REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2003, n. 1827

L.R. 40/01, art. 31, comma 4, lett. b). Variazione di bilancio UPB 1.5.2.2.20100. Fondo socio assistenziale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui                      
integralmente richiamate ed in attuazione dell'art. 31 "Variazione di           
bilancio, comma 4, lettera b) della citata L.R. 40/01, le seguenti              
variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'esercizio               
finanziario 2003 ai sottoindicati capitoli appartenenti alla stessa             
UPB 1.5.2.2.20101 "Fondo socio-assistenziale".                                  
1) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA                                              
Variazioni in diminuzione                                                       
Cap. 57150 - Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni           
singoli e alle forme associative, alle Aziende Unita' sanitarie                 
locali, alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e             
ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno alla                   
attivita' di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e               
Legge 8 novembre 2000, n. 328                                                   
Stanziamento di competenza  Euro 1.000.000,00                                   
Stanziamento di cassa  Euro 1.000.000,00                                        
Variazioni in aumento                                                           
Cap. 57120 - Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni           
singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e           
per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura,            
al sostegno economico ed alla mobilita' degli anziani dei disabili o            
inabili (art. 47, comma 1, lett. b) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge            
8 novembre 2000, n. 328)                                                        
Stanziamento di competenza  Euro 1.000.000,00                                   
Stanziamento di cassa  Euro 1.000.000,00                                        
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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