per stabilire quale sia il significato proprio della parola
"Montagna" bisogna ricorrere al sapere tecnico in materia geografica:
in merito al Dizionario di Geografia di FJ Moukhouse edito in Italia
da Zanichelli da' la seguente difinizione di montagna: "rilievo
notevolmente elevato delimitato da versanti ripidi che si innalza in
creste acute o in cime isolate. Non esiste una quota minima
stabilita, ma in genere e' considerato tale un rilievo che superi i
600 metri, eccettuato il caso che sorga bruscamente, isoltato, da un
bassopiano; in tal caso si usa il termine "monte"".
Infine, il "Dizionario della Scienza della Terra" edito da Rizzoli,
al termine "collina" precisa: rilievo di modesta altezza (non
superiore ai 600 metri), ma di una corta estensione, caratterizzato
dalla forma arrotondata della parte culminante; per converso al
termine "montagna" precisa: "rilievo della superficie terrestre che
differisce delle colline per la maggiore altezza (oltre 600 metri) e
spesso anche per le caratteristiche morfologiche. La montagna e' tale
principalmente per l'altezza.".
Si desume dunque che il termine "montagna" e nella scienza e nella
coscienza collettiva (...) allude a un rilievo che supera i 600 metri
di altitudine.
Ne consegue che la delibera della Giunta regionale n. 2000/1226 del
18/7/2000 e l'allegato bando di concorso sono viziati per violazione
della Legge 6/89, art. 2, comma 2, nella parte in cui riserva alle
sole guide alpine l'attivita' di accompagnamento di persone in
escursioni di montagna".
2) Violazione dell'art. 21, comma 2, Legge 6/89.
Si rileva come "la delibera di Giunta n. 2000/1226 del 18/7/2000 e
l'allegato bando di concorso sono viziati altresi' per violazione
dell'art. 21, comma 2, Legge 6/89 nella pate in cui stabilische che
quando le Regioni prevedano la istituzione della figura di
accompagnatore di montagna, il medesimo possa svolgere in una zona o
in una regione determinate, le attivita' di accompagnamento di cui al
comma 1, dell'art. 2 della stessa legge (ossia quelle riservate alle
guide alpine) "con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai,
dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la
progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi . . .".
Infatti, avendo la Regione Emilia-Romagna abrogato con la L.R. 4/00,
art. 13, comma 4 il Titolo II della L.R. 3/94 che disciplinava la
figura dell'accompagnatore di montagna, ha (...) escluso la
possibilita' di costituire in regione figure professionali diverse
dalle guide alpine, abilitate all'accompagnamento di persone singole
o gruppi in montagna.
Ne consegue la nullita' per vizio di legittimita' nella forma di
violazione di legge della delibera e del relativo bando, gia' citati,
che prevedono l'istituzione della guida ambientale escursionistica
competente all'accompagnamento in montagna di persone singole o
gruppi".
I ricorrenti presentano infine questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 3, L.R. 4/00, nella parte in cui
prevede che la guida ambientale escursionistica possa condurre
persone singole o gruppi in visita ad ambienti montani sebbene con
esclusione di percorsi di particolare difficolta' posti su terreni
innevati o rocciosi di elevata acclivita', e in ogni caso quelli che
richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con
l'utilizzo di corda, picozza e ramponi; nonche' dell'art. 11, comma
2, comma 3, L.R. 4/00 il quale prevede, in sede di prima applicazione
della Legge medesima ed entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore,
che la Regione organizzi una sessione speciale di esami per
conseguire l'abilitazione di guida ambientale - escursionistica per
la quale possono fare domanda coloro che abbiano frequentato con
profitto uno o piu' corsi di almeno 300 ore, i cui contenuti siano
assimilabili alle materie previste dal corso teorico - pratico
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 14, L.R.
n. 3 dell'1/3/1994, nonche' coloro che abbiano svolto per almeno
dodici mesi negli ultimi dieci anni attivita' di accompagnamento
assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 4/00.
In particolare "le predette norme si assumono violare le seguenti
disposizioni costituzionali":
1) Violazione art. 117 Cost. - I comma il quale subordinando il
potere di legiferare, da parte delle Regioni, al rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato intende anche
riferirsi a quei principi di piu' ridotta generalita', rispetto ai
principi generali dell'ordinamento, che sono contenuti nelle leggi
quadro; queste ultime, e tra esse la Legge quadro 6/89, vincolano
pertanto la potesta' legislativa delle Regioni ed esprimono
orientamenti di massima cui, nell'intenzione del legislatore statale,
dovrebbe ispirarsi la legislazione regionale volta a disciplinare le
singole materie assegnate.
La citata Legge 6/89 stabilisce i principi fondamentali per la
legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di
guida alpina.
In particolare, l'art. 2, Legge 6/89 definisce guida alpina "chi
svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non
continuativo (...) l'attivita' di accompagnamento di persone (...) in
escursioni di montagna" ed in particolare riserva alle guide alpine
lo svolgimento a titolo professionale di tale attivita' di
accompagnamento su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta'
(...) e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e
attrezzature alpinistiche, facendo salvo il disposto dell'art. 3
della stessa legge che distingue i gradi della professione di guida
alpina (aspirante guida e maestro di alpinismo) e dell'art. 21 che
prevede la possibilita' per le Regioni di formare e abilitare
accompagnatori di montagna.
Quest'ultima norma definisce accompagnatore di montagna colui che, in
una regione determinata, svolge le attivita' di accompagnamento di
cui all'art. 2, comma 1 della citata Legge 6/89 (ossia le medesime
attivita' di accompagnamento previste per le guide alpine) con
esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e
di quelli che richiedano comunque per la progressione l'uso di corda,
piccozza e ramponi".
Si aggiunge come "dalla lettura delle normativa che detta i principi
fondamentali per la legislazione regionale emerge (...) la
preoccupazione del legislatore statale circa la necessita' di
assicurare un elevato livello professionale a chi svolge attivita' di
accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, riconoscendo
implicitamente la rischiosita' di tale prestazione professionale e la
preoccupazione circa la tutela della sicurezza pubblicata in
montagna, dal che consegue:
1) Violazione ulteriore art. 117 Cost. - comma 1 il quale non prevede
tra le materie oggetto della potesta' legislativa regionale quella
della sicurezza pubblica, tale materia, ispiratrice della Legge 6/89
risulta normativamente connessa con l'accompagnamento in ambiente
montano e rientra nella potesta' legislativa primaria dello Stato; la
legge della Regione Emilia-Romagna 4/00 nell'istituire la figura
della guida ambientale escursionistica con competenza
all'accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, viola
dunque l'art. 117 Cost, comma 1 sotto il duplice profilo:
- del mancato rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato anche intesi come quei principi di piu' ridotta
generalita' contenuti nelle leggi quadro con particolare riferimento
al principio che riserva, secondo la Legge 6/89, l'accompagnamento in
montagna alle guide alpine o in subordine, quando esistano nelle
singole realta' regionali, agli accompagnatori di montagna".
Si rileva che "la questione e' sostanziale (...) infatti per gli
accompagnatori di montagna, a differenza delle guide ambientali
escursionistiche, e' prevista una formazione che consente loro di far
parte, sebbene senza diritto di voto, del Collegio regionale delle
Guide Alpine, subordinando altresi' l'esercizio della professione di
accompagnatori di montagna all'iscrizione in apposito elenco speciale
alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine;
- della indebita auto-attribuzione di potesta' normativa da parte
della Regione Emilia-Romagna in materia di sicurezza pubblica,
essendo la medesma normativa connessa all'accompagnamento in montagna
ed in quanto tale permanendo in campo allo Stato quale titolare della
potesta' legislativa primaria.
2) Violazione dell'art. 5 Costituzione che nel promuovere le
autonomie locali ribadisce unita' e indivisibilita' della
Repubblica.
3) Violazione dell'art. 3 Costituzione in quella particolare
accezione del principio di uguaglianza che si definisce come
principio di ragionevolezza delle leggi; tale principio esige che le
disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano
adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.
Nella fattispecie, il legislatore regionale dell'Emilia-Romagna ha
dapprima con la L.R. 3/94 istituito la figura dell'accompagnatore di
montagna nel rispetto dei principi fondamentali dettati in tale
materia dalla Legge statale 6/89 e, appena dopo aver formato le prime
23 figure professionali abilitate all'accompagnamento in montagna
(dicembre 1999), ha completato l'iter formativo di una nuova legge
regionale, la 4/00 che, nell'abrogare la figura dell'accompagnatore
di montagna, ha istituito una nuova fantasiosa figura, la guida
ambientale - escursionistica, abilitata ad illustrare a persone
singole o gruppi, gli aspetti ambientali e naturalistici del
territorio non solo conducendoli in visita ad ambiente collinari, di
pianura ed acquatici (...), ma anche ad ambienti montani.
Il legislatore regionale ha in tal modo irragionevolmente attuato da
un lato una condotta tesa a potenziare le figure professionali
abilitate all'accompagnamento in montagna nel rispetto della
normativa statale vigente; dall'altro ha subito abdicato al bisogno
dei cittadini di vedersi garantita la sicurezza nell'accompagnamento
attraverso figure formate in modo da far conseguire loro un elevato
profilo professionale, istituendo soggetti despecializzati con
competenza all'accompagnamento sull'intero territorio regionale, che
spazia dalle Valli di Comacchio al sentiero del crinale appenninico
Tosco-Emiliano, demandandone altresi' la formazione alle Province
singole o associate e prevedono di lasciare alla discrzione di queste
ultime la possibilita' di istituire indirizzi di specializzazione".
La Regione Emilia-Romagna ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' del ricorso per asserita carenza di interesse ed
ha anche controdedotto nel merito del medesimo, chiedendone il
rigetto.
Con ordinanza 1/12/2000, n. 991, questa Sezione ha respinto l'istanza
cautelare presentata dai ricorrenti, con la motivazione che "non sono
provati profili di danno grave ed irreparabile".
Con successive memorie in data 8 e 16/3/2001, le parti hanno
ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.
Con sentanza 19/12/2001, n. 1291, questa Sezione ha:
a) respinto il ricorso (nella parte che attiene la posizione dei
ricorrenti accompagnatori di montagna);
b) respinto le prime due censure di ricorso (nella parte che attiene
la posizione dei ricorrenti guide alpine);
c) rimesso alla Corte Costituzionale, con separata ordinanza, la
questione di costituzionalita' dell'art. 2, terzo comma, L.R.
1/2/2000, n. 4 dell'Emilia-Romagna - limitatamente all'inciso
"ambienti montani" - per eventuale contrasto con l'art. 117 della
Costituzione.
Con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 420, la Corte Costituzionale ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale predetta, per mancata considerazione della nuova
formulazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione
sopravvenuta con l'entrata in vigore della Legge Cost. 18 ottobre
2001, n. 3 (art. 3) anteriormente al deposito dell'ordinanza di
questa Sezione.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato in
ordine alla predetta ordinanza della Corte costituzionale.
I procuratori della Regione resistente hanno, infine, provveduto al
deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l'importo
complessivo di Euro 9.061,47 + IVA e CPA.
DIRITTO
1. Come si e' esposto in fatto, la controversia torna in decisione
dopo che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 420/02 ha
restituito gli atti al giudice remettente in considerazione
dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 del
18/10/2001, il cui art. 3, ha sostituito l'intero testo originario
dell'art. 117 della Costituzione.
In base al principio di autonomia di ciascun giudizio di
costituzionalita' in via incidentale, il Collegio procede pertanto a
riesaminare la questione nel suo complesso.
2. Ritiene il Collegio che la L.R. 1/2/2000, n. 4 dell'Emilia-
Romagna nella parte relativa alla disposizione di cui all'art. 2,
terzo comma e limitatamente all'inciso "ambienti montani" - ponga un
profilo di eventuale illegittimita' costituzionale per violazione
dell'art. 117 della Costituzione; che tale profilo non sia, in questa
fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della
definizione della presente controversia.
Il sospetto di incostituzionalita' della predetta norma regionale
nasce in relazione all'art. 117 della Costituzione nel testo in
vigore al momento dell'adozione degli atti impugnati. Poiche' la
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che ha sostituito
l'intero testo originario dell'art. 117 della Costituzione - e'
entrata in vigore dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati e dopo
la proposizione dei ricorsi, il Collegio ritiene che il parametro di
riferimento ai fini della valutazione della legittimita'
costituzionale resti il riparto di competenze fissato dal testo
originario.
Da un lato, infatti, il giudizio insturato e' di natura impugnatoria
e tende all'annullamento di un provvedimento autoritativo la cui
legittimita' deve essere valutata sulla base del principio "tempus
regit actum"; dall'altro l'interesse al ricorso deve essere valutato
con riferimento esclusivo all'eliminazione di quel medesimo
provvedimento ed al ripristino della situazione giuridica ad esso
precedente ed in tali termini tuttora persiste.
Il collegio dubita, invero della legittimita' costituzionale della
norma regionale predetta (nella parte relativa alla disposizione di
cui all'art. 2, comma 3 e limitatamente all'inciso "ambienti
montani") per contrasto con il principio di ripartizione tra
legislazione statale - quadro e legislazione regionale posto dal
suddetto parametro costituzionale - nel testo anteriore alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e ritiene che la questione si
presenti come rilevante e non manifestamente infondata.
Quanto al primo profilo, l'eventuale caducazione della norma predetta
a seguito di un accertamento di incostituzionalita' della norma
medesima comporterebbe la definizione della controversia in senso
favorevole all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte
ricorrente.
Quanto alla non manifeta infondatezza della questione, essa emerge
dalla considerazione che la norma predetta - nel consentire alla
nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica
l'attivita' di accompagnamento di persone singolo o gruppi di persone
anche in ambienti montani - appare confliggere con la Legge quadro
statale 2/1/1989, n. 6 che - nello stabilire i principi fondamentali
per la legislazione regionale in materia di ordinamento della
professione di guida alpina - prescrive, all'art. 2, primo comma, che
essa "svolge professionalmente (...) le seguenti attivita': a)
accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su
ghiaccio o in escursioni in montagna (...)" e, all'art. 2, secondo
comma, che "lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di
cui al comma primo, su qualsiasi terreno e senza limiti di
difficolta' (...) e' riservato alle guide alpine abilitate
all'esercizio professionale e iscritte nell'Albo professionale delle
guide alpine (...), salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21".
La normativa statale - quandro sancisce, dunque, una riserva a favore
della figura professionale predetta per le attivita' di
accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati, limitata da
una duplice deroga: la prima (art. 3, Legge cit.) attiene alla
articolazione interna alla professione di guida alpina nei due gradi
di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo; la
seconda (art. 21 Legge cit.) attiene esclusivamente alla facolta'
delle Regioni di prevedere la formazione ed abilitazione della figura
professionale degli accompagnatori di media montagna.
Ne discende che la norma regionale in esame appare incidere
pregiudizievolmente sulla riserva di attivita' posta dalla legge
quadro statale sopraindicata in violazione del riparto di competenze
tra legislazione statale e legislazione regionale delineato dall'art.
117 Cost., nel testo anteriore alla Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Appare, invece, manifestamente infondata, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo e terzo comma, L.R.
dell'Emilia-Romagna 4/00 proposta dalla parte ricorrente poiche' essa
contesta la stessa possibilita' di costituzione della nuova figura
professionale della guida ambientale-escursionistica - mediante
incidente di costituzionalita' attinente la stessa procedura di
abilitazione - ben oltre i limiti posti in materia dai principi
fondamentali stabiliti dalla sopraindicata legge quadro statale.
Ne' la materia in esame attiene specificamente al comparto della
sicurezza pubblica, ne' appare congruo in relazione ad essa il
riferimento proposto dai ricorrenti ai parametri degli artt. 3 e 5
Cost., per il loro carattere genericamente sussidiario rispetto al
parametro costituzionale che rileva in primo piano nella fattispecie
in esame: quello, gia' richiamato dianzi, posto dall'art. 117 Cost,
in tema di riparto di competenze tra legislazione statale e
legislazione regionale.
Va, pertanto, sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, L.R. dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 -
limitatamente all'inciso "ambienti montani" - per contrasto con
l'art. 117 Cost. (in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 21 della
Legge-quadro statale 2/1/1989, n. 6): conseguentemente va disposta la
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mentre il presente
giudizio (nella parte relativa alla posizione dei ricorrenti guide
alpine) deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, Legge 87/53, fino
alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma
indicata.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna,
Sezione Seconda:
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata - nei termini di
cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, L.R. dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 -
limitatamente all'inciso "ambienti montani" - in relazione all'art.
117 della Costituzione;
- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale;
- sospende la trattazione del ricorso (nella parte relativa ai
ricorrenti guide alpine) ai sensi dell'art. 23, Legge n. 87
dell'11/3/1957;
ordina che - a cura della Segreteria - la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri e sia comunicata ai Presenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'8/5/2003.
PRESIDENTE
Luigi Papiano
CONS. EST.
(firma illeggibile)
Depositata in Segreteria in data 4 agosto 2003.