REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 353

L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" - Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attivita' ed interventi strutturali per spese di investimento nel settore dello spettacolo - Triennio 2003/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo";                               
- la delibera del Consiglio regionale n. 461 del 6/3/2003 "L.R. 13/99           
- Programma regionale in materia di spettacolo - Obiettivi, azioni              
prioritarie e procedure per il triennio 2003/2005";                             
considerato che la suddetta delibera prevede, tra l'altro, al                   
paragrafo 8) dell'Allegato A), l'approvazione e divulgazione da parte           
della Regione dell'Avviso per la presentazione di progetti di                   
attivita' e di interventi per spese di investimento da realizzare nel           
triennio 2003/2005;                                                             
visto l'"Avviso per la presentazione di progetti relativi ad                    
attivita' e interventi strutturali per spese di investimento nel                
settore dello spettacolo - Triennio 2003/2005 - L.R. 13/99 ôNorme in            
materia di spettacolo'" - conforme al citato Programma regionale                
2003/2005 e riportato nell'Allegato A) che costituisce parte                    
integrante e sostanziale della presente deliberazione;                          
vista la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di              
rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna";                               
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 del 17/12/2001 concernente la "Riorganizzazione delle                 
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28/12/2001 concernente l'approvazione degli atti di               
conferimento di incarichi di livello dirigenziale;                              
- n. 2774 del 10/12/2001 inerente alle disposizioni per la revisione            
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a            
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;                                
- n. 2775 del 10/12/2001 inerente alle disposizioni per la revisione            
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a            
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;                                
dato atto dei pareri espressi dalla Responsabile del Servizio                   
Cultura, Sport e Tempo libero dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini,                 
relativamente al contenuto del presente atto deliberativo, ai sensi             
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 40/01 e della sopracitata                      
deliberazione 2774/01, in merito alla regolarita' tecnica nonche' in            
merito alla legittimita', come da nota del Direttore generale                   
Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni avente                   
protocollo n. 6985 del 28 febbraio 2003;                                        
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'"Avviso per la presentazione di progetti relativi             
ad attivita' e interventi strutturali per spese di investimento nel             
settore dello spettacolo - Triennio 2003/2005 - L.R. 13/99 ôNorme in            
materia di spettacolo'", riportato nell'Allegato A), che costituisce            
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                    
2) di pubblicare l'Avviso indicato al punto 1) nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di darne opportuna                     
divulgazione.                                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attivita' e                 
interventi strutturali per spese di investimento nel settore dello              
spettacolo - Triennio 2003/2005 - L.R. 13/99 "Norme in materia di               
spettacolo"                                                                     
Indice                                                                          
1) Attivita' di spettacolo - Interventi di spesa corrente                       
1.1) Tipologie dell'intervento regionale                                        
1.2) Soggetti attuatori                                                         
1.3) Termini e documentazione per la presentazione delle domande                
1.3.1) Termini 1.3.2) Documentazione                                            
1.4) Modalita' dell'intervento regionale                                        
A) Convenzioni                                                                  
A.1) Convenzioni per attivita' di spettacolo A.1.1) Requisiti per               
accedere al finanziamento tramite convenzioni A.1.2) Criteri e                  
modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti                 
convenzionati per attivita' di spettacolo dal vivo                              
A.2) Convenzioni per coordinamento e promozione di settori specifici            
dello spettacolo                                                                
A.3) Procedure per la stipula delle convenzioni                                 
A.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                  
A.5) Variazioni dei programmi di attivita'                                      
A.6) Revoche e riduzione dei finanziamenti                                      
B) Accordi con le Province                                                      
B.1) Requisiti per accedere al finanziamento tramite gli accordi                
B.2) Criteri per la valutazione delle attivita' da finanziare tramite           
gli accordi                                                                     
B.3) Procedure per la stipula degli accordi                                     
B.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                  
B.5) Variazioni dei programmi di attivita'                                      
B.6) Revoche e riduzioni dei finanziamenti                                      
C) Le attivita' bandistiche all'interno degli accordi                           
C.1) Soggetti interessati                                                       
C.2) Requisiti dei destinatari dei finanziamenti                                
C.3) Durata e tipologia dei corsi                                               
C.4) Documentazione                                                             
C.5) Indicazioni per la compilazione dei registri e la realizzazione            
dei corsi                                                                       
C.6) Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                  
C.7) Verifiche e riduzioni dei finanziamenti                                    
2) Interventi strutturali - Spese di investimento                               
2.1) Tipologie dell'intervento regionale                                        
2.2) Soggetti attuatori                                                         
2.3) Termini e documentazione per la presentazione dei progetti                 
2.3.1) Termini 2.3.2) Documentazione                                            
2.4) Modalita' dell'intervento regionale 2.4.1) Criteri di                      
valutazione                                                                     
2.5) Liquidazione dei contributi                                                
3) Trattamento dei dati                                                         
4) Verifiche amministrativo-contabili                                           
La Regione, in accordo con gli Enti locali, sostiene le attivita' e             
gli interventi relativi allo spettacolo indicati all'art. 4 della               
L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" attraverso contributi               
per:                                                                            
- spesa corrente (comma 1)                                                      
- spese di investimento (comma 2).Con il presente Avviso e in                   
attuazione del Programma regionale in materia di spettacolo -                   
Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2003/2005             
(delibera del Consiglio regionale n. 461 del 6/3/2003), la Regione              
comunica i termini e le modalita' per la presentazione di progetti              
relativi ad attivita' e interventi strutturali per spese di                     
investimento da realizzare nel triennio 2003/2005.                              
1) Attivita' di spettacolo - Interventi di spesa corrente                       
1.1) Tipologie dell'intervento regionale                                        
La Regione sostiene le iniziative coerenti con gli obiettivi                    
individuati al paragrafo 2) del citato Programma regionale in materia           
di spettacolo per il triennio 2003/2005 (d'ora in poi Programma                 
regionale), nell'ambito delle azioni prioritarie indicate al                    
paragrafo 3.1) e con specifico riferimento ai diversi settori "Le               
attivita' teatrali", "La musica", "La danza", "Il cinema e gli                  
audiovisivi".                                                                   
1.2) Soggetti attuatori                                                         
Possono presentare progetti per le attivita' previste dal Programma             
regionale soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello             
spettacolo, comunque organizzati sul piano giuridico amministrativo e           
che rispondono ai seguenti requisiti:                                           
- avere sede nel territorio regionale;                                          
- presentare un progetto di attivita' triennale;                                
- avere svolto attivita' continuativa nel settore dello spettacolo              
per almeno 3 anni, con programmazione regolare per la maggior parte             
dell'anno (esclusi rassegne e festival che concentrano l'attivita' in           
periodi brevi e definiti);                                                      
- essere dotati di struttura organizzativa e finanziaria adeguata               
alle attivita' programmate;                                                     
- rispettare i contratti collettivi di lavoro;                                  
- presentare un bilancio finanziario che preveda un totale di costi             
annui non inferiore a Euro 52.000,00, ad eccezione di progetti che              
ricadono su aree particolarmente sfavorite dal punto di vista                   
dell'offerta di spettacolo;                                                     
- nel caso gestiscano una sede, questa deve essere in regola con le             
norme di sicurezza.                                                             
Per quanto riguarda specificamente l'attivita' bandistica si rimanda            
al successivo paragrafo C) "Le attivita' bandistiche all'interno                
degli accordi", nel quale vengono definiti i requisiti di accesso, la           
documentazione da presentare, i criteri di valutazione delle                    
attivita' e le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.                  
1.3) Termini e documentazione per la presentazione dei progetti                 
1.3.1) Termini                                                                  
I progetti devono essere presentati:                                            
- in bollo, se dovuto, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Cultura,           
Sport e Tempo libero, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna,                    
improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno             
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Per i progetti inviati a mezzo posta fara' fede la data del timbro              
postale;                                                                        
- contestualmente all'Assessorato alla Cultura della Provincia in cui           
ha sede legale il soggetto attuatore.                                           
Per quanto riguarda rassegne e festival, la Provincia                           
territorialmente competente e' quella in cui si svolge                          
prevalentemente la manifestazione.                                              
I soggetti che propongono progetti per attivita' di coordinamento e             
promozione di settori specifici dello spettacolo (tipologia da                  
sottoporre a convenzione come indicato al paragrafo 4.1), lettera b),           
del Programma regionale) devono presentarli solo alla Regione                   
Emilia-Romagna entro il termine sopra indicato.                                 
1.3.2) Documentazione                                                           
a) I soggetti che intendono proporre attivita' o iniziative da                  
includere negli accordi fra Regione e Provincia o nelle convenzioni             
per attivita' di spettacolo dal vivo da stipulare con la Regione                
(Programma regionale, paragrafo 4.1), lett. a) devono presentare un             
progetto di attivita' relativo al triennio 2003/2005.                           
Il progetto deve contenere la seguente documentazione:                          
1) richiesta di finanziamento redatta secondo lo schema di cui                  
all'Allegato A1 del presente Avviso;                                            
2) relazione contenente le linee generali delle attivita' da svolgere           
nel triennio;                                                                   
3) relazione sulla programmazione delle attivita' e delle iniziative            
per l'anno 2003, con specifico riferimento alle azioni prioritarie              
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1), lettere a)-f), e            
per quanto attiene "Le attivita' teatrali", "La musica", "La danza",            
"Il cinema e gli audiovisivi". La relazione dovra', inoltre,                    
contenere i seguenti elementi ed essere redatta con le modalita'                
indicate di seguito: per quanto riguarda attivita' di produzione e              
distribuzione: - finalita', obiettivi culturali e programmi                     
dell'attivita' di produzione e distribuzione; - ospitalita'; -                  
collaborazione con altri soggetti; - attivita' laboratoriali; -                 
formazione del pubblico e promozione (incontri, mostre, registrazioni           
audio-video, pubblicazioni, etc.); - formazione ed aggiornamento del            
proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo; - altre attivita'           
significative; per quanto riguarda rassegne e festival: - finalita',            
obiettivi culturali e contenuti della programmazione; -                         
collaborazioni con altri soggetti; - attivita' laboratoriali; -                 
formazione del pubblico e promozione (incontri, mostre, registrazioni           
audio-video, pubblicazioni, etc.); - formazione ed aggiornamento del            
proprio nucleo tecnico-organizzativo; - altre attivita'                         
significative;                                                                  
4) scheda dell'attivita' da svolgere e schema di bilancio preventivo            
per l'anno 2003 (Allegato A2/1 del presente Avviso per organismi di             
produzione e Allegato A2/2 per rassegne e festival);                            
5) schemi di bilancio preventivo per gli anni 2004 e 2005 (Allegato             
A4);                                                                            
6) relazione artistica consuntiva e schema di bilancio consuntivo               
relativi all'ultimo anno di attivita' (Allegato A2/1 per organismi di           
produzione; Allegato A2/2 per rassegne e festival). Per i soggetti              
finanziati ai sensi della L.R. 13/99 nel triennio 2000/2002, vale la            
documentazione gia' inviata.                                                    
b) I soggetti che presentano progetti per attivita' di coordinamento            
e promozione di settori specifici dello spettacolo (Programma                   
regionale, paragrafo 4.1), lett. b) devono allegare la seguente                 
documentazione:                                                                 
1) richiesta di finanziamento redatta secondo lo schema di cui                  
all'Allegato A1 del presente Avviso;                                            
2) relazione contenente le linee generali delle attivita' da svolgere           
nel triennio;                                                                   
3) relazione sulla programmazione delle attivita' e delle iniziative            
per l'anno 2003, con specifico riferimento alle azioni prioritarie              
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1), lettere a)-f), e            
per quanto attiene "Le attivita' teatrali", "La musica", "La danza",            
"Il cinema e gli audiovisivi";                                                  
4) schema di bilancio del progetto per il quale si richiede il                  
finanziamento con l'indicazione dei ricavi e dei costi per l'anno               
2003, specificando nello schema le voci attinenti la propria                    
tipologia di attivita' (Allegato A3);                                           
5) schemi di bilancio preventivo per gli anni 2004 e 2005 (Allegato             
A4).                                                                            
Tutti i documenti presentati devono recare, sull'ultima pagina,                 
timbro e firma in originale del legale rappresentante.                          
1.4) Modalita' dell'intervento regionale                                        
La Regione interviene a sostegno delle attivita' proposte tramite:              
A) convenzioni fra Regione e soggetti attuatori;                                
B) accordi fra Regione e Province;                                              
C) nell'ambito degli accordi e di quanto specificamente previsto                
all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 13/99, sostiene l'attivita'            
bandistica affidandone la programmazione alle Province.                         
La Regione, con il concorso degli Enti locali, valutera' lo strumento           
di intervento piu' idoneo sulla base dei progetti presentati e della            
loro rispondenza agli obiettivi ed ai criteri stabiliti nel Programma           
regionale.                                                                      
A) Convenzioni                                                                  
Le convenzioni sono lo strumento con il quale la Regione, sentiti               
anche gli Enti locali e il Comitato scientifico dello spettacolo di             
cui all'art. 6 della L.R. 13/99, attiva un rapporto diretto di                  
negoziazione con i soggetti proponenti.                                         
La Regione stipula convenzioni per:                                             
a) attivita' di spettacolo, con i soggetti che si distinguono per               
qualita', importanza della struttura organizzativa e finanziaria,               
capacita' di proiettarsi oltre la regione, disponibilita' di risorse            
per interventi e servizi per il pubblico, qualificazione                        
professionale;                                                                  
b) attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello           
spettacolo, cosi' come espressamente individuate all'interno delle              
azioni prioritarie descritte nel Programma regionale, paragrafo 3.1)            
e relative lettere A-D, ed in collaborazione con i soggetti ivi                 
indicati.                                                                       
A.1) Convenzioni per attivita' di spettacolo                                    
A.1.1) Requisiti per accedere al finanziamento tramite convenzioni              
Con riferimento alla lettera a) del precedente paragrafo, possono               
stipulare convenzioni con la Regione soggetti pubblici e privati                
comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo che siano in            
possesso dei seguenti requisiti:                                                
 1) avere sede nel territorio regionale;                                        
 2) presentare un programma di attivita' triennale;                             
 3) svolgere attivita' di rilievo almeno regionale;                             
 4) aver svolto attivita' continuativa nel settore dello spettacolo             
per almeno 3 anni con programmazione regolare per la maggior parte              
dell'anno (esclusi rassegne e festival che concentrano l'attivita' in           
periodi brevi e definiti);                                                      
 5) garantire affidabilita' finanziaria, da evincersi dai dati del              
bilancio 2001 in relazione all'equilibrio fra le varie componenti dei           
ricavi e dei costi;                                                             
 6) presentare un bilancio finanziario che preveda un totale di costi           
annui non inferiore a: - 775.000,00 Euro per la produzione di prosa;            
- 775.000,00 Euro per rassegne e festival di musica; - 260.000,00               
Euro per rassegne e festival di prosa e danza; - 520.000,00 Euro per            
rassegne e festival di cinema;                                                  
 7) essere dotati di una struttura organizzativa di elevata                     
professionalita' sul piano artistico, tecnico e                                 
amministrativo-gestionale;                                                      
 8) rispettare i contratti collettivi di lavoro;                                
 9) promuovere forme di conservazione e di valorizzazione del proprio           
patrimonio teatrale;                                                            
10) nel caso gestiscano una sede, questa deve essere in regola con le           
norme di sicurezza.                                                             
Nell'individuazione dei soggetti con i quali convenzionarsi, la                 
Regione terra' conto, inoltre, dello sviluppo, da parte degli stessi,           
delle seguenti attivita':                                                       
- l'attuazione di forme di collaborazione con altri qualificati                 
organismi del settore;                                                          
- la promozione e formazione del pubblico, anche attraverso forme di            
collaborazione con istituzioni scolastiche;                                     
- la formazione del proprio nucleo artistico, tecnico e                         
organizzativo;                                                                  
- nel caso di rassegne e festival, la cura nell'organicita' dei                 
programmi e nell'attivita' di promozione, nonche' la risonanza della            
manifestazione oltre i confini regionali.                                       
A.1.2) Criteri e modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie            
ai soggetti convenzionati per attivita' di spettacolo dal vivo                  
Nel triennio 2003/2005 le risorse regionali verranno assegnate con              
modalita' innovative, sperimentando un nuovo sistema di valutazione             
che verra' applicato a partire dal secondo anno di attuazione del               
Programma regionale.                                                            
Questo sistema servira' a definire l'entita' del finanziamento                  
complessivo, che potra' variare nel corso del triennio.                         
Per quanto riguarda l'anno 2003, sulla base dello stanziamento                  
complessivo previsto nel bilancio regionale e a seguito della stipula           
della convenzione, il finanziamento regionale verra' concesso ai                
soggetti interessati in un'unica soluzione.                                     
Per i soggetti gia' finanziati nel triennio 2000/2002, si fara' di              
norma riferimento al finanziamento concesso nel triennio precedente.            
Per le nuove convenzioni, il finanziamento verra' rapportato alla               
media generale dei finanziamenti concessi nel 2002 a soggetti                   
analoghi per tipologia di attivita' e dimensione finanziaria.                   
Per quanto riguarda i successivi anni 2004 e 2005, il finanziamento             
regionale sara' ripartito in due quote:                                         
a) quota base;                                                                  
b) quota variabile.                                                             
La finalita' della quota base risiede essenzialmente nel                        
riconoscimento della rilevanza delle istituzioni culturali e                    
dell'arricchimento che la loro stessa esistenza e attivita' producono           
per la societa' regionale.                                                      
Il suo ammontare e' pari al 75% del finanziamento concesso nel 2003 e           
rimarra' fisso per gli anni 2004 e 2005, compatibilmente con le                 
effettive disponibilita' del bilancio regionale.                                
La quota variabile e' finalizzata al grado di perseguimento degli               
obiettivi regionali individuati dal Programma regionale, misurato               
attraverso l'applicazione degli indicatori elencati nel medesimo                
Programma al paragrafo 4.3.3) "La determinazione della quota                    
variabile e gli indicatori di attivita'".                                       
Il suo ammontare sara' stabilito annualmente per ciascun                        
destinatario, nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale,            
e verra' determinato:                                                           
- in rapporto alla quota base;                                                  
- in base ai risultati dell'applicazione degli indicatori sopra                 
citati;                                                                         
- in relazione ai risultati complessivamente ottenuti dai soggetti              
convenzionati.                                                                  
Negli anni 2004 e 2005 il finanziamento regionale a favore dei                  
singoli soggetti sara' quindi determinato dalla somma della quota               
base e della quota variabile e verra' concesso in un'unica soluzione,           
al fine di far fronte alle spese che i soggetti sostengono per                  
avviare le attivita' programmate, in anticipo rispetto all'adozione             
del provvedimento di concessione.                                               
A.2) Convenzioni per coordinamento e promozione di settori specifici            
dello spettacolo                                                                
La Regione stipula convenzioni triennali con soggetti pubblici e                
privati, con sede nel territorio regionale, di consolidata                      
esperienza, che svolgono attivita' di coordinamento e promozione di             
settori specifici dello spettacolo (e quindi non rientranti nel                 
precedente punto A.1), cosi' come espressamente individuate                     
all'interno delle azioni prioritarie piu' generali indicate nel                 
Programma regionale al punto 3.1, lettere c), d), e), f), nonche'               
delle azioni prioritarie specifiche indicate all'interno dei diversi            
settori (attivita' teatrali, musica, danza, cinema e audiovisivi) ed            
in collaborazione con i soggetti ivi indicati.                                  
Ai soggetti convenzionati verra' erogato un finanziamento annuale in            
un'unica soluzione, al fine di far fronte alle spese che i soggetti             
sostengono per avviare le attivita' programmate, in anticipo rispetto           
all'adozione del provvedimento di concessione. L'entita' del                    
finanziamento rimarra' invariata nel corso del triennio,                        
compatibilmente con le effettive disponibilita' del bilancio                    
regionale.                                                                      
A.3) Procedure per la stipula delle convenzioni                                 
Per quanto riguarda la stipula e la gestione delle convenzioni si               
stabiliscono le seguenti procedure:                                             
- per le attivita' di spettacolo (precedente paragrafo A.1) i                   
soggetti interessati inviano alla Regione e alle Province i progetti            
triennali e i progetti per il primo anno di attivita';                          
- per le attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici           
dello spettacolo (precedente paragrafo A.2) i soggetti interessati              
inviano alla Regione i progetti triennali e i progetti per il primo             
anno di attivita';                                                              
- la Regione valuta i progetti e acquisisce le proposte di                      
convenzione per attivita' di spettacolo formulate dalle Province;               
- la Regione approva gli schemi di convenzioni tipo, le attivita' da            
convenzionare, i soggetti attuatori e assegna, per il primo anno, il            
relativo finanziamento;                                                         
- la Regione stipula le singole convenzioni ed eroga il finanziamento           
per il primo anno.                                                              
Ogni convenzione deve contenere:                                                
- il richiamo agli obiettivi ed alle azioni prioritarie del Programma           
regionale ai quali si riferisce la convenzione;                                 
- i progetti da realizzare nel triennio 2003/2005, con l'indicazione            
specifica dell'attivita' da attuarsi nel primo anno ed i relativi               
costi e le linee generali di attivita' per il biennio successivo ed i           
costi presunti per la loro realizzazione;                                       
- la durata della convenzione e il rimando a cadenza annuale della              
conferma o eventuale aggiornamento della convenzione stessa;                    
- per le convenzioni per attivita' di spettacolo dal vivo,                      
l'ammontare del finanziamento regionale per il primo anno e della               
quota base annuale per gli anni successivi;                                     
- per le convenzioni per attivita' di coordinamento e promozione di             
settori specifici dello spettacolo, l'impegno finanziario della                 
Regione per il primo anno e la previsione per gli anni successivi;              
- i tempi e le modalita' di erogazione del finanziamento e le                   
condizioni di eventuali riduzioni o revoche;                                    
- le verifiche amministrativo-contabili;                                        
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori di fornire alla Regione             
dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della               
propria attivita' ai fini dell'attuazione del monitoraggio regionale.           
A.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                  
A seguito della stipula della convenzione, la Regione eroga il                  
finanziamento per l'anno 2003, con le modalita' gia' indicate ai                
precedenti paragrafi A.1.2) e A.2).                                             
Negli anni 2004 e 2005 la Regione, nell'ambito della disponibilita'             
finanziaria prevista nei bilanci regionali per gli esercizi di                  
competenza, assegnera' i finanziamenti ai soggetti convenzionati                
sulla base del programma dell'anno al quale si riferiscono, del                 
consuntivo artistico e finanziario relativo all'anno precedente e,              
per quanto riguarda le convenzioni per le attivita' di spettacolo dal           
vivo, sulla base dell'applicazione dei parametri di valutazione.                
A tal fine i soggetti attuatori dovranno inviare la seguente                    
documentazione, differenziata sulla base alla diversa tipologia di              
convenzione stipulata (per attivita' di spettacolo dal vivo o per               
attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello              
spettacolo):                                                                    
1) progetti dettagliati delle iniziative da svolgersi nell'anno,                
corredati dalla documentazione specificata al precedente paragrafo              
1.3.2), Sezione a), punti 1), 3) e 4) per le attivita' di spettacolo            
dal vivo e Sezione b), punti 1), 3) e 4) per le attivita' di                    
coordinamento e promozione di settori specifici dello spettacolo,               
modulata sull'anno di riferimento: - per l'anno 2004: entro il 31               
ottobre 2003 - per l'anno 2005: entro il 31 ottobre 2004;                       
2) le relazioni consuntive corredate dalla scheda dell'attivita'                
svolta e dallo schema di bilancio consuntivo, di cui agli Allegati              
A2/1 o A2/2, per le attivita' di spettacolo dal vivo e A3 per le                
attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello              
spettacolo: - per l'anno 2003: entro il 30 aprile 2004 - per l'anno             
2004: entro il 30 aprile 2005;                                                  
3) il bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente entro 15                
giorni della data di approvazione da parte dell'Organo competente.              
A.5) Variazioni dei programmi di attivita'                                      
Sostanziali modifiche intervenute nelle attivita' contemplate dalla             
convenzione devono essere comunicate tempestivamente, anche prima dei           
termini previsti per la trasmissione della documentazione consuntiva.           
L'eventuale aggiornamento delle convenzioni, prima dello scadere del            
triennio, viene concordato fra le parti, a seguito di proposte                  
motivate o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.                     
A.6) Revoche e riduzioni dei finanziamenti                                      
Nel caso di una previsione di attivita' sostanzialmente ridotta                 
rispetto all'anno precedente, la Regione provvedera' ad una                     
rideterminazione proporzionale della quota base del finanziamento da            
assegnare (per le attivita' di spettacolo dal vivo) o del                       
finanziamento complessivo (per le attivita' di coordinamento e                  
promozione), in modo che ne venga rispettata l'incidenza sul totale             
dei costi dell'anno precedente.                                                 
Nel caso di mancata o parziale attuazione delle attivita'                       
preventivate, dal secondo anno la Regione provvedera' a ridurre la              
quota base o il finanziamento dell'anno in corso in misura                      
proporzionale. Nel calcolo verra' rispettata, con riferimento al                
costo reale, l'incidenza della quota base o del finanziamento sul               
costo preventivo indicato.                                                      
La riduzione si applica solo quando il costo consuntivo                         
dell'attivita' svolta riveli una diminuzione pari o superiore al 15%            
rispetto al costo preventivato.                                                 
La quota in eccedenza del finanziamento verra' recuperata a valere              
sull'assegnazione degli anni successivi.                                        
L'ammontare complessivamente oggetto di recupero potra' essere                  
ridistribuito fra i soggetti convenzionati appartenenti alla stessa             
tipologia di convenzione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche             
indicate nell'atto di assegnazione.                                             
B) Accordi con le Province                                                      
Per attivita' che rispondono agli obiettivi e alle azioni prioritarie           
individuate nel Programma regionale, la Regione stipula accordi per             
il triennio 2003/2005 con le Province.                                          
Tramite gli accordi, la Regione e le Province concordano il proprio             
intervento triennale nel settore dello spettacolo in ambito                     
provinciale.                                                                    
Per l'individuazione dei soggetti attuatori degli accordi, la Regione           
e le Province valutano i progetti pervenuti secondo le modalita' e le           
scadenze indicate nel presente Avviso.                                          
Per quanto riguarda le attivita' corsuali bandistiche, in attuazione            
dell'art. 3, comma 3 della L.R. 13/99, la Regione ne affida la                  
programmazione alle Province, con i criteri e le modalita' descritti            
al successivo paragrafo C).                                                     
B.1) Requisiti per accedere al finanziamento tramite gli accordi                
Possono presentare progetti per le attivita' previste dal Programma             
regionale soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello             
spettacolo, comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo,            
e che rispondono ai requisiti indicati al precedente paragrafo 1.2)             
"Soggetti attuatori".                                                           
B.2) Criteri per la valutazione delle attivita' da finanziare tramite           
gli accordi                                                                     
Nella valutazione delle attivita' proposte dagli operatori nei                  
diversi territori provinciali, Regione e Province terranno conto dei            
seguenti criteri, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi                 
regionali.Per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse                   
culturali:                                                                      
- rilevanza delle nuove produzioni, del repertorio meno frequentato e           
delle produzioni realizzate con diversi linguaggi espressivi rispetto           
alla produzione complessiva;                                                    
- rilevanza delle iniziative realizzate in coproduzione o in                    
un'ottica di collaborazione fra soggetti diversi, anche legate a                
settori contigui allo spettacolo (mostre, conferenze, etc.);                    
- qualificazione del personale artistico, tecnico e organizzativo.              
Per quanto riguarda l'efficacia della produzione culturale:                     
- durata temporale ed estensione territoriale della produzione                  
(numero di repliche, numero di sedi, etc.);                                     
- riprese di spettacoli prodotti e ospitati nelle stagioni                      
precedenti;                                                                     
- realizzazione di prodotti culturali collegati all'attivita' di                
spettacolo quali audiovisivi, cataloghi e pubblicazioni.                        
Per quanto riguarda le opportunita' di accesso del pubblico nelle sue           
diverse fasce:                                                                  
- biglietti venduti e loro proporzione rispetto agli abbonamenti;               
- adozione di strumenti di comunicazione e di vendita a distanza o di           
vendita last minute;                                                            
- incidenza degli spettatori appartenenti alle fasce d'eta' inferiori           
a 25 anni e superiori a 60 anni;                                                
- rilevanza delle iniziative formative per il pubblico.                         
B.3) Procedure per la stipula degli accordi                                     
Per giungere alla definizione dei singoli accordi, si stabiliscono le           
seguenti fasi:                                                                  
- la Regione ed ogni Provincia concordano obiettivi e contenuti                 
generali dell'accordo, sulla base di un'analisi congiunta delle                 
attivita' presenti nel territorio;                                              
- la Regione e le Province acquisiscono e valutano le proposte                  
triennali di attivita' ed i progetti relativi al primo anno;                    
- le Province valutano le proposte di attivita' presentate dalle                
bande musicali;                                                                 
- ogni Provincia formula e presenta alla Regione una proposta di                
piano entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione               
delle proposte. Superato tale termine la Regione provvede a formulare           
un piano per ognuna delle Province inadempienti;                                
- la Regione e ogni Provincia definiscono congiuntamente i contenuti            
specifici dell'accordo;                                                         
- le rispettive Giunte approvano l'accordo che viene successivamente            
stipulato.                                                                      
Ogni accordo deve contenere:                                                    
- gli obiettivi e le azioni prioritarie che si intendono perseguire             
nel territorio con riferimento ai contenuti del Programma regionale;            
- le attivita' o i progetti da realizzare, con i relativi costi, e i            
soggetti attuatori;                                                             
- l'entita' della partecipazione finanziaria della Regione e della              
Provincia nel primo anno, i rispettivi impegni per le singole                   
attivita' e la previsione di spesa per i successivi due anni;                   
- le modalita' di erogazione e le condizioni di eventuali riduzioni o           
revoche dei finanziamenti;                                                      
- la durata dell'accordo ed il rimando a cadenza annuale della                  
conferma o eventuale aggiornamento dell'accordo stesso;                         
- le modalita' dell'assegnazione annuale delle risorse finanziarie a            
disposizione;                                                                   
- la ripartizione del finanziamento regionale a favore dei singoli              
complessi bandistici, in coerenza con i criteri stabiliti nel                   
Programma regionale e nel presente Avviso;                                      
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori, beneficiari di                     
finanziamenti, di fornire alla Regione ed alla Provincia dati ed                
informazioni, anche in forma aggregata, sull'andamento della propria            
attivita'.                                                                      
B.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                  
Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo, la Regione eroga ad ogni            
Provincia la quota complessiva di finanziamento.Successivamente ogni            
Provincia:                                                                      
- comunica ai singoli soggetti attuatori i contenuti dell'accordo, le           
modalita' e i tempi di erogazione delle quote finanziarie assegnate;            
- provvede a liquidare ai singoli soggetti interessati:                         
- la propria quota;                                                             
- l'80% della quota regionale, entro 30 giorni dal ricevimento dei              
fondi dalla Regione, al fine di far fronte alle spese che i soggetti            
hanno gia' sostenuto per avviare le attivita' programmate;                      
- il residuo 20%, sulla base del rendiconto consuntivo delle                    
attivita' svolte, inviato da ogni soggetto attuatore alla Provincia             
ed in copia alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.             
Dal secondo anno di applicazione dell'accordo, i soggetti attuatori             
devono trasmettere a Regione e Provincia:                                       
1) i progetti dettagliati, corredati dalla documentazione specificata           
al precedente paragrafo 1.3.2), Sezione a), punti 1), 3) e 4),                  
modulata sull'anno di riferimento: - per l'anno 2004: entro il 31               
ottobre 2003 - per l'anno 2005: entro il 31 ottobre 2004;                       
2) le relazioni consuntive corredate dalla scheda dell'attivita'                
svolta e dallo schema di bilancio consuntivo, di cui all'Allegato               
A2/1 o A2/2: - per l'anno 2003: entro il 28 febbraio 2004 - per                 
l'anno 2004: entro il 28 febbraio 2005.                                         
Dal secondo anno di applicazione dell'accordo, la Regione ed ogni               
Provincia effettuano una valutazione dei consuntivi artistici e                 
finanziari delle attivita' sostenute, nonche' dei progetti                      
dettagliati per l'anno in corso, sulla base dei criteri descritti al            
precedente punto B.2).                                                          
La Provincia presenta annualmente alla Regione un rendiconto                    
artistico e finanziario sull'attuazione dell'accordo. Cio' e'                   
condizione per il trasferimento delle risorse regionali relative                
all'anno successivo.                                                            
La Regione e ogni Provincia procedono alla conferma o all'eventuale             
aggiornamento dell'accordo, cui seguira' l'erogazione alla Provincia            
della quota annuale da parte della Regione.                                     
La Provincia provvede ad erogare i finanziamenti ai singoli                     
destinatari secondo le procedure adottate nel primo anno di                     
applicazione dell'accordo.                                                      
L'eventuale aggiornamento dell'accordo viene concordato fra le parti,           
anche su proposta di uno solo dei contraenti, restando immutata la              
scadenza dell'accordo stesso.                                                   
B.5) Variazioni dei programmi di attivita'                                      
Le variazioni sostanziali dei programmi di attivita' rispetto ai                
progetti presentati devono essere comunicate alla Regione e alla                
Provincia di competenza, che valuteranno nuovamente il progetto ai              
fini della conferma od eventuale diminuzione del finanziamento.                 
B.6) Revoche e riduzioni dei finanziamenti                                      
Ogni Provincia provvede alla revoca o alla riduzione dei                        
finanziamenti assegnati nel caso di mancata o parziale attuazione               
delle iniziative previste nell'accordo.                                         
La riduzione del finanziamento si applica solo qualora il costo                 
consuntivo dell'iniziativa riveli una diminuzione pari o superiore al           
15% rispetto al costo preventivato. In tal caso la riduzione verra'             
operata proporzionalmente, sulla base della stessa percentuale                  
risultante dal rapporto tra costo preventivato e finanziamento                  
assegnato.                                                                      
Le quote regionali non erogate o recuperate vengono utilizzate dalla            
Provincia stessa nell'esercizio finanziario successivo per progetti             
finanziati nell'ambito dell'accordo o ritenuti ammissibili, anche se            
non finanziati, concordati con la Regione.                                      
Questa procedura viene applicata nel caso che tali quote siano                  
inferiori al 20% del totale dei finanziamenti regionali erogati alla            
Provincia stessa e siano comunque non superiori a 20.000,00 Euro.Al             
di sopra di tale soglia le quote non erogate o recuperate vengono               
interamente restituite alla Regione.                                            
C) Le attivita' bandistiche all'interno degli accordi                           
Nell'ambito degli accordi con le Province e in attuazione di quanto             
previsto tra le azioni prioritarie descritte al paragrafo 3.1),                 
lettera B del Programma regionale, la Regione interviene a sostegno             
delle attivita' corsuali svolte dai complessi bandistici.                       
C.1) Soggetti interessati                                                       
Possono presentare richiesta di finanziamento i Comuni, per conto dei           
complessi bandistici aventi sede nel loro territorio.                           
C.2) Requisiti dei destinatari dei finanziamenti                                
Per poter beneficiare dei finanziamenti regionali i complessi                   
bandistici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:                   
1) presentare un progetto triennale di attivita';                               
2) avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale;                    
3) essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del Codice            
civile;                                                                         
4) svolgere attivita' da almeno un anno.                                        
C.3) Durata dei corsi e tipologia                                               
I corsi previsti nel triennio devono avere una durata annuale non               
inferiore agli otto mesi e le tipologie previste sono le seguenti:              
  Tipologia  Orario settimanale  Allievi                                        
  A  4,30 ore  da 5 a 7                                                         
  B  7,30 ore (su almeno 2 gg)  da 8 a 10                                       
  C  9 ore (su almeno 2 gg)  da 11 a 15                                         
  D  13 ore (su almeno 3 gg)  oltre 15                                          
I complessi bandistici si impegnano a mantenere per l'intero triennio           
la tipologia di corso prescelta per il primo anno.                              
C.4) Documentazione                                                             
Per poter accedere ai finanziamenti, i Comuni devono inviare                    
esclusivamente alla Provincia di appartenenza, entro il trentesimo              
giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la richiesta di finanziamento           
triennale di cui all'Allegato A5 e la scheda di attivita' annuale di            
cui all'Allegato A6, nella quale indicare, sulla base della                     
partecipazione degli allievi e degli orari di lezione, la tipologia             
corsuale prescelta (A, B, C, D).                                                
Per gli anni successivi, la scheda di attivita' annuale dovra' essere           
presentata:                                                                     
- per l'anno 2004: entro il 31 ottobre 2003                                     
- per l'anno 2005: entro il 31 ottobre 2004.                                    
Al termine del corso, e comunque non oltre il 15 giugno, il Comune              
dovra' inviare alla Provincia la scheda di termine corso, di cui                
all'Allegato A7, nella quale attesta l'avvenuta conclusione dei corsi           
musicali.                                                                       
L'invio di tale scheda e' condizione necessaria per l'erogazione del            
finanziamento.                                                                  
C.5) Indicazioni per la compilazione dei registri e la realizzazione            
dei corsi                                                                       
1) Ciascun complesso bandistico dovra' dotarsi di un apposito                   
registro che dovra' utilizzare e conservare presso la sede del corso,           
previa opportuna vidimazione da parte del Comune competente.                    
Il registro, che deve contenere le presenze, il nominativo dei                  
docenti e l'argomento trattato per ciascuna lezione, sara' presentato           
ai competenti uffici del Comune per la dichiarazione di fine corso.             
Dovra', inoltre, essere esibito in occasione di eventuali controlli.            
I registri degli anni formativi devono comunque essere conservati               
presso la sede del complesso bandistico.                                        
2) I complessi bandistici potranno avvalersi della collaborazione di            
piu' docenti con specializzazioni diverse.                                      
3) L'insegnamento musicale deve complessivamente comprendere lo                 
studio degli strumenti che compongono l'organico della piccola banda:           
flauto e ottavino, clarinetti, saxofoni, corno, tromba e tromboni,              
flicorni (sopranino, soprano, contralto, tenore, baritono, basso,               
contrabbasso) e percussioni (tamburo, cassa, piatti).                           
Nell'intento di salvaguardare le specifiche caratteristiche dei corsi           
bandistici, e' opportuno che per ogni tipologia corsuale almeno un              
terzo dei frequentanti scelga strumenti di "ottone" a timbro chiaro             
(trombe, corni, tromboni) o a timbro scuro (flicorni).                          
4) Le esercitazioni d'assieme degli allievi rientrano a pieno titolo            
nell'orario di ciascun corso. Sono da ritenersi escluse le ore di               
prova del complesso bandistico e l'eventuale attivita' corsuale                 
svolta presso l'abitazione del docente.                                         
C.6) Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                  
Il finanziamento sara' in funzione della sola attivita' corsuale                
svolta e verra' erogato dalla Provincia in un'unica soluzione, a                
seguito della presentazione della scheda di termine corso.                      
Per ogni tipologia corsuale di tipo A-B-C-D e' previsto uno specifico           
finanziamento in ordine crescente che verra' definito all'interno               
degli accordi tra Regione e Province.                                           
Non sono previste differenziazioni di finanziamento all'interno di              
ogni tipologia citata.                                                          
Eventuali variazioni delle attivita' corsuali previste vanno                    
riportate nella scheda di fine corso.                                           
Solo nel caso le variazioni fossero riferite ad una riduzione di                
attivita', la Provincia ridefinira' la tipologia di corso sulla base            
del numero reale di ore di lezione e di allievi, rideterminando di              
conseguenza l'entita' del finanziamento dell'anno di riferimento.               
C.7) Verifiche e riduzioni dei finanziamenti                                    
Le Province, con proprie modalita', potranno attivare forme di                  
verifica sulle iniziative corsuali.                                             
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, l'attivita' non                  
risulti conforme alle dichiarazioni contenute nella scheda di                   
attivita' annuale, la Provincia individuera', sulla base del numero             
reale di ore di lezione e di allievi, la tipologia di corso                     
corrispondente e il relativo finanziamento.                                     
2) Interventi strutturali - Spese di investimento                               
2.1) Tipologie dell'intervento regionale                                        
La Regione sostiene i progetti che intendono realizzare le azioni               
prioritarie nell'ambito degli obiettivi per gli interventi                      
strutturali, individuate al punto 6.2) del Programma regionale                  
2003/2005 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 461 del             
6/3/2003, relative alle tre categorie:                                          
a) predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed           
attrezzature destinate ad attivita' di spettacolo;                              
b) innovazione tecnologica;                                                     
c) valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello                      
spettacolo.                                                                     
2.2) Soggetti attuatori                                                         
Possono presentare domanda di contributo per gli interventi sopra               
citati: Enti locali, soggetti pubblici e privati che operano nel                
settore dello spettacolo sul territorio regionale, dotati di                    
struttura organizzativa e finanziaria adeguate all'intervento                   
programmato.                                                                    
2.3) Termini e documentazione per la presentazione delle domande                
2.3.1) Termini                                                                  
Le domande di contributo per gli interventi da avviare nel 2003,                
complete della documentazione di cui al successivo punto 2.3.2),                
dovranno essere presentate con le seguenti modalita':                           
- in originale e in bollo, se dovuto, alla Regione Emilia-Romagna,              
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127           
Bologna, improrogabilmente entro le ore 13 del trentesimo giorno                
dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna. Per le domande inviate a mezzo posta              
fara' fede la data del timbro postale;                                          
- le stesse domande dovranno essere inviate contestualmente in copia            
all'Assessorato alla Cultura della Provincia nel cui territorio si              
intende realizzare l'intervento;                                                
- i progetti relativi agli interventi previsti dall'art. 4, comma 2,            
lettera c), L.R. 13/99 (valorizzazione del patrimonio storico ed                
artistico) dovranno essere inviati, entro la medesima scadenza, anche           
all'Istituto Beni artistici culturali e naturali dell'Emilia-Romagna,           
Via Farini n. 17 - 40124 Bologna.                                               
Le domande di contributo per gli interventi da realizzare negli anni            
successivi dovranno essere presentate con le stesse modalita' entro             
le ore 13 del 31 gennaio di ogni anno.                                          
2.3.2) Documentazione                                                           
Le domande di contributo da formularsi sulla base dello schema di cui           
all'Allegato A8, dovranno essere corredate dalla seguente                       
documentazione, adeguata alle diverse tipologie previste dalla L.R.             
13/99, art. 4, comma 2:                                                         
- scheda tecnico-informativa, predisposta dal Servizio regionale                
competente, opportunamente compilata e firmata (Allegato A 9);                  
- relazione illustrativa su obiettivi e finalita' culturali da                  
perseguire con l'intervento;                                                    
- relazione tecnica (tipologia dell'intervento, materiali utilizzati,           
tempi di esecuzione, ecc.);                                                     
- progetto tecnico esecutivo in scala opportuna, approvato dagli                
Organi competenti;                                                              
- preventivo dettagliato di spesa e/o preventivo delle forniture da             
acquistare raggruppate per tipologia di spesa. I preventivi dovranno            
indicare separatamente l'importo dell'imponibile e dell'IVA;                    
- piano dei finanziamenti previsti per la copertura della spesa e               
loro ripartizione nel tempo;                                                    
- dichiarazione in merito alla deducibilita' o meno dell'IVA per la             
fattispecie dell'intervento a cui si riferisce la domanda;                      
- copia delle convenzioni in atto o proposte di collaborazione per la           
gestione degli spazi a fini di spettacolo.                                      
Per quanto riguarda gli interventi sugli immobili, la domanda dovra'            
essere presentata congiuntamente dal proprietario dell'immobile e dal           
soggetto che lo ha in gestione, specificando chi realizza                       
direttamente l'intervento e garantendo la continuita' della                     
destinazione d'uso.                                                             
Per quanto concerne le attrezzature, la domanda potra' essere                   
presentata dal soggetto che ha in gestione la sede.                             
Gli Enti locali dovranno inviare tale documentazione corredata dalla            
deliberazione di approvazione del progetto esecutivo.                           
I soggetti privati, per interventi sugli immobili, oltre a quanto               
sopra specificato dovranno allegare alla domanda di contributo copia            
della concessione edilizia o della richiesta di asseverazione, se               
dovuta.                                                                         
2.4) Modalita' dell'intervento regionale                                        
L'intervento regionale in questo settore si attua tramite la                    
concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in             
forma attualizzata.                                                             
Nel caso di contributi in conto capitale, per garantire l'efficacia             
dell'intervento, viene definito in 50.000,00 Euro il costo minimo e             
in 15.000,00 Euro l'importo minimo del contributo regionale, ad                 
esclusione degli interventi di innovazione tecnologica finalizzata              
alla costituzione di una rete informativa diffusa, comprendente piu'            
sedi di spettacolo, individuati come prioritari nel Programma                   
regionale 2003/2005.                                                            
I contributi in conto interessi si concedono preferibilmente agli               
Enti locali; alla domanda di contributo, oltre alla documentazione              
sopra citata, va allegata la dichiarazione dell'istituto mutuante in            
merito alla disponibilita' e impegno alla concessione del mutuo a               
tasso fisso per non meno di dieci annualita'.                                   
La Regione richiedera' la presentazione della lettera di affidamento            
del mutuo da parte dell'istituto di credito per i contributi in conto           
interessi, entro i termini che verranno stabiliti in sede di                    
comunicazione di ammissione a contributo.                                       
2.4.1) Criteri di valutazione                                                   
Criteri fondamentali per la valutazione delle domande di contributo             
in questo settore sono:                                                         
- la reale incidenza dell'intervento sul sistema regionale dello                
spettacolo, potenziandone le capacita' di produzione, distribuzione e           
promozione nei vari settori;                                                    
- il grado di esecutivita' dei lavori, da dimostrare in sede di                 
domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e                      
finanziaria, garantendo comunque l'inizio dei lavori entro l'anno in            
corso e rendendo pertanto immediatamente erogabile l'acconto                    
dell'eventuale contributo regionale;                                            
- la priorita' al completamento di lavori gia' avviati, anche con il            
contributo regionale su diversi stralci;                                        
- la priorita' a interventi gia' iniziati nell'anno precedente,                 
relativamente alle spese sostenute a cominciare da gennaio dell'anno            
in corso.                                                                       
Entro 60 giorni dal ricevimento di copia delle domande di contributo,           
ogni Provincia invia alla Regione un parere sugli interventi proposti           
sul proprio territorio, indicando gli interventi di carattere                   
prioritario, quelli da prendere in considerazione in seconda istanza            
e quelli da escludere. Ogni Provincia dovra' altresi' verificare e              
dichiarare la rispondenza dei progetti alle indicazioni del proprio             
Piano territoriale di coordinamento provinciale.                                
Entro 60 giorni dal ricevimento di copia delle domande di contributo            
relative all'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 13/99, l'IBACN              
invia alla Regione un parere sugli interventi, proponendo un ordine             
di priorita' con riferimento alle specifiche esigenze del sistema               
dello spettacolo ed alla fruizione pubblica del patrimonio da                   
valorizzare.                                                                    
2.5) Assegnazione e liquidazione dei contributi                                 
I contributi verranno assegnati con atto della Giunta regionale,                
nell'ambito della disponibilita' del bilancio regionale, e saranno              
liquidati nel seguente modo:                                                    
- i contributi a favore di soggetti pubblici secondo quanto previsto            
dall'art. 14 della L.R. 29/85 e successive modificazioni;                       
- i contributi a favore di soggetti privati in un'unica soluzione a             
presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di avvenuta           
esecuzione dei lavori reso dal tecnico del Comune, Provincia o                  
Comunita' Montana territorialmente competente in base all'ubicazione            
della struttura ammessa a contributo, e della documentazione di spesa           
consistente nella copia delle fatture quietanzate;                              
- i contributi in conto interessi saranno erogati agli istituti di              
credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata,                   
scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso               
regionale, a seguito della presentazione del contratto di mutuo in              
copia conforme.                                                                 
Nel caso di acquisto di attrezzature o di innovazione tecnologica di            
cui all'art. 4, comma 2, lettera b) della L.R. 13/99, tanto per i               
beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi                
avverra' in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della                
regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario,                
sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le            
forniture stesse sono state ammesse a contributo.                               
Per quanto riguarda gli interventi di valorizzazione del patrimonio             
storico e artistico dello spettacolo previsti all'art. 4, comma 2,              
lettera c), tanto per i beneficiari pubblici che privati, la                    
liquidazione dei contributi avverra' in due soluzioni:                          
- la prima, pari al 40%, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del           
40% dell'iniziativa ammessa a contributo, attestata dalle fatture               
emesse contenenti l'indicazione dell'intervento in questione;                   
- la seconda, pari al restante 60%, a seguito della conclusione                 
dell'iniziativa, comprovata dalle restanti fatture emesse e                     
dall'attestato da parte dell'IBACN sulla regolare esecuzione                    
dell'intervento.                                                                
Il Dirigente competente provvede al recupero o alla riduzione in                
percentuale dei contributi concessi, nei casi di parziale attuazione            
degli interventi o di riduzione della spesa realmente sostenuta,                
verificando comunque che la parte eseguita si configuri come stralcio           
funzionale dei lavori.                                                          
3) Trattamento dei dati                                                         
Ai sensi della Legge 675/96 "Tutela delle persone fisiche e di altri            
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la Regione                
individua nel Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero           
il responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai fini                      
dell'istruttoria dei progetti presentati.                                       
Tali dati potranno essere trattati anche da parte dell'Osservatorio             
dello spettacolo. Sara' cura della Regione informare i soggetti                 
interessati sul titolare del trattamento dei dati.                              
4) Verifiche amministrativo-contabili                                           
La Regione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche           
a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli             
altri atti relativi alle attivita' finanziate, accedendo anche alla             
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, ai sensi di             
legge ed in particolare del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.                       
La modulistica e' disponibile anche nel sito www.cartellone.emr.it,             
sezione "informazioni" rubrica "Leggi e norme regionali".                       
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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