REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2003, n. 662

Misure urgenti per garantire il corretto svolgimento delle funzioni di competenza regionale in materia di produzione termoelettrica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata:                                                                     
- la propria delibera del 13 gennaio 2003, n. 18 di attuazione                  
dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita'                 
montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva              
competenza in materia di produzione di energia elettrica, siglato in            
sede di Conferenza Unificata il 5 settembre 2002;                               
visto:                                                                          
il DL 18 febbraio 2003, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in                  
materia di oneri generali del sistema elettrico" che stabilisce                 
all'art. 3:                                                                     
"1) Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto                     
ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di                 
modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia                 
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi              
del DL 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla              
Legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di           
ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la                 
riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonche' i progetti            
che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati di adeguate                    
infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero            
che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie                   
competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio             
tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello                   
regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di                     
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.    2) Il                  
termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del DL 7              
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9               
aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in corso,            
di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del             
proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una              
sola volta, a fini istruttori.                                                  
3) Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a                   
trasmettere al Ministero delle Attivita' produttive analisi                     
previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e                
offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonche' evoluzione             
della potenza installata prevista.                                              
4) Con decreto dei Ministri delle Attivita' produttive e                        
dell'ambiente e della Tutela del territorio, su proposta del Comitato           
paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis del citato DL n. 7 del            
2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55 del 2002,                
integrato con rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della                
Tutela del territorio, e' approvato periodicamente l'elenco dei                 
progetti che rientrano nelle priorita' di cui al comma 1.                       
5) Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali                
prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per              
gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle               
procedure di VIA di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n.            
349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello               
Stato un contributo pari a diecimila Euro, che sara' riassegnato ad             
apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'Ambiente e della              
Tutela del territorio con decreto del Ministro dell'Economia e delle            
Finanze.";                                                                      
rilevato:                                                                       
- che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province               
Autonome, esaminato il richiamato DL 25/03, nell'esprimere parere               
negativo ha richiesto che venisse modificato in sede di conversione             
in legge al fine di tener conto delle competenze proprie delle                  
Regioni e degli Enti locali e in particolare che il comma 4, art. 3             
fosse sostituito come segue "Fermi restando i criteri di cui al comma           
1, con decreto dei Ministri delle Attivita' produttive e                        
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, tenuto conto delle                 
proposte delle Regioni interessate formulate anche in relazione ai              
criteri di valutazione di cui all'Accordo del 5 settembre 2002 in               
materia di produzione di energia elettrica, previa informazione al              
Comitato paritetico di cui all'art. 1, comma 3-bis del DL 7 febbraio            
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002,           
n. 55, e' approvato l'elenco dei progetti di impianti termoelettrici"           
e che dopo il comma 4 si aggiungesse il comma seguente "La                      
valutazione dei progetti, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.           
1 del DL 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla            
Legge 9 aprile 2002, n. 55, verra' effettuata tenendo conto dei                 
criteri adottati nell'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni            
e Comunita' montane in materia di produzione di energia elettrica del           
5/9/2002, pubblicato sulla GU n. 220 in data 19/9/2002.", intendendo            
con cio' dare forza di legge al ricordato Accordo del 5 settembre               
2002;                                                                           
rilevato che:                                                                   
- nel corso dell'incontro tenutosi il 24 marzo 2003 presso la                   
Conferenza Stato Regioni, il rappresentante del Ministero delle                 
Attivita' produttive ha fatto presente che le richieste delle                   
Regioni, sopra evidenziate, non potevano essere recepite dal Governo;           
ravvisata la necessita' di verificare:                                          
1) la conformita' della procedura definita dalla propria delibera               
18/03 citata alle disposizioni contenute nella legge di conversione             
del DL 25/03, con particolare riferimento alla previsione della                 
approvazione periodica, con decreto dei Ministri delle Attivita'                
produttive e dell'Ambiente, dell'elenco dei progetti prioritari ai              
fini della effettuazione della valutazione di impatto ambientale;               
2) l'efficacia dell'Accordo del 5 settembre 2002 e dei criteri in               
esso contenuti, con particolare riferimento alla previsione per le              
Regioni il cui territorio sia interessato da piu' progetti, di                  
promuovere la valutazione comparativa degli stessi (lettera m,                  
Allegato A dell'Accordo);                                                       
3) le condizioni per dare efficacia all'esame comparativo promosso              
dalla Regione, in conformita' alla deliberazione 18/03 citata, anche            
attraverso la proposta di sottoscrizione  di un accordo con il                  
Ministero competente;                                                           
dato atto dei sottoindicati pareri favorevoli espressi, in ordine               
alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, 4 comma della               
L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:                               
- dal Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,                  
Turismo dott. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita';                      
- dal Responsabile del Servizio Politiche energetiche dott. Massimo             
Cenerini, in merito alla regolarita' tecnica;                                   
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di aggiornare l'esame da parte della Regione dei progetti soggetti           
alla autorizzazione di cui alla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ai fini             
dell'intesa di cui al comma 2, art. 1 della Legge n. 55 medesima,               
alla approvazione della graduatoria di cui al comma 4 dell'art 3 del            
DL del 18 febbraio 2003, n. 25;                                                 
2) di dare mandato all'Assessore competente in materia di energia di            
avanzare proposta di accordo, ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18                 
agosto 2000, n. 267, per assicurare il coordinamento delle funzioni             
di competenza del Ministero delle Attivita' produttive e della                  
Regione, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze conferite               
alla stessa dal DLgs 112/98 e dalla riforma costituzionale, con                 
particolare riferimento al riconoscimento dell'esame comparativo                
effettuato dalla Regione con il contributo degli Enti locali                    
interessati, dei progetti di impianti termoelettrici insediati nel              
territorio regionale, in conformita' all'Accordo del 5 settembre                
2002;                                                                           
3) di sospendere lo svolgimento della procedura di cui alla propria             
deliberazione 13 gennaio 2003, n. 18 fino al raggiungimento                     
dell'accordo di cui al punto 2 precedente e comunque fino alla                  
approvazione della graduatoria di cui al comma 4, art. 3 del DL 18              
febbraio 2003, n. 25;                                                           
4) di procedere alla conclusione dell'istruttoria dei progetti di               
ammodernamento delle centrali termoelettriche esistenti suscettibili            
di risanamento, anche con previsione di ripotenziamento, per i quali            
sia gia' stata espletata la valutazione di impatto ambientale e                 
avviato il procedimento per il rilascio della autorizzazione unica di           
cui alla Legge 55/02;                                                           
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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