ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIREZIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

Opzioni tariffarie di trasporto in vigore dall'1 giugno 2003 per le forniture di energia elettrica del mercato libero, vincolato e autoproduzioni

ENEL Distribuzione ha ridotto dall'1 giugno le opzioni tariffarie per           
gli "usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica" sia             
in bassa che in media tensione, con potenza disponibile superiore a             
16,5 kW.                                                                        
La riduzione riguarda la componente tariffaria relativa al trasporto            
e interessa in uguale misura i clienti del mercato vincolato e del              
mercato libero connessi alla rete elettrica di ENEL Distribuzione.              
I nuovi prezzi sono stati approvati dall'Autorita' per l'energia                
elettrica e il gas sulla base di quanto stabilito all'articolo 4 del            
Testo Integrato.                                                                
I prezzi esposti nelle tabelle, quindi, si riferiscono alla sola                
componente trasporto.                                                           
(segue allegato fotografato)                                                    
Definizioni                                                                     
Per potenza "disponibile" si intende:                                           
- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture              
esistenti al 31/12/2002;                                                        
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove              
forniture senza misura della potenza prelevata;                                 
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente            
e resa disponibile da ENEL Distribuzione, per le nuove forniture con            
misura della potenza prelevata.                                                 
Per potenza "impegnata" si intende:                                             
- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza           
disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;              
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre                 
forniture con misura della potenza prelevata, in particolare:                   
- nelle opzioni tariffarie base non multiorarie, la potenza di                  
riferimento per l'addebito del corrispettivo e' la massima prelevata            
nell'anno solare;                                                               
- nelle opzioni tariffarie base multiorarie e in quelle speciali, la            
potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo e' la massima           
prelevata in ciascun mese; fa eccezione l'opzione speciale "Forfait             
SB4", ove la potenza di riferimento e' quella contrattuale.                     
Note                                                                            
(1) Provvedimento CIP 45/90, Titolo II, comma 2, paragrafo b, punto             
2:                                                                              
- F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9 e le 11 e tra le 17 e             
le 19 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo invernale                  
(gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre);                       
- F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9, tra le           
11 e le 17 e tra le 19 e le 21,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi'            
del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12 dei                 
giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo estivo, escluso il mese di           
agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre);                            
- F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e             
tra le 12 e le 21,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo             
estivo, escluso il mese di agosto;                                              
- F4 "ore vuote": quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le            
21,30 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi', tutte le ore del              
sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto.                      
(2) II corrispettivo di potenza si applica alla potenza prelevata               
massima nel mese, indipendentemente dalla fascia oraria in cui tale             
prelievo massimo viene effettuato.                                              
(3) L'utilizzazione mensile complessiva e' data dal rapporto tra il             
consumo mensile di energia e la potenza prelevata massima del mese              
(vedi nota 5). Il consumo mensile relativo a ciascuna fascia oraria             
viene ripartito per blocchi di utilizzazione in proporzione al                  
rapporto tra il consumo mensile compreso entro ciascun blocco di                
utilizzazione (fino a 100 ore, oltre 100 e fino a 200 ore, oltre 200            
ore) e il consumo mensile complessivo. Ad esempio per un consumo                
mensile di 400.000 kWh di cui 50.000 kWh in ore di punta (F1),                  
100.000 kWh in ore di alto carico invernale (F2) e 250.000 kWh in ore           
vuote (F4), con una potenza prelevata massima nel mese di 1.000 kW si           
determina che il 25% del consumo totale del mese ricade nel blocco              
fino a 100 ore/mese, un ulteriore 25% del consumo ricade nel secondo            
blocco (oltre 100 e fino a 200 ore/mese), e il restante 50%                     
nell'ultimo blocco di utilizzazione (oltre 200 ore/mese). Il consumo            
di ciascuna fascia oraria viene quindi ripartito nei tre blocchi di             
utilizzazione in base a dette percentuali. Per le ore di punta                  
(50.000 kWh) la ripartizione del consumo di fascia per blocchi di               
utilizzazione e' la seguente: 12.500 kWh nel primo blocco, ulteriori            
12.500 kWh nel secondo blocco, i restanti 25.000 kWh nel terzo                  
blocco. Nel caso del consumo in ore di alto carico (100.000 kWh) la             
ripartizione del consumo per blocchi di utilizzazione e' la seguente:           
25.000 kWh nel primo blocco, ulteriori 25.000 kWh nel secondo blocco,           
i restanti 50.000 kWh nel terzo blocco. Con la stessa modalita' si              
calcola la ripartizione del consumo in ore vuote.                               
IL RESPONSABILE                                                                 
Luigi Giliotti                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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