REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 467

L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio". Programma pluriennale 2003/2005. Criteri generali per la individuazione delle opere incongrue (proposta della Giunta regionale in data 16 dicembre 2002, n. 2564)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2564 del           
16 dicembre 2002, recante in oggetto "L.R. 15 luglio 2002, n. 16.               
Programma regionale pluriennale 2003/2005 per la promozione della               
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale. Proposta al                 
Consiglio regionale";                                                           
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in           
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota               
prot. n. 1609 in data 11 febbraio 2003;                                         
visti:                                                                          
- la L.R. 15 luglio 2002, n. 16, "Norme per il recupero degli edifici           
storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e               
paesaggistica del territorio", ed in particolare l'art. 3, che                  
definisce i contenuti del programma regionale per la promozione della           
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale;                             
- l'art. 45 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, "Disciplina generale            
dell'edilizia", che apporta modifiche alla L.R. 16/02;                          
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio              
pluriennale 2003/2005";                                                         
rilevato che le risorse attualmente disponibili ai fini della                   
redazione di un programma regionale pluriennale 2003/2005 per la                
promozione della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale             
sono le seguenti:                                                               
- Euro 1.500.000,00 per l'anno 2003 ed Euro 1.500.000,00 per l'anno             
2004 sul Capitolo 30640 "Contributi a Enti locali e IPAB per                    
progettazione e realizzazione di opere di manutenzione, restauro e              
risanamento conservativo di edifici e luoghi di interesse storico               
(art. 2, lettere a), b), c), d), f), g), l), L.R. 15/7/2002, n. 16)";           
- Euro 1.000.000,00 per l'anno 2003 ed Euro 1.000.000,00 per l'anno             
2004 sul Capitolo 30642 "Contributi a privati per progettazione e               
realizzazione di opere di manutenzione, restauro e risanamento                  
conservativo di edifici e luoghi di interesse storico (art. 2,                  
lettere a), b), c), d), f), g), l), L.R. 15/7/2002, n. 16)";                    
- Euro 198.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30644 "Contributi a              
Comuni per acquisizione di aree ed edifici di interesse                         
storico-artistico (art. 2, lett. h), L.R. 15/7/2002, n. 16)";                   
- Euro 1.000.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30646 "Contributi a            
Comuni per l'acquisizione di opere incongrue e realizzazione di                 
interventi di ripristino (art. 11, comma 3, lettere a) e b), L.R.               
15/7/2002, n. 16)";                                                             
- Euro 50.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30630 "Contributi per             
iniziative di promozione, progettazione e realizzazione di opere di             
rilevante interesse architettonico (art. 2, lett. e) e art. 8, comma            
2, L.R. 15/7/2002, n. 16)";                                                     
- Euro 50.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30632 "Contributi per             
studi e ricerche, iniziative di promozione, progettazione e                     
realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico (art. 2,           
lett. i), L.R. 15/7/2002, n. 16)";                                              
considerato che, a causa della limitata entita' degli stanziamenti di           
bilancio esistenti sui capitoli della previgente L.R. 6/89, nell'anno           
2002 la programmazione regionale nel settore del recupero degli                 
insediamenti storici e della conservazione dei beni architettonici e'           
stata effettuata unicamente per far fronte agli obblighi derivanti              
alla Regione dalle convenzioni sottoscritte con i Comuni di Imola e             
Colorno, e che dunque occorre ora dare risposta alle necessita'                 
finanziarie espresse dalla generalita' dei soggetti proprietari o               
detentori dei beni oggetto degli interventi di cui all'art. 2 della             
L.R. 16/02;stabilito pertanto di destinare le suddette somme al                 
"Programma regionale pluriennale 2003/2005 per la promozione della              
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale", descritto                  
nell'Allegato "A", parie integrante della presente deliberazione;               
visto il comma 3 dell'articolo 10 della citata L.R. 16/02, che                  
prevede che la Regione definisca con atto d'indirizzo e coordinamento           
"ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri                
generali per la loro individuazione";                                           
ritenuto a tal fine di approvare l'Allegato "B", "Criteri generali              
per la individuazione delle opere incongrue (L.R. 16/02, art. 10,               
comma 3)", parte integrante della presente deliberazione;                       
considerato che sulla complessiva somma di Euro 6.198.000,00, come              
sopra dettagliata escludendo la somma destinata a studi e ricerche,             
e' necessario prevedere l'accantonamento di Euro 1.731.268,12, di cui           
Euro 750.000,00 sul Capitolo 30642 (privati) ed Euro 981.268,12 sul             
Capitolo 30640 (Enti locali), per far fronte agli obblighi derivanti            
alla Regione dalla sottoscrizione delle convenzioni ai sensi                    
dell'art. 7 della L.R. 6/89 con i Comuni di Dozza Imolese e Guastalla           
e con la Fondazione Montecatone ONLUS di Imola;                                 
acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza                        
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile                
1999, n. 3, nella seduta del 16 dicembre 2002;                                  
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di destinare al programma regionale pluriennale 2003/2005 per la             
promozione della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale             
la somma di Euro 6.298.000,00, come descritto in premessa;                      
2) di approvare l'Allegato "A", "Programma regionale pluriennale                
2003/2005 per la promozione della qualita' architettonica e                     
paesaggistico-ambientale", parte integrante della presente                      
deliberazione;                                                                  
3) di demandare a un successivo provvedimento della Giunta regionale,           
ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/02, la predisposizione del bando             
per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento;                 
4) di approvare l'Allegato "B", "Criteri generali per la                        
individuazione delle opere incongrue (L.R. 16/02, art. 10, comma 3)",           
parte integrante della presente deliberazione;                                  
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Programma regionale pluriennale 2003/2005 per la promozione della               
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale                              
1) Obiettivi generali                                                           
1) Con i dieci programmi di intervento elaborati in riferimento alla            
precedente L.R. 6 del 1989 sono stati erogati circa 50 milioni di               
Euro per finanziare 110 Studi di fattibilita', 35 Piani di recupero             
ed interventi di restauro di edifici di interesse storico-artistico             
in 193 Comuni. Una delle motivazioni principali che ha condotto alla            
approvazione della nuova Legge n. 16 sta nella ricerca di un efficace           
equilibrio tra la necessita' di diffondere l'intervento regionale sul           
territorio, al fine di dare risposta alle urgenze di conservazione di           
un vastissimo patrimonio culturale, e l'opportunita' di concentrare             
le risorse su alcuni casi in cui la qualita' delle preesistenze si              
accompagna con la risposta che l'intervento di conservazione puo'               
dare in termini di utilita' sociale, culturale, urbanistica. Questo             
obiettivo puo' essere raggiunto con l'utilizzo dei diversi strumenti            
previsti dal comma 1 dell'articolo 2, che riguardano fenomeni di                
dimensione diversa, in aree territoriali diverse, su oggetti di                 
diversa natura, accomunati dal fatto di costituire occasioni di                 
importanza strategica per la qualificazione del paesaggio urbano ed             
extraurbano.                                                                    
2) Le finalita' generali della legge rispondono all'intento primario            
di superare divisioni concettuali tra materie - conservazione                   
architettonica ed urbanistica, riqualificazione urbana ed ambientale,           
promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea, tutela attiva           
del paesaggio anche con interventi di eliminazione delle opere                  
incongrue - rese ormai superate dalla evidenza della realta'                    
percepibile nelle citta' e nel territorio. La grande attenzione                 
portata dai primi anni settanta ad oggi alla conservazione del                  
patrimonio esistente di valore storico e architettonico ha prodotto             
esiti di successo, prima sul monumento e poi sul tessuto edilizio,              
applicando concezioni che hanno visto una evoluzione progressiva                
dalla tutela alla valorizzazione, prima attraverso Piani di recupero            
e poi con i programmi di riqualificazione. L'impegno culturale e                
operativo per la tutela e la conservazione degli edifici e dei centri           
storici non e' stato accompagnato da un impegno altrettanto                     
significativo per la qualita' e il complessivo controllo delle                  
trasformazioni urbane, non ha potuto evitare fenomeni come lo                   
"sprawl", il consumo di territorio agricolo, frutto di processi                 
espansivi insostenibili in termini sociali, economici, ambientali -             
basti citare l'esempio del centro urbano bolognese, dove nel 1955 il            
rapporto tra suolo urbanizzato e superficie territoriale comunale era           
pari al 10%, mentre nel 2000 ha raggiunto il 42%. Oggi la maggior               
parte della popolazione residente nelle citta' si trova ad abitare in           
zone caratterizzate da un tessuto formatosi negli ultimi                        
trenta-quarant'anni, un'edilizia dagli standard qualitativi spesso              
mediocri inserita in ambiti non di rado poveri di servizi e di                  
dotazioni urbanistiche. E dunque, uno degli obiettivi della                     
programmazione regionale deve essere il sostegno a progetti di                  
miglioramento degli spazi pubblici e di manutenzione del patrimonio             
edilizio anche nelle aree periferiche, con un approccio orientato a             
una maggiore consapevolezza del valore del moderno e del                        
contemporaneo. Un approccio globale al territorio che, nel rispetto             
dei luoghi e delle zone omogenee urbane soggette a tutela e/o a                 
interventi di conservazione, deve consentire un arricchimento dei               
linguaggi architettonici, anziche' una loro riduzione, e permettere             
la presenza e l'affermazione dell'architettura contemporanea e la               
diffusione presso la popolazione del riconoscimento del suo valore              
sociale oltre che culturale. Cio' in conformita' con la legislazione            
comunitaria in vigore, ed in particolare con la risoluzione del                 
Consiglio Europeo del 12 febbraio 2001 sulla qualita' architettonica            
dell'ambiente urbano e rurale, dove tra l'altro si afferma che                  
"un'architettura di qualita', migliorando il quadro di vita ed il               
rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o                  
urbano, puo' contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonche'           
alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo                  
culturale e allo sviluppo economico regionale".                                 
3) La legge si occupa del restauro di edifici di interesse storico,             
di salvaguardia del paesaggio e di architettura e arte contemporanea:           
tutela e qualificazione viste in modo integrato e complementare, a              
costituire un unicum inscindibile. Perche' la conservazione                     
dell'esistente - monumenti, centri storici, patrimonio naturale, che            
non sono lo sfondo scenografico, ma il connettivo stesso della vita             
sociale - va portata avanti con energia e senza dubbi di sorta. Ma va           
anche, contemporaneamente, aiutata in ogni modo la qualificazione               
dell'architettura contemporanea. Nonostante gli interventi di                   
qualita' presenti nella Regione Emilia-Romagna, sia per singole opere           
che per gli insediamenti complessi come i PEEP, l'architettura dei              
giorni nostri e' spesso circondata da uno scetticismo che in larga              
misura deriva da una mancata educazione alla comprensione del                   
linguaggio architettonico, confuso indebitamente con l'edilizia                 
dell'espansione urbana piu' scadente. Bisogna invece comprendere che            
la crisi dell'architettura e' crisi della societa' che la produce - o           
meglio: che non la sa produrre; e che e' invece indispensabile che la           
nostra epoca, come quelle del passato, possa esprimere compiutamente            
la propria visione dell'architettura. E' un compito assegnato ai                
progettisti, ma anche alle imprese di costruzione, che vanno                    
stimolate a investire piu' risorse sulla qualita' degli spazi, delle            
tipologie, dei materiali. In questo senso e' opportuno che la Giunta            
regionale individui con successivi atti i contenuti e le modalita' di           
assegnazione di riconoscimenti periodici, di valore prevalentemente             
simbolico, alle imprese che testimoniano attraverso le loro                     
realizzazioni costruttive gli investimenti fatti per la ricerca e               
l'innovazione nell'architettura.                                                
Il tratto distintivo della nuova legge e' dunque costituito dal                 
metodo di unitarieta' sopra descritto. Tutto e' preordinato a                   
formulare programmi mirati a dare risposte incisive e di forte                  
impatto culturale. In tal senso i rispettivi ruoli della Regione e              
quello delle Soprintendenze statali, e con esse quello dei Comuni e             
delle Province, dovranno essere improntati alla collaborazione per un           
impegno unitario e sinergico volto a coinvolgere le capacita'                   
professionali, amministrative-gestionali ed economiche.                         
4) In questo quadro di insieme si colloca anche la previsione di                
porre al centro del progetto di riqualificazione del paesaggio la               
riflessione su cio' che e' congruo con l'assetto dei luoghi e cio'              
che invece non lo e'. Una analisi dei processi di sviluppo urbano e             
degli esiti della pianificazione potranno permettere di individuare,            
come per i centri storici, le peculiarita' che caratterizzano e                 
distinguono le varie "zone omogenee" urbane e gli obiettivi per                 
interventi capaci di valorizzare le identita' dei luoghi. Occorre in            
proposito sottolineare che lo strumento che la legge fornisce (Titolo           
III, articoli 10 e 11) va visto non come una finalita' di per se',              
diretta all'eliminazione di quello specifico edificio senza porre               
questioni di relazione con l'intorno; ma come una possibilita' di               
miglioramento dell'immagine e della fruizione dei luoghi, per                   
risolvere positivamente situazioni urbanistiche degradate e                     
raggiungere standard piu' elevati di qualita' urbana anche in                   
coerenza con gli obiettivi ed i programmi riferiti alla L.R. 19/98              
"Norme in materia di riqualificazione urbana". Non pare ne' utile ne'           
corretto operare secondo un revisionismo aprioristico della                     
produzione edilizia basato su criteri esclusivamente                            
estetico-formali, ma neppure su criteri storico-urbanistici. E'                 
invece piu' utile dare risposte meditate a un quesito: che cosa e' il           
non autentico in un insieme territoriale in cui la storia ha iscritto           
elementi di varia natura, relativi a codici e a prospettive culturali           
differenti? Una risposta che in tutta evidenza non puo' venire in               
astratto - basandosi su criteri soggettivi e mutevoli - ma                      
concretamente, misurandola sullo specifico della situazione                     
territoriale, e dunque traendola da un progetto correttamente                   
inserito nel contesto urbano. E' il progetto ad identificare che cosa           
e' incongruo, perche' serve per verificare cio' che contrasta con gli           
obiettivi stessi del progetto, in termini formali, d'uso, economici,            
sociali. In questa accezione, il progetto di eliminazione                       
dell'incongruo puo' avere come obiettivo il ripristino, e cioe'                 
cercare di ricondurre i luoghi a una situazione "precedente"; ma puo'           
anche tendere a una riqualificazione, ovvero eliminare per lasciare             
un vuoto o per ricostruire qualcosa di diverso. O ancora migliorare i           
luoghi con interventi di mitigazione, che agiscano sull'immagine                
senza ricorrere alla costruzione in senso edilizio.                             
2) Linee di azione                                                              
1) In coerenza con quanto esposto in precedenza, l'obiettivo                    
qualificante della programmazione regionale consiste nell'avviare un            
processo che consenta di riprodurre alla scala locale la concezione             
unitaria che e' espressa nella legge regionale, attraverso le fasi di           
formazione dello Studio di fattibilita' (articolo 5, comma 1) e di              
valutazione dello stesso da parte di Province e Comuni (articolo 5,             
comma 2). I Comuni in particolare potranno esprimere la conformita'             
sullo Studio in un modo tanto piu' consapevole e documentato, quanto            
maggiore sara' la strumentazione programmatica di cui si saranno                
dotati. In sostanza, la enunciazione delle "politiche comunali volte            
alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e           
ambientali nonche' del patrimonio storico-artistico e architettonico            
presente sul territorio" dovra' tendere a configurarsi come un                  
programma comunale per la promozione della qualita' architettonica e            
paesaggistico-ambientale, e cioe' come la applicazione della L.R.               
16/02 sul territorio comunale. Pertanto le sue caratteristiche                  
dovranno essere: la progressiva estensione a parti significative del            
territorio comunale, la previsione di una durata pluriennale, la                
definizione dei bacini di utenza e la rappresentazione dell'efficacia           
dei diversi interventi proposti, alcuni dei quali potranno essere               
anche gia' eseguiti o in corso, ma che richiamano la necessita' di              
avviarne e compierne altri per ottenere l'effetto complessivo. E'               
evidente che solo l'esistenza di orientamenti programmatici di questa           
natura puo' consentire ai Comuni di valutare gli Studi di                       
fattibilita', dopo averne stimolato la produzione sul territorio,               
anche attraverso i necessari processi di concertazione con i                    
proprietari e i proponenti, nell'ambito delle previsioni di Piano.              
Se si opera in questa direzione, assume rilevanza la individuazione             
da parte dei Comuni di tematiche o filiere di oggetti o di casi                 
accomunati da analogie tipologiche, da ricorrenze localizzative                 
tipiche di un determinato territorio, riconducibili alle sue                    
peculiarita' storiche, economiche, geografiche. Le tematiche possono            
essere scelte anche come occasione di valorizzazione dei "paesaggi              
culturali", ovvero di quei luoghi che al di la' degli intrinseci                
valori architettonici, ambientali o urbanistici vanno tutelati e                
valorizzati. Ad esempio quei luoghi che costituiscono testimonianza             
di opere delle arti figurative, cinematografiche, letterarie della              
Regione e la cui conoscenza e' indispensabile per dare consapevolezza           
ai cittadini della loro storia e delle loro tradizioni culturali                
"colte".                                                                        
2) Per quanto riguarda gli strumenti principalmente volti alla                  
conservazione del tessuto esistente, descritti nelle lettere da a) a            
d) del primo comma dell'articolo 2, l'obiettivo degli Studi di                  
fattibilita' e' quello di utilizzarli nel modo appropriato ai diversi           
contesti, anche accostandoli l'uno all'altro per moltiplicarne gli              
effetti. In quest'ultima attivita' sta principalmente il ruolo                  
specifico del Comune, che ricevendo proposte diverse puo' proporsi di           
armonizzarle: ad esempio, la manutenzione potra' essere orientata a             
integrare l'immagine del costruito con lo spazio pubblico, con                  
priorita' a quegli elementi architettonici che connotano l'immagine             
urbana in modo preminente, come le cortine edilizie prospicienti                
strade e piazze, e gli isolati urbani in prossimita' degli accessi,             
dei varchi, delle porte delle citta'.                                           
I progetti di riqualificazione di cui alla lettera c), oltre a                  
riguardare spazi gia' destinati alla fruizione pubblica, possono                
derivare dal riutilizzo di aree dismesse - evitando interventi                  
incongrui in particolare nei centri storici - per le quali il                   
progetto di riconversione non sia orientato alla densificazione della           
citta', ma alla creazione di spazi verdi, di servizi culturali e                
sociali, secondo un'idea del "luogo" come occasione di arricchimento,           
solidarieta' e coesione, partecipazione, scambio di esperienze.                 
L'inserimento delle opere d'arte in questi spazi e' tra l'altro                 
occasione per redigere programmi di intervento comunali che derivino            
da, e al tempo stesso producano una integrazione attualmente non                
consueta tra i settori delle opere pubbliche, del verde, della                  
pubblica illuminazione, della viabilita', della sicurezza urbana,               
della cultura, dell'urbanistica. Ne consegue una chiara indicazione             
di priorita' per il finanziamento regionale di interventi che                   
rispondano a questi requisiti.                                                  
3) La legge da' ampio risalto alla qualita' architettonica,                     
riferendosi alla produzione di nuova architettura: e' un fatto                  
inedito in una legge regionale, ed e' una innovazione anche alla                
scala nazionale, come e' stato ricordato al convegno di presentazione           
pubblica della legge regionale (Bazzano, Rocca dei Bentivoglio, 20              
settembre 2002) dal Responsabile della Direzione per l'architettura e           
l'arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attivita'                    
culturali. L'idea-guida del provvedimento e' che con il restauro                
della architettura esistente e con la realizzazione di nuova                    
architettura qualificata si ottengano rilevanti miglioramenti del               
contesto paesaggistico e una riqualificazione del paesaggio urbano; e           
che l'architettura consenta di dare forza a progetti urbani, ovvero             
sia sostegno e complemento della progettazione urbanistica.                     
Per promuovere la realizzazione di opere di rilevante interesse                 
architettonico con i requisiti di cui alla lettera f) dell'articolo 2           
e al comma 4 dell'articolo 8 si pone la necessita' di individuare               
criteri utili per apprezzare gli elementi di elevata qualita' e                 
particolare rilevanza ivi previsti. La legge consente di effettuare             
questa valutazione ricorrendo a procedure concorsuali, e riconosce              
infatti al concorso di progettazione un ruolo primario per promuovere           
una nuova qualita' architettonica; pertanto ne promuove la                      
diffusione, in riferimento alla progettazione di nuove opere e al               
recupero di edifici esistenti. Considerando che con questo programma            
si tratta di dare prima applicazione ad una legge entrata in vigore             
recentemente, occorre stabilire che le opere architettoniche di nuova           
costruzione candidabili al finanziamento regionale devono risultare             
vincitrici di concorsi anche gia' giudicati, che rispondano a criteri           
analoghi a quelli che il presente programma e il successivo bando               
attuativo considerano necessari per il finanziamento delle procedure            
concorsuali di cui alla lettera e) dell'articolo 2. Il bando                    
regionale che la Giunta predisporra' per dare attuazione alle                   
previsioni di questo programma dovra' precisare che il concorso di              
architettura va possibilmente promosso ogni volta che si interviene             
in contesti urbani con rilevanti valori architettonici, storici o               
ambientali; quando si tratti di edifici sia pubblici che privati ad             
uso collettivo come scuole, musei, universita', ospedali, ecc.;                 
quando l'aspettativa del committente sia di avere un progetto con               
contenuti sperimentali o tecnologicamente innovativi; o infine quando           
si voglia ottenere la massima integrazione tra architettura,                    
urbanistica, arte, paesaggio, obiettivo primario della L.R. 16/02. Il           
concorso consente il confronto tra progetti, favorisce la trasparenza           
delle scelte e la competitivita fra i partecipanti, offre maggiori              
garanzie di visibilita' ai giovani, costituisce un passo decisivo per           
la pubblica discussione delle proposte. A tal fine i Comuni dovranno            
attivare modalita' di coinvoigimento dei cittadini delle zone                   
interessate. Poiche' il concorso costituisce un aggravio economico              
per le Amministrazioni o per i privati che intendono bandirlo, con              
questo programma si prevede di erogare contributi per sostenere                 
parzialmente le spese relative all'organizzazione e pubblicizzazione            
del bando - con priorita' per i soggetti che non vi sono tenuti da              
previsioni di legge - in particolar modo nei casi in cui si prevede             
il ricorso alla trasmissione telematica della documentazione, come              
procedura utile per limitare i costi di riproduzione cartacea e di              
spedizione dei materiali illustrativi, e per ridurre i tempi di                 
effettuazione del concorso. Puo' essere prevista la procedura                   
concorsuale in due fasi, di cui la prima - fase preventiva - aperta e           
svolta con la presentazione di curriculum e di idee-guida                       
progettuali, che rendono esplicite le intenzioni dei progettisti, e             
la seconda - fase finale - ristretta tramite invito da parte del                
soggetto o dell'Amministrazione che bandiscono il concorso; questa              
procedura consente infatti di contemperare la necessita' di massima             
apertura e partecipazione, con il contenimento dei costi e dei tempi            
che si ottiene invitando un numero limitato di progettisti. Le                  
Commissioni giudicatrici devono prevedere la presenza di esperti                
qualificati, anche in rappresentanza degli ordini professionali degli           
architetti e degli ingegneri, delle universita' e del territorio                
interessato. Se la procedura concorsuale e' assistita dal                       
finanziamento regionale ai sensi del presente programma, della                  
Commissione giudicatrice fa parte un rappresentante della Regione.              
Il bando concorsuale dovra' indicare le dimensioni                              
plano-volumetriche, la qualita' tecnologica e i criteri di                      
valutazione e di inserimento dell'opera nel contesto urbano, oltre              
alle finalita' pubbliche e sociali dell'intervento. Al fine di                  
garantire l'applicazione di criteri omogenei nell'espletamento delle            
procedure concorsuali ai sensi di questo programma, pare necessario             
stabilire che i parametri da utilizzare da parte delle Commissioni              
giudicatrici devono comprendere il valore tecnico-estetico del                  
progetto (in una misura che non deve essere inferiore al 30% del                
punteggio globalmente assegnabile), il prezzo dell'opera, il tempo di           
esecuzione dei lavori, il valore sociale del progetto, i costi di               
utilizzazione e manutenzione. Inoltre puo' essere prevista                      
l'attribuzione di uno specifico punteggio per facilitare la                     
partecipazione dei giovani progettisti di eta' inferiore ai 40 anni.            
Ai concorsi di architettura possono partecipare, in collaborazione              
con gli architetti, anche artisti, con lo scopo di elaborare progetti           
in cui l'ideazione artistica e quella architettonica siano                      
compenetrate e complementari, e non l'una sia successiva all'altra,             
come pura decorazione ed intervento a posteriori. Quanto sopra                  
stabilito per i concorsi d'architettura va considerato applicabile              
anche per la scelta di progetti di inserimento di opere d'arte ai               
sensi della lettera g) dell'articolo 2.                                         
4) Per quanto riguarda le procedure per la definizione e                        
l'eliminazione delle opere incongrue di cui all'articolo 10 della               
legge, il bando regionale prevedera' tempi e modalita' di                       
presentazione delle proposte. Esse assumono il carattere di                     
progetti-pilota in grado di verificare, con una sperimentazione sul             
campo condotta in modo concertato tra Regione ed Enti Locali, le                
potenzialita' della nuova norma. Con l'approvazione dell'Allegato "B"           
alla presente deliberazione si da' peraltro attuazione alla                     
previsione di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge, emanando             
l'atto di indirizzo e coordinamento che ha la funzione di definire i            
criteri generali per la individuazione delle opere incongrue.                   
Il bando regionale dovra' indicare, quali criteri di priorita' per la           
scelta delle proposte riferite alla eliminazione di opere incongrue,            
la immediata cantierabilita' dei progetti, selezionando quelli che si           
trovano nella condizione di completare, con la acquisizione delle               
aree e/o delle opere e l'esecuzione degli interventi di ripristino              
e/o riqualificazione, progetti complessi di restauro e                          
rifunzionalizzazione di edifici di valore storico-artistico alla cui            
realizzazione abbiano contribuito finanziamenti statali o comunitari.           
5) Per la piena attuazione della legge e il futuro sviluppo delle               
attivita' da essa previste assumono un evidente rilievo le iniziative           
di studio e di ricerca di cui alla lettera i) dell'articolo 2, in               
particolare volte alla conoscenza di aspetti o periodi ai quali                 
l'indagine storiografica ha dedicato attenzione in modo meno                    
approfondito. E' possibile sin d'ora indicare alcuni dei principali             
settori verso cui indirizzare le ricerche da eseguire. In primo                 
luogo, il censimento su scala regionale delle opere di architettura             
moderna e contemporanea; la conoscenza dello stato di attuazione                
nella nostra regione della Legge 29 luglio 1949, n. 717, relativa               
alla esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici; la raccolta,            
conservazione e pubblicazione degli archivi degli architetti che                
hanno operato nella nostra regione durante il secolo scorso. Si                 
tratta di iniziative che possono attivarsi anche grazie alla                    
individuazione di modelli innovativi di collaborazione tra organi               
statali e regionali, per i quali dovranno prevedersi ulteriori                  
risorse in sede di predisposizione degli atti di bilancio. Si ritiene           
inoltre che con il sostegno regionale debba promuoversi la formazione           
di esperti in cultura del restauro, del paesaggio e della                       
riqualificazione, anche in relazione alla istituzione delle                     
Commissioni per la qualita' architettonica e il paesaggio previste              
dall'articolo 3 della L.R. 31/02.                                               
Gli obiettivi di qualita' edilizia ed architettonica propri della               
L.R. 16/02 hanno elementi di coincidenza non trascurabili con le                
finalita' della programmazione regionale dell'edilizia abitativa,               
settore in cui peraltro l'intervento regionale puo' orientare in modo           
sostanziale l'attivita' degli operatori pubblici e privati e fornire            
risposte dirette ai bisogni dell'utenza. In considerazione di cio' si           
ritiene necessario che le risorse disponibili ai sensi della L.R.               
24/01, "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore                
abitativo" per la qualificazione del processo edilizio (articolo 4,             
comma 2, lettera e) e per la qualificazione dei programmi, dei                  
progetti e degli operatori, nonche' per lo sviluppo di tecniche                 
bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura, debbano essere                  
indirizzate a iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo            
(studi, ricerche, mostre e convegni, pubblicazioni, concorsi e premi)           
secondo principi di integrazione delle disposizione delle leggi del             
settore edilizio (Leggi regionali 19/98, 24/01, 16/02, 31/02).                  
6) Le risorse che affluiranno nel triennio 2003/2005 sui capitoli di            
spesa della L.R. 16/02 saranno destinate allo scorrimento delle                 
graduatorie formulate a seguito del bando regionale attuativo del               
presente programma, che restano in vigore fino al 31/12/2005, al fine           
di consentire ai Comuni di integrare le proprie previsioni                      
programmatiche di settore con le disponibilita' finanziarie che                 
possono rendersi disponibili nello stesso periodo per effetto delle             
attivita' di programmazione nel settore dell'edilizia abitativa o in            
riferimento alla operativita' delle fondazioni bancarie. Il bando               
dovra' stabilire le modalita' di aggiornamento periodico delle                  
informazioni pervenute alla Regione in funzione della revisione dei             
programmi attuativi prevista dal comma 4 dell'articolo 6. In                    
riferimento agli interventi valutati positivamente dalla Regione e              
compresi nella graduatoria suddetta, i Comuni possono stabilire la              
riduzione degli oneri di urbanizzazione, come previsto dal comma 7              
dell'articolo 3.                                                                
7) L'Istituto per i Beni culturali deve assicurare l'assistenza                 
tecnica necessaria per il monitoraggio della attuazione del programma           
e del bando regionale, anche al fine di acquisire le conoscenze utili           
per individuare temi e linee di azione per la formulazione dei                  
programmi pluriennali successivi a questo. A questo fine la Giunta              
regionale stabilisce la composizione di un gruppo di lavoro formato             
da rappresentanti tecnici dell'IBC e degli Assessorati al Turismo,              
alla Cultura e alla Programmazione territoriale, che puo' essere                
integrato da competenze esterne all'Amministrazione regionale.                  
8) Per quanto attiene al nucleo di valutazione previsto all'art. 6,             
comma 2, esso viene nominato dalla Giunta regionale in occasione del            
bando di cui all'art. 4, ed e' cosi' composto: 1 rappresentante del             
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali; 3 rappresentanti del             
Servizio regionale Programmazione e sviluppo dell'attivita' edilizia;           
1 rappresentante del Servizio Riqualificazione urbana; 1                        
rappresentante del Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio; 1            
rappresentante dell'IBC.                                                        
3) Risorse finanziarie e tipologie di contributo                                
1) E' destinata al presente programma la somma globale di Euro                  
6.298.000,00, di cui:                                                           
- Euro 1.731.268,12 per far fronte agli obblighi derivanti alla                 
Regione dalla sottoscrizione delle convenzioni ai sensi dell'art. 7             
della L.R. 6/89 con i Comuni di Dozza Imolese e Guastalla e con la              
Fondazione Montecatone ONLUS di Imola;                                          
- Euro 2.018.731,88 destinati ad iniziative di Enti locali ed IPAB e            
Euro 1.250.000,00 destinati ad iniziative di privati, finalizzati               
agli interventi di cui alle lettere da a) a d), f), g) ed l) del                
comma 1 dell'articolo 2 della legge (nell'ordine: Piani di recupero;            
programmi unitari di manutenzione; opere di ridisegno degli spazi               
liberi; opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo           
di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di             
pertinenza; progettazione e realizzazione di opere di rilevante                 
interesse architettonico; inserimento di opere d'arte in                        
infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza;             
interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico). Tali           
risorse devono essere per almeno il 25% destinate alle lettere f) e             
g), per garantire l'effettiva promozione dell'arte e                            
dell'architettura contemporanee. La Giunta regionale puo' accantonare           
una somma non superiore a Euro 200.000,00 per far fronte alle                   
necessita' finanziarie derivanti dagli interventi urgenti di cui alla           
lettera l) dell'articolo 2. In questo caso la domanda di contributo             
puo' prescindere dallo Studio di fattibilita', come previsto dal                
comma 4 dell'articolo 5, e deve essere corredata da perizia giurata             
di tecnico abilitato da cui emergano i caratteri e le motivazioni               
dell'urgenza;                                                                   
- Euro 1.000.000,00 per la concessione ai Comuni di contributi                  
finalizzati alla eliminazione delle opere incongrue (lettera m) del             
comma 1 dell'articolo 2);                                                       
- Euro 198.000,00 finalizzati all'acquisto da parte dei Comuni di               
aree ed edifici d'interesse storico-artistico (lettera h) del comma 1           
dell'articolo 2), secondo modalita' stabilite dal bando regionale;              
- Euro 100.000,00 destinati quanto a Euro 50.000,00 (Cap. 30632) alla           
realizzazione di studi e ricerche, come previsto dalla lett. i) del             
comma 1 dell'articolo 2, e quanto a Euro 50.000,00 (Cap. 30630)                 
all'espletamento di procedure concorsuali per la progettazione di               
nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio                   
edilizio esistente (lett. e), comma 1, art. 2, sulla base delle                 
proposte trasmesse dai Comuni a seguito dell'emanazione del bando               
regionale.                                                                      
2) Il contributo regionale non puo' superare il 50% della spesa                 
complessiva (oneri fiscali e spese tecniche comprese) nel caso di               
enti pubblici e IPAB, e il 35% nel caso di privati. I Comuni con                
popolazione inferiore a 5.000 abitanti al censimento 2001 possono               
presentare proposte che non prevedano quale cofinanziamento fondi a             
bilancio comunale.                                                              
4) Requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione delle                   
richieste di contributo                                                         
Per dare attuazione alla disposizione (articolo 3, comma 3, lettera             
b) secondo cui occorre dedicare particolare attenzione alla tutela e            
valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero            
di abitanti, il bando regionale stabilisce le modalita' di                      
valutazione delle proposte assegnando un peso maggiore a quelle che             
provengono dai Comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti al               
censimento 2001, con particolare attenzione ai Comuni montani.                  
Il bando regionale puo' altresi' prevedere di assegnare pesi maggiori           
nella valutazione di eventuali proposte formulate in modo unitario da           
Comuni contermini su ambiti o oggetti di scala sovralocale.                     
Al fine di promuovere l'elaborazione di Studi di fattibilita'                   
finalizzati a una concezione integrata della qualita' paesaggistica e           
architettonica, il bando puo' altresi' prevedere di assegnare                   
priorita' alle proposte che comprendono piu' di due delle finalita'             
di cui al comma 1 art. 2.                                                       
Analogamente il bando prevede modalita' di incentivazione per le                
proposte che prevedono il coinvolgimento di altri settori della                 
Regione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3,            
ovvero l'apporto finanziario di fondazioni bancarie.                            
ALLEGATO "B"                                                                    
Criteri generali per la individuazione delle opere incongrue (L.R.              
16/02, art. 10, comma 3)                                                        
1) Introduzione                                                                 
1.1) Questo testo e' il frutto di contributi diversi, tra cui le                
relazioni tenute al convegno di presentazione pubblica della legge              
nel mese di settembre 2002; le discussioni svolte nei gruppi di                 
lavoro interassessorili e durante i seminari organizzati per la                 
stesura del Progetto di legge; le discussioni svolte per la messa a             
punto dei criteri di esecuzione di una campagna fotografica che e'              
stata avviata - in collaborazione con alcuni Comuni - proprio al fine           
di discutere il concetto di "incongruo" e di verificarne                        
l'applicazione sul territorio in contesti morfologici, economici,               
storici diversificati.                                                          
L'insieme di queste occasioni ha consentito una vasta partecipazione            
di esperti: docenti universitari, amministratori e tecnici di Comuni            
e Province, rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attivita'              
culturali, sia a livello centrale (DARC, Direzione per l'arte e                 
l'architettura contemporanee) che periferico (Soprintendenza                    
regionale per i Beni e le Attivita' culturali, Soprintendenze per i             
Beni ambientali e architettonici), dell'Istituto regionale per i Beni           
culturali, di direzioni e Servizi regionali competenti in materia di            
paesaggio, edilizia, urbanistica, riqualificazione urbana, turismo,             
cultura.                                                                        
1.2) Il carattere di innovazione portato dalla Legge 16/02                      
soprattutto sul tema dell'incongruita' con il paesaggio porta a                 
ritenere che la prima attuazione della norma debba avere un carattere           
di sperimentalita' che consente a tutti i soggetti istituzionali di             
svolgere il proprio ruolo, avendo cura di darsi delle regole                    
operative, ma al tempo stesso lasciando il necessario spazio alla               
verifica dei risultati e alla ridefinizione dei processi e dei                  
criteri. In quest'ottica va intesa anche la emanazione dei presenti             
criteri: un atto di indirizzo e coordinamento tecnico che risponde              
alle previsioni dell'art. 16 della legge urbanistica regionale, in              
quanto si propone di stabilire l'insieme delle nozioni e delle                  
definizioni di "opera incongrua", per avere un lessico comune a tutto           
il territorio regionale, ma soprattutto per applicare concetti                  
omogenei in modo differenziato e conforme alle diverse situazioni.              
La fase di applicazione sperimentale degli articoli 10 e 11 della               
legge e' dunque costituita da questo atto di indirizzo, dalla                   
attivita' che sulle stesse tematiche in modo autonomo possono avere             
svolto i comuni, dai contenuti del programma pluriennale (Allegato              
"A") e del bando che la Giunta regionale emanera' successivamente, e            
dai progetti-pilota che i Comuni presenteranno in riferimento                   
all'art. 11 della legge per concorrere alla attribuzione dei                    
finanziamenti regionali. La stessa attivita' di valutazione che sara'           
svolta dagli uffici regionali e il recepimento che ne verra' fatto              
tramite l'atto di Giunta di assegnazione dei contributi saranno                 
occasione di approfondimento e verifica dei contenuti di questa                 
direttiva. Il percorso potra' dirsi compiuto attraverso la                      
presentazione pubblica degli esiti del complessivo processo,                    
presumibilmente entro la fine del 2003, quando sara' possibile trarre           
indicazioni conclusive dai progetti pilota, dalla attivita' dei                 
gruppi di lavoro previsti dal programma pluriennale, e dalla                    
conclusione della campagna fotografica.                                         
Sembra corretto che le prime iniziative di riqualificazione                     
architettonica e paesaggistica del territorio debbano prendere corpo            
in tempi brevi, anche assegnando il contributo regionale a quelle               
Amministrazioni che gia' hanno maturato scelte meditate in questa               
direzione, e che necessitano di un sostegno nella attuazione dei                
progetti. Si tratta peraltro di scelte di pianificazione che                    
producono effetti non trascurabili anche sulla applicazione della               
L.R. 19/98, contribuendo ad arricchire di significati la concezione             
dei diversi modi con cui puo' intendersi la parola "riqualificazione            
urbana" anche alla luce dei diversi modi in cui puo' intendersi la              
"riqualificazione paesaggistica". E' infatti convinzione che la                 
trasformazione delle citta', anche dei centri minori a cui                      
prioritariamente tende l'applicazione della Legge n. 16, richiede un            
pensiero progettuale non affrettato, ma che al tempo stesso vadano              
attivati quei progetti, se esistenti sul territorio, che sono gia'              
giunti a maturazione attraverso un confronto su scelte ed obiettivi             
condivisi con le comunita' locali.                                              
2) Demolizione, incongruo, paesaggi                                             
II tema della demolizione di costruzioni in contrasto con il                    
paesaggio non e' nuovo ed ha gia' trovato alcune applicazioni in                
Italia, soprattutto nel caso di edifici di grande dimensione                    
destinati a funzioni ricettive e di edilizia residenziale pubblica.             
La nascita dell'idea e della prassi della "sottrazione" si fa                   
risalire alla demolizione di una torre in un quartiere a Lione nel              
1994. Ma gli esempi di questo "filone" sono sporadici, asistematici,            
legati alla volonta' di togliere di mezzo "mostri" di cemento ferro e           
mattoni responsabili di guasti paesaggistico-ambientali, sociali, e             
di problemi di sicurezza pubblica che non pare abbiano riscontri                
frequenti sul territorio emiliano-romagnolo. I costi rilevantissimi             
delle opere di demolizione dimostrano peraltro che si tratta di                 
soluzioni non replicabili su vasta scala.                                       
Tuttavia non pare essere questo l'elemento prevalente della realta'             
regionale. Sembra infatti prevalere la necessita' di interventi,                
anche con parziale demolizione, finalizzati a moderare o mitigare gli           
effetti di "disturbo" portati da edifici e infrastrutture e da                  
qualsiasi "esito di trasformazione del territorio" (art. 10, comma 1)           
sulla identita' storica, culturale e paesaggistica dei luoghi. La               
parola identita' e' dunque una parola centrale, come si vede dalla              
enunciazione della legge, ed a questa parola si vuole dare una                  
definizione accurata con questo atto di indirizzo.                              
Sul concetto di identita' dei luoghi come elemento a cui riferirsi              
per stabilire cos'e' incongruo e cosa no, e' necessario chiarire che            
non deve trattarsi di una identita' astratta immutabile e omologante.           
L'identita' di un luogo, citta' o territorio, e' frutto di molteplici           
stratificazioni, prodotto di contaminazioni, apporto di culture,                
stili e saperi tra i quali sembra arbitrario scegliere quale o quali            
devono essere vincenti o prioritari per la tutela o viceversa per la            
eliminazione. In pari tempo non si possono negare e vanno valorizzate           
per la loro "peculiarita'" quelle zone omogenee urbane che per                  
ragioni molteplici sono riuscite, come i centri storici, ad esprimere           
una propria "identita'" che va tutelata. E' proprio questa "identita'           
molteplice" che rende cosi' ricchi ed affascinanti i nostri paesaggi,           
ed e' in questo contesto che ogni singolo elemento acquista senso e             
significato. Se si opera in questa accezione, allora si tratta non di           
cercare un filo che lega tra loro tutti i disparati elementi del                
paesaggio, ma di interpretare per quanto e' ragionevolmente possibile           
anche le contraddizioni come "arricchimento", e non come una                    
"riduzione" del processo di attribuzione di senso e significato che             
deve guidare qualsiasi intervento progettuale. Questo e' il concetto            
di identita' non omologante e molteplice che deve guidare il                    
riconoscimento di cio' che e' incongruo.                                        
Bisogna anche stabilire cosa intendere con il termine incongruo, che            
i dizionari definiscono come privo di coerenza logica, non                      
proporzionato. Non congruo significherebbe non corrispondente (alle             
necessita', alle aspettative), non conveniente (per estensione                  
sconveniente, secondo la sensibilita' comune del luogo). I richiami             
fatti dal comma 1 dell'articolo 10 all'impatto visivo, alle                     
dimensioni, alle caratteristiche tipologiche e funzionali sono tutte            
corrette, anche prese una per una. Alcune aggettivazioni del                    
sostantivo possono far capire le possibili declinazioni diverse del             
concetto: incongruo estetico (dimensioni, disegno, colori, stile); ma           
c'e' anche l'incongruo funzionale (ancora per dimensione, per                   
incompatibilita' con il contesto/il tessuto, per usi impropri);                 
l'incongruo economico (per l'eccesso di costi di gestione o di                  
conservazione).                                                                 
Ma la parola incongruo va dotata di senso anche in relazione al                 
contesto a cui ci riferiamo. Incongruo riguardo a cosa. Al paesaggio,           
certo. Ma quale? Quale paesaggio vogliamo salvare o redimere                    
dall'incongruita'? Quello storico, quello di un tempo - oggi in gran            
parte inesistente - o quello del nostro tempo? Non e' una domanda               
retorica, ed e' possibile cercare di dare risposte precise.                     
innegabile che la sensibilita' verso il paesaggio che si e'                     
sviluppata negli ultimi anni ha fortemente arricchito, anche per le             
diversita', quella in cui operavano le norme regionali precedenti               
alla generazione normativa della fine degli anni '90, dalla L.R.                
19/98 sulla riqualificazione urbana alla Legge urbanistica 20/00 alla           
stessa Legge 16/02. Lo spostamento di attenzione dal centro storico             
alla periferia e' evidente in tutti i campi, dal cinema alla moda               
alla fotografia al romanzo. Anche l'urbanistica da qualche anno con i           
programmi di recupero urbano, i contratti di quartiere, i programmi             
di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio                
(PRUSST) ha preso come temi di riflessione la scarsa qualita'                   
architettonica della citta' moderna consolidata, con la sua mancanza            
di caratteri urbani, carenza di servizi, necessita' di collegamenti             
infrastrutturali, e in quanto luogo di maggior ricchezza sociale                
rispetto ai centri storici, ormai troppo privi di persone e riempiti            
di uffici del terziario, di attivita' commerciali, una citta' per il            
turista e il "fiera people" e sempre meno per il cittadino. Conclusi            
gli anni '80, durante i quali ancora il centro storico fungeva da               
paradigma di ogni identita' urbana, nel corso degli anni successivi             
si e' presa coscienza di un paesaggio urbano assai frammentato al suo           
interno, fatto di parti anche non relazionate tra di loro, spesso in            
competizione reciproca. Ognuna di queste parti si rivela frutto di              
strategie, principi e regole di organizzazione non casuali: i diversi           
modelli urbanistico-residenziali a cui si riferiscono sono il                   
prodotto di stagioni che hanno lasciato segni distintivi che vanno              
riconosciuti, prima di procedere alla eventuale rimozione di alcuni             
elementi.                                                                       
Va anche superata l'idea che e' stata alla base di molta                        
pianificazione "tradizionale", per cui l'abitante di uno qualsiasi              
dei tanti punti della citta'-regione padana che dalla nostra regione            
si estende al Veneto, alla Lombardia, alla zona costiera delle Marche           
sia meno civilizzato e piu' infelice di chi abita nei tanti centri              
storici. L'idea di paesaggio italiano - in questo caso, emiliano e              
romagnolo - che deve stare dietro questo processo di pianificazione,            
come testo da cui dedurre elementi di interpretazione e su cui                  
costruire conoscenza, non deve essere ispirata unicamente dalle                 
panoramiche narrazioni ottocentesche, ma avere un carattere piu'                
decisamente metropolitano, un respiro di dimensione tale per cui la             
semplice eliminazione di un frammento, per quanto ragionevolmente               
"brutto" non ha ne' senso ne' utilita' per "restaurare" l'immagine              
complessiva, che resta identica. Il valore della demolizione deve               
essere nella sua potenzialita' di progetto, non nel tendere a un                
"risarcimento" di qualcosa di precedente. Uno dei sentimenti piu'               
diffusi del moderno e' la perdita della "lingua perfetta": in                   
qualsiasi campo, anche nelle "scienze" del territorio, essa non                 
esiste piu', la complessita' - dei problemi, delle soluzioni, dei               
soggetti - e' cio' che l'ha sconfitta.                                          
3) Ripristino e riqualificazione                                                
Ripristinare o riqualificare? I concetti di ripristino e tutela, che            
restano fondamentali per gli interventi nei centri storici e nelle              
zone omogenee, non sono gli unici che la legge usa. Si parla anche di           
riqualificazione, un concetto che non implica necessariamente                   
ritornare a un "prima" di qualcos'altro. Si parla soprattutto di                
demolizione totale e parziale, ed e' molto importante anche la                  
seconda, che potrebbe essere non solo piu' facile da realizzare, ma             
sufficiente se non a ripristinare improbabili situazioni ante-quem,             
almeno a portare qualita' aggiuntiva, insediando servizi, migliorando           
standard.Uno dei criteri che la cultura della conservazione ha spinto           
a utilizzare per poter definire accettabile l'inserimento di un                 
edificio nel contesto ambientale preesistente e' l'uso di materiali             
tradizionali, per assicurare il sentimento di continuita' con la                
cultura materiale del luogo. Diversamente, secondo alcune tesi e                
secondo alcune realizzazioni, il contrasto, il disordine, la                    
ambiguita' contribuiscono ad accrescere il valore di immagine dei               
luoghi. Vi sono concetti-cardine della venustas in architettura che             
attraversano un momento di crisi. Ad esempio, l'equilibrio, che                 
discende dalla giusta misurazione dei pesi, dalla applicazione delle            
corrette distanze limite, da una buona economia nella disposizione,             
tutte questioni che diedero luogo a discipline come i caratteri                 
distributivi degli edifici, oggetto di insegnamento universitario di            
ascendenza ottocentesca. E forse anche il concetto di tipologia perde           
molto del suo senso di fronte alle rivoluzioni d'immagine e di                  
tecnologie costruttive, con la quasi scomparsa di concetti come                 
riconoscibilita', appartenenza, ecc.                                            
L'antropizzazione del territorio e lo sprawl urbano sono i segni                
distintivi della fine del XX secolo, direttamente imparentati con le            
sue tendenze piu' marcate, l'emergere del soggetto e la ricerca di              
autonomia fino all'individualismo, evidente in tutte le forme d'arte            
e di espressione, musicale, figurativa, letteraria, e ancor piu'                
nell'organizzazione sociale ed economica. Non per questo occorre                
sacralizzarne le tracce sul territorio: ma sarebbe almeno antistorico           
avere come fine piu' o meno inespresso l'idea ciclopica e un po'                
maniacale di cancellare i segni del sentimento di un secolo intero.             
Meglio interpretare la demolizione come diradamento, creazione di               
vuoto, esercitazione legata a un obiettivo progettuale specifico:               
allora, in quel preciso luogo, l'eliminazione di un volume non                  
risponde tanto a un miglioramento estetico, ma diventa l'occasione              
per ridisegnare uno spazio pubblico utile a dare un senso e una                 
centralita' a un quartiere, a un ambito urbano o territoriale. In               
questo senso, il cosiddetto "progetto di suolo" volto a creare uno              
spazio pubblico puo' aspirare a un ruolo urbanistico e sociale tanto            
vitale quanto il giardino nel Rinascimento e la rete stradale per la            
citta' moderna.                                                                 
Si puo' arrivare a dire che sono incongrui certi progetti, anche di             
restauro, che perdono una misura espressiva necessaria, un limite,              
una frontiera del gusto, oltre la quale la realizzazione e' stonata.            
Quasi sempre si puo' notare che la caratteristica piu' positiva del             
progetto e' di essere appena sottotono. Un progetto invisibile. Non             
significa che esso non possa avere esiti formali, statici,                      
funzionali. Semplicemente, non deve notarsi lo sforzo del progetto.             
Quando se ne sente lo sforzo, il progetto non e' riuscito, cade nella           
retorica, si abbandona al gusto dell'eccentrico, del diverso,                   
dell'unico. Accade nel nostro tempo, ma e' accaduto anche in epoca              
storica. L'eliminazione dell'incongruo dovrebbe tendere in questo               
senso non necessariamente a ripristinare, ma a riqualificare gli                
esiti di progetti sbagliati.                                                    
4) Pianificazione e progettazione degli interventi                              
La pianificazione comunale potra' esprimere l'incongruita' fondandola           
su una percezione comune della stessa, verificata mediante la                   
discussione pubblica di questo tema. E' decisivo mettere a punto                
processi per sviluppare la partecipazione, soprattutto su una materia           
cosi' delicata, che tocca sentimenti profondi, avendo a che fare con            
la proprieta' degli immobili, spesso tramandati da padre in figlio e            
connotati da forti valori familiari e simbolici; e dunque per evitare           
l'odiosa sensazione che il decisore agisca violentemente in un                  
contesto di affetti e memorie, oltre che di interessi economici. Sia            
le procedure di ascolto che la costruzione del consenso sono                    
esplicitamente richiamate dalla legge, la' dove si esprime il                   
concetto che l'incongruo deve essere radicato nel sentire locale; e             
quando si ribadisce che la ricerca del partner privato e' un momento            
fondamentale, come in ogni intervento di trasformazione urbana. Non             
potrebbe darsi una risposta efficace al tema dell'eliminazione delle            
opere incongrue solo ricorrendo alle risorse pubbliche o alle                   
procedure di esproprio.                                                         
Quale sia il livello di pianificazione che piu' propriamente puo'               
compiere la individuazione delle opere incongrue e' argomento gia' in           
parte svolto e che si puo' riassumere in riferimento a quanto                   
indicato dalla Legge n. 20 del 2000. Il Piano strutturale (art. 28)             
potra' occuparsene in riferimento agli obiettivi morfologici del                
territorio comunale (lett. e) del comma 2); nel senso di riconoscere            
gli elementi in contrasto con le caratteristiche storiche,                      
urbanistiche, funzionali dei luoghi. Ma lo sviluppo e l'arricchimento           
progettuale si avra' certamente con il Piano operativo (art. 30), che           
per le aree e gli elementi "incongrui" individuati dovra' indicare:             
modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione e                    
conservazione (lett. b); contenuti fisico-morfologici, sociali ed               
economici e le modalita' di intervento (lett. c); trasformazioni da             
assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilita' e                       
fattibilita' e ad interventi di mitigazione degli effetti (lett. d);            
nonche' definire gli interventi di integrazione paesaggistica (lett.            
e). Per quanto riguarda in particolare le modalita' di attuazione,              
gli strumenti urbanistici di dettaglio, i PUA, saranno in questo caso           
principalmente Piani di recupero, programmi integrati con valore di             
riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano. Qualunque sia            
lo strumento, il progetto dell'intervento deve assicurare la                    
necessaria continuita' operativa tra la demolizione e le altre                  
eventuali previsioni progettuali (per esempio: costruzione di nuovi             
volumi, manutenzione, consolidamento, restauro, opere di arredo,                
urbanizzazione, bonifica dei suoli, sistemazione paesaggistica,                 
interventi ambientali e di messa in sicurezza, ecc.). Non deve                  
ritenersi valido un progetto che definisca solo uno stralcio delle              
diverse attivita', e rimandi la definizione dell'assetto complessivo            
dei luoghi a momenti o a fasi successive.                                       
La Legge n. 20 viene in aiuto anche per una classificazione delle               
opere incongrue in riferimento alle diverse parti del territorio                
comunale, un esercizio non inutile, poiche' la qualita' e la                    
tipologia del contesto influiscono in modo evidente sulla stessa                
individuazione degli oggetti incongrui. E cosi' e' possibile                    
analizzare il sistema insediativo storico (Capo A-II): centri                   
storici, insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale,           
edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale;             
il territorio urbano (Capo A-III): ambiti urbani consolidati, ambiti            
da riqualificare; il territorio rurale (Capo A-IV): aree di valore              
naturale ed ambientale, ambiti agricoli di rilievo paesaggistico,               
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ambiti agricoli                   
periurbani.                                                                     
L'individuazione delle incongruita' nei centri storici si pone nel              
solco della trentennale attivita' di formazione della disciplina                
particolareggiata, e al tempo stesso deve spingersi oltre. Infatti              
non si trattera' soltanto di riflettere sulla necessita' di                     
sostituire i peggiori esempi dell'edilizia realizzata negli anni                
precedenti al periodo - che di norma si fa partire dall'inizio degli            
anni settanta ad oggi - della conservazione dei centri storici, ma              
viceversa porsi interrogativi sulla possibilita' di riempire i vuoti            
urbani, quando essi non siano conseguenti a scelte urbanistiche,                
progettuali, per partecipazione della cittadinanza, ma il cui                   
mantenimento derivi solo da un atteggiamento attendista e dalla                 
incapacita' di trovare le soluzioni. Occorre rendersi conto che                 
possono esistere casi - se ne e' ampiamente discusso nel convegno di            
presentazione pubblica della Legge n. 16 - in cui il mantenimento dei           
vuoti non discende da una corretta analisi morfologica della citta',            
dallo studio dei suoi "statuti fondativi", ma all'esatto contrario,             
dall'ignorarli. Se la Legge n. 16 contiene nel titolo il richiamo               
alla qualita' architettonica, e' del tutto evidente che la                      
conservazione dell'architettura di qualita', antica e moderna, ha la            
identica dignita' che ha la costruzione della nuova. Purche' sempre             
di architettura si tratti, ovvero di un progetto compositivo, di una            
esecuzione tecnica e di un progetto gestionale e manutentivo del cui            
alto livello possano dare garanzia le procedure concorsuali attivate.           
Le principali obiezioni che furono rivolte anni addietro ai progetti            
di legge nazionale sulla architettura e che analogamente ora vengono            
mosse alla L.R. n. 16 consistono proprio nella perplessita' che sia             
possibile far convivere nella citta' e nel contesto urbano piu' vasto           
l'architettura nuova e la tutela dell'antico, perche' quasi sempre la           
urgente, morale, generalmente accettata necessita' di proteggere e              
restaurare l'antico prevale e vince sulla necessita' di promuovere e            
costruire il contemporaneo. Ma tuttavia questa e' una sfida che la              
legge regionale deve cercare di portare, nel senso di incentivare una           
soluzione di questo presunto conflitto alla scala comunale e                    
progettuale. E' necessario trovare una terza via che anche nella                
architettura contemporanea riempia lo spazio lasciato libero tra una            
concezione della architettura come evento mediatico -                           
l'edificio-simbolo da rivista - e l'anonimato edilizio della citta'             
"diffusa".                                                                      
Ancora in riferimento alle parti storiche del territorio, va                    
contrastata l'idea della demolizione come strumento per "restaurare"            
l'identita' di un luogo. Prima di tutto perche' non e' possibile                
demolire tutto il demolibile. Si tratta invece di cercare "punti                
molli" del paesaggio, luoghi dove la progettualita' contemporanea               
puo' contribuire - anche, ma non solo con la demolizione - ad                   
aumentare la qualita' dello spazio abitato.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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