REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2003, n. 183

Integrazioni e modifiche DGR 1378/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle              
persone anziane - Interventi a favore di anziani non                            
autosufficienti";                                                               
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i             
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di                     
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della           
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie               
della Regione Emilia-Romagna";                                                  
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per               
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo                  
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei                 
Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94";           
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione               
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";                             
- la propria deliberazione 26 aprile 2001, n. 601 "Integrazione e               
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";                   
- la propria deliberazione 10 dicembre 2001, n. 2723 "Integrazione e            
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";                   
- la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche                  
sociali n. 222 del 23 gennaio 2002 "Rettifica oneri a rilievo                   
sanitario per conversione in Euro delibera Giunta regionale n. 2723             
del 20 dicembre 2001";                                                          
- la propria deliberazione 25 febbraio 2002, n. 295 "Recepimento del            
DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di                     
assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8/2/2002 Supp.              
Ordinario n. 26: determinazioni conseguenti";                                   
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio              
2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni               
socio-sanitarie";                                                               
- il Documento del Governo di Programmazione economica e finanziaria            
e la Relazione previsionale programmatica per l'anno 2003;                      
considerato:                                                                    
- l'opportunita' di adeguare l'onere a rilievo sanitario giornaliero            
determinato nella propria deliberazione 1378/99 per le case protette,           
le RSA, i centri diurni, l'assistenza domiciliare integrata di cui              
alla L.R. 5/94, all'aumento previsto nel DPEF e nella Relazione                 
previsionale programmatica per l'anno 2003 nella misura                         
dell'inflazione programmata, pari all'1,4 per cento per lo stesso               
anno;                                                                           
- la conseguente necessita' di rideterminare per l'anno 2003 gli                
oneri a rilievo sanitario previsti dalla propria deliberazione                  
1378/99 come segue:                                                             
Onere base  Onere per soggetti con       gravi disturbi                      
comportamentali                                                                 
Centro diurno  Euro 12,04  Euro 16,41                                           
  Gruppo A e B  Gruppo C  Gruppo D                                              
Case protette  Euro 28,99  Euro 21,88  Euro 17,50                               
RSA  Euro 28,99                                                                 
ADI  Euro  5,32                                                                 
- l'opportunita' di garantire una tempestiva comunicazione agli enti            
gestori ed alle AUSL per la predisposizione dei bilanci e la                    
determinazione delle rette a carico degli anziani utenti, evitando              
modifiche nel corso dell'anno ed i conseguenti problemi di rapporto             
con i cittadini e le complesse verifiche di competenza delle AUSL;              
ritenuto opportuno di:                                                          
- modificare la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378, e le             
successive modifiche ed integrazioni citate in premessa, aggiornando            
a partire dell'1/1/2003 gli oneri a rilievo sanitario in base alla              
previsione dell'inflazione programmata pari all'1,4 per cento ed                
inserendo alcune modificazioni ed integrazioni;                                 
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di              
legge:                                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la                
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";                    
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3201 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
dato atto che ai sensi dell'art. 37 - comma 4 della L.R. 43/01 e                
della propria deliberazione 2774/01: del parere favorevole espresso,            
per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio              
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari, dott.           
Graziano Giorgi e dal Responsabile del Servizio Assistenza                      
distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari dott.ssa            
Maria Lazzarato, in merito alla regolarita' tecnica della presente              
delibera; del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi, in ordine alla                  
legittimita' del presente provvedimento;                                        
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.                    
Immigrazione. Progetto giovani, Cooperazione internazionale Gianluca            
Borghi e dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prorogare fino al 31/12/2003 le facolta' concesse alle Aziende            
Unita' sanitarie locali con proprie deliberazioni n. 210 del                    
16/2/2000, n. 601 del 7 marzo 2001, e n. 2723 del 10/12/2001,                   
indicate in premessa, in considerazione dell'ormai quasi completa               
diffusione della funzione di lungodegenza post-acuzie e                         
riabilitazione estensiva, disponendo in particolare che:                        
"limitatamente all'anno 2003, per consentire la piena attuazione                
della funzione di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione                     
estensiva, secondo quanto previsto dalla programmazione e dalle                 
indicazioni tecniche regionali, l'Azienda Unita' sanitaria locale               
competente per territorio, in sede di convenzione con enti gestori di           
nuclei di RSA che hanno utilizzato la deroga per gli anni precedenti,           
puo' concordare sino al termine massimo del 31/12/2003 l'applicazione           
dei livelli assistenziali (assistenza di base, assistenza                       
infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza medica) e                 
contestualmente riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al               
limite massimo previsto dalla normativa preesistente (deliberazione             
della Giunta regionale del 12/10/1994, n. 5106)";                               
2) di modificare la propria deliberazione del 26 luglio 1999, n.                
1378, che approva la "Direttiva per l'integrazione di prestazioni               
sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non              
autosufficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui           
all'art. 20 della L.R. 5/94", come segue:                                       
a)  aggiornando dall'1/1/2003 gli oneri a rilievo sanitario per Casa            
protetta, RSA, Centro diurno, e Assistenza domiciliare all'indice di            
inflazione programmata stimata dal DPEF, pari all'1,4 per cento e               
rideterminati come segue:                                                       
Onere base  Onere per soggetti con       gravi disturbi                      
comportamentali                                                                 
Centro diurno  Euro 12,04  Euro 16,41                                           
  Gruppo A e B  Gruppo C  Gruppo D                                              
Case protette  Euro 28,99  Euro 21,88  Euro 17,50                               
RSA  Euro 28,99                                                                 
ADI  Euro  5,32                                                                 
b)  integrando il punto 4.1 "Assistenza domiciliare" come segue: "I             
Comuni sono tenuti ad assicurare il debito informativo previsto dalla           
circolare regionale n. 9 del 2002, in materia di sistema informativo            
e di rilevazione dell'attivita' di assistenza domiciliare sanitaria e           
socio-assistenziale, o da eventuali successive modificazioni.                   
L'assolvimento del debito informativo e' condizione per la                      
liquidazione degli oneri da imputare sul fondo sanitario";                      
c)  modificando il quarto capoverso dell'Allegato 1 al punto relativo           
all'assistenza medica come segue: "Per l'attivita' di diagnosi e                
cura, in caso di utilizzo di personale medico di cui al DPR n. 270              
del 28/7/2000, devono applicarsi le modalita' previste nei protocolli           
stipulati fra la Giunta regionale e i sindacati medici approvati con            
deliberazione della Giunta regionale n. 3085 del 28/12/2001";                   
d)  modificando l'Allegato 2: - sostituendo il punto h) come segue:             
"corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali               
formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per: -               
alimentazione; - alzate; - bagno di pulizia; - conservazione e                  
somministrazione dei farmaci; - inserimento in struttura; - igiene,             
antisepsi, disinfezione, sterilizzazione; - prevenzione e trattamento           
delle lesioni da decubito; - procedure assistenziali piu' diffuse o             
piu' complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni,           
catetere venoso eparinato, etc.; - procedure operative per far fronte           
ad emergenze; - corretto utilizzo presidi antidecubito"; e inserendo            
i seguenti punti:  "m) adozione di un programma volto alla riduzione            
dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un              
protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il               
monitoraggio, e la possibilita' di verifiche sulla prevalenza d'uso             
in ogni struttura; n) adozione di un programma di miglioramento della           
qualita' della vita e dell'assistenza dei pazienti affetti da demenza           
in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano                    
regionale demenze; o) adozione di programmi di miglioramento e di               
strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della                
stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle                   
infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di                 
alimentazione non corretta";                                                    
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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