REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2003, n. 38

Scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Approvazione delle modifiche al calendario approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e               
riduzione integrate dell'inquinamento;                                          
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1,            
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo             
per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;                                      
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva            
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate                        
dell'inquinamento";                                                             
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il              
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa";                                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e                 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in              
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                         
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,            
di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e               
85/203 concernente norme in materia di qualita' dell'aria                       
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento                  
prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;                   
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive           
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti                   
attuativi;                                                                      
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela            
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva                     
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e              
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole";                                                                      
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro                       
sull'inquinamento acustico";                                                    
- la Legge 23 marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto           
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto                
1999, n. 372;                                                                   
- la Legge "comunitaria" 39/02, che all'art. 41 prevede la delega al            
Governo per il completamento del recepimento della direttiva                    
96/61/CE;                                                                       
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179 che da' continuita' allo                      
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;                                      
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della                
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione               
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee              
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche            
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99;                        
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che                 
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione           
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'              
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di           
cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio            
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie                 
elencate nell'Allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del            
24 settembre 1996";                                                             
considerato che:                                                                
- la direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione                 
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate                            
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello                    
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti                  
normativi;                                                                      
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia               
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,             
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per            
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo               
complesso;                                                                      
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il               
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti                 
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi;           
considerato inoltre che:                                                        
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione            
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,              
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti             
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,               
fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n.               
96/82/CE;                                                                       
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'autorita'                  
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,              
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per             
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                      
ambientale;                                                                     
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'                
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;                              
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che               
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata                     
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;            
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni           
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le                  
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso            
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la           
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;                                 
- con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002,               
questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle                   
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione n. 113 del 7 agosto 2002;                                               
considerato altresi' che:                                                       
- la Giunta regionale ha in corso la predisposizione di un progetto             
di legge regionale, da sottoporre al Consiglio regionale per la sua             
approvazione, con cui provvedere a recepire nell'ordinamento                    
regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal DLgs                  
372/99. ad individuare nella Provincia l'autorita' competente alla              
effettuazione dei procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata           
ambientale, in quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna                   
rappresenta l'autorita' preposta all'insieme dei procedimenti                   
amministrativi che riguardano le tematiche dell'inquinamento e della            
tutela ambientale ed infine a disegnare un procedimento snello,                 
efficiente ed in grado di introdurre significative semplificazioni              
rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti                     
autorizzatori;                                                                  
- il Governo non ha ancora provveduto ad emanare le linee guida per             
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche                      
disponibili, previste dall'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99,                     
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al                 
medesimo comma ed articolo;                                                     
- appare necessario prevedere che, in assenza di specifiche linee               
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata            
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del                
DLgs. 372/99, questa Regione provveda, al fine di garantire                     
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad             
adottare specifiche modalita' e relativa modulistica per la                     
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale:             
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante                  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato", all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad            
autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti                  
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle                 
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del            
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,                   
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della direttiva             
96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996", modificando in tal               
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;                  
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in                     
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,           
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;              
tale ridefinizione impone di rivedere la distribuzione delle                    
tipologie industriali nei diversi periodi individuati nel calendario            
approvato con la citata delibera della Giunta regionale n. 1240 del             
15 luglio 2002;                                                                 
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,           
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, sta proponendo per le industrie                    
produttrici di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni                  
produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della             
Tutela del territorio, la elaborazione dei "requisiti generali                  
vincolanti" al fine della adozione dell'atto di indirizzo e                     
coordinamento di cui all'art. 3, comma 3 del DLgs 372/99;                       
ritenuto che:                                                                   
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra                   
ricordati, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4,           
comma 3 del DLgs 372/99, il calendario delle scadenze per la                    
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;             
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la                         
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti                 
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione                    
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Allegato            
1 che appare identico sia nella direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs                
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:                         
(segue allegato fotografato)                                                    
- sia, altresi', necessario confermare i criteri utilizzati per la              
formazione del calendario delle scadenze, approvato con delibera                
della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, che sono ad ogni             
buon fine di seguito riportati:                                                 
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;                  
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)                 
predisposte dalla Commissione Europea;                                          
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i           
settori per cui non sono disponibili i BREF;                                    
- tempi di presentazione compatibili con:                                       
- l'ipotesi di un tempo massimo di 180 giorni per il rilascio della             
autorizzazione integrata ambientale (computando oltre ai 120 giorni             
previsti nel progetto di legge regionale per la conclusione del                 
procedimento, anche 30 giorni per la presentazione di eventuali                 
integrazioni richieste e 30 giorni per computare un margine di                  
sicurezza);                                                                     
- la possibilita' di prevedere ed effettuare momenti di confronto e             
riflessione al termine di ogni periodo;                                         
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli           
uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di riferimento;           
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la               
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;                   
- sia necessario modificare il calendario delle scadenze per la                 
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio             
2002 come specificato nella seguente tabella:                                   
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1 Attivita' energetiche e   4 Industria chimica  dall'1/10/03 al                
31/10/03                                                                        
5 Gestione dei rifiuti  dall'1/11/03 al 30/11/03                                
2 Produzione e trasformazione dei   metalli  dall'1/12/03 al 31/12/03           
6 Altre attivita' (esclusi allevamenti)  dall'1/01/04 al 31/01/04               
3 Industria dei prodotti minerali  dall'1/02/04 al 29/02/04                     
6 Altre attivita' - solo allevamenti  dall'1/03/04 al 31/03/04                  
dato atto che:                                                                  
- sul progetto di modifica del calendario delle scadenze per la                 
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale              
piu' sopra riportato si sono svolti numerosi momenti di confronto               
tecnico con le Province emiliano-romagnole che hanno nel complesso              
valutato positivamente la proposta di modifica del calendario;                  
dato inoltre atto:                                                              
- del parere favorevole espresso dall'arch. Alessandro Maria Di                 
Stefano, responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione             
sostenibilita' ambientale, in merito alla regolarita' tecnica del               
presente atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, L.R. 43/01 e                
della deliberazione di Giunta regionale 2774/01;                                
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti,           
in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi              
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di            
Giunta regionale 2774/01;                                                       
tutto cio' premesso, dato atto e ritenuto;                                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DLgs 372/99 e a             
modificazione di quanto previsto con deliberazione della Giunta                 
regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, il nuovo calendario delle                 
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale riportato nella seguente tabella:                          
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1 Attivita' energetiche e   4 Industria chimica  dall'1/10/03 al                
31/10/03                                                                        
5 Gestione dei rifiuti  dall'1/11/03 al 30/11/03                                
2 Produzione e trasformazione dei   metalli  dall'1/12/03 al 31/12/03           
6 Altre attivita' (esclusi allevamenti)  dall'1/01/04 al 31/01/04               
3 Industria dei prodotti minerali  dall'1/02/04 al 29/02/04                     
6 Altre attivita' - solo allevamenti  dall'1/03/04 al 31/03/04                  
b) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee                
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata            
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs           
372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche                   
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda             
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire                    
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;                
c) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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