DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 489
Approvazione disposizioni applicative Misura 2.i "Altre misure forestali" - Azione 3b "Interventi selvicolturali sostenibili" (iniziativa privata) - Piano regionale di Sviluppo rurale - Anno 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1257 del 17/5/1999 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo Orientamento e
Garanzia (FEOGA);
- il Regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, sul finanziamento
della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1750 del 23/7/1999 che reca disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- il Regolamento (CE) n. 2603/99 della Commissione, che reca norme
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito
dal Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio;
- i Regolamenti (CE) n. 2075/00 e n. 1672/01 della Commissione, che
modificano il predetto Regolamento n. 1750/99;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del Piano
regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna denominato
"La qualita' dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente e del
territorio" (di seguito richiamato per brevita' con la sigla PRSR),
proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2060 del 10
novembre 1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna (Fondi strutturali 2000-2006);
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale viene posto in
attuazione il PRSR, ed in particolare l'art. 2, comma 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, recante il Regolamento di attuazione della direttiva n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e
delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1242
"Approvazione dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione
delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come
pSIC (siti di importanza comunitaria), ai sensi della Direttiva
92/43/CEE;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2002, n. 1333
"Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle
aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come pSIC
(siti di importanza comunitaria), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
richiamati, altresi':
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 13
novembre 2001 inerente il riconoscimento di AGREA quale organismo
pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, cosi' come
modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1287/95, per quanto riguarda
i pagamenti - sul territorio della Regione Emilia-Romagna - relativi
alle misure del PRSR;
visti, inoltre:
- il punto 4 dell'allegato al citato Regolamento (CE) n. 1663/95 il
quale prevede la facolta', da parte dell'Organismo pagatore, di
delegare in tutto od in parte ad altri organismi le funzioni di
autorizzazione e/o di servizio tecnico, purche' soddisfino le
condizioni ivi specificate;
- l'art. 3, comma 2 della citata L.R. 21/01, il quale prevede che i
rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di
autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari, ai sensi e nel
rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95
per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG,
Sezione Garanzia, siano regolati da apposita convenzione, approvata
dalla Giunta regionale con specifico atto;
- la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, con la quale
si e' approvato lo schema tipo di detta convenzione;
dato atto che nelle funzioni di autorizzazione sono ricomprese le
attivita' di ricezione delle domande di aiuto, l'esecuzione dei
controlli materiali ed amministrativi, il calcolo degli importi da
liquidare, l'ammissibilita' del contributo e la constatazione e/o
contestazione delle infrazioni, nonche' l'adozione degli atti
amministrativi necessari e conseguenti, in virtu' della richiamata
regolamentazione comunitaria;
preso atto:
- che AGREA ha provveduto, con specifiche convenzioni, a delegare
alle Province e alle Comunita' Montane le funzioni di autorizzazione;
- che le domande per la Misura 2.i, Azione 3b devono essere
presentate alle Amministrazioni territoriali competenti;
- che la Regione, in riferimento alle funzioni di indirizzo e di
coordinamento che le competono, deve fornire le necessarie
indicazioni alle predette Amministrazioni circa l'attuazione
dell'Azione in questione;
dato atto che:
- il Direttore generale all'Agricoltura ha istituito il Comitato di
gestione del PRSR della Regione Emilia-Romagna con propria
determinazione n. 5933 del 26 giugno 2000;
- il Direttore generale all'Agricoltura, con la sopracitata
determinazione 5933/00, ha nominato il funzionario regionale dott.
Francesco Besio, Responsabile della Misura "n. 2.i Altre misure
forestali";
- il Direttore generale alla Programmazione e Pianificazione
urbanistica, con propria determinazione n. 7029 del 26 luglio 2000,
ha istituito il Gruppo di lavoro per la definizione delle procedure
di attuazione delle misure forestali previste nel PRSR della Regione
Emilia-Romagna;
- a seguito della delibera regionale n. 2832 del 17/12/2001, la
competenza in materia e' stata trasferita alla Direzione generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa;
considerato che:
- nell'ambito del citato PRSR e' compresa la Misura n. "2.i - Altre
misure forestali", inserita nell'Asse 2 "Ambiente" - Sottoasse
"Ambiente e Foreste";
- la suddetta Misura n. "2.i - Altre misure forestali" e' suddivisa
nelle seguenti 5 azioni:
1 - Imboschimento dei terreni non agricoli;
2 - Interventi di miglioramento eco-morfologico del territorio;
3a e 3b - Interventi selvicolturali sostenibili (iniziativa pubblica
e iniziativa privata);
4 - Meccanizzazione forestale;
5 - Associazionismo forestale;
- le Azioni 1, 2 e 3a sono caratterizzate dall'essere strutturate
secondo i criteri gestionali dei lavori di iniziativa pubblica (art.
3 - L.R. 30/81), mentre le Azioni 3b, 4 e 5 sono strutturate in modo
similare alle procedure in essere per la concessione di contributi a
soggetti privati;
- il piano finanziario, allegato al soprarichiamato PRSR, prevede,
per la Misura "2.i - Altre misure forestali" - periodo 2000/06, una
disponibilita' finanziaria di 17,98 MEuro di contributo pubblico che,
considerando anche la quota di contributo locale, determina un
importo complessivo di 23.635.000,00 Euro;
- per la Misura "2.i - Altre misure forestali", limitatamente
all'Azione 3b "Interventi selvicolturali sostenibili" che prevede
contributi in conto capitale ad operatori privati per la
realizzazione di interventi forestali pari all'80% delle spese
sostenute si dispone di un importo complessivo di 2.800.000,00 Euro;
- che il soprarichiamato PRSR prevede che la raccolta delle domande,
l'istruttoria e la predisposizione degli elenchi dei beneficiari
siano effettuati da Province e Comunita' Montane quali Enti delegati
in materia forestale (L.R. 30/81), per i territori di rispettiva
competenza e, pertanto, occorre provvedere al riparto della somma
complessiva fra i vari Enti calcolata sulla base delle seguenti
percentuali applicate alle superfici:
- 15% sulla base della superficie territoriale di ciascun Ente
delegato;
- 65% sulla base della superficie forestale (al netto dei pioppeti)
di ciascun Ente delegato;
- 5% sulla base della superficie boscata assoggettata a piano
economico (d'assestamento forestale) ricadente in ciascun Ente
delegato;
- 10% sulla base della superficie delle aree naturali protette
(Parchi nazionali, Parchi regionali e Riserve naturali regionali)
presenti all'interno del territorio di ciascun Ente delegato;
- 5% sulla base della superficie delle aree pSIC e ZPS presenti nel
territorio ciascun Ente delegato, relativamente alle sole aree
esterne alle aree naturali protette;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
viste le proprie deliberazioni:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001 concernente "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01;
- n. 2775 del 10 dicembre 2001 concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001 concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001 concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale";
dato atto dei pareri favorevoli espressi:
- dal Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazione, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla compatibilita'
del presente atto con i contenuti del PRSR;
- dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti e dal Responsabile del Servizio Parchi e
Risorse forestali, dott. Enzo Valbonesi, ai sensi dell'art. 37 -
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione 2774/01, in
merito, rispettivamente, alla legittimita' della presente
deliberazione ed alla regolarita' tecnica;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di attivare l'Azione 3b "Interventi selvicolturali sostenibili"
(iniziativa privata) della Misura 2.i;
2) di approvare, per l'annualita' 2003, il sottoelencato riparto
finanziario che definisce per ciascun Ente delegato l'importo massimo
complessivo di spesa finanziabile ed il corrispondente contributo:
Ente delegato Spesa Contributo ammissibile Euro Euro
Comunita' Montana Valle del Tidone 12.908,00 10.326,40
Comunita' Montana Appennino
Piacentino 134.036,00 107.228,80
Comunita' Montana Valli Nure e Arda 147.672,00 118.137,60
Comunita' Montana Valli Taro e Ceno 394.968,00 315.974,40
Comunita' Montana Appennino
Parma Est 158.620,00 126.896,00
Comunita' Montana Appennino
Reggiano 232.008,00 185.606,40
Comunita' Montana Appennino
Modena Ovest 58.296,00 46.636,80
Comunita' Montana del Frignano 175.840,00 140.672,00
Comunita' Montana Appennino
Modena Est 37.660,00 30.128,00
Comunita' Montana Valle del
Samoggia 25.900,00 20.720,00
Comunita' Montana Alta e Media
Valle Reno 187.040,00 149.632,00
Comunita' Montana Cinque Valli
Bolognesi 124.544,00 99.635,20
Comunita' Montana Valle del Santerno 37.268,00 29.814,40
Comunita' Montana Appennino
Faentino 77.672,00 62.137,60
Comunita' Montana Valli del Montone e Tramazzo ("Acquacheta")
88.648,00 70.918,40
Comunita' Montana Appennino
Forlivese 150.500,00 120.400,00
Comunita' Montana Appennino
Cesenate 192.808,00 154.246,40
Comunita' Montana Valle del
Marecchia 11.032,00 8.825,60
Provincia di Piacenza 56.476,00 45.180,80
Provincia di Parma 62.944,00 50.355,20
Provincia di Reggio Emilia 60.284,00 48.227,20
Provincia di Modena 40.544,00 32.435,20
Provincia di Bologna 66.920,00 53.536,00
Provincia di Ferrara 141.148,00 112.918,40
Provincia di Ravenna 77.252,00 61.801,60
Provincia di Forli'-Cesena 28.504,00 22.803,20
Provincia di Rimini 18.508,00 14.806,40
Totale 2.800.000,00 2.240.000,00
3) di approvare le "Disposizioni applicative" (Allegato A) e la
"Modulistica" (Allegato B e B2) relativa alla richiesta di pagamento
del contributo;
4) di dare atto, inoltre, che per la suddetta Azione, le quote di
finanziamento a carico dell'Unione Europea, dello Stato, della
Regione e dei beneficiari, sono cosi' ripartite:
- quota pubblica pari al 80% della spesa ammissibile cosi' suddivisa:
- Unione Europea: 50%;
- Stato: 35%;
- Regione: 15%;
- quota beneficiari privati pari al 20% della spesa ammissibile;
5) di stabilire che ogni Ente delegato provvedera' a redigere uno
specifico bando per la presentazione delle domande, entro 6 mesi
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale
regionale, ed approvera' una graduatoria delle medesime
suddividendole tra ammesse, ammissibili e non ammissibili a
finanziamento;
6) di stabilire che gli interventi dovranno essere realizzati e le
relative spese rendicontate agli Enti delegati entro il 30/9/2005 e
che, a loro volta, gli Enti delegati dovranno inoltrare i relativi
documenti all'AGREA, al massimo, entro il 30/12/2005;
7) di dare atto che ai pagamenti provvedera' direttamente l'Organismo
pagatore preposto, previo invio dei documenti contabili da parte
degli Enti delegati;
8) di dare mandato al Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo
e della costa di poter apportare, tramite determinazioni, eventuali
modifiche alle disposizioni applicative ed alla modulistica allegate
al presente atto, nonche' di modificare i riparti finanziari tra le
diverse Azioni della Misura 2.i;
9) di dare atto che, quale Responsabile della Misura n. "2.i - Altre
misure forestali", e' stato nominato con la determinazione,
richiamata nelle premesse, n. 5933 del 26 giugno 2000, il funzionario
regionale dott. Francesco Besio;10) di stabilire, infine, che il
presente atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Piano regionale di Sviluppo rurale - Misura 2.i - "Altre misure
forestali"
Disposizioni applicative per l'Azione 3b - Interventi selvicolturali
sostenibili. Iniziativa privata
INDICE
1. Finalita'
2. Tipologie di intervento
3. Area di applicazione
4. Beneficiari
5. Domande di finanziamento
6. Modulistica, progetto e documentazione
7. Istruttoria delle domande
8. Impegni del beneficiario
9. Rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi
10. Monitoraggio e controlli
1. FINALITA'
Gli obiettivi generali perseguiti dall'Azione 3b, in sintonia con la
strategia complessiva del PRSR, sono rivolti a promuovere il
miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste attraverso
interventi strutturali ed infrastrutturali nelle superfici boscate ed
opere di prevenzione degli incendi, e, in particolare, al
raggiungimento dei seguenti fini:
- promuovere la gestione sostenibile e la protezione delle foreste;
- promuovere la diffusione di attivita' agricole e forestali volte a
sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
- promuovere il miglioramento strutturale dei boschi finalizzati alla
produzione legnosa;
- promuovere l'aumento del livello di biodiversita' nelle aree
forestali o ex agricole e migliorare la qualita' ecologica delle
superfici boscate.
La realizzazione di interventi di salvaguardia e di miglioramento dei
soprassuoli forestali costituisce un'azione necessaria al fine di
conservare e, possibilmente, potenziare il grado di naturalita' e di
biodiversita' ambientale nelle zone appenniniche, compatibilmente con
la sussistenza e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali presenti
o potenziali.
Obiettivi specifici di settore:
- promuovere il miglioramento economico, ecologico e sociale delle
foreste attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali nelle
aree boscate ed opere di prevenzione degli incendi;
- incentivare la gestione dei boschi verso il governo dell'alto
fusto;
- incentivare l'evoluzione dei rimboschimenti artificiali verso
popolamenti misti con componenti autoctone;
- recuperare gli ambienti favorevoli all'insediamento ed alla
crescita della fauna selvatica;
- valorizzare le risorse del bosco (ambientali, produttive,
protettive, turistico-ricreative);
- incrementare quantitativamente e migliorare qualitativamente i
soprassuoli forestali di proprieta' privata;
- migliorare la qualita' ecologica e la diversita' biologica dei
popolamenti forestali;
- restaurare e conservare i soprassuoli boschivi rari o
particolarmente significativi;
- ridurre il rischio di incendi boschivi;
- contribuire al mantenimento delle popolazioni locali nelle aree
rurali svantaggiate anche attraverso la creazione di opportunita' di
lavoro qualificate, in particolare all'interno delle aziende
agricole;
- contribuire alla creazione ed al rafforzamento di imprese forestali
qualificate.
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Le tipologie di intervento ammissibili a contributo sono le seguenti:
1. conversioni di bosco ceduo in alto fusto (superficie accorpata
minima: 1,00 ha);
2. diradamenti di impianti artificiali di conifere e relative
spalcature (superficie accorpata minima: 0,30 ha);
3. interventi conservativi di cenosi forestali caratteristiche:
potenziali boschi da seme, boschi di particolare interesse
paesaggistico, ambienti forestali di elevato valore storico
testimoniale (sono ammissibili anche interventi su piante singole,
filari, siepi e gruppi di piante);
4. interventi di recupero e di manutenzione straordinaria dei
castagneti da frutto (superficie accorpata minima: 0,30 ha);
5. interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e
contenimento delle specie infestanti (limitatamente alle specie
infestanti riportate nelle PMPF) (superficie accorpata minima: 0,50
ha);
6. opere di manutenzione straordinaria della viabilita' di interesse
forestale, purche' classificate vicinali ad uso pubblico o privato e
qualora previste in un Piano di assestamento forestale.
Sono, altresi', ammissibili piccoli interventi di sistemazione
idraulico-forestale, purche' inserite all'interno di un progetto piu'
ampio di selvicoltura che preveda una o piu' tipologie tra quelle
sopra richiamate.
3. AREA DI APPLICAZIONE
L'Azione 3b si applica su tutto il territorio regionale,
limitatamente ad aree di proprieta' di privati o di loro associazioni
ovvero di Comuni o di loro associazioni.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in
materia di incendi boschivi", qualora l'area oggetto di intervento
sia stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni, e' necessaria
l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente per le aree
naturali protette statali e della Regione negli altri casi; pertanto,
l'ente beneficiario e' tenuto ad allegare alla domanda anche la
specifica autorizzazione concessa rispettivamente dal Ministero
dell'Ambiente, o della Regione.
4. BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi dell'Azione 3b i seguenti soggetti:
1. Comuni o loro associazioni;
2. Consorzi forestali, costituiti ai sensi della Legge 30/81;
3. Proprieta' collettive;
4. Aziende agroforestali;
5. Altri proprietari di boschi.
I beneficiari, per essere ammessi al contributo, devono essere i
proprietari dei terreni o possedere un titolo di conduzione di tutti
i terreni oggetto di domanda, valido per l'intero periodo di impegno
(da dimostrare con documentazione giustificativa del diritto di
possesso e/o disponibilita' se diverso da quello indicato dal
certificato catastale, copia dell'eventuale contratto di affitto
registrato, ecc.).
Nel caso di richiedente non proprietario dei terreni, come nel caso
di azienda in affitto o comodato, la corresponsione del contributo e'
consentita a condizione che la proprieta' (ogni comproprietario)
rilasci al beneficiario una dichiarazione scritta di assenso di
assunzione dell'impegno.
Nel caso in cui la durata della concessione o dell'affitto sia
inferiore a quella dell'impegno che si intende assumere, il
richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovra'
essere in possesso dell'atto di concessione, o di un atto attestante
l'attivazione delle procedure per il rinnovo della medesima, oltre
all'assenso della proprieta' dei terreni.
5. DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Le Province e le Comunita' Montane, sulla base del presente
bando-tipo, predispongono i rispettivi bandi attuativi, entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bolletino Ufficiale
regionale, uniformandosi ai punti gia' definiti ed apportando
eventuali elementi integrativi compatibili con le modalita'
applicative descritte nel presente atto; le procedure amministrative
e la tempistica saranno definiti da ciascun ente sulla base di
proprie valutazioni, ferma restando la necessita' di rispettare i
tempi e gli indirizzi tecnici contenuti nel presente bando-tipo
regionale.
Copia dei bandi predisposti dagli Enti delegati dovranno essere
inviati alla Regione Emilia-Romagna, entro 30 giorni dalla loro
approvazione.
Gli stessi Enti delegati provvederanno, pertanto, all'elaborazione
dei bandi locali di attivazione dell'Azione, alla relativa
pubblicizzazione, alla raccolta delle domande, all'istruttoria delle
medesime, all'approvazione delle rispettive graduatorie,
all'approvazione delle liquidazioni ed alla rendicontazione delle
spese, con trasmissione degli elenchi dei beneficiari direttamente
all'Organismo pagatore (AGREA), concordandone preventivamente gli
aspetti amministrativi e contabili.
L'Ente delegato puo' inserire, nel proprio bando, un limite massimo
di spesa per ogni singola domanda.
Il contributo per ogni intervento e' pari all'80% dell'importo delle
spese ammissibili riferite alle tipologie dei lavori compresi
nell'elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2892 del
17/12/2001; gli importi di ciascuna tipologia devono essere ridotti
dell'aliquota del 12% corrispondente all'utile di impresa.
Oltre ai lavori possono essere ammesse le relative spese IVA, solo su
presentazione delle fatture, e le spese generali, anch'esse su
presentazione di fatture e nel limite dell'8% dell'importo lavori;
queste ultime sono comprensive degli eventuali oneri derivanti
dall'applicazione del "Piano per la sicurezza" previsto dalla
legislazione vigente.
Le domande, redatte utilizzando l'apposita modulistica informatizzata
approvata dall'Organismo pagatore (AGREA), nonche' corredate di tutta
la documentazione richiesta di seguito elencata, devono essere
trasmesse a Province e Comunita' Montane entro i termini e con le
modalita' previste dai rispettivi bandi locali.
Gli elenchi delle domande, suddivise a seguito dell'istruttoria in
"ammesse", "ammissibili" e "non ammissibili", dovranno essere
inoltrati, da parte degli Enti delegati, all'Organismo pagatore
(AGREA), sia su carta che su supporto informatizzato, per
l'espletamento delle attivita' amministrative previste ed il
successivo versamento del contributo ai beneficiari.
Domande integrative
Nel caso si rendesse necessario, successivamente alla presentazione
delle domande, apportare modifiche agli elementi indicati nelle
stesse, il richiedente e' tenuto a presentare una domanda di
variante/rettifica con indicate le variazioni che possono interessare
sia i dati anagrafici, sia le tipologie di intervento, sia
l'ubicazione degli stessi.
All'Ente delegato compete la verifica dell'ammissibilita' di tali
domande, anche in considerazione di un'eventuale conseguente diversa
collocazione della domanda stessa nella graduatoria originaria.
Gli Enti delegati competenti dovranno informare i richiedenti e
l'AGREA dell'accoglimento o meno di dette variazioni, e, in caso
affermativo, trasmettere il relativo adeguamento dei dati contenuti
nella modulistica.
6. MODULISTICA, PROGETTO E DOCUMENTAZIONE
Modulistica
Le domande devono essere compilate su apposita modulistica
informatizzata approvata dall'Organismo pagatore (per una corretta
compilazione della modulistica occorre consultare le relative
istruzioni esplicative).
La modulistica e' composta dai seguenti modelli:
- Modello base, composto da:
Quadro A: contiene i dati identificativi del richiedente e le
modalita' di pagamento prescelte;
Quadro B: contiene gli aspetti finanziari della domanda;
Quadro C: contiene i dati relativi alla forma giuridica del
richiedente;
Quadro D: contiene la dichiarazione di accettazione delle condizioni
di concessione dei contributi da parte del richiedente e l'elenco
degli allegati compilati.
- Allegato A: Consistenza zootecnica
- Allegato B: Forma di conduzione
- Allegato C: Manodopera
- Allegato E: Attivita' connesse svolte in azienda
- Allegato H: Terreni: in esso vanno riportati gli estremi catastali
dei terreni dell'azienda agricola oggetto di intervento
- Allegato H1: Terreni: in esso vanno riportati gli estremi catastali
degli altri terreni dell'azienda agricola non oggetto di intervento
- Allegato I: Interventi: in esso vanno riportati le finalita' e gli
aspetti economici dei progetti presentati (riepilogo del computo
metrico estimativo suddiviso per finalita').
Nel caso il richiedente non sia un'azienda agricola la modulistica da
presentare e' limitata al Modello base, all'Allegato H ed
all'Allegato I.
Documentazione
Alla domanda di finanziamento, debitamente compilata e firmata, deve
essere allegato il progetto definitivo: e' facolta' dell'Ente
delegato specificare nel proprio bando se tale progetto deve essere
inoltrato gia' all'atto di presentazione della domanda o solo nel
caso in cui la domanda venga ammessa a contributo; secondo
quest'ultima ipotesi l'Ente delegato puo' richiedere che in allegato
alla domanda venga presentato almeno un progetto di massima o una
scheda tecnica.
Progetto
Il progetto definitivo delle opere previste e' costituito dai
seguenti elementi:
- relazione generale con indicazione delle finalita' del progetto e
descrizione dell'area di intervento, con particolare riferimento alle
caratteristiche ambientali e naturali; in particolare, si dovra'
indicare, anche in termini quantitativi, se l'area oggetto di
intervento ricade, integralmente o parzialmente, in una delle
seguenti aree di tutela ambientale o di gestione forestale:
- parchi nazionali, interregionali o regionali istituiti;
- riserve naturali statali o regionali istituite;
- aree di interesse paesaggistico-ambientale, aree di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed aree di
tutela naturalistica individuate dal Piano territoriale paesistico
regionale (artt. 17, 18, 19 e 25) e/o dal Piano territoriale di
coordinamento provinciale, qualora vigente;
- area di riequilibrio ecologico (ARE) istituita;
- zona di protezione speciale (ZPS) istituita;
- sito di interesse comunitario proposto (pSIC);
- area oggetto di piano di assestamento;
- area all'interno di consorzi forestali, con il piano di
assestamento in corso di realizzazione o di approvazione.
- relazione tecnica con descrizione analitica dei lavori previsti;
per quanto riguarda i progetti che ricadono interamente o
parzialmente nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, analogamente,
per quanto concerne gli interventi previsti nei Siti di importanza
comunitaria proposti (pSIC), ai sensi del DPR n. 357 dell'8/9/1997 e
del DM 3/4/2000, nonche' delle delibere di Giunta regionale n. 1017
del 22/6/1999, n. 1242 del 15/7/2002 e n. 1333 del 22/7/2002, la
relazione deve contenere la descrizione e l'ubicazione cartografica
delle opere e delle attivita' previste e degli elementi naturali
presenti nell'area oggetto di intervento, seguendo quanto indicato
nella determinazione regionale n. 3825 del 7/5/2002;
- computo metrico estimativo dei lavori previsti e "sintesi degli
interventi per finalita'" (quantita' ed importo lavori, comprese le
spese generali e l'IVA);
- cartografia, su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o
1:5.000, con la precisa delimitazione areale degli interventi ed
indicazione delle tipologie dei lavori previsti;
- cartografia catastale, con la precisa delimitazione areale degli
interventi ed indicazione delle tipologie dei lavori previsti;
- elenco terreni, elenco dei mappali dei terreni oggetto di
intervento;
- elaborati grafici dei manufatti (sezioni, disegni, ecc.), qualora
previsti nel progetto;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento (non
obbligatoria).
Ciascun progetto definitivo, deve essere firmato da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione competente e dal
beneficiario.
La scheda tecnica preliminare, qualora prevista dal bando dell'Ente
delegato, dovra' contenere:
- l'elenco delle particelle oggetto di domanda di aiuto;
- l'illustrazione dei lavori previsti;
- l'individuazione dei caratteri aventi rilevanza ai fini
dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie
(dei caratteri "documentabili" dovra' essere poi dato riscontro in
allegato alla progettazione definitiva, in caso di esito favorevole
della domanda);
- l'indicazione delle superfici oggetto di domanda e dei relativi
estremi catastali;
- l'indicazione sulla destinazione d'uso negli strumenti urbanistici
(vigenti ed anche solo adottati) dei terreni oggetto di domanda (cio'
al fine fornire garanzie sul mantenimento degli impegni che si
intende assumere).
Entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie, i beneficiari, pena la non concessione del contributo,
dovranno perfezionare la domanda mediante la presentazione del
progetto definitivo.
Il contenuto tecnico dell'elaborato di progetto dovra' corrispondere
alle indicazioni contenute nella domanda ed alle eventuali modifiche
prescritte dall'Ente delegato.
Ulteriore documentazione
Qualora l'area ricada anche parzialmente in aree SIC e/o ZPS, il
richiedente dovra' allegare una relazione descrittiva come
espressamente indicato nell'atto deliberativo di Giunta n. 1442 del
17/7/2001 e nella determinazione regionale n. 3825 del 7/5/2002.
Nel caso in cui il richiedente abbia gia' inoltrato una richiesta di
finanziamento del progetto ad altro Ente pubblico, il richiedente
deve allegare una dichiarazione nella quale si indicano gli estremi
della suddetta richiesta di finanziamento.
Qualora l'area oggetto di intervento sia stata percorsa da incendio
negli ultimi 5 anni, il beneficiario e' tenuto ad allegare alla
domanda la specifica autorizzazione concessa dal Ministero
dell'Ambiente, se l'area ricade all'interno di aree naturali protette
statali, o dalla Regione negli altri casi.
In riferimento all'eventuale esistenza di casi particolari, per
quanto concerne i dati catastali delle particelle oggetto di
intervento (riquadro 2 degli Allegati H e H1), va allegata la
relativa documentazione giustificativa.
Nel caso di conduzione di terreni da parte di soggetti diversi dal
proprietario, e' necessaria la documentazione comprovante il diritto
di conduzione di tutti i terreni oggetto di domanda, valido per
l'intero periodo di impegno (copia dell'eventuale contratto di
affitto registrato, ecc.) e, inoltre, la dichiarazione scritta di
assenso dell'assunzione dell'impegno da parte di ogni proprietario o
comproprietario.
Nel caso in cui la durata della concessione o dell'affitto sia
inferiore a quella dell'impegno che si intende assumere, il
richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovra'
essere in possesso dell'atto di concessione, o di un atto attestante
l'attivazione delle procedure per il rinnovo della medesima, oltre
all'assenso della proprieta' dei terreni.
Infine, il richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento
anche una lista dei documenti presentati: questo documento va vistato
dall'Ufficio ricevente all'atto della ricezione della domanda.Con la
firma apposta in calce alla domanda (Modello base), il richiedente si
assume tutte le responsabilita' in merito alla veridicita' delle
dichiarazioni contenute ed e', pertanto, informato che, nel caso di
dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli
artt. 483, 495 e 496 del Codice penale e dovra' provvedere alla
restituzione, con gli interessi, dell'indebito percepito,
determinando, cosi', la decadenza del diritto al beneficio.
In sintesi, ogni domanda di finanziamento e' composta dai
sopraelencati moduli e dai seguenti documenti (1 copia):
- Progetto
1. Progetto definitivo oppure scheda tecnica preliminare.
- Documentazione
1. Eventuale relazione descrittiva per domande inerenti particelle
anche parzialmente comprese in aree SIC e/o ZPS, come espressamente
indicato nell'atto deliberativo di Giunta n. 1442 del 17/7/2001 e
nella determinazione regionale n. 3825 del 7/5/2002.
2. Eventuale autorizzazione del Ministero dell'Ambiente o della
Regione se l'area e' stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni e
si trova, rispettivamente, all'interno di aree naturali protette
statali o in altre aree.
3. Eventuale dichiarazione di richiesta di finanziamento ad altro
Ente pubblico o struttura regionale diversa da quella competente per
l'istruttoria della domanda.
4. Eventuale documentazione giustificativa in riferimento
all'esistenza di casi particolari per quanto concerne i dati
catastali delle particelle oggetto di intervento (Riquadro 2 degli
Allegati H e H1).
5. Eventuale dichiarazione di assenso all'assunzione di impegno da
parte del proprietario o dichiarazione sostitutiva nella quale il
richiedente attesta l'avvenuta autorizzazione all'assunzione
dell'impegno da parte della proprieta', o dei comproprietari (se il
conduttore non ha la piena proprieta' dei terreni oggetto di
impegno).
6. Lista dei documenti presentati.
Il richiedente, al fine di dichiarare i requisiti richiesti, puo'
presentare documentazione originale o autenticata, o dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto notorio.
Nel caso in cui i documenti fossero gia' in possesso
dell'Amministrazione a cui si presenta la domanda, il richiedente
potra' elencarli in apposita dichiarazione, precisando gli estremi
delle pratiche cui sono allegati, attestando la conferma di validita'
della situazione in essi rappresentata.
Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a quanto indicato
nella lista di accompagnamento, la domanda non sara' ammissibile.
Eventuali documenti presentati oltre il termine di presentazione
delle domande non saranno ammessi.
Tra i documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti, si
comprendono:
- la documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato
catastale (ad esempio: contratto di affitto o altro valido titolo di
conduzione, debitamente registrato);
- l'eventuale delega in caso di piu' titolari dell'Azienda agricola;
- se ricorre il caso, il modello 26 (variazione di qualita' di
coltura) oppure la ricevuta della richiesta di variazione all'ex
Ufficio Tecnico erariale;
- l'eventuale autorizzazione scritta della proprieta';
- l'eventuale autorizzazione scritta dei comproprietari, se il
conduttore non ha la piena proprieta' dei terreni oggetto di impegno.
Con la firma apposta in calce alle domande ed ai relativi allegati,
il richiedente si assume tutte le responsabilita' in merito alla
veridicita' delle dichiarazioni contenute ed e', pertanto, informato
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/00.
Nel caso di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la firma deve
essere apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la
dichiarazione dovra' essere presentata unitamente ad una copia
fotostatica del documento d'identita'.
Le indicazioni per la corretta identificazione dei codici da
attribuire per l'archiviazione informatica dei dati relativi alle
superfici ed alle relative azioni saranno diffuse da parte della
Regione e dell'AGREA in concomitanza con la distribuzione agli Enti
territorialmente competenti del software relativo alla gestione delle
domande.
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le Province e le Comunita' Montane, sono tenute ad effettuare
l'istruttoria delle domande nei tempi previsti dal bando tipo
regionale e dai rispettivi bandi locali e, in particolare:
- valutano l'ammissibilita' delle domande pervenute, attraverso la
verifica della presenza dei seguenti requisiti:
- titolarita' del richiedente a presentare la domanda di
finanziamento;
- rispetto della scadenza del termine di presentazione della domanda;
- completezza della documentazione tecnica ed amministrativa
presentata;
- selezionano le domande pervenute:
il responsabile dell'istruttoria incaricato della valutazione e della
selezione delle domande attribuisce i punteggi applicando i seguenti
criteri:
Misura 2.i - Azione 3b: Priorita' e relativi punteggi
Punteggio complessivo (valido per la graduatoria)
Punteggio Priorita' Punteggio Integrativo regionale
dell'ente Totale
A Richiedente titolare di una
azienda agricola, purche' residente
presso l'azienda stessa
(limitatamente alle tipologie
3, 4 e 5) 15 0-3
B Consorzi forestali (costituiti ai
sensi della L.R. 30/81) o aree
soggette a Piano di assestamento
forestale approvato e vigente 14 0-3
C Terreni compresi nei Parchi
nazionali nei Parchi regionali e
nelle Riserve naturali (L.R. 11/88) 12 0-3
D Terreni compresi nelle Zone
di Protezione speciale (ZPS) e nei
Siti di importanza comunitaria
(pSIC) individuati in applicazione
delle Direttive 79/409/CEE
e 92/43/CEE 11 0-3
E Terreni compresi nelle Zone di
pregio individuate dal PTPR
e/o dai PTCP quali:
- zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua
- zone di tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei
- zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale
- zone di tutela naturalistica 7 0-3
F Terreni situati in continuita'
(aderenza per contatto di superfici
aventi larghezza almeno di 20 m)
con terreni gia' oggetto di analogo
intervento (limitatamente alla
tipologia 1) 5 0-3
G Terreni di estensione superiore
ai 3 ha 3 0-3
H Terreni che il richiedente si
impegna a rendere fruibili mediante
idonee indicazioni e la
predisposizione di accessi 2 0-3
I Terreni compresi nelle zone di tutela
non individuate nel PTPR, ma
definite tali in Piani approvati da
Autorita' di Bacino o in vigenti
Piani territoriali provinciali
(es. oasi, zone vulnerabili,
pertinenze idrauliche, ecc.), aree
ricomprese in accordi agroambientali,
o altre aree o soggetti prioritari 0 0-3
L Tipologie di intervento, ad esclusione
della tipologia 6: manutenzione
strade forestali 0 0-5
M Altre categorie di soggetti beneficiari 0 0-3
N Altre aree preferenziali 0 0-3
In sintesi, gli Enti delegati (Province e Comunita' Montane) nel
proprio bando definiscono il punteggio totale per ogni tipologia di
beneficiario o di area preferenziale utilizzando i punteggi riportati
nella tabella ed eventualmente modificandoli attraverso
l'attribuzione degli ulteriori punteggi integrativi indicati, fino ad
un massimo di 3 punti per categoria (aree o beneficiari), al fine di
meglio orientare le domande di contributo in relazione alla
situazione forestale locale.
Gli stessi Enti delegati possono anche individuare ulteriori
categorie di soggetti beneficiari o di aree prioritarie, purche'
previsti nel presente bando, ai quali potranno essere assegnati al
massimo 3 punti.
Infine, gli Enti delegati possono attribuire alle tipologie di
intervento, di cui al precedente punto 2), un punteggio di priorita'
da 0 a 5 che contribuira' anch'esso alla definizione della
graduatoria finale.
Una volta definiti i punteggi nel bando locale e ricevute le domande,
gli Enti delegati procedono alla definizione della graduatoria
attribuendo alle domande pervenute i punteggi indicati, sommando per
ogni domanda il punteggio previsto per le diverse casistiche indicate
nella tabella.
Relativamente alle verifiche preventive da compiersi in loco verra'
estratto un campione (almeno il 5%), secondo una procedura di analisi
del rischio e tenendo conto di un fattore di rappresentativita', e
verra' redatto un verbale di ispezione (su modello base redatto dalla
Regione) per ogni verifica in loco eseguita dall'Ente delegato.
In caso di punteggi equivalenti saranno selezionate le domande sulla
base dell'importo ammesso a contributo privilegiando quelle di
importo inferiore.
Il responsabile dell'istruttoria, incaricato della valutazione e
della selezione delle domande, successivamente redige un verbale di
istruttoria (su modello base redatto dalla Regione) con il quale
rende note le valutazioni eseguite.
Terminata la fase istruttoria gli Enti (Province e Comunita' Montane)
provvedono ad approvare la graduatoria di tutte le domande
presentate, ammissibili e non ammissibili ed informano i beneficiari
in merito all'esito dell'istruttoria.
Tra le domande dichiarate ammissibili vengono individuate quelle
ammesse a finanziamento in base alle disponibilita' finanziarie
previste.
Entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie, i beneficiari, pena la non concessione del contributo,
dovranno perfezionare la domanda mediante la presentazione del
progetto definitivo.
Qualora l'area oggetto di intervento ricada, anche parzialmente in un
Parco nazionale o regionale (compresa l'area di pre-parco) o in una
Riserva naturale istituiti, limitatamente alle domande ammesse a
finanziamento, sara' cura dell'Ente delegato richiedere il nulla-osta
rilasciato dall'Ente di gestione del Parco o della Riserva naturale
competente per territorio specificatamente per ogni singolo progetto,
anche ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1442 del
17/7/2001 concernente la gestione delle aree ZPS/pSIC, qualora l'area
ricada anche all'interno di queste ultime: nel caso in cui l'area
oggetto di intervento ricada, anche parzialmente, in un'area ZPS o
pSIC interna ad un'area protetta (Parco o Riserva naturale), il
nulla-osta e' gia' insito in quello acquisito dall'Ente delegato.
Nel caso in cui l'area oggetto di intervento ricada, anche
parzialmente, in un'area ZPS o pSIC esterna ad un'area protetta
(Parco o Riserva naturale), si possono verificare i seguenti casi:
- che l'area ricada nel territorio di competenza della Comunita'
Montana: quest'ultima, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
1442 del 17/7/2001, e' tenuta ad inviare copia del progetto alla
Provincia che ne valutera' la compatibilita' ambientale; la Provincia
esprimera' un parere scritto in merito alla compatibilita' ambientale
degli interventi, entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti.
Trascorso tale periodo, in assenza di risposta, il nulla-osta si
intende rilasciato positivamente;
- che l'area ricada nel territorio di competenza della Provincia:
quest'ultima, nella fase istruttoria e' tenuta anche a valutare la
compatibilita' ambientale del progetto e ne esplicita i risultati nel
relativo verbale.
A seguito del recepimento del progetto definitivo e degli eventuali
nulla-osta, l'Ente delegato comunica ai beneficiari le eventuali
prescrizioni emanate dagli Enti competenti e autorizza l'inizio dei
lavori previsti.
La Regione Emilia-Romagna si riserva la facolta' di autorizzare
l'ampliamento della graduatoria delle domande ammesse a
finanziamento, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi o si
verificasse la necessita' di apportare modifiche alla ripartizione
dei fondi fra le 5 Azioni che compongono la Misura 2.i, o si
rendessero disponibili fondi a seguito di rinunce o mancata
presentazione delle domande nei tempi previsti; tale opportunita'
potra' essere attivata compatibilmente con i tempi di attuazione del
Programma e di rendicontazione delle relative spese.
Le somme revocate e le economie che eventualmente si verificassero
durante l'esecuzione dei lavori possono essere impiegate dagli Enti
delegati per il cofinanziamento di altri progetti, secondo l'ordine
della graduatoria, purche' cio' sia compatibile con i tempi di
attuazione del Programma e di rendicontazione delle relative spese.
8. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Realizzazione interventi
Per la realizzazione degli interventi, i tempi e le modalita' saranno
indicati nei bandi locali redatti dagli Enti delegati, che dovranno
tenere conto di quanto indicato nel presente bando.
Non sono previste proroghe per l'ultimazione dei lavori e la
rendicontazione delle spese.
Per ciascun intervento dovra' essere redatto un "Piano di coltura e
conservazione" da parte dell'Ente competente, contenente le norme
tecniche di gestione degli interventi e delle aree ammesse a
finanziamento.
Il documento in questione dovra' essere sottoscritto da ciascun
beneficiario e sara' cura degli Enti delegati provvedere alla
verifica della corretta applicazione delle disposizioni in esso
contenute ed al suo eventuale aggiornamento.
Salvo modifiche alla normativa vigente, qualsiasi Piano regolarmente
approvato mantiene validita' fino al termine previsto dallo stesso
atto o all'approvazione da parte dell'Ente competente di un ulteriore
aggiornamento.
I beneficiari si impegnano a gestire gli interventi per il periodo e
con le modalita' previste dal "Piano di coltura e conservazione" e,
comunque, per almeno 10 anni, e si impegnano, altresi', per lo stesso
periodo a mantenere l'operativita' e la corretta gestione delle aree
e degli interventi ammessi a contributo coerentemente con quanto
stabilito dalle norme vigenti, in particolare dalle prescrizioni di
massima e di Polizia forestale e con gli eventuali indirizzi espressi
contestualmente alla valutazione di incidenza del progetto
(limitatamente alle aree pSIC e ZPS).
Il mancato rispetto del presente impegno comportera' la revoca del
contributo e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
dell'Unione Europea.
9. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Spese ammissibili e loro rendicontazione
Le spese ammissibili sono quelle inerenti le voci previste in
progetto per i lavori ammessi a contributo, oltre all'eventuale IVA
ed alle spese generali.
Le somme relative alle spese generali (IVA compresa), di importo
massimo pari al 8% dei lavori rendicontati, potranno essere
utilizzate per l'acquisto di materiali, per oneri relativi a
prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, ecc.).
Le somme relative all'IVA ed alle spese generali potranno essere
ammesse a contributo solo in presenza della documentazione (fatture)
da allegare alla richiesta di pagamento del contributo concesso.
La liquidazione del contributo avverra' in un'unica soluzione al
termine dei lavori e della rendicontazione delle spese sostenute.
A tal fine, entro il 30/9/2005, i beneficiari dei contributi devono
inoltrare agli Enti delegati (Province e Comunita' Montane), secondo
le modalita' ed i tempi sottoelencati, la seguente documentazione
comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi:
- richiesta di pagamento del contributo (Allegato B);
- stato finale dei lavori;
- elenco di tutti i titoli giustificativi (fatture, note spesa o
altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle
spese sostenute (Allegato B2);
- eventuali titoli giustificativi delle spese sostenute (lavori e
spese generali): fatture.
Qualora durante l'esecuzione dei lavori siano state apportate
modifiche al progetto ed alla domanda non sufficienti per dover
inoltrare una specifica domanda di variante, e' comunque necessario
allegare anche la seguente documentazione:
- cartografia, su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o
1:5.000, e cartografia catastale con la precisa delimitazione areale
degli interventi e delle tipologie degli interventi eseguiti;
- Allegato H: modulo riepilogativo dei dati catastali;
- Allegato I: modulo riepilogativo degli interventi realizzati.
Gli Enti delegati (Province e Comunita' Montane), entro il
30/12/2005, e non oltre i 90 giorni dalla richiesta presentata dal
beneficiario, dopo aver proceduto alla verifica della conformita'
amministrativo-contabile dei documenti presentati, alla stesura del
"Piano di cultura e conservazione", sottoscritto per accettazione dal
beneficiario, ed agli eventuali controlli, procedono alla
trasmissione degli elenchi per la liquidazione dei contributi
approvati, unitamente all'autorizzazione al pagamento, all'Organismo
pagatore (AGREA) per i relativi pagamenti, congiuntamente agli
archivi informatici, fino alla concorrenza dello stanziamento
previsto.
Gli Enti delegati, nell'ambito della tempistica sopra richiamata,
possono stabilire delle ulteriori scadenze per la rendicontazione
delle spese sostenute dai beneficiari che consentano agli Enti stessi
di effettuare le verifiche in tempo utile per la trasmissione dei
documenti all'Organismo pagatore e per l'eventuale riassegnazione dei
fondi non utilizzati ad altri soggetti presenti nella graduatoria,
nonche' per la relativa rendicontazione delle spese.
Un eventuale ritardo nella presentazione della documentazione per la
rendicontazione delle spese oltre i termini fissati, sia da parte del
beneficiario, sia dell'Ente delegato, puo' comportare la perdita
delle risorse finanziarie stabilite per l'annualita' in corso e la
conseguente erosione dei fondi disponibili per le annualita'
successive, in quanto l'Organismo pagatore puo' non essere piu' in
grado di erogare i pagamenti per la chiusura annuale del bilancio
della Sezione Garanzia del FEOGA, per cui possono sussistere gli
estremi per procedere alla revoca totale o parziale del contributo.
Qualora i termini temporali di rendicontazione delle spese indicati
nel presente atto dovessero essere modificati a seguito di
determinazioni dell'Organismo pagatore o di valutazioni sulla
concreta possibilita' del rispetto dei termini fissati dall'Unione
Europea, la Regione puo' assumere i necessari atti di modifica,
tramite determinazione, dandone comunicazione alle Province ed alle
Comunita' Montane.
Disposizioni particolari
Ad avvenuta verifica della realizzazione degli interventi oggetto di
impegno, sara' cura e responsabilita' dagli Enti delegati competenti
provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, per gli impianti
verificati nell'anno corrispondente:
- all'approvazione del prescritto "Piano di coltura e conservazione";
- alla catalogazione degli interventi, con procedura informatizzata
contenente le informazioni essenziali per l'identificazione del
beneficiario, della tipologia e della quantita' degli interventi,
l'anno di esecuzione, la perimetrazione delle aree ammesse e
verificate digitalizzate sulla Carta tecnica regionale (raster
georeferenziati) in scala 1:5.000; tale catalogazione puo' essere
realizzata con i software Moka-Foreste o Moka-Amb distribuiti dalla
Regione agli Enti delegati;
- all'invio al Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione, del
catalogo degli interventi sopradescritto in versione informatizzata
(formato shape file - Arcview) o le relative planimetrie in formato
cartaceo.
Liquidazione contributo
All'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari provvede
direttamente l'Organismo pagatore (AGREA) secondo le modalita' ed i
tempi stabiliti per la gestione dei Fondi strutturali comunitari
FEOGA-Garanzia.
Revoca contributo e riassegnazione quota di riparto
Qualora si verifichino le sottoelencate condizioni, gli Enti delegati
procedono alla revoca parziale o totale dei contributi, dandone
comunicazione all'Organismo pagatore che provvedera' al recupero
delle somme eventualmente gia' erogate; la revoca, parziale o totale,
del contributo e' conseguente al verificarsi delle seguenti
circostanze:
- rinuncia da parte del beneficiario, anche a causa di impedimenti di
diversa natura che non consentano la realizzazione degli interventi;
- rendicontazione di spese non ammissibili;
- mancata osservanza dei termini di ultimazione dei lavori e di
rendicontazione finale delle spese;
- realizzazione di opere difformi dal progetto ammesso a
finanziamento;
- mancata osservanza delle eventuali prescrizioni emanate dagli Enti
delegati o da altri Enti coinvolti nel rilascio del nulla-osta.
Le somme di cui sopra potranno essere assegnate dagli Enti delegati
ad altri soggetti beneficiari, secondo l'ordine della graduatoria,
compatibilmente con il rispetto dei tempi fissati per la trasmissione
della documentazione occorrente all'Organismo pagatore (AGREA).
10. MONITORAGGIO E CONTROLLI
Monitoraggio e valutazione
Per le attivita' di monitoraggio degli interventi finanziati
nell'ambito della presente Azione, le Province e le Comunita' Montane
sono tenute a fornire tutte le informazioni che verranno richieste
dalla Regione, al fine di potere definire periodicamente lo stato di
attuazione, sia fisico che finanziario, del Piano regionale di
Sviluppo rurale, nonche' ulteriori dati per la valutazione
dell'efficacia dell'Azione 3b.
Controlli
I controlli tecnici ed amministrativi e le eventuali sanzioni sono
disciplinati secondo le procedure previste nell'ambito dei Fondi
strutturali comunitari e del PRSR e, in particolare, in conformita'
con quanto disposto dai Regolamenti (CE) n. 3508/92, n. 3887/92, n.
1648/95, n. 1678/98, n. 1257/99, n. 1750/99 e n. 2801/99, n. 1593/00,
nonche' dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Il sistema integrato di gestione e di controllo prevede l'esecuzione
di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo che
tecnico, sulla base della documentazione pervenuta ed attraverso
sopralluoghi, in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni
di concessione degli aiuti previste e dei relativi impegni assunti.
In particolare, i controlli sono finalizzati all'accertamento:
- dell'ammissibilita' delle domande (fase di istruttoria):
- controlli amministrativi della documentazione pervenuta sul 100%
delle domande (verbale di istruttoria);
- controlli a campione in loco della corrispondenza sul territorio di
quanto dichiarato (rapporto di ispezione) sulla base di quanto
indicato nel Piano dei controlli approvato dall'Organismo pagatore;
- del rispetto dei vincoli e degli obiettivi progettuali (fase di
rendicontazione):
- controlli amministrativi del rispetto delle condizioni di progetto
e delle eventuali prescrizioni impartite, sulla base della
documentazione pervenuta e tramite sopralluogo sul 100% dei progetti
finanziati (stato finale dei lavori);
- dell'avvenuta realizzazione dei lavori (fase di controllo ex-post):
- controlli in loco in merito alla realizzazione dei lavori nel
rispetto delle condizioni di progetto, delle eventuali prescrizioni
impartite e degli impegni presi, sulla base di quanto indicato nel
Piano dei controlli approvato dall'Organismo pagatore e per i 10 anni
successivi.
I controlli in loco vengono effettuati su di un campione estratto
dall'Organismo pagatore in base ad un'analisi del rischio, cosi' come
previsto dal Regolamento (CE) n. 3887/92 (art. 6).
L'Organismo pagatore puo' effettuare controlli amministrativi
incrociati con il sistema integrato di gestione e di controllo
istituito dal Regolamento (CE) n. 3508/92.
La Regione Emilia-Romagna si riserva, comunque, la facolta' di
effettuare eventuali ulteriori verifiche tecnico-amministrative.
Le sanzioni possono riguardare, in particolare, false dichiarazioni,
mancato rispetto degli impegni, difformita' nelle superfici
dichiarate, ecc.
Ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1257/99 e n. 1750/99, in caso di
falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario
interessato e' escluso da tutte le misure del PRSR per l'anno in
questione; qualora la falsa dichiarazione sia resa intenzionalmente,
l'esclusione si estende anche all'anno successivo.
Qualora si verifichi un utilizzo non corretto dei fondi pubblici si
procedera':
- al recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli
interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'Autorita' giudiziaria per gli
eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della Legge
23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non espressamente richiamato in questo provvedimento,
restano valide ai fini del controllo le vigenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli e
sanzioni.
(segue allegato fotografato)