REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 novembre 2003, n. 523

Indirizzi e criteri per la formulazione del piano triennale 2003-2005 di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (proposta della Giunta regionale in data 27 ottobre 2003, n. 2058)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2058 del 27             
ottobre 2003, recante in oggetto "Indirizzi e criteri per la                    
formulazione del piano triennale 2003-2005 di edilizia scolastica ai            
sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Proposta al Consiglio" e             
che qui di seguito si trascrive integralmente:                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- la Legge 11/1/1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e                 
successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle           
procedure definite dall'art. 4 per l'approvazione da parte delle                
Regioni dei piani generali triennali e dei relativi piani annuali di            
attuazione;                                                                     
- gli artt. 138 e 139 del DLgs 112/98;                                          
- gli artt. 12 e 30 della L.R. 3/99;                                            
- gli artt. 45 e 46 della L.R. 12/03;                                           
visto lo schema di decreto - esaminato favorevolmente dalla                     
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome nella seduta del                   
2/10/2003 - con il quale il Ministero dell'Istruzione,                          
dell'Universita' e della Ricerca ha disposto il finanziamento delle             
prime due annualita' del terzo piano triennale di cui al richiamato             
art. 4 della Legge 23/96, definendo gli indirizzi della                         
programmazione nazionale e i criteri di riparto delle risorse                   
disponibili fra le Regioni e le Province autonome;                              
rammentato che l'art. 4, comma 4 della legge in oggetto prevede che             
le Regioni approvino i rispettivi piani triennali di attuazione entro           
90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di           
cui al punto precedente e ritenuto percio' necessario e opportuno, al           
fine di garantire il rispetto di detto termine, avviare il percorso             
di programmazione degli interventi gia' in attesa dell'emanazione del           
decreto stesso;                                                                 
ritenuto altresi' opportuno, per quanto concerne specificamente gli             
interventi di miglioramento o adeguamento sismico, circoscriverne il            
finanziamento agli esiti della verifica degli edifici strategici e              
alle conseguenti misure da assumere in attuazione dell'OPCM 3274/03,            
utilizzando prioritariamente le risorse destinate al piano                      
straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80,             
comma 21 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e prevedendo                      
l'eventuale intervento della Legge 23/96 in un numero limitato di               
casi di assoluta emergenza segnalati dal Servizio regionale                     
Geologico, Sismico e dei Suoli;                                                 
acquisiti i pareri favorevoli:                                                  
- della Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione,                 
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del                
31/10/2001, n. 347, espresso nella seduta del 15/10/2003;                       
- della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del                    
27/10/2003;                                                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
propria deliberazione 447/03, del parere favorevole espresso dalla              
Direttrice generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa                 
Cristina Balboni, in merito alla regolarita' amministrativa della               
presente deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dei seguenti               
criteri e indirizzi per la formulazione del piano triennale degli               
interventi di edilizia scolastica da finanziarsi ai sensi della Legge           
23/96:                                                                          
1) il piano generale triennale 2003-2005 e i relativi piani annuali             
di attuazione della Legge 23/96 sono approvati dalla Giunta regionale           
con le modalita' di cui ai punti 10) e 11) successivi. I piani -                
comprendenti gli interventi relativi a tutti gli ordini di scuola -             
sono proposti nell'ambito delle Conferenze provinciali di                       
coordinamento previste dall'art. 46 della L.R. 12/03 e approvati dal            
competente Organo della Provincia. Quando la Conferenza provinciale             
di coordinamento non sia costituita, il piano e' proposto da apposita           
Conferenza dei Servizi convocata dal Presidente della Provincia ai              
sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e approvato dal competente                
Organo della Provincia. In entrambi i casi, deve essere assicurata la           
partecipazione di tutti i Comuni della provincia e di un'adeguata               
rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome e                         
dell'amministrazione scolastica.                                                
2) Ciascuna annualita' delle risorse assegnate alla Regione viene               
ripartita in quote provinciali proporzionali per il 60% al numero               
complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali dell'infanzia,            
del primo e del secondo ciclo nell'anno scolastico 2003-2004, e per             
il 40% in base al valore della sintesi degli indicatori MIUR                    
riguardanti l'edilizia scolastica attribuito a ciascuna Provincia.              
3) Ciascuna quota provinciale viene destinata per non meno del 60%              
agli interventi sulle strutture della scuola dell'infanzia e del                
primo ciclo di competenza dei Comuni e per la restante parte alle               
strutture del secondo ciclo di competenza delle Province.                       
4) La spesa minima ammissibile e' quantificata in 100.000 Euro,                 
riducibili a 50.000 Euro per gli interventi da realizzarsi nei Comuni           
fino a 5.000 abitanti o classificati montani. Detti importi -                   
riferiti anche a piu' interventi purche' ricompresi in un unico                 
appalto - sono comprensivi delle spese per indagini e progettazione,            
calcolate forfetariamente in misura non superiore al 15% dell'importo           
a base d'asta, nonche' dell'IVA e di ogni altra imposta e spesa                 
accessoria.                                                                     
5) L'importo dei finanziamenti non puo' essere inferiore al 30% ne'             
superiore al 50% della spesa ammessa; gli interventi riguardanti la             
scuola dell'infanzia e del primo ciclo nei Comuni fino a 5.000                  
abitanti possono essere finanziati fino al 70% della spesa ammessa.             
6) In accordo con gli indirizzi della programmazione nazionale viene            
data priorita' agli interventi finalizzati: - all'adeguamento delle             
strutture esistenti alle vigenti normative in materia di agibilita',            
sicurezza, igiene e accessibilita', anche mediante nuove edificazioni           
quando i costi di ristrutturazione e le esigenze di ampliamento siano           
tali da rendere questa soluzione piu' vantaggiosa; - al                         
soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente                  
all'aumento della popolazione scolastica calcolato nel quinquennio              
2001-2005; - all'adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della            
scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi; -            
alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul                   
territorio.                                                                     
7) Costituiscono ulteriori criteri di priorita' la progettazione                
esecutiva e l'immediata cantierabilita' dell'intervento, nonche'                
l'assenza di vincoli o condizioni che pregiudichino il rispetto dei             
termini e delle condizioni previsti dalla legge.                                
8) Le domande di finanziamento, formulate su apposita modulistica               
fornita dalla Regione e contenente i principali dati significativi ai           
fini della valutazione circa l'ammissibilita' e il grado di priorita'           
dell'intervento, sono inoltrate alla Provincia competente per                   
territorio entro il termine da questa fissato e, in copia, al                   
competente Servizio regionale.                                                  
9) Le domande devono essere corredate di dichiarazione della                    
competente Autorita' dell'Ente richiedente attestante la sussistenza,           
ai sensi dell'art. 4, comma 4  della Legge 23/96, del progetto                  
preliminare delle opere di cui viene chiesto il finanziamento.                  
10) Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta            
Ufficiale del decreto ministeriale recante le disposizioni per la               
definizione dei piani regionali i piani provinciali di cui al punto             
1) sono inoltrati alla Regione, che provvedera' a verificarne la                
coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e                     
nazionale.                                                                      
11) Entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del            
DM di cui al punto precedente, la Giunta regionale approva il piano             
generale triennale e i relativi piani annuali di attuazione                     
disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                    
Regione.                                                                        
12) Ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge 23/96, entro                      
centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione gli Enti territoriali competenti             
approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi alle prime             
due annualita' del triennio e provvedono alla richiesta di                      
concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone                   
comunicazione alla Regione mediante invio dei relativi atti                     
deliberativi.                                                                   
13) Nella fase attuativa dei singoli piani annuali e del piano                  
triennale la revoca e la riassegnazione, anche parziale, di                     
finanziamenti nonche' le autorizzazioni all'utilizzo di residui di              
mutui gia' concessi vengano disposte con atto del dirigente della               
struttura regionale competente;                                                 
B) di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione           
nel Bollettino Ufficiale della Regione;                                         
C) di subordinare l'efficacia del presente atto all'emanazione dello            
schema di decreto richiamato in premessa, anche per quanto riguarda             
il contenuto dello stesso.".                                                    
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" di questo                  
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 12561 del 29 ottobre 2003;            
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 27 ottobre 2003, progr. n. 2058, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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