DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2003, n. 38
Scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Approvazione delle modifiche al calendario approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1,
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernente norme in materia di qualita' dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti
attuativi;
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
- la Legge 23 marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto
1999, n. 372;
- la Legge "comunitaria" 39/02, che all'art. 41 prevede la delega al
Governo per il completamento del recepimento della direttiva
96/61/CE;
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179 che da' continuita' allo
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99;
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di
cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'Allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996";
considerato che:
- la direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti
normativi;
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi;
considerato inoltre che:
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,
fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n.
96/82/CE;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'autorita'
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale;
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;
- con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002,
questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 113 del 7 agosto 2002;
considerato altresi' che:
- la Giunta regionale ha in corso la predisposizione di un progetto
di legge regionale, da sottoporre al Consiglio regionale per la sua
approvazione, con cui provvedere a recepire nell'ordinamento
regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal DLgs
372/99. ad individuare nella Provincia l'autorita' competente alla
effettuazione dei procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata
ambientale, in quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna
rappresenta l'autorita' preposta all'insieme dei procedimenti
amministrativi che riguardano le tematiche dell'inquinamento e della
tutela ambientale ed infine a disegnare un procedimento snello,
efficiente ed in grado di introdurre significative semplificazioni
rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti
autorizzatori;
- il Governo non ha ancora provveduto ad emanare le linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, previste dall'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99,
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al
medesimo comma ed articolo;
- appare necessario prevedere che, in assenza di specifiche linee
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
DLgs. 372/99, questa Regione provveda, al fine di garantire
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad
adottare specifiche modalita' e relativa modulistica per la
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale:
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della direttiva
96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996", modificando in tal
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;
tale ridefinizione impone di rivedere la distribuzione delle
tipologie industriali nei diversi periodi individuati nel calendario
approvato con la citata delibera della Giunta regionale n. 1240 del
15 luglio 2002;
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, sta proponendo per le industrie
produttrici di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni
produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio, la elaborazione dei "requisiti generali
vincolanti" al fine della adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 3, comma 3 del DLgs 372/99;
ritenuto che:
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra
ricordati, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4,
comma 3 del DLgs 372/99, il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Allegato
1 che appare identico sia nella direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:
(segue allegato fotografato)
- sia, altresi', necessario confermare i criteri utilizzati per la
formazione del calendario delle scadenze, approvato con delibera
della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, che sono ad ogni
buon fine di seguito riportati:
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)
predisposte dalla Commissione Europea;
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i
settori per cui non sono disponibili i BREF;
- tempi di presentazione compatibili con:
- l'ipotesi di un tempo massimo di 180 giorni per il rilascio della
autorizzazione integrata ambientale (computando oltre ai 120 giorni
previsti nel progetto di legge regionale per la conclusione del
procedimento, anche 30 giorni per la presentazione di eventuali
integrazioni richieste e 30 giorni per computare un margine di
sicurezza);
- la possibilita' di prevedere ed effettuare momenti di confronto e
riflessione al termine di ogni periodo;
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli
uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di riferimento;
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;
- sia necessario modificare il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio
2002 come specificato nella seguente tabella:
Categoria IPPC Periodo di presentazione delle domande
1 Attivita' energetiche e 4 Industria chimica dall'1/10/03 al
31/10/03
5 Gestione dei rifiuti dall'1/11/03 al 30/11/03
2 Produzione e trasformazione dei metalli dall'1/12/03 al 31/12/03
6 Altre attivita' (esclusi allevamenti) dall'1/01/04 al 31/01/04
3 Industria dei prodotti minerali dall'1/02/04 al 29/02/04
6 Altre attivita' - solo allevamenti dall'1/03/04 al 31/03/04
dato atto che:
- sul progetto di modifica del calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale
piu' sopra riportato si sono svolti numerosi momenti di confronto
tecnico con le Province emiliano-romagnole che hanno nel complesso
valutato positivamente la proposta di modifica del calendario;
dato inoltre atto:
- del parere favorevole espresso dall'arch. Alessandro Maria Di
Stefano, responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione
sostenibilita' ambientale, in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, L.R. 43/01 e
della deliberazione di Giunta regionale 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti,
in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di
Giunta regionale 2774/01;
tutto cio' premesso, dato atto e ritenuto;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DLgs 372/99 e a
modificazione di quanto previsto con deliberazione della Giunta
regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, il nuovo calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale riportato nella seguente tabella:
Categoria IPPC Periodo di presentazione delle domande
1 Attivita' energetiche e 4 Industria chimica dall'1/10/03 al
31/10/03
5 Gestione dei rifiuti dall'1/11/03 al 30/11/03
2 Produzione e trasformazione dei metalli dall'1/12/03 al 31/12/03
6 Altre attivita' (esclusi allevamenti) dall'1/01/04 al 31/01/04
3 Industria dei prodotti minerali dall'1/02/04 al 29/02/04
6 Altre attivita' - solo allevamenti dall'1/03/04 al 31/03/04
b) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs
372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;
c) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.