ROMAGNA ACQUE SPA - FORLI'

COMUNICATO

Tariffe per fornitura acqua potabile ai subdistributori

Romagna Acque SpA - Forli', con delibera del Consiglio di                       
amministrazione del 9 giugno 2003, ha approvato un aumento del                  
+1,505% delle tariffe per il servizio di acqua ai subdistributori.              
L'aumento tariffario ha decorrenza dall'1 gennaio 2003.                         
Di seguito si evidenziano le tariffe in vigore al 31/12/2002 e le               
nuove tariffe vigenti dall'1 gennaio 2003 distinte per tipologia di             
subdistributori.                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    
(1) Classificazione tipologie di subdistributori: Subdistributori "A"           
- A contratto speciale Subdistributori "B" - Massima idroesigenza               
Subdistributori "C" - Forte idroesigenza Subdistributori "D" -                  
Autoproduzione significativa Subdistributori "E" - Autoproduzione               
rilevante                                                                       
(2) - Tariffa di "zoccolo": tariffa uguale per tutti i                          
subdistributori ad esclusione di quelli di tipo "A" per i quali non             
c'e' distinzione fra zoccolo e supplemento estivo e invernale; la               
tariffa di zoccolo e' indifferenziata per periodo invernale o estivo.           
Il quantitativo di "zoccolo": e' assegnato ad ogni subdistributore,             
che e' obbligato ad acquistarlo, in base agli abitanti residenti nel            
territorio servito ed e' calcolato sulla base di 130                            
litri/abitante/giorno. - Tariffa di "supplemento": e' una tariffa               
differenziata in funzione dell'idroesigenza del subdistributore e               
varia fra periodo estivo e periodo invernale. Periodo estivo: da                
maggio a ottobre; periodo invernale da novembre ad aprile. Il                   
quantitativo di supplemento non e' soggetto ad obbligo di acquisto da           
parte del subdistributore.                                                      
(3) Subdistributori con contratto speciale: ai Comuni di Borghi e di            
Sogliano al Rubicone viene applicata, per tutti quantitativi                    
acquistati, la tariffa di "zoccolo" aumentata di 0,154937 Euro/mc;              
alla Repubblica di San Marino viene applicata, per tutti i                      
quantitativi acquistati, la tariffa di zoccolo.                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Giancarlo Zeccherini                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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