REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2003, n. 1100

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Savio" di interesse della Northen Petroleum Plc - Presa d'atto delle determinazioni della CDS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Savio",           
di interesse della Northern Petroleum Plc, poiche' le attivita' in              
previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di                  
Servizi conclusasi il giorno 9 giugno 2003, nel complesso                       
ambientalmente compatibile;                                                     
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di ricerca            
di cui al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni                
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della               
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante           
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte.              
Prospezione sismica:                                                            
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'              
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate              
fasce di rispetto: - le "zone di tutela naturalistica", le "fasce di            
espansione inondabili", le "zone ad elevata difficolta' scolante", e            
le zone interessate da "complessi archeologici", cosi' come                     
individuate dai piani territoriali delle Province; - filari, siepi ed           
elementi boschivi tutelati ai sensi dell'art. 10 del PTCP della                 
Provincia di Forli'-Cesena, prevedendo una adeguata distanza dai loro           
apparati radicali; - le aree ricadenti all'interno del perimetro del            
Parco regionale del Delta del Po; - le strutture urbane storiche e le           
strutture insediative storiche non urbane cosi' come individuate dai            
piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in               
generale i centri abitati considerando per questi una fascia di                 
rispetto di almeno m. 200; - le aree di rilevanza archeologica, gli             
edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 29                 
ottobre 1999, n. 490; - le zone tutelate ex DLgs 490/99 ricadenti               
all'interno del territorio del comune di Cervia; - le zone di arenile           
o ad esse immediatamente correlate; - le zone ricadenti all'interno             
del sistema costiero come perimetrato dal PTCP della Provincia di               
Forli'-Cesena; - l'intero territorio del comune di Gambettola;                  
2) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere              
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;                  
3) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA           
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia           
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e                  
l'ubicazione dei punti di energizzazione;                                       
4) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente             
le modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle             
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di                  
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali                       
interessate;                                                                    
5) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,                   
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA                    
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo                    
anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni               
(calendario dettagliato delle operazioni): personale                            
dell'Amministrazione comunale potra' presenziare alle operazioni;               
6) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto               
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle                         
autorizzazioni di norma dovute per i cantieri temporanei;                       
7) i punti di vibrata non potranno essere posizionati entro un raggio           
di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti              
nell'area;                                                                      
8) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte            
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare             
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con                 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,               
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti                 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.                          
Pozzo esplorativo:                                                              
9) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a            
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta                 
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando              
che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone            
in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione            
sismica;                                                                        
10) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a           
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta                 
localizzato precisamente il sito della postazione; il SIA da                    
presentare nell'ambito della procedura di VIA dovra' contenere                  
approfondimenti e studi quantitativi circa la subsidenza indotta a              
seguito di un'eventuale, successiva entrata in produzione, correlando           
le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' per esposizione) del           
territorio e del sito specifico di localizzazione;                              
11) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse             
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;                 
c) di dare atto la Conferenza di Servizi ha inteso manifestare in               
modo netto la propria contrarieta' ad un'eventuale futura richiesta             
di sfruttamento dei potenziali giacimenti di idrocarburi;                       
d) di dare atto che il parere delle Province di Ravenna,                        
Forli'-Cesena, Rimini e dei Comuni di Cervia, Cesenatico, Gambettola,           
Forli', espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996           
e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive            
modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del sopracitato             
"Rapporto" di cui al punto 3.7;                                                 
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 5, comma 2 del             
DPR 12 aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999,           
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dei Comuni di                      
Bellaria-Igea Marina, Bertinoro, Cesena, Gatteo, Longiano, Ravenna,             
Rimini, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul             
Rubicone, non intervenuti alla seduta conclusiva della Conferenza di            
Servizi, si intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della           
Legge 7 agosto 1990, n. 241;                                                    
f) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco                  
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11            
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi             
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'                 
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto                
3.7;                                                                            
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente Northern Petroleum Plc;                  
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli               
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio               
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero            
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio                  
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Consorzio di             
Gestione del Parco regionale del Delta del Po; alle Province di                 
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini; ai Comuni di Bellaria-Igea Marina,             
Bertinoro, Cervia, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano,            
Ravenna, Forli', Rimini, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna            
e Savignano sul Rubicone; alle ARPA - Sezioni provinciali di Ravenna,           
Forli'-Cesena e Rimini;                                                         
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6                    
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto                     
ambientale;                                                                     
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina