REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2582

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la propria deliberazione 1505/01, modificata e integrata             
con successiva deliberazione 2931/01, con la quale si e' provveduto             
alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera in                  
strutture pubbliche e private accreditate della Regione                         
Emilia-Romagna da valere nell'anno 2001;                                        
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del             
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di               
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1              
della Legge 23/10/1992, n. 421:                                                 
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli           
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di                
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe           
predefinite (comma 4);                                                          
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali           
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono                   
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita              
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la                     
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi              
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando               
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 2);                        
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi                  
sanitari regionali, d'intesa sempre con la Conferenza permanente, con           
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che                     
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,                
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture                    
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote                 
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo             
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri           
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e                     
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il           
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di               
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di                    
attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture                 
stesse (comma 5);                                                               
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono                  
effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione           
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo             
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di                    
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione               
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei               
principali fattori produttivi (comma 6);                                        
e) sempre il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con               
apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione              
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di           
residenza (comma 8);                                                            
valutato di mantenere invariate le tariffe DRG specifiche definite              
nella propria delibera 1505/01 cosi' come integrata e modificata                
dalla successiva delibera 2931/01, indipendentemente dalle modifiche            
apportate al peso di numerosi DRGS sulla base della adozione della              
versione XIV del grouper-DRG, avvenuta sulla base di accordo                    
convenzionale intervenuto fra le Regioni in sede tecnica sulla                  
compensazione interregionale della mobilita' sanitaria a partire                
dall'1/1/2002;                                                                  
ritenuto:                                                                       
- che per i DRG di nuova introduzione che si vengono a definire con             
l'utilizzo della XIV versione del grouper, vale a dire i DRG 493 e              
494 le tariffe siano le medesime rispettivamente dei DRG 197 e 198              
come da propria delibera 1505/01, cui precedentemente la casistica              
afferiva;                                                                       
- che l'impianto complessivo della citata deliberazione 1505/01 cosi'           
come integrata e modificata dalla propria delibera 2931/01 non debba            
essere modificato e pertanto viene confermato tranne per quanto                 
esplicitamente modificato dalla presente delibera;                              
valutato altresi' importante procedere, in collaborazione con le                
Aziende, alla identificazione di quelle attivita' i cui costi di                
produzione si rivelano critici e pertanto di andare ad una modifica             
tariffaria di tipo puntuale e specifico per le attivita' di seguito             
individuate.                                                                    
1) Area trapianti                                                               
stata effettuata un'analisi dei costi del sistema trapianti                     
considerato nella sua completezza (procurement e banche) e non solo             
della fase strettamente operativa di ricovero e, per quanto                     
possibile, tali costi sono stati attribuiti alle diverse tipologie di           
attivita' con relativa modifica della tariffa della prestazione                 
finale come di seguito specificato:                                             
- DRG 42 "interventi intraoculari, eccetto retina, iride e                      
cristallino" associato ai codici di intervento 11.60, 11.64, 11.69:             
la tariffa viene fissata in Euro 2.306,50;                                      
- DRG 481 "trapianto di midollo osseo": la tariffa viene fissata in             
Euro 46.788,93;                                                                 
- DRG 458 "ustioni non estese con trapianto di pelle": la tariffa               
viene fissata in Euro 24.557,00, limitatamente all'attivita' dei                
Centri grandi ustionati (cod. disciplina 47);                                   
- DRG 472 "ustioni estese con intervento chirurgico": la tariffa                
viene fissata in Euro 38.493,08, limitatamente all'attivita' dei                
Centri grandi ustionati (cod. disciplina 47);                                   
- DRG 103 "trapianto di cuore": la tariffa viene fissata in Euro                
62.043,00;                                                                      
- DRG 191 "interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc"                    
associato ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene                 
fissata in Euro 21.866,27;                                                      
- DRG 192 "interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc" associato           
ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene fissata in                
Euro: 16.496,15;                                                                
- DRG 302 "trapianto di rene": la tariffa viene fissata in Euro                 
48.011,38;                                                                      
- DRG 480 "trapianto di fegato": la tariffa viene fissata in Euro               
88.931,30;                                                                      
- DRG 495 "trapianto di polmone": la tariffa viene fissata in Euro              
48.572,77;                                                                      
- trapianto di intestino isolato: la tariffa viene fissata in Euro              
164.233,29. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai DRG 148 e           
149 se associati ai codici di intervento, copresenti nella medesima             
scheda, 45.63, 46.99 e 45.8 e al codice di diagnosi secondaria V.42.8           
per pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di Modena;                        
- trapianto multiviscerale: la tariffa viene fissata in Euro                    
236.795,49. Tale tariffa e' applicata ai casi con codici di                     
intervento, copresenti nella medesima scheda, 45.63, 45.8, 46.99                
associati ad almeno uno dei seguenti codici 43.99, 52.83, 50.59 per             
pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di Modena,                            
indipendentemente dal DRG di dimissione.                                        
Le tariffe sopra fissate sono quelle da porre in mobilita' da parte             
dell'Azienda sede di intervento verso l'Azienda di residenza del                
paziente ricevente l'organo o il tessuto. Nel provvedimento di                  
finanziamento complessivo della funzione trapianti saranno                      
specificate le modalita' di rimborso da riconoscere alle Aziende che            
effettuano attivita' di procurement e alle Aziende sede di banche da            
parte delle Aziende che effettuano i trapianti, pertanto e' abrogato            
l'Allegato 7 della propria delibera 1505/01.                                    
Relativamente al trapianto di osso rimangono in vigore le                       
disposizioni di cui al succitato Allegato 7 della propria                       
deliberazione 1505/01 che di seguito si riportano:                              
- trapianto di osso: per trapianto di osso si deve intendere                    
l'impianto di segmenti ossei prelevati da donatore cadavere, con                
finalita' di supporto strutturale sostitutivo in soggetti neoplastici           
ove siano state asportate lesioni ossee di notevoli dimensioni. In              
presenza del codice in diagnosi secondaria V42,4 "Osso sostituito da            
trapianto" e fra gli interventi principali del codice 78.0_ (ad                 
esclusione delle sotto categorie 78.04, 78.06, 78.08)                           
indipendentemente dal DRG che si viene ad originare alla tariffa DRG            
specifica va riconosciuta un valore aggiuntivo pari ad Euro 1.797,27.           
2) Area ortopedia                                                               
Si e' proceduto ad una analisi specifica dei costi riferiti alla                
casistica ortopedica che gia' con propria deliberazione n. 2381 del             
19/12/2000, scelta ribadita con la successiva delibera 1505/01 e sue            
integrazioni, era stata oggetto di integrazione tariffaria, casistica           
di alta complessita' e caratterizzata da costi di produzione                    
estremamente elevati. Tale analisi porta alla individuazione delle              
seguenti tariffe incrementali da applicare per attivita' erogata in             
regime di ricovero ordinario dagli ospedali di fascia A, in aggiunta            
alle tariffe specifiche previste per i singoli casi:                            
- codice 81.53 revisione di sostituzione di articolazione di anca -             
tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                                          
- codice 81.55 revisione di sostituzione di articolazione di                    
ginocchio - tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                              
- codice 81.04 artrodesi dorsale approccio anteriore - tariffa                  
incrementale di Euro 11.362,05;                                                 
- codice 81.05 artrodesi dorsale approccio posteriore - tariffa                 
incrementale di Euro 11.362,05;                                                 
- codice 81.06 artrodesi lombare approccio anteriore - tariffa                  
incrementale di Euro 7.633,23;                                                  
- codice 81.07 artrodesi lombare approcci laterali - tariffa                    
incrementale pari ad Euro 7.633,23;                                             
- codice 81.08 artrodesi lombare approccio posteriore - tariffa                 
incrementale di Euro 7.633,23;                                                  
- codici da 170.1 a 170.9 tumori maligni delle ossa e delle                     
cartilagini articolari - tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                 
- codici da 171.2 a 171.9 tumori maligni del connettivo e di altri              
tessuti molli - tariffa incrementale di Euro 7.633,23.                          
Viene mantenuta invariata la tariffa incrementale per gli interventi            
di cui al cod. 83.84 "correzione di piede torto" per i casi dimessi             
da ospedali di fascia A pari a Euro 2.127,80, cosi' come previsto               
dalla propria delibera 2931/01.                                                 
Nel caso di intervento bilaterale da individuare con la ripetizione             
del cod. 83.84 in scheda nosologica, la valorizzazione del caso deve            
essere incrementata complessivamente del 50% (sommatoria del valore             
del DRG 225 e della tariffa incrementale sopra prevista).                       
Chirurgia della mano: l'attivita' legata a questa specialita' si                
caratterizza per un limitato numero di DRG che ne classificano                  
l'attivita' e che, pertanto, al loro interno contengono tipologie di            
intervento abbastanza differenziate sia per tecnica utilizzata che              
per complessita'. Una specifica analisi dei costi mostra la                     
necessita' di intervenire dal punto di vista tariffario                         
differenziando alcune specifiche tipologie di intervento:                       
- se presente in diagnosi principale il codice 728.85 "contrattura              
muscolare" e in diagnosi secondaria il codice 342.1_ "emiplegia                 
spastica" o 344.0_ "tetraplegia non altrimenti classificata" in                 
associazione con i seguenti codici di intervento, 82.57-trasposizione           
tendine mano o 82.56-altro trasferimento o trapianto di tendine e/o             
83.19-tenotomia o miotomia e/o 83.85-allungamento tendineo,                     
indipendentemente dal DRG di dimissione, la tariffa e' pari a Euro              
3.450,00;                                                                       
- in considerazione del fatto che tutti gli interventi di reimpianto            
vengono collocati nel DRG 441-interventi sulla mano per traumatismo,            
in considerazione, inoltre, dei costi rilevati per gli interventi di            
reimpianto microchirugico, si stabilisce che in presenza dei codici             
di diagnosi principale 885.0 o 885.1 o 886.0 o 886.1 associati ai               
codici di intervento 84.21 o 84.22 la tariffa e' pari a Euro                    
4.900,00. In caso di reimpianto multiplo il codice di procedura                 
verra' ripetuto tante volte quante sono le dite reimpiantate e viene            
aggiunto un valore di 2.000 Euro alla tariffa precedente per ogni               
reimpianto oltre il primo.                                                      
3) Area riabilitazione                                                          
L'analisi dei costi relativi alla disciplina di neuroriabilitazione             
(cod. 75) ha evidenziato uno sbilanciamento fra costi di produzione e           
ricavi, si ritiene pertanto opportuno rivedere le tariffe di degenza            
giornaliera secondo la seguente tabella:                                        
MDC  Tariffa  dh fino a 3  dh oltre i 4       giornaliera  accessi              
accessi                                                                         
  1 e 24  380,63  131,18  279,40                                                
  4  206,58                                                                     
  5  228,38                                                                     
  8  234,06  131,18  155,97                                                     
Altre     MDC  175,54  131,18  131,18                                           
Per quanto attiene le alte specialita' riabilitative, nelle more                
della piena realizzazione di quanto previsto dalla propria                      
deliberazione 1267/02 in tema di Hub & Spoke e tenuto conto                     
dell'analisi dei costi relativi ai pazienti in Unita' spinale (cod.             
28) e Riabilitazione intensiva (cod. 56) in condizioni di elevata               
instabilita' clinica, e che necessitano di alta intensita'                      
assistenziale in relazione al fatto che debba essere garantita loro             
assistenza ventilatoria, si ritiene necessario modificare le tariffe            
relative ai casi trattati in modo esclusivo nei reparti suddetti                
(cod. 28 e cod. 56) e dimessi con codice di procedura di ventilazione           
meccanica assistita (cod. 96.7_). Tali tariffe vengono pertanto                 
rideterminate in Euro 545,00, per i pazienti il cui ricovero si sia             
svolto esclusivamente in disciplina 28, e in Euro 457,00 per i                  
pazienti il cui ricovero si sia svolto esclusivamente in disciplina             
56.                                                                             
4) Area Radioterapia                                                            
Si ritiene che debba essere posta particolare attenzione                        
all'attivita' legata al trattamento delle neoplasie viste le                    
caratteristiche di appropriatezza e i bisogni assistenziali a cui               
tali prestazioni rispondono. Pertanto, si ritiene necessario rivedere           
la tariffa per i trattamenti di brachiterapia in pazienti affetti da            
neoplasia. L'analisi dei costi specifici e' stata effettuata in                 
collaborazione con i centri che gia' hanno avviato tale attivita',              
attivita' che richiede l'acquisizione di materiali specifici nonche'            
di attrezzature e la copresenza di professionalita' sanitarie                   
diverse. Per i pazienti dimessi con cod. di intervento 92.27                    
(impianto o inserzione di elementi radioattivi) o 92.28 (iniezione o            
istillazione di radioisotopi) associato al cod. diagnosi V 58.0 la              
tariffa viene fissata in Euro 8.500,00.                                         
5) Area day surgery                                                             
In considerazione del previsto inserimento delle prestazioni di                 
"liberazione del tunnel carpale" e di "facoemulsionamento ed                    
aspirazione di cataratta" nel nomenclatore tariffario delle                     
prestazioni ambulatoriali si ritiene di modificare le tariffe                   
precedentemente previste per tali prestazioni se erogate in regime di           
degenza, ordinario o di day hospital.                                           
Infatti, pur ritenendo il regime ambulatoriale come quello piu'                 
appropriato per l'erogazione delle prestazioni di cui sopra in una              
elevata percentuale di pazienti, si deve ritenere che, per quota                
parte della casistica, in particolare per i casi piu' complessi,                
resti opportuno l'erogazione in regime di ricovero. La quota di                 
erogazione in regime di ricovero, parametro per la valutazione dei              
comportamenti erogativi delle aziende, dovra' mantenere il trend di             
trasferimento verso regimi di trattamento sempre piu' appropriati               
gia' osservata negli scorsi anni. Tale quota verra' peraltro                    
esplicitamente definita nel documento in via di preparazione                    
sull'applicazione dell'Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001.               
Per quanto sopra detto si individuano le seguenti tariffe:                      
- DRG 6 "decompressione del tunnel carpale" per gli ospedali in                 
fascia B Euro 650 indipendentemente dal regime di erogazione; per gli           
ospedali in fascia A Euro 800 per le prestazioni erogate in regime di           
degenza ordinaria e di day hospital, Euro 650 per le prestazioni                
erogate in regime ambulatoriale;                                                
- DRG 39 "interventi sul cristallino con o senza vitrectomia" tariffa           
pari a Euro 900,00 per gli ospedali in fascia B indipendentemente dal           
regime di erogazione; per gli ospedali in fascia A tariffa pari ad              
Euro 1.033,00 per le prestazioni erogate in regime di degenza                   
ordinaria e di day hospital, tariffa pari a 900,00 Euro per le                  
prestazioni erogate in regime ambulatoriale.Le tariffe per                      
l'erogazione in regime ambulatoriale delle suddette prestazioni sono            
comprensive degli esami pre-intervento e della prima visita                     
post-intervento e nulla e' dovuto da parte del cittadino a titolo di            
partecipazione alla spesa sanitaria.                                            
Le tariffe sopra definite per i DRG 6 e 39 hanno decorrenza dalla               
data di pubblicazione della presente delibera.                                  
Per quanto riguarda gli accordi con la spedalita' privata, il                   
passaggio dal regime erogativo di tipo ospedaliero al regime                    
ambulatoriale non modifica l'attribuzione dei casi di liberazione del           
tunnel carpale e di asportazione di cataratta, e dei relativi importi           
economici, al budget definito nell'accordo fra Regione e AIOP ARIS di           
cui alla propria delibera 2054/01 per l'erogazione di prestazioni               
ospedaliere.                                                                    
Per i DRG 119, 270, 342, 343, 364 di cui al punto A.1.1 della propria           
delibera 1505/01 non si applica l'abbattimento del 50% della                    
corrispondente tariffa DRG in caso di ricovero ordinario con un (1)             
pernottamento. Cio' vale anche per i DRG 6 e 39 fino all'entrata in             
vigore delle nuove tariffe di cui sopra. Per tale fattispecie si                
applicano le tariffe previste per l'erogazione delle prestazioni in             
day surgery.                                                                    
Ritenuto inoltre opportuno non applicare l'abbattimento tariffario di           
cui al punto L.2 della propria delibera 1505/01 per i casi attribuiti           
nel primo ricovero ai DRG 257, 258, 259,260 che nel secondo ricovero            
presentino i codici di intervento 85.53 o 85.54;                                
ritenuto inoltre di abrogare l'Allegato 7 "Tariffe per attivita' di             
prelievo e trapianto da cadavere e trasporto di organi" di cui alla             
propria delibera 1505/01 in quanto la materia viene trattata in                 
maniera organica della delibera di finanziamento del sistema                    
trapianti;                                                                      
ritenuto, inoltre, di apportare alcune modifiche all'Allegato 5 di              
cui alla propria delibera 1505/01 "Importi aggiuntivi per le                    
attivita' che prevedono l'impianto di protesi" che pertanto viene               
reinserito nella presente delibera come parte integrante della                  
stessa, che sostituisce integralmente il precedente;                            
considerato che, come previsto anche dalla circolare del Ministero              
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,                 
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti           
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno                        
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed            
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la             
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre           
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;                        
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e            
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo           
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato 8 di cui alla                  
propria delibera 1505/01;                                                       
ritenuto inoltre di specificare che l'attivita' di controllo esterno            
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti           
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale                 
azzeramento degli effetti stessi;                                               
dato atto che tutte le modifiche sopra specificate devono trovare una           
loro integrazione all'interno dei contratti di fornitura locale, nei            
quali possono sempre essere definiti importi differenziati in base a            
specifici accordi. In particolare, per i pazienti trattati in                   
ospedali sede di Trauma Center e trasferiti precocemente, sulla base            
di protocolli predefiniti e condivisi, a strutture di rianimazione              
prossime alla sede di residenza, le Aziende interessate, nell'ambito            
degli accordi di cui sopra, devono prevedere modifiche tariffarie in            
particolare per i casi attribuiti al DRG 483 al momento della                   
dimissione;                                                                     
relativamente alla assistenza psichiatrica si ritiene inoltre                   
opportuno segnalare come il trattamento in regime di ricovero dei               
disturbi del comportamento alimentare e dei pazienti portatori di               
cosiddetta "doppia diagnosi", ossia di patologia psichiatrica e di              
patologia legata ad abuso o dipendenza da sostanze, presenti                    
peculiarita' relative all'assorbimento di risorse tali da rendere le            
relative all'assorbimento di risorse tali da rendere le relative                
casistiche opportuno oggetto di accordi specifici fra erogatori ed              
Aziende territoriali, anche considerando eventualmente il trattamento           
del caso nel suo complesso e non solo i singoli episodi di ricovero.            
In particolare, considerata la complessita' e la                                
multidisciplinarieta' del trattamento dei pazienti con disturbi del             
comportamento alimentare, ed in attesa delle conclusioni dei lavori             
della commissione istituita presso il Servizio Salute mentale della             
Regione con la finalita' di definire dei percorsi diagnostico                   
terapeutici condivisi a livello clinico, e in considerazione di                 
quanto previsto al punto 8 della propria deliberazione 2391/01 che              
prendeva atto della necessita' di giungere ad una definizione                   
economica del suddetto percorso clinico assistenziale, si ritiene di            
poter approvare un profilo economico di tale percorso gia' adottato             
in Regione in via sperimentale in sede di accordi locali, la cui                
sintesi si allega alla presente delibera come parte integrante.                 
La valorizzazione del complessivo trattamento secondo lo schema                 
allegato e' subordinata alla condivisione del protocollo clinico                
assistenziale fra l'Azienda Unita' sanitaria locale di residenza del            
paziente ed i soggetti erogatori.                                               
Indipendentemente dal cod. reparto di dimissione, l'utilizzo di tale            
sistema di remunerazione e' possibile solo se presente in scheda                
nosologica una delle seguenti diagnosi: 307.1 Anoressia nervosa,                
307.50 Disturbi alimentazione SAI, 307.51 Bulimia;                              
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri                  
favorevoli sulla presente deliberazione espressi:                               
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott.ssa                   
Kyriakoula Petropulacos e dal Responsabile del Servizio Salute                  
mentale, dott. Giovanni de Plato, in ordine alla regolarita' tecnica;           
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine            
alla legittimita';                                                              
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"            
espresso nella seduta del 12 dicembre 2002;                                     
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di mantenere invariate le tariffe definite per le prestazioni di              
assistenza ospedaliera nella propria delibera 1505/01 cosi' come                
modificata ed integrata dalla successiva delibera 2931/01;                      
- di dare atto che la tariffe dei DRGS 493 e 494 che si formano con             
la versione XIV del grouper, siano le medesime rispettivamente dei              
DRG 197 e 198 come da propria 1505/01, mentre la tariffa del DRG 495            
"trapianto di polmone", anch'esso di nuova formazione e' quella                 
definita al punto 1-Area trapianti di cui alle premesse;                        
- di approvare le variazioni tariffarie definite ai punti 1-Area                
Trapianti, 2-Area ortopedia, 3-Area riabilitazione, 4-Area                      
radioterapia, 5-Area day-surgery, della premessa;                               
- di modificare come definito in premessa il punto L.2 di cui alla              
propria delibera 1505/01;                                                       
- di stabilire la decorrenza delle variazione tariffarie definite in            
premessa a far data dall'1/1/2002 ad eccezione delle nuove tariffe              
definite per i DRG 6 e 39 che decorrono dalla data di entrata in                
vigore della presente delibera;                                                 
- di abrogare l'Allegato 5 e 7 della citata delibera 1505/01;                   
- di approvare, in sostituzione dell'Allegato 5 di cui al precedente            
punto, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente                
atto, relativo alla definizione degli importi aggiuntivi per le                 
attivita' che prevedono l'impianto di protesi (Allegato 1 alla                  
presente delibera di cui e' parte integrante);                                  
- di dare atto che, per tutto quanto non espressamente previsto nella           
presente delibera valga quanto definito nella propria delibera                  
1505/01 cosi' come modificata ed integrata dalla successiva delibera            
2931/01;                                                                        
- di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo              
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato 8 di cui alla                
propria delibera 1505/01;                                                       
- di approvare la tariffazione del trattamento dei pazienti affetti             
da disturbo del comportamento alimentare qualora inseriti, previa               
condivisione da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale di                   
residenza del singolo paziente, nello specifico protocollo clinico              
assistenziale cosi' come sintetizzato e valorizzato nell'Allegato 2,            
parte integrante e sostanziale della presente delibera;                         
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli                    
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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