REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2003, n. 1330

L.R. 7/98 - Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 715/98 e successive modificazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 4 marzo 1998 n. 7, concernente: "Organizzazione turistica             
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,           
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione            
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";                                               
- nel loro testo integrale le seguenti proprie deliberazioni,                   
esecutive nei modi di legge:                                                    
- n. 715 del 18/5/1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998, n. 7.                  
Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di                    
promozione e di commercializzazione turistica", e successive                    
modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,              
1200/01, 1830/01 e 1051/02;                                                     
- n. 2465 del 14/12/1998, concernente: "Approvazione ai sensi                   
dell'articolo 12 della L.R. 7/98 dello schema di convenzione quadro             
di durata poliennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'APT Servizi              
Srl", e successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2452/99,             
1225/00, 1546/00, 1200/01, 1869/01, 1051/02 e 1729/02;                          
vista la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione                         
Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl in data 13/1/1999, cosi' come                
modificata con le convenzioni aggiuntive sottoscritte tra le parti in           
data 20/12/1999, 7/8/2000, 25/9/2000, 9/7/2001, 17/9/2001, 19/6/2002            
e 7/10/2002;                                                                    
considerato che:                                                                
- l'esperienza maturata sia dai soggetti pubblici che dai soggetti              
privati nei cinque anni di applicazione della L.R. 7/98 ha                      
determinato un sostanziale rafforzamento del complessivo sistema                
organizzativo turistico della Regione;                                          
- il processo organizzativo attuato ha consentito sia alle Unioni di            
Prodotto che alle aggregazioni di imprese turistiche emiliano                   
romagnole di elevare la loro capacita' progettuale;                             
- risulta opportuno un ulteriore adeguamento delle direttive                    
applicative della L.R. 7/98 per renderle sempre piu' aderenti alla              
costante evoluzione sia del sistema organizzativo turistico della               
Regione, sia del mercato turistico nazionale ed internazionale;                 
ritenuto che:                                                                   
- in un mercato globalizzato, sempre piu' caratterizzato da una forte           
competitivita', e' opportuno sostenere e valorizzare l'impegno delle            
imprese turistiche che investono nei loro prodotti, incentivando la             
realizzazione di progetti di commercializzazione innovativi e di alta           
qualita'  per i prodotti e servizi offerti;                                     
- occorre incentivare il miglioramento qualitativo dei raggruppamenti           
aderenti alle Unioni che,  anche dal punto di vista della propria               
organizzazione interna, si dotano di elementi di stabilita';                    
- si tratta di costruire un percorso che si configuri come sostegno             
alla crescita di un sistema di aggregazioni piu' forti e capaci di              
programmare azioni commerciali piu' incisive;                                   
- occorre inoltre permettere ai soggetti interessati, di programmare,           
progettare ed attuare i progetti di promozione e di                             
promo-commercializzazione in tempi certi e utili rispetto alle                  
esigenze del mercato e della domanda turistica;                                 
ravvisata pertanto l'opportunita' di procedere ad un'ulteriore                  
modifica della citata deliberazione 715/98 e successive                         
modificazioni, anche al fine di rafforzare in termini di efficacia ed           
efficienza l'azione della Regione;                                              
dato atto che i contenuti delle modifiche in parola hanno formato               
oggetto di consultazioni con gli operatori pubblici e le                        
rappresentanze delle categorie degli imprenditori del comparto                  
turistico dalle quali e' emerso il consenso sulle linee di carattere            
generale e sulle nuove modalita' procedurali;                                   
richiamata inoltre la seguente propria deliberazione esecutiva ai               
sensi di legge, n. 447 del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine               
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                    
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere favorevole, reso sul presente provvedimento ai             
sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 nonche' della                     
sopracitata deliberazione 447/03 in ordine alla regolarita'                     
amministrativa, dal Direttore generale Organizzazione, Sistemi                  
informativi e Telematica, dott. Gaudenzio Garavini, in sostituzione             
del Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo,                
dott. Uber Fonntanesi, come da nota prot. AIA/DAP 03 n. 19712 del               
23/6/2003;                                                                      
su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che si               
intendono qui integralmente richiamate, la parziale modifica della              
propria deliberazione 715/98, cosi' come modificata con le                      
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,  1200/01, 1830/01 e 1051/02,           
nel seguente modo.                                                              
Emendamento 1                                                                   
L'ultimo capoverso del Titolo I "Premessa" della deliberazione della            
Giunta regionale 715/98 e' interamente soppresso e sostituito come              
segue:                                                                          
"Aggiornamenti delle presenti direttive potranno prevedersi a seguito           
della definizione, previa consultazione e concertazione con i diversi           
soggetti interessati, delle linee strategiche degli interventi della            
Regione, degli Enti locali e istituzionali e delle Unioni di                    
Prodotto, in materia di promozione e di commercializzazione                     
turistica.".                                                                    
Emendamento 2                                                                   
L'ultimo capoverso del Paragrafo 1 "Adempimenti procedurali                     
dell'Agenzia regionale per il Turismo" del Capo 1, del Titolo II,               
della deliberazione della Giunta regionale 715/98, cosi' come                   
modificato con le deliberazioni 1200/01, 1051/02, e' interamente                
soppresso  e sostituito come segue:                                             
"L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il            
15 giugno dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di               
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 15                   
luglio.".                                                                       
Emendamento 3                                                                   
Il secondo  capoverso del Paragrafo 2 "Gestione" del Capo 1, del                
Titolo II, della deliberazione della Giunta regionale 715/98, cosi'             
come modificato con le deliberazioni 1200/01 e 1051/02, e'                      
interamente soppresso e sostituito come segue:                                  
"L'APT  Servizi Srl invia alla Regione, entro il 15 agosto dell'anno            
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la            
progettazione esecutiva.".                                                      
Emendamento 4                                                                   
L'ultimo capoverso del Paragrafo 1 "Riconoscimento delle Unioni" del            
Capo 2, del Titolo II, della deliberazione della Giunta regionale               
715/98, e' interamente soppresso e sostituito come segue:                       
"I Legali rappresentanti delle Unioni,  riconosciute dalla Regione,             
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 15                  
settembre di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro                         
rappresentanti, nonche' eventuali modifiche statutarie".                        
Emendamento 5                                                                   
Il primo capoverso del punto 1. "Presentazione delle domande" del               
Paragrafo 2 del Capo 2 del Titolo II, della deliberazione della                 
Giunta regionale 715/98, cosi' come modificato con le deliberazioni             
1225/00, 1200/01 e 1051/02, e' interamente soppresso e sostituito               
come segue:                                                                     
"Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve                    
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'           
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree               
turistiche - Viale A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda,                  
regolarmente bollata, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi           
dell'art. 13, comma 5, lettera a) della L.R. 7/98, entro il 15 agosto           
dell'anno antecedente quello di riferimento.".                                  
Emendamento 6                                                                   
Il Paragrafo 3 "Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni"             
del Capo 2, del Titolo II, della deliberazione della Giunta regionale           
715/98, cosi' come modificato dalle deliberazioni 1546/00, 1200/01,             
1830/01 e 1051/02, e' interamente soppresso e sostituito come segue:            
"Paragrafo 3                                                                    
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                              
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per             
la presentazione della domanda                                                  
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le            
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,              
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.                
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per                
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione                  
turistica.                                                                      
La domanda, regolarmente bollata, deve essere presentata alla Regione           
Emilia Romagna - Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,            
Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche - V.le A. Moro            
n. 64 - 40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale                    
rappresentante della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia           
una Associazione temporanea di imprese la domanda deve essere                   
sottoscritta dal mandatario.                                                    
Tale domanda, deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre            
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo             
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro            
postale di partenza.                                                            
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto                  
segue:                                                                          
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;                       
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del           
mandatario dell'aggregazione;                                                   
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della           
domanda, all'Unione di Prodotto cui fa riferimento il progetto                  
presentato;                                                                     
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica                         
documentazione a seconda delle seguenti tipologie di aggregazione che           
richiedono il cofinanziamento.                                                  
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
impresa:                                                                        
- numero partita IVA;                                                           
- certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di                 
Commercio;                                                                      
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
associazione:                                                                   
- numero partita IVA;                                                           
- certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio;                   
- atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso               
l'Ufficio del Registro;                                                         
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e              
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal piano           
finanziario.                                                                    
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
Associazione temporanea di imprese (ATI):                                       
- numero partita IVA e dati identificativi ed anagrafici di ogni                
singola impresa aderente all'ATI;                                               
- atto costitutivo redatto e sottoscritto obbligatoriamente da un               
notaio, debitamente registrato, contenente la percentuale di                    
partecipazione alla realizzazione del progetto dei singoli aderenti             
all'ATI, nonche' la dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno              
fino alla conclusione del procedimento per il quale e' stato                    
richiesto il cofinanziamento;                                                   
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle                    
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.                   
La Regione provvedera' ad attivare uno sportello informativo presso             
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai                   
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.                                          
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti                                   
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'                  
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori           
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,           
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e di condivisione degli obiettivi.                                
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti               
estranei alla Regione Emilia Romagna in misura quantitativamente                
superiore al 30% del progetto;                                                  
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del                      
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.                         
Sono tuttavia ritenute ammissibili:                                             
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla              
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);                      
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle               
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese                  
generali per la gestione delle iniziative;                                      
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle               
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.                   
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento                                         
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa             
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00               
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre             
Unioni di Prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a           
Euro 21.000,00.                                                                 
I progetti ritenuti ammissibili saranno ammessi a cofinanziamento per           
un importo unitario  non superiore ad Euro 233.000,00 senza alcuna              
distinzione tra aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di                    
Prodotto.                                                                       
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.                         
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle             
imprese costituenti l'aggregazione.                                             
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi nelle seguenti              
misure.                                                                         
Per le aggregazioni costituite in forma di impresa e in forma di                
associazione i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in             
misura non superiore al 20%.                                                    
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in                 
misura non superiore al 35% della spesa ammessa, senza alcuna                   
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
Per le aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di           
imprese (ATI) i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in            
misura non superiore al 15%.                                                    
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in                 
misura non superiore al 25% della spesa ammessa, senza alcuna                   
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
4) Requisiti dei "Progetti di eccellenza"                                       
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di                    
eccellenza" sono i seguenti.                                                    
Requisiti relativi al soggetto                                                  
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante           
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da           
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui             
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da                  
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:                        
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei                
prodotti e dei servizi  che si intendono proporre al mercato e                  
commercializzare;                                                               
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica               
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;                            
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i                 
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta                
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.                     
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,             
le  denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre              
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le                
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.                                
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono                     
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di               
richiesta di cofinanziamento.                                                   
Requisiti relativi al progetto                                                  
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al            
successivo punto 5.3.                                                           
5) Modalita' procedurali                                                        
5.1 Elementi di valutazione dei progetti                                        
La valutazione dei progetti e' basata sui  seguenti elementi:                   
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e                
specializzazione, qualita' dei servizi offerti,  precisa                        
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,                
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle           
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del                   
progetto;                                                                       
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste            
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere           
generale della Regione per l'anno di riferimento;                               
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute            
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.                    
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori                  
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la                
valutazione dei progetti.                                                       
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di Prodotto, che                  
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e            
puo' essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione                   
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo            
e Qualita' aree turistiche.                                                     
5.2 Istruttoria amministrativa                                                  
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' aree turistiche:                       
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del              
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3.                           
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di                    
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la             
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In                
particolare deve essere verificata:                                             
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione                  
richiedente il cofinanziamento regionale;                                       
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario           
dell'aggregazione;                                                              
- l'appartenenza alla Unione di Prodotto indicata nella richiesta di            
cofinanziamento;                                                                
- l'esatta denominazione del progetto;                                          
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle             
aggregazioni richiedenti.                                                       
5.3 Istruttoria tecnica                                                         
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la                 
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono           
l'accesso ai "Progetti di eccellenza", e' effettuata da un nucleo di            
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore                 
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.                              
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti            
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o              
"Basso".                                                                        
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.              
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio            
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:                        
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal              
Consiglio di amministrazione dell'APT stessa;                                   
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.                        
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il             
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le                   
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche               
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei               
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).                                      
Gli elenchi dovranno evidenziare:                                               
- i "Progetti di eccellenza";                                                   
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun                     
progetto;                                                                       
- l'importo complessivo della spesa ammissibile e della spesa ammessa           
per ciascun progetto.                                                           
5.4 Approvazione Piano di cofinanziamento                                       
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal              
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria            
amministrativa, provvede  con proprio atto, entro il 15 dicembre                
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del              
piano di cofinanziamento regionale dei progetti di                              
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente              
graduazione:                                                                    
- per i "Progetti di eccellenza", la percentuale di cofinanziamento             
non potra' essere superiore:                                                    
- al 35% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione;                  
al 25% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                      
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di                  
imprese (ATI);                                                                  
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la                    
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:                     
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le           
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici                
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di              
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di                  
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai             
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una               
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%;              
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di            
cofinanziamento non potra' essere superiore:                                    
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le           
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici                
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di              
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di                  
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai             
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una               
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%.              
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli                   
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("De            
Minimis").                                                                      
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il                      
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti                  
priorita':                                                                      
1. "Progetti di eccellenza";                                                    
2. Progetti con parere di valutazione "Alto";                                   
3. Progetti con parere di valutazione "Medio";                                  
4. Progetti con parere di valutazione "Basso".                                  
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,                    
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei                  
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti               
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,             
verranno utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate in                
termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con                
appositi atti del Dirigente regionale competente i progetti ritenuti            
ammissibili ma non cofinanziati.                                                
Con la deliberazione del piano di cofinanziamento la Giunta regionale           
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei                      
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi              
all'anno di riferimento.                                                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.";                                                            
B) di approvare contestualmente il testo aggiornato delle direttive             
per gli interventi regionali di promozione e di commercializzazione             
turistica, approvate con la deliberazione n. 715 del 18/5/1998 e                
successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00,            
1546/00, 1200/01, 1830/01, 1051/02 e con il presente atto, che in               
Allegato A) al presente provvedimento ne forma parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
C) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
L.R. N. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione degli                    
interventi regionali per la promozione e la commercializzazione                 
turistica emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/98,           
come risultante dalle modifiche apportate con le proprie                        
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01 e 1051/02             
INDICE                                                                          
TITOLO I - PREMESSA TITOLO II - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA'            
DI COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                         
CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                    
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il             
turismo                                                                         
Paragrafo 2 - Gestione                                                          
CAPO 2 - Le Unioni di prodotto                                                  
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni                                       
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla                  
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno              
alla commericalizzazione, ad altre iniziative realizzate con la                 
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione                
della promozione e della commercializzazione                                    
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                
TITOLO III - ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                        
CAPO 1 - Programmi turistici di promozionale locale                             
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione                                   
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'             
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province            
TITOLO IV - PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO           
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO                     
REGIONALE                                                                       
TITOLO I                                                                        
PREMESSA                                                                        
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione              
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del                
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e            
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata               
legge.                                                                          
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le               
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da               
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.              
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova             
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.                             
Aggiornamenti delle presenti direttive potranno prevedersi a seguito            
della definizione, previa consultazione e concertazione con i diversi           
soggetti interessati, delle linee strategiche degli interventi della            
Regione, degli Enti locali ed istituzionali e delle Unioni di                   
Prodotto, in materia di promozione e di commercializzazione                     
turistica.                                                                      
TITOLO II                                                                       
ATTIVITA' DI PROMOZIONE                                                         
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE                                             
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                                                
CAPO 1                                                                          
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                             
Paragrafo 1                                                                     
Adempimenti procedurali                                                         
dell'Agenzia regionale per il Turismo                                           
La determinazione del Comitato di Concertazione dell'Agenzia                    
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per             
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni            
dall'adozione dell'atto.                                                        
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente              
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte               
dall'Agenzia.                                                                   
Il Piano annuale costituisce punto di riferimento propedeutico al               
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e            
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli                
incarichi all'APT Servizi Srl.                                                  
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il             
15 giugno dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di               
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 15                   
luglio.                                                                         
Paragrafo 2                                                                     
Gestione                                                                        
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con               
provvedimento della Giunta Regionale, e' trasmesso tempestivamente              
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.                 
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 15 agosto dell'anno              
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la            
progettazione esecutiva.                                                        
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto             
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la                     
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,               
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale               
competente in materia di turismo.                                               
CAPO 2                                                                          
Le Unioni di prodotto                                                           
Paragrafo 1                                                                     
Riconoscimento delle Unioni                                                     
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta             
dal Legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei             
soci fondatori.                                                                 
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme           
dello statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che           
l'Unione ritenga di produrre.                                                   
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la                 
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte                    
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire             
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera                   
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.                    
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento                    
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,            
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.                          
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2                   
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto                
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.                                  
I Legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,                
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 15                  
settembre di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro                         
rappresentanti, nonche' eventuali modifiche statutarie.                         
Paragrafo 2                                                                     
Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla promozione,                    
al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno                          
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate                        
con la partecipazione di soggetti pubblici e privati                            
per l'integrazione della promozione e della commercializzazione                 
1. Presentazione delle domande                                                  
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve                     
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'           
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree               
turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda,                   
regolarmente bollata, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi           
dell'art. 13, comma V, lettera a) della L.R. 7/98, entro il  15                 
agosto dell'anno antecedente quello di riferimento.                             
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante                   
dell'Unione di prodotto e deve contenere il programma annuale                   
dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento regionale,                
concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti                
all'Unione stessa.                                                              
Tale programma deve contenere:                                                  
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di            
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di             
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti                   
pubblici e privati;                                                             
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di             
parti del programma stesso (progetti o azioni);                                 
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per                   
evidenziare:                                                                    
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di           
utilizzare;                                                                     
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano           
finanziario;                                                                    
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati              
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e           
dell'Unione Europea.                                                            
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per           
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,             
all'APT Servizi srl ed alle Province interessate.                               
2. Elementi per l'ammissibilita' dei programmi                                  
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto              
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici            
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di                    
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le             
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione             
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate                   
congiuntamente tra pubblico e privato.                                          
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e             
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura                         
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle                
singole iniziative;                                                             
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci                
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale                    
ordinario.                                                                      
ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul               
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese                   
generali per la gestione del programma stesso.                                  
3. Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali                 
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di                     
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per           
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva             
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in           
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle                 
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle              
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.                 
Il Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche della Direzione                  
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i                    
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione             
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza           
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano              
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta              
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',                  
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel                
programma stesso.                                                               
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,            
con propria deliberazione, ad approvare il piano di cofinanziamento             
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e             
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla           
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per                  
l'esercizio di riferimento.                                                     
Tale piano tiene conto delle indicazioni iniziali di finanziamento,             
rapportate alla consistenza e alla qualita' dei programmi                       
presentati.                                                                     
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna            
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente                  
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i                    
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la                
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente                   
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.                 
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al           
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma                
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura             
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal                  
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente            
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,               
Cultura e Affari.                                                               
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le                    
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei             
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
Paragrafo 3                                                                     
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                              
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per             
la presentazione della domanda                                                  
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le            
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,              
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.                
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per                
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione                  
turistica.                                                                      
La domanda, regolarmente bollata, deve essere presentata alla Regione           
Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,            
Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche - V.le A. Moro            
n. 64 - 40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale                    
rappresentante della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia           
una  Associazione temporanea di imprese la domanda deve essere                  
sottoscritta dal mandatario.                                                    
Tale domanda, deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre            
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo             
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro            
postale di partenza.                                                            
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto                  
segue:                                                                          
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;                       
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del           
mandatario dell'aggregazione;                                                   
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della           
domanda, all'Unione di Prodotto cui fa riferimento il progetto                  
presentato;                                                                     
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica                         
documentazione a seconda delle seguenti tipologie di aggregazione che           
richiedono il cofinanziamento.                                                  
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
impresa:                                                                        
- numero partita IVA;                                                           
- certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di                 
Commercio;                                                                      
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
associazione:                                                                   
- numero partita IVA;                                                           
- certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio;                   
- atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso               
l'Ufficio del Registro;                                                         
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
Associazione temporanea di imprese (ATI):                                       
- numero partita IVA e dati identificativi ed anagrafici di ogni                
singola impresa aderente all'ATI;                                               
- atto costitutivo redatto e sottoscritto obbligatoriamente da un               
notaio, debitamente registrato, contenente la percentuale di                    
partecipazione alla realizzazione del progetto dei singoli aderenti             
all'ATI, nonche' la dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno              
fino alla conclusione del procedimento per il quale e' stato                    
richiesto il cofinanziamento;                                                   
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle                    
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.                   
La Regione provvedera' ad attivare uno sportello informativo presso             
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai                   
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.                                          
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti                                   
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'                  
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori           
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,           
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e di condivisione degli obiettivi.                                
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti               
estranei alla Regione Emilia Romagna in misura quantitativamente                
superiore al 30% del progetto;                                                  
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del                      
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.                         
Sono tuttavia ritenute ammissibili:                                             
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla              
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);                      
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle               
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese                  
generali per la gestione delle iniziative;                                      
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle               
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.                   
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento                                         
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa             
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00               
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre             
Unioni di Prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a           
Euro 21.000,00.                                                                 
I progetti ritenuti ammissibili saranno ammessi a cofinanziamento per           
un importo unitario  non superiore ad Euro 233.000,00 senza alcuna              
distinzione tra aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di                    
Prodotto.                                                                       
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.                         
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle             
imprese costituenti l'aggregazione.                                             
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi nelle seguenti              
misure.                                                                         
Per le aggregazioni costituite in forma di impresa e in forma di                
associazione i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in             
misura non superiore al 20%.                                                    
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in                 
misura non superiore al 35% della spesa ammessa, senza alcuna                   
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
Per le aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di           
imprese (ATI) i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in            
misura non superiore al 15%.                                                    
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in                 
misura non superiore al 25% della spesa ammessa, senza alcuna                   
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
4) Requisiti dei "Progetti di eccellenza"                                       
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di                    
eccellenza" sono i seguenti                                                     
Requisiti relativi al soggetto                                                  
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante           
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da           
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui             
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da                  
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:                        
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei                
prodotti e dei servizi  che si intendono proporre al mercato e                  
commercializzare;                                                               
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica               
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;                            
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i                 
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta                
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.                     
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,             
le  denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre              
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le                
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.                                
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono                     
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di               
richiesta di cofinanziamento.                                                   
Requisiti relativi al progetto                                                  
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al            
successivo punto 5.3.                                                           
5) Modalita' procedurali                                                        
5.1 Elementi di valutazione dei progetti                                        
La valutazione dei progetti e' basata sui  seguenti elementi:                   
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e                
specializzazione, qualita' dei servizi offerti,  precisa                        
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,                
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle           
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del                   
progetto;                                                                       
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste            
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere           
generale della Regione per l'anno di riferimento;                               
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute            
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.                    
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori                  
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la                
valutazione dei progetti.                                                       
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di Prodotto, che                  
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e            
puo' essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione                   
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo            
e Qualita' aree turistiche.                                                     
5.2 Istruttoria amministrativa                                                  
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' aree turistiche:                       
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del              
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3.                           
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di                    
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la             
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In                
particolare deve essere verificata:                                             
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione                  
richiedente il cofinanziamento regionale;                                       
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario           
dell'aggregazione;                                                              
- l'appartenenza alla Unione di Prodotto indicata nella richiesta di            
cofinanziamento;                                                                
- l'esatta denominazione del progetto;                                          
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle             
aggregazioni richiedenti.                                                       
5.3 Istruttoria tecnica                                                         
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la                 
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono           
l'accesso ai "Progetti di eccellenza", e' effettuata da un nucleo di            
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore                 
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.                              
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti            
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o              
"Basso".                                                                        
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.              
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio            
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:                        
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal              
Consiglio di amministrazione dell'APT stessa;                                   
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.                        
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il             
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le                   
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche               
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei               
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).                                      
Gli elenchi dovranno evidenziare:                                               
- i "Progetti di eccellenza";                                                   
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun                     
progetto;                                                                       
- l'importo complessivo della spesa ammissibile e della spesa ammessa           
per ciascun progetto.                                                           
5.4 Approvazione Piano di cofinanziamento                                       
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal              
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria            
amministrativa, provvede  con proprio atto, entro il 15 dicembre                
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del              
piano di cofinanziamento regionale dei progetti di                              
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente              
graduazione:                                                                    
- per i "Progetti di eccellenza", la percentuale di cofinanziamento             
non potra' essere superiore:                                                    
- al 35% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione;                  
al 25% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                      
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di                  
imprese (ATI);                                                                  
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la                    
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:                     
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le           
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici                
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di              
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di                  
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai             
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una               
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%;              
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di            
cofinanziamento non potra' essere superiore:                                    
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le           
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici                
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di              
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea di                  
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai             
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una               
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%.              
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli                   
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("De            
Minimis").                                                                      
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il                      
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti                  
priorita':                                                                      
1. "Progetti di eccellenza";                                                    
2. Progetti con parere di valutazione "Alto";                                   
3. Progetti con parere di valutazione "Medio";                                  
4. Progetti con parere di valutazione "Basso".                                  
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,                    
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei                  
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti               
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,             
verranno utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate in                
termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con                
appositi atti del Dirigente regionale competente i progetti ritenuti            
ammissibili ma non cofinanziati.                                                
Con la deliberazione del piano di cofinanziamento la Giunta regionale           
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei                      
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi              
all'anno di riferimento.                                                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                                     
CAPO 1                                                                          
Programmi turistici di promozione locale                                        
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma                    
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,                  
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti                   
attuatori indicati all'art. 6, secondo comma della L.R. 7/98.                   
Il programma provinciale deve essere articolato in ambiti di                    
attivita' ed essere distinto nei seguenti due filoni fondamentali.              
Servizi turistici di base dei Comuni                                            
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento           
turistico.                                                                      
Assume particolare rilevanza in questo contesto il funzionamento dei            
servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.                              
Iniziative di promozione turistica di interesse locale                          
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono               
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di            
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali, presenti nel              
territorio provinciale.                                                         
CAPO 2                                                                          
Criteri generali per la ripartizione                                            
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito              
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a              
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi           
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun                 
vincolo per la definitiva destinazione tra i due filoni di attivita',           
indicati al precedente Capo 1, che e' effettuata da ciascuna                    
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.                         
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse                   
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai             
fini di favorire i processi di collaborazione tra gli operatori                 
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il            
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.            
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione            
conseguentemente alla adozione della legge concernente il bilancio di           
previsione della Regione per l'esercizio di riferimento.                        
La Giunta regionale, nella prima fase di applicazione della L.R.                
7/98, dispone la ripartizione della disponibilita' prevista nel                 
bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i seguenti                    
criteri:                                                                        
la disponibilita' sara' suddivisa in due quote:                                 
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene               
ripartita in parti uguali fra le Province;                                      
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota             
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali             
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta             
regionale 2728/97).                                                             
La Giunta regionale puo' disporre - a seguito della approvazione                
della legge regionale concernente il bilancio di previsione per                 
l'esercizio di competenza - l'utilizzazione di eventuali maggiori               
disponibilita' che risultassero nell'apposito capitolo, per                     
iniziative di carattere straordinario.                                          
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'           
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.                               
CAPO 3                                                                          
Modalita' procedurali per il finanziamento                                      
delle attivita' inserite nei Programmi turistici                                
di promozione locale delle Province                                             
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione                
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per            
stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per           
l'esercizio di riferimento, nonche' le modalita' per definire il                
Programma stesso.                                                               
Le Province presentano alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre            
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi                  
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee                     
strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti               
considerati ammissibili al contributo, distinti nei due citati filoni           
di attivita' riportati in schede tecniche contenenti gli elementi               
identificativi dei progetti stessi.                                             
Nel citato  Programma turistico di promozione locale deve essere                
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno                
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del PTPL              
dell'anno di riferimento, per il completamento di iniziative gia'               
previste o programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di               
indirizzo e di programmazione regionale.                                        
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al           
riparto delle risorse indicato al precedente Capo 2, e per permettere           
alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse necessarie per           
fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in essere a favore            
dei soggetti beneficiari ed al fine di non pregiudicare lo                      
svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla stagione                  
turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale riferito al           
riparto, assegnazione e impegno sul bilancio regionale delle risorse            
disponibili:                                                                    
1) la Giunta regionale dispone, nel rispetto delle disposizioni                 
previste al Capo 2 del Titolo III della deliberazione 715/98, la                
ripartizione delle risorse disponibili sull'apposito capitolo del               
bilancio regionale per l'esercizio finanziario di riferimento. Il               
medesimo provvedimento dispone altresi' l'assunzione dell'onere                 
finanziario sul medesimo  capitolo, subordinandone eventualmente                
l'effettivo impegno di spesa all'entrata in vigore della legge                  
regionale relativa al bilancio per l'esercizio di riferimento ed al             
rispetto delle disposizioni indicate dalla legge regionale che                  
disciplina la normativa contabile;                                              
2) con successivi atti il Dirigente regionale competente, ai sensi              
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a            
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget                 
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di           
utilizzo del budget assegnato con l'atto di cui al precedente punto             
1. Ogni atto provinciale di utilizzo del budget regionale deve                  
contenere: - la identificazione dei soggetti beneficiari del                    
finanziamento; - l'ammontare del finanziamento assegnato dalla                  
Provincia a ciascun progetto; - le modalita' procedurali ed i                   
contenuti delle documentazioni e delle rendicontazioni consuntive da            
presentarsi dai diversi soggetti attuatori ai fini della erogazione             
dei finanziamenti, nonche' i termini per la presentazione delle                 
documentazioni consuntive stesse;                                               
3) alla liquidazione e alla emissione delle richieste dei titoli di             
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino               
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il               
Dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa                 
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni: a) la Provincia               
deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un proprio atto              
che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita' ("Servizi di base             
dei Comuni relativi all'informazione e accoglienza turistica" e                 
"Promozione turistica di interesse locale") una relazione tecnico -             
finanziaria pre consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi                
raggiunti e i singoli progetti realizzati, l'importo delle spese                
impegnate, delle spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di             
quelle gia' liquidate; b) la Provincia puo' in corso d'opera                    
riutilizzare eventuali economie secondo quanto stabilito nel proprio            
Programma di promozione turistica locale. La relazione tecnico -                
finanziaria di cui al precedente punto a) deve contenere                        
l'indicazione dei provvedimenti provinciali di riutilizzo.                      
Le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile dell'anno             
successivo a quello di riferimento, un conto consuntivo redatto per             
ogni progetto compreso nei filoni di attivita' del proprio Programma            
turistico di promozione locale, dal quale risultino le tipologie                
delle spese e il relativo ammontare nonche' le entrate a copertura              
delle spese.                                                                    
TITOLO IV                                                                       
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE                                                  
DI CARATTERE STRAORDINARIO OVVERO                                               
NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE                  
Il bilancio della Regione Emilia Romagna prevedera' la disponibilita'           
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al                 
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.                                       
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati                 
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il                    
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,                   
procedurali e gestionali.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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