REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2003, n. 184

Procedura di verifica (screening) relativa alla variazione programma lavori del permesso di ricerca idrocarburi denominato Imola di interesse di ENI SpA - Divisione AGIP (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
del carattere transitorio e dello scarso rilievo degli impatti                  
ambientali attesi, le attivita' di ricerca proposte da ENI SpA -                
Divisione AGIP in variazione al programma lavori inerente il permesso           
di ricerca idrocarburi denominato "Imola", dalla ulteriore procedura            
di VIA con le seguenti prescrizioni:                                            
1)  dovra' essere prodotta ai Comuni interessati ed all'ARPA                    
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia           
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e                  
l'ubicazione dei punti di energizzazione;                                       
2)  con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente            
le modalita' operative e la tempistica dell'indagine sismica e delle            
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di                  
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali                       
interessate;                                                                    
3) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,                   
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA                    
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo                    
anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni               
(calendario dettagliato delle operazioni): personale                            
dell'Amministrazione comunale potra' presenziare alle operazioni;               
4)  dovranno essere accuratamente rispettate tutte le modalita'                 
operative indicate nella documentazione depositata; in particolare,             
in riferimento alle vibrazioni prodotte, dovranno essere adottate le            
procedure di sicurezza descritte in relazione e sintetizzate al                 
precedente punto 5.7;                                                           
5)  in riferimento al rumore dovra' essere richiesta, se necessaria,            
autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15;              
6)  dovra'  essere posta particolare cura nell'individuazione di                
tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero                 
risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno,           
con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,           
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti                 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;                          
7)  nei tratti di linee sismiche interferenti col SIC IT4070011 "Vena           
del Gesso Romagnola" non potranno essere localizzati punti di                   
scoppio, mentre e' consentito il posizionamento dei geofoni;                    
8)  nelle aree in comune di Castel San Pietro Terme interessate dai             
permessi di ricerca di acque minerali e termali rilasciati dalla                
Provincia di Bologna e denominati Monticino e Fornace, cosi' come               
nelle aree interessate da concessioni di coltivazione di acque                  
minerali e termali in essere, potranno essere posizionati                       
esclusivamente i geofoni e non potranno essere localizzati punti di             
scoppio;                                                                        
9)  i punti di scoppio non potranno essere collocati, prevedendo                
altresi' un'opportuna fascia di rispetto, in aree definite di frana             
quiescente o attiva ai sensi della Carta "Inventario del dissesto"              
del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione                        
Emilia-Romagna, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni           
di progetto non abbiano influenza negativa sui suddetti fenomeni di             
dissesto; gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati             
dai Comuni e dalle Comunita' Montane territorialmente competenti;               
b) di dare atto che l'intesa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)             
del DLgs 443/99, sulla variazione programma lavori in esame, puo'               
essere rilasciata solo in maniera congruente all'espressione circa la           
compatibilita ambientale delle indagini geofisiche di cui alla                  
presente delibera, pertanto con riferimento alle caratteristiche                
operative e localizzative descritte nella documentazione depositata             
ai fini dell'espletamento della procedura di screening;                         
c) di trasmettere la presente delibera alla proponente ENI SpA -                
Divisione AGIP; al Ministero delle Attivita' produttive - Direzione             
generale per l'Energia e le Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG -              
Ufficio F5; al Servizio Politiche energetiche della Regione                     
Emilia-Romagna; alla Provincia di Bologna; alla Provincia di Ravenna;           
ai Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Castel S.                 
Pietro Terme, Fontanelice, Dozza e Riolo Terme; all'ARPA - Sezioni              
provinciali di Bologna e di Ravenna;                                            
d) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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