DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 467
L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio". Programma pluriennale 2003/2005. Criteri generali per la individuazione delle opere incongrue (proposta della Giunta regionale in data 16 dicembre 2002, n. 2564)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2564 del
16 dicembre 2002, recante in oggetto "L.R. 15 luglio 2002, n. 16.
Programma regionale pluriennale 2003/2005 per la promozione della
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale. Proposta al
Consiglio regionale";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 1609 in data 11 febbraio 2003;
visti:
- la L.R. 15 luglio 2002, n. 16, "Norme per il recupero degli edifici
storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e
paesaggistica del territorio", ed in particolare l'art. 3, che
definisce i contenuti del programma regionale per la promozione della
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale;
- l'art. 45 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, "Disciplina generale
dell'edilizia", che apporta modifiche alla L.R. 16/02;
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003/2005";
rilevato che le risorse attualmente disponibili ai fini della
redazione di un programma regionale pluriennale 2003/2005 per la
promozione della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale
sono le seguenti:
- Euro 1.500.000,00 per l'anno 2003 ed Euro 1.500.000,00 per l'anno
2004 sul Capitolo 30640 "Contributi a Enti locali e IPAB per
progettazione e realizzazione di opere di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo di edifici e luoghi di interesse storico
(art. 2, lettere a), b), c), d), f), g), l), L.R. 15/7/2002, n. 16)";
- Euro 1.000.000,00 per l'anno 2003 ed Euro 1.000.000,00 per l'anno
2004 sul Capitolo 30642 "Contributi a privati per progettazione e
realizzazione di opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici e luoghi di interesse storico (art. 2,
lettere a), b), c), d), f), g), l), L.R. 15/7/2002, n. 16)";
- Euro 198.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30644 "Contributi a
Comuni per acquisizione di aree ed edifici di interesse
storico-artistico (art. 2, lett. h), L.R. 15/7/2002, n. 16)";
- Euro 1.000.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30646 "Contributi a
Comuni per l'acquisizione di opere incongrue e realizzazione di
interventi di ripristino (art. 11, comma 3, lettere a) e b), L.R.
15/7/2002, n. 16)";
- Euro 50.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30630 "Contributi per
iniziative di promozione, progettazione e realizzazione di opere di
rilevante interesse architettonico (art. 2, lett. e) e art. 8, comma
2, L.R. 15/7/2002, n. 16)";
- Euro 50.000,00 per l'anno 2003 sul Capitolo 30632 "Contributi per
studi e ricerche, iniziative di promozione, progettazione e
realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico (art. 2,
lett. i), L.R. 15/7/2002, n. 16)";
considerato che, a causa della limitata entita' degli stanziamenti di
bilancio esistenti sui capitoli della previgente L.R. 6/89, nell'anno
2002 la programmazione regionale nel settore del recupero degli
insediamenti storici e della conservazione dei beni architettonici e'
stata effettuata unicamente per far fronte agli obblighi derivanti
alla Regione dalle convenzioni sottoscritte con i Comuni di Imola e
Colorno, e che dunque occorre ora dare risposta alle necessita'
finanziarie espresse dalla generalita' dei soggetti proprietari o
detentori dei beni oggetto degli interventi di cui all'art. 2 della
L.R. 16/02;stabilito pertanto di destinare le suddette somme al
"Programma regionale pluriennale 2003/2005 per la promozione della
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale", descritto
nell'Allegato "A", parie integrante della presente deliberazione;
visto il comma 3 dell'articolo 10 della citata L.R. 16/02, che
prevede che la Regione definisca con atto d'indirizzo e coordinamento
"ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri
generali per la loro individuazione";
ritenuto a tal fine di approvare l'Allegato "B", "Criteri generali
per la individuazione delle opere incongrue (L.R. 16/02, art. 10,
comma 3)", parte integrante della presente deliberazione;
considerato che sulla complessiva somma di Euro 6.198.000,00, come
sopra dettagliata escludendo la somma destinata a studi e ricerche,
e' necessario prevedere l'accantonamento di Euro 1.731.268,12, di cui
Euro 750.000,00 sul Capitolo 30642 (privati) ed Euro 981.268,12 sul
Capitolo 30640 (Enti locali), per far fronte agli obblighi derivanti
alla Regione dalla sottoscrizione delle convenzioni ai sensi
dell'art. 7 della L.R. 6/89 con i Comuni di Dozza Imolese e Guastalla
e con la Fondazione Montecatone ONLUS di Imola;
acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3, nella seduta del 16 dicembre 2002;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di destinare al programma regionale pluriennale 2003/2005 per la
promozione della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale
la somma di Euro 6.298.000,00, come descritto in premessa;
2) di approvare l'Allegato "A", "Programma regionale pluriennale
2003/2005 per la promozione della qualita' architettonica e
paesaggistico-ambientale", parte integrante della presente
deliberazione;
3) di demandare a un successivo provvedimento della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/02, la predisposizione del bando
per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento;
4) di approvare l'Allegato "B", "Criteri generali per la
individuazione delle opere incongrue (L.R. 16/02, art. 10, comma 3)",
parte integrante della presente deliberazione;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Programma regionale pluriennale 2003/2005 per la promozione della
qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale
1) Obiettivi generali
1) Con i dieci programmi di intervento elaborati in riferimento alla
precedente L.R. 6 del 1989 sono stati erogati circa 50 milioni di
Euro per finanziare 110 Studi di fattibilita', 35 Piani di recupero
ed interventi di restauro di edifici di interesse storico-artistico
in 193 Comuni. Una delle motivazioni principali che ha condotto alla
approvazione della nuova Legge n. 16 sta nella ricerca di un efficace
equilibrio tra la necessita' di diffondere l'intervento regionale sul
territorio, al fine di dare risposta alle urgenze di conservazione di
un vastissimo patrimonio culturale, e l'opportunita' di concentrare
le risorse su alcuni casi in cui la qualita' delle preesistenze si
accompagna con la risposta che l'intervento di conservazione puo'
dare in termini di utilita' sociale, culturale, urbanistica. Questo
obiettivo puo' essere raggiunto con l'utilizzo dei diversi strumenti
previsti dal comma 1 dell'articolo 2, che riguardano fenomeni di
dimensione diversa, in aree territoriali diverse, su oggetti di
diversa natura, accomunati dal fatto di costituire occasioni di
importanza strategica per la qualificazione del paesaggio urbano ed
extraurbano.
2) Le finalita' generali della legge rispondono all'intento primario
di superare divisioni concettuali tra materie - conservazione
architettonica ed urbanistica, riqualificazione urbana ed ambientale,
promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea, tutela attiva
del paesaggio anche con interventi di eliminazione delle opere
incongrue - rese ormai superate dalla evidenza della realta'
percepibile nelle citta' e nel territorio. La grande attenzione
portata dai primi anni settanta ad oggi alla conservazione del
patrimonio esistente di valore storico e architettonico ha prodotto
esiti di successo, prima sul monumento e poi sul tessuto edilizio,
applicando concezioni che hanno visto una evoluzione progressiva
dalla tutela alla valorizzazione, prima attraverso Piani di recupero
e poi con i programmi di riqualificazione. L'impegno culturale e
operativo per la tutela e la conservazione degli edifici e dei centri
storici non e' stato accompagnato da un impegno altrettanto
significativo per la qualita' e il complessivo controllo delle
trasformazioni urbane, non ha potuto evitare fenomeni come lo
"sprawl", il consumo di territorio agricolo, frutto di processi
espansivi insostenibili in termini sociali, economici, ambientali -
basti citare l'esempio del centro urbano bolognese, dove nel 1955 il
rapporto tra suolo urbanizzato e superficie territoriale comunale era
pari al 10%, mentre nel 2000 ha raggiunto il 42%. Oggi la maggior
parte della popolazione residente nelle citta' si trova ad abitare in
zone caratterizzate da un tessuto formatosi negli ultimi
trenta-quarant'anni, un'edilizia dagli standard qualitativi spesso
mediocri inserita in ambiti non di rado poveri di servizi e di
dotazioni urbanistiche. E dunque, uno degli obiettivi della
programmazione regionale deve essere il sostegno a progetti di
miglioramento degli spazi pubblici e di manutenzione del patrimonio
edilizio anche nelle aree periferiche, con un approccio orientato a
una maggiore consapevolezza del valore del moderno e del
contemporaneo. Un approccio globale al territorio che, nel rispetto
dei luoghi e delle zone omogenee urbane soggette a tutela e/o a
interventi di conservazione, deve consentire un arricchimento dei
linguaggi architettonici, anziche' una loro riduzione, e permettere
la presenza e l'affermazione dell'architettura contemporanea e la
diffusione presso la popolazione del riconoscimento del suo valore
sociale oltre che culturale. Cio' in conformita' con la legislazione
comunitaria in vigore, ed in particolare con la risoluzione del
Consiglio Europeo del 12 febbraio 2001 sulla qualita' architettonica
dell'ambiente urbano e rurale, dove tra l'altro si afferma che
"un'architettura di qualita', migliorando il quadro di vita ed il
rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o
urbano, puo' contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonche'
alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo
culturale e allo sviluppo economico regionale".
3) La legge si occupa del restauro di edifici di interesse storico,
di salvaguardia del paesaggio e di architettura e arte contemporanea:
tutela e qualificazione viste in modo integrato e complementare, a
costituire un unicum inscindibile. Perche' la conservazione
dell'esistente - monumenti, centri storici, patrimonio naturale, che
non sono lo sfondo scenografico, ma il connettivo stesso della vita
sociale - va portata avanti con energia e senza dubbi di sorta. Ma va
anche, contemporaneamente, aiutata in ogni modo la qualificazione
dell'architettura contemporanea. Nonostante gli interventi di
qualita' presenti nella Regione Emilia-Romagna, sia per singole opere
che per gli insediamenti complessi come i PEEP, l'architettura dei
giorni nostri e' spesso circondata da uno scetticismo che in larga
misura deriva da una mancata educazione alla comprensione del
linguaggio architettonico, confuso indebitamente con l'edilizia
dell'espansione urbana piu' scadente. Bisogna invece comprendere che
la crisi dell'architettura e' crisi della societa' che la produce - o
meglio: che non la sa produrre; e che e' invece indispensabile che la
nostra epoca, come quelle del passato, possa esprimere compiutamente
la propria visione dell'architettura. E' un compito assegnato ai
progettisti, ma anche alle imprese di costruzione, che vanno
stimolate a investire piu' risorse sulla qualita' degli spazi, delle
tipologie, dei materiali. In questo senso e' opportuno che la Giunta
regionale individui con successivi atti i contenuti e le modalita' di
assegnazione di riconoscimenti periodici, di valore prevalentemente
simbolico, alle imprese che testimoniano attraverso le loro
realizzazioni costruttive gli investimenti fatti per la ricerca e
l'innovazione nell'architettura.
Il tratto distintivo della nuova legge e' dunque costituito dal
metodo di unitarieta' sopra descritto. Tutto e' preordinato a
formulare programmi mirati a dare risposte incisive e di forte
impatto culturale. In tal senso i rispettivi ruoli della Regione e
quello delle Soprintendenze statali, e con esse quello dei Comuni e
delle Province, dovranno essere improntati alla collaborazione per un
impegno unitario e sinergico volto a coinvolgere le capacita'
professionali, amministrative-gestionali ed economiche.
4) In questo quadro di insieme si colloca anche la previsione di
porre al centro del progetto di riqualificazione del paesaggio la
riflessione su cio' che e' congruo con l'assetto dei luoghi e cio'
che invece non lo e'. Una analisi dei processi di sviluppo urbano e
degli esiti della pianificazione potranno permettere di individuare,
come per i centri storici, le peculiarita' che caratterizzano e
distinguono le varie "zone omogenee" urbane e gli obiettivi per
interventi capaci di valorizzare le identita' dei luoghi. Occorre in
proposito sottolineare che lo strumento che la legge fornisce (Titolo
III, articoli 10 e 11) va visto non come una finalita' di per se',
diretta all'eliminazione di quello specifico edificio senza porre
questioni di relazione con l'intorno; ma come una possibilita' di
miglioramento dell'immagine e della fruizione dei luoghi, per
risolvere positivamente situazioni urbanistiche degradate e
raggiungere standard piu' elevati di qualita' urbana anche in
coerenza con gli obiettivi ed i programmi riferiti alla L.R. 19/98
"Norme in materia di riqualificazione urbana". Non pare ne' utile ne'
corretto operare secondo un revisionismo aprioristico della
produzione edilizia basato su criteri esclusivamente
estetico-formali, ma neppure su criteri storico-urbanistici. E'
invece piu' utile dare risposte meditate a un quesito: che cosa e' il
non autentico in un insieme territoriale in cui la storia ha iscritto
elementi di varia natura, relativi a codici e a prospettive culturali
differenti? Una risposta che in tutta evidenza non puo' venire in
astratto - basandosi su criteri soggettivi e mutevoli - ma
concretamente, misurandola sullo specifico della situazione
territoriale, e dunque traendola da un progetto correttamente
inserito nel contesto urbano. E' il progetto ad identificare che cosa
e' incongruo, perche' serve per verificare cio' che contrasta con gli
obiettivi stessi del progetto, in termini formali, d'uso, economici,
sociali. In questa accezione, il progetto di eliminazione
dell'incongruo puo' avere come obiettivo il ripristino, e cioe'
cercare di ricondurre i luoghi a una situazione "precedente"; ma puo'
anche tendere a una riqualificazione, ovvero eliminare per lasciare
un vuoto o per ricostruire qualcosa di diverso. O ancora migliorare i
luoghi con interventi di mitigazione, che agiscano sull'immagine
senza ricorrere alla costruzione in senso edilizio.
2) Linee di azione
1) In coerenza con quanto esposto in precedenza, l'obiettivo
qualificante della programmazione regionale consiste nell'avviare un
processo che consenta di riprodurre alla scala locale la concezione
unitaria che e' espressa nella legge regionale, attraverso le fasi di
formazione dello Studio di fattibilita' (articolo 5, comma 1) e di
valutazione dello stesso da parte di Province e Comuni (articolo 5,
comma 2). I Comuni in particolare potranno esprimere la conformita'
sullo Studio in un modo tanto piu' consapevole e documentato, quanto
maggiore sara' la strumentazione programmatica di cui si saranno
dotati. In sostanza, la enunciazione delle "politiche comunali volte
alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e
ambientali nonche' del patrimonio storico-artistico e architettonico
presente sul territorio" dovra' tendere a configurarsi come un
programma comunale per la promozione della qualita' architettonica e
paesaggistico-ambientale, e cioe' come la applicazione della L.R.
16/02 sul territorio comunale. Pertanto le sue caratteristiche
dovranno essere: la progressiva estensione a parti significative del
territorio comunale, la previsione di una durata pluriennale, la
definizione dei bacini di utenza e la rappresentazione dell'efficacia
dei diversi interventi proposti, alcuni dei quali potranno essere
anche gia' eseguiti o in corso, ma che richiamano la necessita' di
avviarne e compierne altri per ottenere l'effetto complessivo. E'
evidente che solo l'esistenza di orientamenti programmatici di questa
natura puo' consentire ai Comuni di valutare gli Studi di
fattibilita', dopo averne stimolato la produzione sul territorio,
anche attraverso i necessari processi di concertazione con i
proprietari e i proponenti, nell'ambito delle previsioni di Piano.
Se si opera in questa direzione, assume rilevanza la individuazione
da parte dei Comuni di tematiche o filiere di oggetti o di casi
accomunati da analogie tipologiche, da ricorrenze localizzative
tipiche di un determinato territorio, riconducibili alle sue
peculiarita' storiche, economiche, geografiche. Le tematiche possono
essere scelte anche come occasione di valorizzazione dei "paesaggi
culturali", ovvero di quei luoghi che al di la' degli intrinseci
valori architettonici, ambientali o urbanistici vanno tutelati e
valorizzati. Ad esempio quei luoghi che costituiscono testimonianza
di opere delle arti figurative, cinematografiche, letterarie della
Regione e la cui conoscenza e' indispensabile per dare consapevolezza
ai cittadini della loro storia e delle loro tradizioni culturali
"colte".
2) Per quanto riguarda gli strumenti principalmente volti alla
conservazione del tessuto esistente, descritti nelle lettere da a) a
d) del primo comma dell'articolo 2, l'obiettivo degli Studi di
fattibilita' e' quello di utilizzarli nel modo appropriato ai diversi
contesti, anche accostandoli l'uno all'altro per moltiplicarne gli
effetti. In quest'ultima attivita' sta principalmente il ruolo
specifico del Comune, che ricevendo proposte diverse puo' proporsi di
armonizzarle: ad esempio, la manutenzione potra' essere orientata a
integrare l'immagine del costruito con lo spazio pubblico, con
priorita' a quegli elementi architettonici che connotano l'immagine
urbana in modo preminente, come le cortine edilizie prospicienti
strade e piazze, e gli isolati urbani in prossimita' degli accessi,
dei varchi, delle porte delle citta'.
I progetti di riqualificazione di cui alla lettera c), oltre a
riguardare spazi gia' destinati alla fruizione pubblica, possono
derivare dal riutilizzo di aree dismesse - evitando interventi
incongrui in particolare nei centri storici - per le quali il
progetto di riconversione non sia orientato alla densificazione della
citta', ma alla creazione di spazi verdi, di servizi culturali e
sociali, secondo un'idea del "luogo" come occasione di arricchimento,
solidarieta' e coesione, partecipazione, scambio di esperienze.
L'inserimento delle opere d'arte in questi spazi e' tra l'altro
occasione per redigere programmi di intervento comunali che derivino
da, e al tempo stesso producano una integrazione attualmente non
consueta tra i settori delle opere pubbliche, del verde, della
pubblica illuminazione, della viabilita', della sicurezza urbana,
della cultura, dell'urbanistica. Ne consegue una chiara indicazione
di priorita' per il finanziamento regionale di interventi che
rispondano a questi requisiti.
3) La legge da' ampio risalto alla qualita' architettonica,
riferendosi alla produzione di nuova architettura: e' un fatto
inedito in una legge regionale, ed e' una innovazione anche alla
scala nazionale, come e' stato ricordato al convegno di presentazione
pubblica della legge regionale (Bazzano, Rocca dei Bentivoglio, 20
settembre 2002) dal Responsabile della Direzione per l'architettura e
l'arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali. L'idea-guida del provvedimento e' che con il restauro
della architettura esistente e con la realizzazione di nuova
architettura qualificata si ottengano rilevanti miglioramenti del
contesto paesaggistico e una riqualificazione del paesaggio urbano; e
che l'architettura consenta di dare forza a progetti urbani, ovvero
sia sostegno e complemento della progettazione urbanistica.
Per promuovere la realizzazione di opere di rilevante interesse
architettonico con i requisiti di cui alla lettera f) dell'articolo 2
e al comma 4 dell'articolo 8 si pone la necessita' di individuare
criteri utili per apprezzare gli elementi di elevata qualita' e
particolare rilevanza ivi previsti. La legge consente di effettuare
questa valutazione ricorrendo a procedure concorsuali, e riconosce
infatti al concorso di progettazione un ruolo primario per promuovere
una nuova qualita' architettonica; pertanto ne promuove la
diffusione, in riferimento alla progettazione di nuove opere e al
recupero di edifici esistenti. Considerando che con questo programma
si tratta di dare prima applicazione ad una legge entrata in vigore
recentemente, occorre stabilire che le opere architettoniche di nuova
costruzione candidabili al finanziamento regionale devono risultare
vincitrici di concorsi anche gia' giudicati, che rispondano a criteri
analoghi a quelli che il presente programma e il successivo bando
attuativo considerano necessari per il finanziamento delle procedure
concorsuali di cui alla lettera e) dell'articolo 2. Il bando
regionale che la Giunta predisporra' per dare attuazione alle
previsioni di questo programma dovra' precisare che il concorso di
architettura va possibilmente promosso ogni volta che si interviene
in contesti urbani con rilevanti valori architettonici, storici o
ambientali; quando si tratti di edifici sia pubblici che privati ad
uso collettivo come scuole, musei, universita', ospedali, ecc.;
quando l'aspettativa del committente sia di avere un progetto con
contenuti sperimentali o tecnologicamente innovativi; o infine quando
si voglia ottenere la massima integrazione tra architettura,
urbanistica, arte, paesaggio, obiettivo primario della L.R. 16/02. Il
concorso consente il confronto tra progetti, favorisce la trasparenza
delle scelte e la competitivita fra i partecipanti, offre maggiori
garanzie di visibilita' ai giovani, costituisce un passo decisivo per
la pubblica discussione delle proposte. A tal fine i Comuni dovranno
attivare modalita' di coinvoigimento dei cittadini delle zone
interessate. Poiche' il concorso costituisce un aggravio economico
per le Amministrazioni o per i privati che intendono bandirlo, con
questo programma si prevede di erogare contributi per sostenere
parzialmente le spese relative all'organizzazione e pubblicizzazione
del bando - con priorita' per i soggetti che non vi sono tenuti da
previsioni di legge - in particolar modo nei casi in cui si prevede
il ricorso alla trasmissione telematica della documentazione, come
procedura utile per limitare i costi di riproduzione cartacea e di
spedizione dei materiali illustrativi, e per ridurre i tempi di
effettuazione del concorso. Puo' essere prevista la procedura
concorsuale in due fasi, di cui la prima - fase preventiva - aperta e
svolta con la presentazione di curriculum e di idee-guida
progettuali, che rendono esplicite le intenzioni dei progettisti, e
la seconda - fase finale - ristretta tramite invito da parte del
soggetto o dell'Amministrazione che bandiscono il concorso; questa
procedura consente infatti di contemperare la necessita' di massima
apertura e partecipazione, con il contenimento dei costi e dei tempi
che si ottiene invitando un numero limitato di progettisti. Le
Commissioni giudicatrici devono prevedere la presenza di esperti
qualificati, anche in rappresentanza degli ordini professionali degli
architetti e degli ingegneri, delle universita' e del territorio
interessato. Se la procedura concorsuale e' assistita dal
finanziamento regionale ai sensi del presente programma, della
Commissione giudicatrice fa parte un rappresentante della Regione.
Il bando concorsuale dovra' indicare le dimensioni
plano-volumetriche, la qualita' tecnologica e i criteri di
valutazione e di inserimento dell'opera nel contesto urbano, oltre
alle finalita' pubbliche e sociali dell'intervento. Al fine di
garantire l'applicazione di criteri omogenei nell'espletamento delle
procedure concorsuali ai sensi di questo programma, pare necessario
stabilire che i parametri da utilizzare da parte delle Commissioni
giudicatrici devono comprendere il valore tecnico-estetico del
progetto (in una misura che non deve essere inferiore al 30% del
punteggio globalmente assegnabile), il prezzo dell'opera, il tempo di
esecuzione dei lavori, il valore sociale del progetto, i costi di
utilizzazione e manutenzione. Inoltre puo' essere prevista
l'attribuzione di uno specifico punteggio per facilitare la
partecipazione dei giovani progettisti di eta' inferiore ai 40 anni.
Ai concorsi di architettura possono partecipare, in collaborazione
con gli architetti, anche artisti, con lo scopo di elaborare progetti
in cui l'ideazione artistica e quella architettonica siano
compenetrate e complementari, e non l'una sia successiva all'altra,
come pura decorazione ed intervento a posteriori. Quanto sopra
stabilito per i concorsi d'architettura va considerato applicabile
anche per la scelta di progetti di inserimento di opere d'arte ai
sensi della lettera g) dell'articolo 2.
4) Per quanto riguarda le procedure per la definizione e
l'eliminazione delle opere incongrue di cui all'articolo 10 della
legge, il bando regionale prevedera' tempi e modalita' di
presentazione delle proposte. Esse assumono il carattere di
progetti-pilota in grado di verificare, con una sperimentazione sul
campo condotta in modo concertato tra Regione ed Enti Locali, le
potenzialita' della nuova norma. Con l'approvazione dell'Allegato "B"
alla presente deliberazione si da' peraltro attuazione alla
previsione di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge, emanando
l'atto di indirizzo e coordinamento che ha la funzione di definire i
criteri generali per la individuazione delle opere incongrue.
Il bando regionale dovra' indicare, quali criteri di priorita' per la
scelta delle proposte riferite alla eliminazione di opere incongrue,
la immediata cantierabilita' dei progetti, selezionando quelli che si
trovano nella condizione di completare, con la acquisizione delle
aree e/o delle opere e l'esecuzione degli interventi di ripristino
e/o riqualificazione, progetti complessi di restauro e
rifunzionalizzazione di edifici di valore storico-artistico alla cui
realizzazione abbiano contribuito finanziamenti statali o comunitari.
5) Per la piena attuazione della legge e il futuro sviluppo delle
attivita' da essa previste assumono un evidente rilievo le iniziative
di studio e di ricerca di cui alla lettera i) dell'articolo 2, in
particolare volte alla conoscenza di aspetti o periodi ai quali
l'indagine storiografica ha dedicato attenzione in modo meno
approfondito. E' possibile sin d'ora indicare alcuni dei principali
settori verso cui indirizzare le ricerche da eseguire. In primo
luogo, il censimento su scala regionale delle opere di architettura
moderna e contemporanea; la conoscenza dello stato di attuazione
nella nostra regione della Legge 29 luglio 1949, n. 717, relativa
alla esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici; la raccolta,
conservazione e pubblicazione degli archivi degli architetti che
hanno operato nella nostra regione durante il secolo scorso. Si
tratta di iniziative che possono attivarsi anche grazie alla
individuazione di modelli innovativi di collaborazione tra organi
statali e regionali, per i quali dovranno prevedersi ulteriori
risorse in sede di predisposizione degli atti di bilancio. Si ritiene
inoltre che con il sostegno regionale debba promuoversi la formazione
di esperti in cultura del restauro, del paesaggio e della
riqualificazione, anche in relazione alla istituzione delle
Commissioni per la qualita' architettonica e il paesaggio previste
dall'articolo 3 della L.R. 31/02.
Gli obiettivi di qualita' edilizia ed architettonica propri della
L.R. 16/02 hanno elementi di coincidenza non trascurabili con le
finalita' della programmazione regionale dell'edilizia abitativa,
settore in cui peraltro l'intervento regionale puo' orientare in modo
sostanziale l'attivita' degli operatori pubblici e privati e fornire
risposte dirette ai bisogni dell'utenza. In considerazione di cio' si
ritiene necessario che le risorse disponibili ai sensi della L.R.
24/01, "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo" per la qualificazione del processo edilizio (articolo 4,
comma 2, lettera e) e per la qualificazione dei programmi, dei
progetti e degli operatori, nonche' per lo sviluppo di tecniche
bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura, debbano essere
indirizzate a iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo
(studi, ricerche, mostre e convegni, pubblicazioni, concorsi e premi)
secondo principi di integrazione delle disposizione delle leggi del
settore edilizio (Leggi regionali 19/98, 24/01, 16/02, 31/02).
6) Le risorse che affluiranno nel triennio 2003/2005 sui capitoli di
spesa della L.R. 16/02 saranno destinate allo scorrimento delle
graduatorie formulate a seguito del bando regionale attuativo del
presente programma, che restano in vigore fino al 31/12/2005, al fine
di consentire ai Comuni di integrare le proprie previsioni
programmatiche di settore con le disponibilita' finanziarie che
possono rendersi disponibili nello stesso periodo per effetto delle
attivita' di programmazione nel settore dell'edilizia abitativa o in
riferimento alla operativita' delle fondazioni bancarie. Il bando
dovra' stabilire le modalita' di aggiornamento periodico delle
informazioni pervenute alla Regione in funzione della revisione dei
programmi attuativi prevista dal comma 4 dell'articolo 6. In
riferimento agli interventi valutati positivamente dalla Regione e
compresi nella graduatoria suddetta, i Comuni possono stabilire la
riduzione degli oneri di urbanizzazione, come previsto dal comma 7
dell'articolo 3.
7) L'Istituto per i Beni culturali deve assicurare l'assistenza
tecnica necessaria per il monitoraggio della attuazione del programma
e del bando regionale, anche al fine di acquisire le conoscenze utili
per individuare temi e linee di azione per la formulazione dei
programmi pluriennali successivi a questo. A questo fine la Giunta
regionale stabilisce la composizione di un gruppo di lavoro formato
da rappresentanti tecnici dell'IBC e degli Assessorati al Turismo,
alla Cultura e alla Programmazione territoriale, che puo' essere
integrato da competenze esterne all'Amministrazione regionale.
8) Per quanto attiene al nucleo di valutazione previsto all'art. 6,
comma 2, esso viene nominato dalla Giunta regionale in occasione del
bando di cui all'art. 4, ed e' cosi' composto: 1 rappresentante del
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali; 3 rappresentanti del
Servizio regionale Programmazione e sviluppo dell'attivita' edilizia;
1 rappresentante del Servizio Riqualificazione urbana; 1
rappresentante del Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio; 1
rappresentante dell'IBC.
3) Risorse finanziarie e tipologie di contributo
1) E' destinata al presente programma la somma globale di Euro
6.298.000,00, di cui:
- Euro 1.731.268,12 per far fronte agli obblighi derivanti alla
Regione dalla sottoscrizione delle convenzioni ai sensi dell'art. 7
della L.R. 6/89 con i Comuni di Dozza Imolese e Guastalla e con la
Fondazione Montecatone ONLUS di Imola;
- Euro 2.018.731,88 destinati ad iniziative di Enti locali ed IPAB e
Euro 1.250.000,00 destinati ad iniziative di privati, finalizzati
agli interventi di cui alle lettere da a) a d), f), g) ed l) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge (nell'ordine: Piani di recupero;
programmi unitari di manutenzione; opere di ridisegno degli spazi
liberi; opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo
di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di
pertinenza; progettazione e realizzazione di opere di rilevante
interesse architettonico; inserimento di opere d'arte in
infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza;
interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico). Tali
risorse devono essere per almeno il 25% destinate alle lettere f) e
g), per garantire l'effettiva promozione dell'arte e
dell'architettura contemporanee. La Giunta regionale puo' accantonare
una somma non superiore a Euro 200.000,00 per far fronte alle
necessita' finanziarie derivanti dagli interventi urgenti di cui alla
lettera l) dell'articolo 2. In questo caso la domanda di contributo
puo' prescindere dallo Studio di fattibilita', come previsto dal
comma 4 dell'articolo 5, e deve essere corredata da perizia giurata
di tecnico abilitato da cui emergano i caratteri e le motivazioni
dell'urgenza;
- Euro 1.000.000,00 per la concessione ai Comuni di contributi
finalizzati alla eliminazione delle opere incongrue (lettera m) del
comma 1 dell'articolo 2);
- Euro 198.000,00 finalizzati all'acquisto da parte dei Comuni di
aree ed edifici d'interesse storico-artistico (lettera h) del comma 1
dell'articolo 2), secondo modalita' stabilite dal bando regionale;
- Euro 100.000,00 destinati quanto a Euro 50.000,00 (Cap. 30632) alla
realizzazione di studi e ricerche, come previsto dalla lett. i) del
comma 1 dell'articolo 2, e quanto a Euro 50.000,00 (Cap. 30630)
all'espletamento di procedure concorsuali per la progettazione di
nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente (lett. e), comma 1, art. 2, sulla base delle
proposte trasmesse dai Comuni a seguito dell'emanazione del bando
regionale.
2) Il contributo regionale non puo' superare il 50% della spesa
complessiva (oneri fiscali e spese tecniche comprese) nel caso di
enti pubblici e IPAB, e il 35% nel caso di privati. I Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti al censimento 2001 possono
presentare proposte che non prevedano quale cofinanziamento fondi a
bilancio comunale.
4) Requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione delle
richieste di contributo
Per dare attuazione alla disposizione (articolo 3, comma 3, lettera
b) secondo cui occorre dedicare particolare attenzione alla tutela e
valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero
di abitanti, il bando regionale stabilisce le modalita' di
valutazione delle proposte assegnando un peso maggiore a quelle che
provengono dai Comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti al
censimento 2001, con particolare attenzione ai Comuni montani.
Il bando regionale puo' altresi' prevedere di assegnare pesi maggiori
nella valutazione di eventuali proposte formulate in modo unitario da
Comuni contermini su ambiti o oggetti di scala sovralocale.
Al fine di promuovere l'elaborazione di Studi di fattibilita'
finalizzati a una concezione integrata della qualita' paesaggistica e
architettonica, il bando puo' altresi' prevedere di assegnare
priorita' alle proposte che comprendono piu' di due delle finalita'
di cui al comma 1 art. 2.
Analogamente il bando prevede modalita' di incentivazione per le
proposte che prevedono il coinvolgimento di altri settori della
Regione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3,
ovvero l'apporto finanziario di fondazioni bancarie.
ALLEGATO "B"
Criteri generali per la individuazione delle opere incongrue (L.R.
16/02, art. 10, comma 3)
1) Introduzione
1.1) Questo testo e' il frutto di contributi diversi, tra cui le
relazioni tenute al convegno di presentazione pubblica della legge
nel mese di settembre 2002; le discussioni svolte nei gruppi di
lavoro interassessorili e durante i seminari organizzati per la
stesura del Progetto di legge; le discussioni svolte per la messa a
punto dei criteri di esecuzione di una campagna fotografica che e'
stata avviata - in collaborazione con alcuni Comuni - proprio al fine
di discutere il concetto di "incongruo" e di verificarne
l'applicazione sul territorio in contesti morfologici, economici,
storici diversificati.
L'insieme di queste occasioni ha consentito una vasta partecipazione
di esperti: docenti universitari, amministratori e tecnici di Comuni
e Province, rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali, sia a livello centrale (DARC, Direzione per l'arte e
l'architettura contemporanee) che periferico (Soprintendenza
regionale per i Beni e le Attivita' culturali, Soprintendenze per i
Beni ambientali e architettonici), dell'Istituto regionale per i Beni
culturali, di direzioni e Servizi regionali competenti in materia di
paesaggio, edilizia, urbanistica, riqualificazione urbana, turismo,
cultura.
1.2) Il carattere di innovazione portato dalla Legge 16/02
soprattutto sul tema dell'incongruita' con il paesaggio porta a
ritenere che la prima attuazione della norma debba avere un carattere
di sperimentalita' che consente a tutti i soggetti istituzionali di
svolgere il proprio ruolo, avendo cura di darsi delle regole
operative, ma al tempo stesso lasciando il necessario spazio alla
verifica dei risultati e alla ridefinizione dei processi e dei
criteri. In quest'ottica va intesa anche la emanazione dei presenti
criteri: un atto di indirizzo e coordinamento tecnico che risponde
alle previsioni dell'art. 16 della legge urbanistica regionale, in
quanto si propone di stabilire l'insieme delle nozioni e delle
definizioni di "opera incongrua", per avere un lessico comune a tutto
il territorio regionale, ma soprattutto per applicare concetti
omogenei in modo differenziato e conforme alle diverse situazioni.
La fase di applicazione sperimentale degli articoli 10 e 11 della
legge e' dunque costituita da questo atto di indirizzo, dalla
attivita' che sulle stesse tematiche in modo autonomo possono avere
svolto i comuni, dai contenuti del programma pluriennale (Allegato
"A") e del bando che la Giunta regionale emanera' successivamente, e
dai progetti-pilota che i Comuni presenteranno in riferimento
all'art. 11 della legge per concorrere alla attribuzione dei
finanziamenti regionali. La stessa attivita' di valutazione che sara'
svolta dagli uffici regionali e il recepimento che ne verra' fatto
tramite l'atto di Giunta di assegnazione dei contributi saranno
occasione di approfondimento e verifica dei contenuti di questa
direttiva. Il percorso potra' dirsi compiuto attraverso la
presentazione pubblica degli esiti del complessivo processo,
presumibilmente entro la fine del 2003, quando sara' possibile trarre
indicazioni conclusive dai progetti pilota, dalla attivita' dei
gruppi di lavoro previsti dal programma pluriennale, e dalla
conclusione della campagna fotografica.
Sembra corretto che le prime iniziative di riqualificazione
architettonica e paesaggistica del territorio debbano prendere corpo
in tempi brevi, anche assegnando il contributo regionale a quelle
Amministrazioni che gia' hanno maturato scelte meditate in questa
direzione, e che necessitano di un sostegno nella attuazione dei
progetti. Si tratta peraltro di scelte di pianificazione che
producono effetti non trascurabili anche sulla applicazione della
L.R. 19/98, contribuendo ad arricchire di significati la concezione
dei diversi modi con cui puo' intendersi la parola "riqualificazione
urbana" anche alla luce dei diversi modi in cui puo' intendersi la
"riqualificazione paesaggistica". E' infatti convinzione che la
trasformazione delle citta', anche dei centri minori a cui
prioritariamente tende l'applicazione della Legge n. 16, richiede un
pensiero progettuale non affrettato, ma che al tempo stesso vadano
attivati quei progetti, se esistenti sul territorio, che sono gia'
giunti a maturazione attraverso un confronto su scelte ed obiettivi
condivisi con le comunita' locali.
2) Demolizione, incongruo, paesaggi
II tema della demolizione di costruzioni in contrasto con il
paesaggio non e' nuovo ed ha gia' trovato alcune applicazioni in
Italia, soprattutto nel caso di edifici di grande dimensione
destinati a funzioni ricettive e di edilizia residenziale pubblica.
La nascita dell'idea e della prassi della "sottrazione" si fa
risalire alla demolizione di una torre in un quartiere a Lione nel
1994. Ma gli esempi di questo "filone" sono sporadici, asistematici,
legati alla volonta' di togliere di mezzo "mostri" di cemento ferro e
mattoni responsabili di guasti paesaggistico-ambientali, sociali, e
di problemi di sicurezza pubblica che non pare abbiano riscontri
frequenti sul territorio emiliano-romagnolo. I costi rilevantissimi
delle opere di demolizione dimostrano peraltro che si tratta di
soluzioni non replicabili su vasta scala.
Tuttavia non pare essere questo l'elemento prevalente della realta'
regionale. Sembra infatti prevalere la necessita' di interventi,
anche con parziale demolizione, finalizzati a moderare o mitigare gli
effetti di "disturbo" portati da edifici e infrastrutture e da
qualsiasi "esito di trasformazione del territorio" (art. 10, comma 1)
sulla identita' storica, culturale e paesaggistica dei luoghi. La
parola identita' e' dunque una parola centrale, come si vede dalla
enunciazione della legge, ed a questa parola si vuole dare una
definizione accurata con questo atto di indirizzo.
Sul concetto di identita' dei luoghi come elemento a cui riferirsi
per stabilire cos'e' incongruo e cosa no, e' necessario chiarire che
non deve trattarsi di una identita' astratta immutabile e omologante.
L'identita' di un luogo, citta' o territorio, e' frutto di molteplici
stratificazioni, prodotto di contaminazioni, apporto di culture,
stili e saperi tra i quali sembra arbitrario scegliere quale o quali
devono essere vincenti o prioritari per la tutela o viceversa per la
eliminazione. In pari tempo non si possono negare e vanno valorizzate
per la loro "peculiarita'" quelle zone omogenee urbane che per
ragioni molteplici sono riuscite, come i centri storici, ad esprimere
una propria "identita'" che va tutelata. E' proprio questa "identita'
molteplice" che rende cosi' ricchi ed affascinanti i nostri paesaggi,
ed e' in questo contesto che ogni singolo elemento acquista senso e
significato. Se si opera in questa accezione, allora si tratta non di
cercare un filo che lega tra loro tutti i disparati elementi del
paesaggio, ma di interpretare per quanto e' ragionevolmente possibile
anche le contraddizioni come "arricchimento", e non come una
"riduzione" del processo di attribuzione di senso e significato che
deve guidare qualsiasi intervento progettuale. Questo e' il concetto
di identita' non omologante e molteplice che deve guidare il
riconoscimento di cio' che e' incongruo.
Bisogna anche stabilire cosa intendere con il termine incongruo, che
i dizionari definiscono come privo di coerenza logica, non
proporzionato. Non congruo significherebbe non corrispondente (alle
necessita', alle aspettative), non conveniente (per estensione
sconveniente, secondo la sensibilita' comune del luogo). I richiami
fatti dal comma 1 dell'articolo 10 all'impatto visivo, alle
dimensioni, alle caratteristiche tipologiche e funzionali sono tutte
corrette, anche prese una per una. Alcune aggettivazioni del
sostantivo possono far capire le possibili declinazioni diverse del
concetto: incongruo estetico (dimensioni, disegno, colori, stile); ma
c'e' anche l'incongruo funzionale (ancora per dimensione, per
incompatibilita' con il contesto/il tessuto, per usi impropri);
l'incongruo economico (per l'eccesso di costi di gestione o di
conservazione).
Ma la parola incongruo va dotata di senso anche in relazione al
contesto a cui ci riferiamo. Incongruo riguardo a cosa. Al paesaggio,
certo. Ma quale? Quale paesaggio vogliamo salvare o redimere
dall'incongruita'? Quello storico, quello di un tempo - oggi in gran
parte inesistente - o quello del nostro tempo? Non e' una domanda
retorica, ed e' possibile cercare di dare risposte precise.
innegabile che la sensibilita' verso il paesaggio che si e'
sviluppata negli ultimi anni ha fortemente arricchito, anche per le
diversita', quella in cui operavano le norme regionali precedenti
alla generazione normativa della fine degli anni '90, dalla L.R.
19/98 sulla riqualificazione urbana alla Legge urbanistica 20/00 alla
stessa Legge 16/02. Lo spostamento di attenzione dal centro storico
alla periferia e' evidente in tutti i campi, dal cinema alla moda
alla fotografia al romanzo. Anche l'urbanistica da qualche anno con i
programmi di recupero urbano, i contratti di quartiere, i programmi
di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) ha preso come temi di riflessione la scarsa qualita'
architettonica della citta' moderna consolidata, con la sua mancanza
di caratteri urbani, carenza di servizi, necessita' di collegamenti
infrastrutturali, e in quanto luogo di maggior ricchezza sociale
rispetto ai centri storici, ormai troppo privi di persone e riempiti
di uffici del terziario, di attivita' commerciali, una citta' per il
turista e il "fiera people" e sempre meno per il cittadino. Conclusi
gli anni '80, durante i quali ancora il centro storico fungeva da
paradigma di ogni identita' urbana, nel corso degli anni successivi
si e' presa coscienza di un paesaggio urbano assai frammentato al suo
interno, fatto di parti anche non relazionate tra di loro, spesso in
competizione reciproca. Ognuna di queste parti si rivela frutto di
strategie, principi e regole di organizzazione non casuali: i diversi
modelli urbanistico-residenziali a cui si riferiscono sono il
prodotto di stagioni che hanno lasciato segni distintivi che vanno
riconosciuti, prima di procedere alla eventuale rimozione di alcuni
elementi.
Va anche superata l'idea che e' stata alla base di molta
pianificazione "tradizionale", per cui l'abitante di uno qualsiasi
dei tanti punti della citta'-regione padana che dalla nostra regione
si estende al Veneto, alla Lombardia, alla zona costiera delle Marche
sia meno civilizzato e piu' infelice di chi abita nei tanti centri
storici. L'idea di paesaggio italiano - in questo caso, emiliano e
romagnolo - che deve stare dietro questo processo di pianificazione,
come testo da cui dedurre elementi di interpretazione e su cui
costruire conoscenza, non deve essere ispirata unicamente dalle
panoramiche narrazioni ottocentesche, ma avere un carattere piu'
decisamente metropolitano, un respiro di dimensione tale per cui la
semplice eliminazione di un frammento, per quanto ragionevolmente
"brutto" non ha ne' senso ne' utilita' per "restaurare" l'immagine
complessiva, che resta identica. Il valore della demolizione deve
essere nella sua potenzialita' di progetto, non nel tendere a un
"risarcimento" di qualcosa di precedente. Uno dei sentimenti piu'
diffusi del moderno e' la perdita della "lingua perfetta": in
qualsiasi campo, anche nelle "scienze" del territorio, essa non
esiste piu', la complessita' - dei problemi, delle soluzioni, dei
soggetti - e' cio' che l'ha sconfitta.
3) Ripristino e riqualificazione
Ripristinare o riqualificare? I concetti di ripristino e tutela, che
restano fondamentali per gli interventi nei centri storici e nelle
zone omogenee, non sono gli unici che la legge usa. Si parla anche di
riqualificazione, un concetto che non implica necessariamente
ritornare a un "prima" di qualcos'altro. Si parla soprattutto di
demolizione totale e parziale, ed e' molto importante anche la
seconda, che potrebbe essere non solo piu' facile da realizzare, ma
sufficiente se non a ripristinare improbabili situazioni ante-quem,
almeno a portare qualita' aggiuntiva, insediando servizi, migliorando
standard.Uno dei criteri che la cultura della conservazione ha spinto
a utilizzare per poter definire accettabile l'inserimento di un
edificio nel contesto ambientale preesistente e' l'uso di materiali
tradizionali, per assicurare il sentimento di continuita' con la
cultura materiale del luogo. Diversamente, secondo alcune tesi e
secondo alcune realizzazioni, il contrasto, il disordine, la
ambiguita' contribuiscono ad accrescere il valore di immagine dei
luoghi. Vi sono concetti-cardine della venustas in architettura che
attraversano un momento di crisi. Ad esempio, l'equilibrio, che
discende dalla giusta misurazione dei pesi, dalla applicazione delle
corrette distanze limite, da una buona economia nella disposizione,
tutte questioni che diedero luogo a discipline come i caratteri
distributivi degli edifici, oggetto di insegnamento universitario di
ascendenza ottocentesca. E forse anche il concetto di tipologia perde
molto del suo senso di fronte alle rivoluzioni d'immagine e di
tecnologie costruttive, con la quasi scomparsa di concetti come
riconoscibilita', appartenenza, ecc.
L'antropizzazione del territorio e lo sprawl urbano sono i segni
distintivi della fine del XX secolo, direttamente imparentati con le
sue tendenze piu' marcate, l'emergere del soggetto e la ricerca di
autonomia fino all'individualismo, evidente in tutte le forme d'arte
e di espressione, musicale, figurativa, letteraria, e ancor piu'
nell'organizzazione sociale ed economica. Non per questo occorre
sacralizzarne le tracce sul territorio: ma sarebbe almeno antistorico
avere come fine piu' o meno inespresso l'idea ciclopica e un po'
maniacale di cancellare i segni del sentimento di un secolo intero.
Meglio interpretare la demolizione come diradamento, creazione di
vuoto, esercitazione legata a un obiettivo progettuale specifico:
allora, in quel preciso luogo, l'eliminazione di un volume non
risponde tanto a un miglioramento estetico, ma diventa l'occasione
per ridisegnare uno spazio pubblico utile a dare un senso e una
centralita' a un quartiere, a un ambito urbano o territoriale. In
questo senso, il cosiddetto "progetto di suolo" volto a creare uno
spazio pubblico puo' aspirare a un ruolo urbanistico e sociale tanto
vitale quanto il giardino nel Rinascimento e la rete stradale per la
citta' moderna.
Si puo' arrivare a dire che sono incongrui certi progetti, anche di
restauro, che perdono una misura espressiva necessaria, un limite,
una frontiera del gusto, oltre la quale la realizzazione e' stonata.
Quasi sempre si puo' notare che la caratteristica piu' positiva del
progetto e' di essere appena sottotono. Un progetto invisibile. Non
significa che esso non possa avere esiti formali, statici,
funzionali. Semplicemente, non deve notarsi lo sforzo del progetto.
Quando se ne sente lo sforzo, il progetto non e' riuscito, cade nella
retorica, si abbandona al gusto dell'eccentrico, del diverso,
dell'unico. Accade nel nostro tempo, ma e' accaduto anche in epoca
storica. L'eliminazione dell'incongruo dovrebbe tendere in questo
senso non necessariamente a ripristinare, ma a riqualificare gli
esiti di progetti sbagliati.
4) Pianificazione e progettazione degli interventi
La pianificazione comunale potra' esprimere l'incongruita' fondandola
su una percezione comune della stessa, verificata mediante la
discussione pubblica di questo tema. E' decisivo mettere a punto
processi per sviluppare la partecipazione, soprattutto su una materia
cosi' delicata, che tocca sentimenti profondi, avendo a che fare con
la proprieta' degli immobili, spesso tramandati da padre in figlio e
connotati da forti valori familiari e simbolici; e dunque per evitare
l'odiosa sensazione che il decisore agisca violentemente in un
contesto di affetti e memorie, oltre che di interessi economici. Sia
le procedure di ascolto che la costruzione del consenso sono
esplicitamente richiamate dalla legge, la' dove si esprime il
concetto che l'incongruo deve essere radicato nel sentire locale; e
quando si ribadisce che la ricerca del partner privato e' un momento
fondamentale, come in ogni intervento di trasformazione urbana. Non
potrebbe darsi una risposta efficace al tema dell'eliminazione delle
opere incongrue solo ricorrendo alle risorse pubbliche o alle
procedure di esproprio.
Quale sia il livello di pianificazione che piu' propriamente puo'
compiere la individuazione delle opere incongrue e' argomento gia' in
parte svolto e che si puo' riassumere in riferimento a quanto
indicato dalla Legge n. 20 del 2000. Il Piano strutturale (art. 28)
potra' occuparsene in riferimento agli obiettivi morfologici del
territorio comunale (lett. e) del comma 2); nel senso di riconoscere
gli elementi in contrasto con le caratteristiche storiche,
urbanistiche, funzionali dei luoghi. Ma lo sviluppo e l'arricchimento
progettuale si avra' certamente con il Piano operativo (art. 30), che
per le aree e gli elementi "incongrui" individuati dovra' indicare:
modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione e
conservazione (lett. b); contenuti fisico-morfologici, sociali ed
economici e le modalita' di intervento (lett. c); trasformazioni da
assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilita' e
fattibilita' e ad interventi di mitigazione degli effetti (lett. d);
nonche' definire gli interventi di integrazione paesaggistica (lett.
e). Per quanto riguarda in particolare le modalita' di attuazione,
gli strumenti urbanistici di dettaglio, i PUA, saranno in questo caso
principalmente Piani di recupero, programmi integrati con valore di
riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano. Qualunque sia
lo strumento, il progetto dell'intervento deve assicurare la
necessaria continuita' operativa tra la demolizione e le altre
eventuali previsioni progettuali (per esempio: costruzione di nuovi
volumi, manutenzione, consolidamento, restauro, opere di arredo,
urbanizzazione, bonifica dei suoli, sistemazione paesaggistica,
interventi ambientali e di messa in sicurezza, ecc.). Non deve
ritenersi valido un progetto che definisca solo uno stralcio delle
diverse attivita', e rimandi la definizione dell'assetto complessivo
dei luoghi a momenti o a fasi successive.
La Legge n. 20 viene in aiuto anche per una classificazione delle
opere incongrue in riferimento alle diverse parti del territorio
comunale, un esercizio non inutile, poiche' la qualita' e la
tipologia del contesto influiscono in modo evidente sulla stessa
individuazione degli oggetti incongrui. E cosi' e' possibile
analizzare il sistema insediativo storico (Capo A-II): centri
storici, insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale,
edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale;
il territorio urbano (Capo A-III): ambiti urbani consolidati, ambiti
da riqualificare; il territorio rurale (Capo A-IV): aree di valore
naturale ed ambientale, ambiti agricoli di rilievo paesaggistico,
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ambiti agricoli
periurbani.
L'individuazione delle incongruita' nei centri storici si pone nel
solco della trentennale attivita' di formazione della disciplina
particolareggiata, e al tempo stesso deve spingersi oltre. Infatti
non si trattera' soltanto di riflettere sulla necessita' di
sostituire i peggiori esempi dell'edilizia realizzata negli anni
precedenti al periodo - che di norma si fa partire dall'inizio degli
anni settanta ad oggi - della conservazione dei centri storici, ma
viceversa porsi interrogativi sulla possibilita' di riempire i vuoti
urbani, quando essi non siano conseguenti a scelte urbanistiche,
progettuali, per partecipazione della cittadinanza, ma il cui
mantenimento derivi solo da un atteggiamento attendista e dalla
incapacita' di trovare le soluzioni. Occorre rendersi conto che
possono esistere casi - se ne e' ampiamente discusso nel convegno di
presentazione pubblica della Legge n. 16 - in cui il mantenimento dei
vuoti non discende da una corretta analisi morfologica della citta',
dallo studio dei suoi "statuti fondativi", ma all'esatto contrario,
dall'ignorarli. Se la Legge n. 16 contiene nel titolo il richiamo
alla qualita' architettonica, e' del tutto evidente che la
conservazione dell'architettura di qualita', antica e moderna, ha la
identica dignita' che ha la costruzione della nuova. Purche' sempre
di architettura si tratti, ovvero di un progetto compositivo, di una
esecuzione tecnica e di un progetto gestionale e manutentivo del cui
alto livello possano dare garanzia le procedure concorsuali attivate.
Le principali obiezioni che furono rivolte anni addietro ai progetti
di legge nazionale sulla architettura e che analogamente ora vengono
mosse alla L.R. n. 16 consistono proprio nella perplessita' che sia
possibile far convivere nella citta' e nel contesto urbano piu' vasto
l'architettura nuova e la tutela dell'antico, perche' quasi sempre la
urgente, morale, generalmente accettata necessita' di proteggere e
restaurare l'antico prevale e vince sulla necessita' di promuovere e
costruire il contemporaneo. Ma tuttavia questa e' una sfida che la
legge regionale deve cercare di portare, nel senso di incentivare una
soluzione di questo presunto conflitto alla scala comunale e
progettuale. E' necessario trovare una terza via che anche nella
architettura contemporanea riempia lo spazio lasciato libero tra una
concezione della architettura come evento mediatico -
l'edificio-simbolo da rivista - e l'anonimato edilizio della citta'
"diffusa".
Ancora in riferimento alle parti storiche del territorio, va
contrastata l'idea della demolizione come strumento per "restaurare"
l'identita' di un luogo. Prima di tutto perche' non e' possibile
demolire tutto il demolibile. Si tratta invece di cercare "punti
molli" del paesaggio, luoghi dove la progettualita' contemporanea
puo' contribuire - anche, ma non solo con la demolizione - ad
aumentare la qualita' dello spazio abitato.