DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2582
Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione 1505/01, modificata e integrata
con successiva deliberazione 2931/01, con la quale si e' provveduto
alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera in
strutture pubbliche e private accreditate della Regione
Emilia-Romagna da valere nell'anno 2001;
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1
della Legge 23/10/1992, n. 421:
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe
predefinite (comma 4);
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 2);
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi
sanitari regionali, d'intesa sempre con la Conferenza permanente, con
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di
attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture
stesse (comma 5);
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono
effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi (comma 6);
e) sempre il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con
apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza (comma 8);
valutato di mantenere invariate le tariffe DRG specifiche definite
nella propria delibera 1505/01 cosi' come integrata e modificata
dalla successiva delibera 2931/01, indipendentemente dalle modifiche
apportate al peso di numerosi DRGS sulla base della adozione della
versione XIV del grouper-DRG, avvenuta sulla base di accordo
convenzionale intervenuto fra le Regioni in sede tecnica sulla
compensazione interregionale della mobilita' sanitaria a partire
dall'1/1/2002;
ritenuto:
- che per i DRG di nuova introduzione che si vengono a definire con
l'utilizzo della XIV versione del grouper, vale a dire i DRG 493 e
494 le tariffe siano le medesime rispettivamente dei DRG 197 e 198
come da propria delibera 1505/01, cui precedentemente la casistica
afferiva;
- che l'impianto complessivo della citata deliberazione 1505/01 cosi'
come integrata e modificata dalla propria delibera 2931/01 non debba
essere modificato e pertanto viene confermato tranne per quanto
esplicitamente modificato dalla presente delibera;
valutato altresi' importante procedere, in collaborazione con le
Aziende, alla identificazione di quelle attivita' i cui costi di
produzione si rivelano critici e pertanto di andare ad una modifica
tariffaria di tipo puntuale e specifico per le attivita' di seguito
individuate.
1) Area trapianti
stata effettuata un'analisi dei costi del sistema trapianti
considerato nella sua completezza (procurement e banche) e non solo
della fase strettamente operativa di ricovero e, per quanto
possibile, tali costi sono stati attribuiti alle diverse tipologie di
attivita' con relativa modifica della tariffa della prestazione
finale come di seguito specificato:
- DRG 42 "interventi intraoculari, eccetto retina, iride e
cristallino" associato ai codici di intervento 11.60, 11.64, 11.69:
la tariffa viene fissata in Euro 2.306,50;
- DRG 481 "trapianto di midollo osseo": la tariffa viene fissata in
Euro 46.788,93;
- DRG 458 "ustioni non estese con trapianto di pelle": la tariffa
viene fissata in Euro 24.557,00, limitatamente all'attivita' dei
Centri grandi ustionati (cod. disciplina 47);
- DRG 472 "ustioni estese con intervento chirurgico": la tariffa
viene fissata in Euro 38.493,08, limitatamente all'attivita' dei
Centri grandi ustionati (cod. disciplina 47);
- DRG 103 "trapianto di cuore": la tariffa viene fissata in Euro
62.043,00;
- DRG 191 "interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc"
associato ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene
fissata in Euro 21.866,27;
- DRG 192 "interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc" associato
ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene fissata in
Euro: 16.496,15;
- DRG 302 "trapianto di rene": la tariffa viene fissata in Euro
48.011,38;
- DRG 480 "trapianto di fegato": la tariffa viene fissata in Euro
88.931,30;
- DRG 495 "trapianto di polmone": la tariffa viene fissata in Euro
48.572,77;
- trapianto di intestino isolato: la tariffa viene fissata in Euro
164.233,29. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai DRG 148 e
149 se associati ai codici di intervento, copresenti nella medesima
scheda, 45.63, 46.99 e 45.8 e al codice di diagnosi secondaria V.42.8
per pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di Modena;
- trapianto multiviscerale: la tariffa viene fissata in Euro
236.795,49. Tale tariffa e' applicata ai casi con codici di
intervento, copresenti nella medesima scheda, 45.63, 45.8, 46.99
associati ad almeno uno dei seguenti codici 43.99, 52.83, 50.59 per
pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di Modena,
indipendentemente dal DRG di dimissione.
Le tariffe sopra fissate sono quelle da porre in mobilita' da parte
dell'Azienda sede di intervento verso l'Azienda di residenza del
paziente ricevente l'organo o il tessuto. Nel provvedimento di
finanziamento complessivo della funzione trapianti saranno
specificate le modalita' di rimborso da riconoscere alle Aziende che
effettuano attivita' di procurement e alle Aziende sede di banche da
parte delle Aziende che effettuano i trapianti, pertanto e' abrogato
l'Allegato 7 della propria delibera 1505/01.
Relativamente al trapianto di osso rimangono in vigore le
disposizioni di cui al succitato Allegato 7 della propria
deliberazione 1505/01 che di seguito si riportano:
- trapianto di osso: per trapianto di osso si deve intendere
l'impianto di segmenti ossei prelevati da donatore cadavere, con
finalita' di supporto strutturale sostitutivo in soggetti neoplastici
ove siano state asportate lesioni ossee di notevoli dimensioni. In
presenza del codice in diagnosi secondaria V42,4 "Osso sostituito da
trapianto" e fra gli interventi principali del codice 78.0_ (ad
esclusione delle sotto categorie 78.04, 78.06, 78.08)
indipendentemente dal DRG che si viene ad originare alla tariffa DRG
specifica va riconosciuta un valore aggiuntivo pari ad Euro 1.797,27.
2) Area ortopedia
Si e' proceduto ad una analisi specifica dei costi riferiti alla
casistica ortopedica che gia' con propria deliberazione n. 2381 del
19/12/2000, scelta ribadita con la successiva delibera 1505/01 e sue
integrazioni, era stata oggetto di integrazione tariffaria, casistica
di alta complessita' e caratterizzata da costi di produzione
estremamente elevati. Tale analisi porta alla individuazione delle
seguenti tariffe incrementali da applicare per attivita' erogata in
regime di ricovero ordinario dagli ospedali di fascia A, in aggiunta
alle tariffe specifiche previste per i singoli casi:
- codice 81.53 revisione di sostituzione di articolazione di anca -
tariffa incrementale di Euro 7.633,23;
- codice 81.55 revisione di sostituzione di articolazione di
ginocchio - tariffa incrementale di Euro 7.633,23;
- codice 81.04 artrodesi dorsale approccio anteriore - tariffa
incrementale di Euro 11.362,05;
- codice 81.05 artrodesi dorsale approccio posteriore - tariffa
incrementale di Euro 11.362,05;
- codice 81.06 artrodesi lombare approccio anteriore - tariffa
incrementale di Euro 7.633,23;
- codice 81.07 artrodesi lombare approcci laterali - tariffa
incrementale pari ad Euro 7.633,23;
- codice 81.08 artrodesi lombare approccio posteriore - tariffa
incrementale di Euro 7.633,23;
- codici da 170.1 a 170.9 tumori maligni delle ossa e delle
cartilagini articolari - tariffa incrementale di Euro 7.633,23;
- codici da 171.2 a 171.9 tumori maligni del connettivo e di altri
tessuti molli - tariffa incrementale di Euro 7.633,23.
Viene mantenuta invariata la tariffa incrementale per gli interventi
di cui al cod. 83.84 "correzione di piede torto" per i casi dimessi
da ospedali di fascia A pari a Euro 2.127,80, cosi' come previsto
dalla propria delibera 2931/01.
Nel caso di intervento bilaterale da individuare con la ripetizione
del cod. 83.84 in scheda nosologica, la valorizzazione del caso deve
essere incrementata complessivamente del 50% (sommatoria del valore
del DRG 225 e della tariffa incrementale sopra prevista).
Chirurgia della mano: l'attivita' legata a questa specialita' si
caratterizza per un limitato numero di DRG che ne classificano
l'attivita' e che, pertanto, al loro interno contengono tipologie di
intervento abbastanza differenziate sia per tecnica utilizzata che
per complessita'. Una specifica analisi dei costi mostra la
necessita' di intervenire dal punto di vista tariffario
differenziando alcune specifiche tipologie di intervento:
- se presente in diagnosi principale il codice 728.85 "contrattura
muscolare" e in diagnosi secondaria il codice 342.1_ "emiplegia
spastica" o 344.0_ "tetraplegia non altrimenti classificata" in
associazione con i seguenti codici di intervento, 82.57-trasposizione
tendine mano o 82.56-altro trasferimento o trapianto di tendine e/o
83.19-tenotomia o miotomia e/o 83.85-allungamento tendineo,
indipendentemente dal DRG di dimissione, la tariffa e' pari a Euro
3.450,00;
- in considerazione del fatto che tutti gli interventi di reimpianto
vengono collocati nel DRG 441-interventi sulla mano per traumatismo,
in considerazione, inoltre, dei costi rilevati per gli interventi di
reimpianto microchirugico, si stabilisce che in presenza dei codici
di diagnosi principale 885.0 o 885.1 o 886.0 o 886.1 associati ai
codici di intervento 84.21 o 84.22 la tariffa e' pari a Euro
4.900,00. In caso di reimpianto multiplo il codice di procedura
verra' ripetuto tante volte quante sono le dite reimpiantate e viene
aggiunto un valore di 2.000 Euro alla tariffa precedente per ogni
reimpianto oltre il primo.
3) Area riabilitazione
L'analisi dei costi relativi alla disciplina di neuroriabilitazione
(cod. 75) ha evidenziato uno sbilanciamento fra costi di produzione e
ricavi, si ritiene pertanto opportuno rivedere le tariffe di degenza
giornaliera secondo la seguente tabella:
MDC Tariffa dh fino a 3 dh oltre i 4 giornaliera accessi
accessi
1 e 24 380,63 131,18 279,40
4 206,58
5 228,38
8 234,06 131,18 155,97
Altre MDC 175,54 131,18 131,18
Per quanto attiene le alte specialita' riabilitative, nelle more
della piena realizzazione di quanto previsto dalla propria
deliberazione 1267/02 in tema di Hub & Spoke e tenuto conto
dell'analisi dei costi relativi ai pazienti in Unita' spinale (cod.
28) e Riabilitazione intensiva (cod. 56) in condizioni di elevata
instabilita' clinica, e che necessitano di alta intensita'
assistenziale in relazione al fatto che debba essere garantita loro
assistenza ventilatoria, si ritiene necessario modificare le tariffe
relative ai casi trattati in modo esclusivo nei reparti suddetti
(cod. 28 e cod. 56) e dimessi con codice di procedura di ventilazione
meccanica assistita (cod. 96.7_). Tali tariffe vengono pertanto
rideterminate in Euro 545,00, per i pazienti il cui ricovero si sia
svolto esclusivamente in disciplina 28, e in Euro 457,00 per i
pazienti il cui ricovero si sia svolto esclusivamente in disciplina
56.
4) Area Radioterapia
Si ritiene che debba essere posta particolare attenzione
all'attivita' legata al trattamento delle neoplasie viste le
caratteristiche di appropriatezza e i bisogni assistenziali a cui
tali prestazioni rispondono. Pertanto, si ritiene necessario rivedere
la tariffa per i trattamenti di brachiterapia in pazienti affetti da
neoplasia. L'analisi dei costi specifici e' stata effettuata in
collaborazione con i centri che gia' hanno avviato tale attivita',
attivita' che richiede l'acquisizione di materiali specifici nonche'
di attrezzature e la copresenza di professionalita' sanitarie
diverse. Per i pazienti dimessi con cod. di intervento 92.27
(impianto o inserzione di elementi radioattivi) o 92.28 (iniezione o
istillazione di radioisotopi) associato al cod. diagnosi V 58.0 la
tariffa viene fissata in Euro 8.500,00.
5) Area day surgery
In considerazione del previsto inserimento delle prestazioni di
"liberazione del tunnel carpale" e di "facoemulsionamento ed
aspirazione di cataratta" nel nomenclatore tariffario delle
prestazioni ambulatoriali si ritiene di modificare le tariffe
precedentemente previste per tali prestazioni se erogate in regime di
degenza, ordinario o di day hospital.
Infatti, pur ritenendo il regime ambulatoriale come quello piu'
appropriato per l'erogazione delle prestazioni di cui sopra in una
elevata percentuale di pazienti, si deve ritenere che, per quota
parte della casistica, in particolare per i casi piu' complessi,
resti opportuno l'erogazione in regime di ricovero. La quota di
erogazione in regime di ricovero, parametro per la valutazione dei
comportamenti erogativi delle aziende, dovra' mantenere il trend di
trasferimento verso regimi di trattamento sempre piu' appropriati
gia' osservata negli scorsi anni. Tale quota verra' peraltro
esplicitamente definita nel documento in via di preparazione
sull'applicazione dell'Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001.
Per quanto sopra detto si individuano le seguenti tariffe:
- DRG 6 "decompressione del tunnel carpale" per gli ospedali in
fascia B Euro 650 indipendentemente dal regime di erogazione; per gli
ospedali in fascia A Euro 800 per le prestazioni erogate in regime di
degenza ordinaria e di day hospital, Euro 650 per le prestazioni
erogate in regime ambulatoriale;
- DRG 39 "interventi sul cristallino con o senza vitrectomia" tariffa
pari a Euro 900,00 per gli ospedali in fascia B indipendentemente dal
regime di erogazione; per gli ospedali in fascia A tariffa pari ad
Euro 1.033,00 per le prestazioni erogate in regime di degenza
ordinaria e di day hospital, tariffa pari a 900,00 Euro per le
prestazioni erogate in regime ambulatoriale.Le tariffe per
l'erogazione in regime ambulatoriale delle suddette prestazioni sono
comprensive degli esami pre-intervento e della prima visita
post-intervento e nulla e' dovuto da parte del cittadino a titolo di
partecipazione alla spesa sanitaria.
Le tariffe sopra definite per i DRG 6 e 39 hanno decorrenza dalla
data di pubblicazione della presente delibera.
Per quanto riguarda gli accordi con la spedalita' privata, il
passaggio dal regime erogativo di tipo ospedaliero al regime
ambulatoriale non modifica l'attribuzione dei casi di liberazione del
tunnel carpale e di asportazione di cataratta, e dei relativi importi
economici, al budget definito nell'accordo fra Regione e AIOP ARIS di
cui alla propria delibera 2054/01 per l'erogazione di prestazioni
ospedaliere.
Per i DRG 119, 270, 342, 343, 364 di cui al punto A.1.1 della propria
delibera 1505/01 non si applica l'abbattimento del 50% della
corrispondente tariffa DRG in caso di ricovero ordinario con un (1)
pernottamento. Cio' vale anche per i DRG 6 e 39 fino all'entrata in
vigore delle nuove tariffe di cui sopra. Per tale fattispecie si
applicano le tariffe previste per l'erogazione delle prestazioni in
day surgery.
Ritenuto inoltre opportuno non applicare l'abbattimento tariffario di
cui al punto L.2 della propria delibera 1505/01 per i casi attribuiti
nel primo ricovero ai DRG 257, 258, 259,260 che nel secondo ricovero
presentino i codici di intervento 85.53 o 85.54;
ritenuto inoltre di abrogare l'Allegato 7 "Tariffe per attivita' di
prelievo e trapianto da cadavere e trasporto di organi" di cui alla
propria delibera 1505/01 in quanto la materia viene trattata in
maniera organica della delibera di finanziamento del sistema
trapianti;
ritenuto, inoltre, di apportare alcune modifiche all'Allegato 5 di
cui alla propria delibera 1505/01 "Importi aggiuntivi per le
attivita' che prevedono l'impianto di protesi" che pertanto viene
reinserito nella presente delibera come parte integrante della
stessa, che sostituisce integralmente il precedente;
considerato che, come previsto anche dalla circolare del Ministero
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato 8 di cui alla
propria delibera 1505/01;
ritenuto inoltre di specificare che l'attivita' di controllo esterno
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale
azzeramento degli effetti stessi;
dato atto che tutte le modifiche sopra specificate devono trovare una
loro integrazione all'interno dei contratti di fornitura locale, nei
quali possono sempre essere definiti importi differenziati in base a
specifici accordi. In particolare, per i pazienti trattati in
ospedali sede di Trauma Center e trasferiti precocemente, sulla base
di protocolli predefiniti e condivisi, a strutture di rianimazione
prossime alla sede di residenza, le Aziende interessate, nell'ambito
degli accordi di cui sopra, devono prevedere modifiche tariffarie in
particolare per i casi attribuiti al DRG 483 al momento della
dimissione;
relativamente alla assistenza psichiatrica si ritiene inoltre
opportuno segnalare come il trattamento in regime di ricovero dei
disturbi del comportamento alimentare e dei pazienti portatori di
cosiddetta "doppia diagnosi", ossia di patologia psichiatrica e di
patologia legata ad abuso o dipendenza da sostanze, presenti
peculiarita' relative all'assorbimento di risorse tali da rendere le
relative all'assorbimento di risorse tali da rendere le relative
casistiche opportuno oggetto di accordi specifici fra erogatori ed
Aziende territoriali, anche considerando eventualmente il trattamento
del caso nel suo complesso e non solo i singoli episodi di ricovero.
In particolare, considerata la complessita' e la
multidisciplinarieta' del trattamento dei pazienti con disturbi del
comportamento alimentare, ed in attesa delle conclusioni dei lavori
della commissione istituita presso il Servizio Salute mentale della
Regione con la finalita' di definire dei percorsi diagnostico
terapeutici condivisi a livello clinico, e in considerazione di
quanto previsto al punto 8 della propria deliberazione 2391/01 che
prendeva atto della necessita' di giungere ad una definizione
economica del suddetto percorso clinico assistenziale, si ritiene di
poter approvare un profilo economico di tale percorso gia' adottato
in Regione in via sperimentale in sede di accordi locali, la cui
sintesi si allega alla presente delibera come parte integrante.
La valorizzazione del complessivo trattamento secondo lo schema
allegato e' subordinata alla condivisione del protocollo clinico
assistenziale fra l'Azienda Unita' sanitaria locale di residenza del
paziente ed i soggetti erogatori.
Indipendentemente dal cod. reparto di dimissione, l'utilizzo di tale
sistema di remunerazione e' possibile solo se presente in scheda
nosologica una delle seguenti diagnosi: 307.1 Anoressia nervosa,
307.50 Disturbi alimentazione SAI, 307.51 Bulimia;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri
favorevoli sulla presente deliberazione espressi:
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott.ssa
Kyriakoula Petropulacos e dal Responsabile del Servizio Salute
mentale, dott. Giovanni de Plato, in ordine alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine
alla legittimita';
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"
espresso nella seduta del 12 dicembre 2002;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di mantenere invariate le tariffe definite per le prestazioni di
assistenza ospedaliera nella propria delibera 1505/01 cosi' come
modificata ed integrata dalla successiva delibera 2931/01;
- di dare atto che la tariffe dei DRGS 493 e 494 che si formano con
la versione XIV del grouper, siano le medesime rispettivamente dei
DRG 197 e 198 come da propria 1505/01, mentre la tariffa del DRG 495
"trapianto di polmone", anch'esso di nuova formazione e' quella
definita al punto 1-Area trapianti di cui alle premesse;
- di approvare le variazioni tariffarie definite ai punti 1-Area
Trapianti, 2-Area ortopedia, 3-Area riabilitazione, 4-Area
radioterapia, 5-Area day-surgery, della premessa;
- di modificare come definito in premessa il punto L.2 di cui alla
propria delibera 1505/01;
- di stabilire la decorrenza delle variazione tariffarie definite in
premessa a far data dall'1/1/2002 ad eccezione delle nuove tariffe
definite per i DRG 6 e 39 che decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente delibera;
- di abrogare l'Allegato 5 e 7 della citata delibera 1505/01;
- di approvare, in sostituzione dell'Allegato 5 di cui al precedente
punto, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo alla definizione degli importi aggiuntivi per le
attivita' che prevedono l'impianto di protesi (Allegato 1 alla
presente delibera di cui e' parte integrante);
- di dare atto che, per tutto quanto non espressamente previsto nella
presente delibera valga quanto definito nella propria delibera
1505/01 cosi' come modificata ed integrata dalla successiva delibera
2931/01;
- di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato 8 di cui alla
propria delibera 1505/01;
- di approvare la tariffazione del trattamento dei pazienti affetti
da disturbo del comportamento alimentare qualora inseriti, previa
condivisione da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
residenza del singolo paziente, nello specifico protocollo clinico
assistenziale cosi' come sintetizzato e valorizzato nell'Allegato 2,
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)