REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 820

Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 1469/02. Fondo regionale di protezione civile, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16. Impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio                   
nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che                 
individua la tipologia degli eventi calamitosi e gli ambiti delle               
competenze;                                                                     
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in                  
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le           
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di               
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui             
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92;                             
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione             
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria               
2001)", e in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il              
Fondo regionale di protezione civile per il finanziamento, tra gli              
altri, degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze connesse             
con le calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs            
112/98;                                                                         
- la L.R. 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli             
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione                
civile";                                                                        
richiamata la propria deliberazione n. 1469 del 2 agosto 2002,                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
124 del 4 settembre 2002, con la quale e' stata approvata la                    
direttiva che prevede la concessione, a valere sul predetto Fondo               
regionale di protezione civile, di contributi a soggetti privati,               
imprese, studi professionali ed enti non commerciali per i danni                
subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, rientranti nella                 
tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92,              
che negli anni 2000-2001 hanno colpito i territori dei seguenti                 
comuni:                                                                         
- Provincia di Piacenza: tromba d'aria verificatasi il giorno 28                
giugno 2000 in comune di Monticelli d'Ongina; nubifragio verificatosi           
il giorno 28 giugno 2001, nei comuni di Nibbiano, Pianello Val                  
Tidone, Pecorara, Alseno, Morfasso e Farini; nubifragio verificatosi            
nei giorni 19-20-21 ottobre 2001, nei comuni di Bobbio, Coli,                   
Piozzano, Cortebrugnatella, Travo, Ferriere, Pecorara e Zerba;                  
- Provincia di Parma: tromba d'aria verificatasi il giorno 8 luglio             
2000, nei comuni di Trecasali, Parma e Torrile;                                 
- Provincia di Reggio Emilia: tromba d'aria verificatasi il giorno 16           
settembre 2001, in comune di Campegine;                                         
- Provincia di Modena: evento sismico verificatosi il giorno 3                  
ottobre 2000, nel comune di Palagano;                                           
- Provincia di Bologna: tromba d'aria verificatasi il giorno 15                 
aprile 2000, in comune di San Pietro in Casale;                                 
- Provincia di Ferrara: esplosione di un fabbricato saturo di gas               
verificatasi il giorno 3 novembre 2000, in comune di Goro; nubifragi            
verificatisi nei giorni 4 maggio 2001, 19 luglio 2001 e 24 luglio               
2001, nel comune di Vigarano Mainarda; nubifragio verificatosi il 29            
luglio 2001, in comune di Cento; nubifragio verificatosi il giorno 11           
agosto 2001, in comune di Argenta;                                              
- Provincia di Ravenna: nubifragio verificatosi il giorno 12 giugno             
2000 nei comuni di Lugo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Massa                   
Lombarda, Sant'Agata sul Santerno; nubifragio verificatosi il giorno            
11 agosto 2001 nei comuni di Russi, Ravenna e Bagnacavallo; evento              
meteorologico straordinario verificatosi il giorno 27 dicembre 2001,            
in comune di Cervia;                                                            
dato atto che:                                                                  
- con la citata deliberazione 1469/02 si e' stabilito di destinare la           
somma di Euro 3.600.000,00, quota parte dell'annualita' 2001 del                
Fondo regionale di protezione civile assegnata alla Regione                     
Emilia-Romagna, a copertura dei contributi a favore dei soggetti                
sopra indicati; tale somma e' disponibile sul Capitolo 47132 "Spese             
per il finanziamento di interventi urgenti in caso di calamita'                 
naturali di livello b), di cui all'art. 108 DLgs 112/98 ed art. 2,              
comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche' per il potenziamento del               
sistema regionale di protezione civile - Fondo regionale di                     
protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n.               
388) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.4.4.2.17101;                            
dato atto altresi' che con la citata direttiva si e' stabilito che i            
Comuni provvedessero ad istruire le domande di contributo presentate            
dai soggetti interessati nei termini ivi previsti ed a trasmettere              
successivamente alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di                     
finanziamento con allegati due distinti elenchi degli aventi titolo             
al contributo medesimo, approvati dal competente Organo comunale;               
rilevato che dagli elenchi trasmessi dai Comuni interessati,                    
acquisiti agli atti del Servizio regionale di Protezione civile,                
risultano ammissibili a contributo, tra quelle presentate, n. 285               
domande per un valore complessivo di danni pari ad Euro 7.265.283,13,           
cosi' articolato:                                                               
- n. 2 domande di contributi presentate da soggetti privati                     
proprietari di beni immobili distrutti o non ripristinabili, per                
danni pari ad Euro 332.269,16;                                                  
- n. 197 domande di contributi presentate da soggetti privati                   
proprietari di beni immobili danneggiati, per danni pari ad Euro                
3.944.886,79;                                                                   
- n. 1 domanda di contributo presentata da impresa, la cui unita'               
immobiliare, completamente distrutta, ha subito danni pari ad Euro              
200.000,00;                                                                     
- n. 85 domande di contributo presentate da imprese, professionisti             
ed enti non commerciali, per danni pari ad Euro 2.788.127,18;                   
dato atto che la Regione si e' riservata di provvedere alla                     
determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili           
entro i limiti stabiliti nella citata direttiva, tenendo conto sia              
delle priorita' ivi previste che del rapporto tra numero di domande             
ammissibili a contributo e risorse finanziarie disponibili;                     
preso atto che dai conteggi effettuati dal Servizio regionale                   
competente, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni interessati           
e tenuto conto di quanto sopra precisato, risulta che le percentuali            
effettivamente applicabili per l'erogazione dei contributi agli                 
aventi titolo, sono le seguenti:                                                
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita            
ad abitazione principale distrutta o non ripristinabile (punto B.1)             
della direttiva di cui alla deliberazione 1469/02);                             
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita            
ad abitazione principale danneggiata (punto B.2) della direttiva);              
- 63%, relativamente alle parti comuni danneggiate di un condominio,            
(punto B.3 della direttiva);                                                    
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare distrutta o non                     
ripristinabile adibita ad esercizio d'impresa (punto C.1) della                 
direttiva);                                                                     
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad esercizio                
d'impresa danneggiata, nonche' ai beni mobili e mobili registrati               
distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'impresa                  
medesima (punti C.2) e C.3) della direttiva);                                   
considerato peraltro che, in riferimento all'assicurazione contro i             
danni, il relativo contratto puo' prevedere la copertura di diverse             
tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da                 
responsabilita' civile, etc.) e, pertanto, il premio convenuto puo'             
essere composto da piu' quote;                                                  
dato atto che alla lettera F.1) della direttiva citata e' previsto              
che dai contributi ammissibili vengano decurtati gli indennizzi                 
eventualmente corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da             
parte delle Compagnie assicuratrici, al netto dei premi assicurativi            
versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;                        
considerato che i premi, che qui rilevano, sono unicamente quelli               
attinenti al rischio per danni da eventi naturali;rilevato che, dagli           
elementi desumibili dagli elenchi comunali, i premi assicurativi ivi            
indicati risulterebbero, in alcuni casi, comprensivi anche di quote             
versate a copertura di rischi non attinenti agli eventi naturali                
verificatisi negli anni 2000 e 2001;                                            
ritenuto pertanto opportuno precisare che, prima di procedere alla              
liquidazione del contributo, i Comuni provvedano a richiedere agli              
interessati di specificare la quota del premio assicurativo che qui             
rileva, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori,              
diritti e imposte a carico del contraente/assicurato; gli interessati           
si faranno rilasciare, a tal fine, apposita dichiarazione dalla                 
Compagnia assicuratrice;                                                        
ritenuto altresi' opportuno, precisare che il contributo spetta solo            
se di importo superiore all'indennizzo gia' decurtato del premio                
assicurativo versato nell'ultimo quinquennio, nonche' precisare che,            
in tal caso, il soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire,              
tra contributo ed indennizzo, piu' del valore del danno sofferto;               
pertanto, al fine di evitare indebiti arricchimenti:                            
- qualora la somma tra il contributo ammissibile e l'indennizzo                 
assicurativo, gia' corrisposto o ancora da corrispondersi da parte              
delle Compagnie assicuratrici, risulti superiore al valore dei danni            
dichiarati ovvero delle spese sostenute, l'importo del contributo               
ammissibile dovra' essere decurtato della quota eccedente la somma              
predetta;                                                                       
viste le Leggi regionali n. 40 del 15 novembre 2001 e n. 39 del 23              
dicembre 2002;                                                                  
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di             
legge:                                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la                
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";                    
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
Professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, II comma                
della L.R. 40/01 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere               
assunto con il presente atto;                                                   
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37, comma           
4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:                       
- dal dott. Stefano Vannini Responsabile della Posizione dirigenziale           
"Previsione e prevenzione rischi, promozione e coordinamento del                
volontariato" in sostituzione dell'ing. Demetrio Egidi, Responsabile            
del Servizio regionale di Protezione civile in merito alla                      
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi altresi'              
della nota del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della           
costa prot. n. AMB/DAM/03/12508 del 22 aprile 2003;                             
- del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della                
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' del             
presente atto;                                                                  
- del Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,                   
dott.ssa Amina Curti, in merito alla regolarita' contabile del                  
presente atto;                                                                  
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile;                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate:                                      
1) di assegnare ai Comuni che, ai sensi della direttiva approvata con           
propria deliberazione 1469/02, hanno presentato richiesta di                    
finanziamento a copertura dei contributi erogabili a favore di                  
soggetti privati, di imprese, studi professionali ed enti non                   
commerciali per i danni subiti in conseguenza degli eventi                      
specificati nella parte narrativa del presente atto, le seguenti                
risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad Euro 3.569.658,98,           
cosi' ripartite:                                                                
- Argenta (FE) Euro 98.662,11;                                                  
- Bagnacavallo (RA) Euro 34.006,45;                                             
- Bagnara di Romagna (RA) Euro 13.806,99;                                       
- Bobbio (PC) Euro 8.442,00;                                                    
- Campegine (RE) Euro 385.702,54;                                               
- Cento (FE) Euro 209.966,31;                                                   
- Coli (PC) Euro 74.510,00;                                                     
- Cortebrugnatella (PC) Euro 40.948,74;                                         
- Farini (PC) Euro 67.126,50;                                                   
- Ferriere (PC) Euro 228.231,97;                                                
- Goro (FE) Euro 368.970,46;                                                    
- Lugo (RA) Euro 33.134,59;                                                     
- Morfasso (PC) Euro 1.152.783,37;                                              
- Nibbiano (PC) Euro 30.564,90;                                                 
- Parma Euro 52.194,05;                                                         
- Pecorara (PC) Euro 36.464,25;                                                 
- Pianello Val Tidone (PC) Euro 10.667,16;                                      
- Piozzano (PC) Euro 80.883,18;                                                 
- Ravenna Euro 443.280,87;                                                      
- Russi (RA) Euro 39.166,22;                                                    
- San Pietro in Casale (BO) Euro 87.891,03;                                     
- Trecasali (PR) Euro 65.010,29;                                                
- Vigarano Mainarda (FE) Euro 7.245,00;                                         
2) di precisare che, in considerazione delle priorita' e dei limiti             
stabiliti nella direttiva approvata con propria deliberazione 1469/02           
oltre che in considerazione del rapporto tra le domande ammissibili a           
contributo e le risorse finanziarie disponibili, le suddette                    
assegnazioni finanziarie sono state quantificate applicando le                  
seguenti percentuali di calcolo sull'importo del danno dichiarato               
ovvero delle spese gia' sostenute come risultanti dagli elenchi                 
comunali trasmessi alla Regione:                                                
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita            
ad abitazione principale distrutta o non ripristinabile (punto B.1)             
della direttiva di cui alla deliberazione 1469/02);                             
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita            
ad abitazione principale danneggiata (punto B.2) della direttiva);              
- 63%, relativamente alle parti comuni danneggiate di un condominio,            
(punto B.3) della direttiva);                                                   
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare distrutta o non                     
ripristibile adibita ad esercizio d'impresa (punto C.1) della                   
direttiva);                                                                     
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad esercizio                
d'impresa danneggiata, nonche' ai beni mobili e mobili registrati               
distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'impresa                  
medesima (punti C.2) e C.3) della direttiva);                                   
3) di precisare altresi', in presenza di coperture assicurative                 
contro i danni, quanto segue:                                                   
- prima di procedere alla liquidazione del contributo, i Comuni                 
devono richiedere agli interessati di specificare la quota del premio           
assicurativo attinente i rischi da eventi naturali, comprensiva della           
corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico             
del contraente/assicurato; gli interessati si faranno rilasciare, a             
tal fine, apposita dichiarazione dalla Compagnia assicuratrice;                 
- il contributo spetta solo se di importo superiore all'indennizzo              
gia' decurtato del premio assicurativo versato nell'ultimo                      
quinquennio; in tal caso, il soggetto danneggiato non puo' comunque             
percepire, tra contributo ed indennizzo, piu' del valore del danno              
sofferto; pertanto, al fine di evitare indebiti arricchimenti,                  
qualora la somma tra il contributo ammissibile e l'indennizzo                   
assicurativo, gia' corrisposto o ancora da corrispondersi da parte              
delle Compagnie assicuratrici, risulti superiore al valore dei danni            
dichiarati ovvero delle spese sostenute, l'importo del contributo               
ammissibile dovra' essere decurtato della quota eccedente la somma              
predetta;                                                                       
4) di imputare la suddetta spesa di Euro 3.569.658,98 al n. 2059 di             
impegno sul Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di interventi            
urgenti in caso di calamita' naturali di livello b), di cui all'art.            
108, DLgs 112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche'            
per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile -               
Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23              
dicembre 2000, n. 388) - Mezzi statali", di cui all'UPB                         
1.4.4.2.17101, del Bilancio per l'esercizio 2003, che presenta la               
necessaria disponibilita';                                                      
5) di dare atto che all'erogazione dei finanziamenti previsti al                
precedente punto 1), provvedera' il Dirigente competente con propri             
atti formali ai sensi della normativa vigente su richiesta dei Comuni           
ivi indicati, corredata degli atti comunali di liquidazione dei                 
contributi a favore degli aventi titolo;                                        
6) la Regione Emilia-Romagna si riserva di disporre controlli, anche            
a campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della               
direttiva approvata con propria deliberazione 1469/02, e di quanto              
previsto nella presente deliberazione;                                          
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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