REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 113

Approvazione del Piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DPR 30 luglio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria";           
- l'OM 2/1/1993 "Norme integrative per l'eradicazione della                     
tubercolosi dagli allevamenti bovini";                                          
- il DM 10/5/1993 "Aggiornamento delle tariffe relative alle prove              
diagnostiche effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali             
connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi";               
- il DM 27/8/1994, n. 651 "Regolamento concernente il Piano nazionale           
per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";                 
- il DM 15/12/1995, n. 592 "Regolamento concernente il Piano                    
nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti               
bovini e bufalini";                                                             
- il DM 2/5/1996, n. 358 "Regolamento concernente il Piano nazionale            
per la eradicazione della leucosi bovina enzootica";                            
- il DM 12/8/1997, n. 429 "Regolamento recante modificazioni al DM              
2/7/1992, n. 453, come modificato dal DM 31/5/1995, n. 292,                     
concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi             
negli allevamenti ovini e caprini, al DM 27/8/1994, n. 651,                     
concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi             
negli allevamenti bovini e al DM 2/5/1996, n. 358, concernente il               
Piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli            
allevamenti bovini e bufalini";                                                 
- il DPR 14/1/1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione delle                 
direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul           
mercato di latte e di prodotti a base di latte";                                
- la circolare dell'Assessore regionale alla Sanita' 30/8/1996, n. 32           
"DM 15/12/1995, n. 592. Regolamento concernente il Piano nazionale              
per la eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina."                       
- il DPR 30/4/1996, n. 317 "Regolamento per l'attuazione della                  
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla                        
registrazione degli animali";                                                   
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17/7/2000 che istituisce un              
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo             
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni             
bovine, che abroga il Regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio;               
- il DLgs 22/5/1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che            
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di              
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali               
delle specie bovina e suina.";                                                  
- la deliberazione di Giunta regionale n. 878 del 29/5/2001 recante             
"Istituzione della figura del Veterinario riconosciuto per le aziende           
che allevano animali destinati alle produzioni alimentari, per                  
l'attuazione di sistemi e piani di sorveglianza e qualificazione                
sanitaria delle aziende zootecniche";                                           
- la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 "Modifiche al Titolo V            
della parte seconda della Costituzione";                                        
- il DM 31/1/2002 "Disposizioni in materia di funzionamento                     
dell'anagrafe bovina";                                                          
- il Regolamento (CE) n. 535/2002 del 21/3/2002 di modifica                     
dell'Allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la                   
decisione 2000/330/CE;                                                          
- il DM 7/6/2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione            
dell'anagrafe bovina";                                                          
- il Regolamento (CE) n. 1226/2002 del 8/7/2002 che modifica                    
l'Allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;                          
considerata la necessita' di:                                                   
- mantenere e, dove possibile, migliorare lo stato sanitario del                
patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso             
l'applicazione dei piani di eradicazione della brucellosi bovina,               
della tubercolosi e della leucosi bovina enzootica adeguando il                 
sistema di controllo delle tre malattie alla situazione                         
epidemiologica attuale caratterizzata dal riscontro di bassi livelli            
di positivita' agli esami diagnostici;                                          
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e                  
strumentali impiegate per la prevenzione e la lotta alle                        
sopraelencate malattie, garantendo al contempo la tutela della                  
sanita' del patrimonio bovino regionale e la sicurezza dei prodotti             
alimentari derivati, attraverso l'espletamento di attivita' di                  
controllo mirate piu' specificamente alle situazioni a rischio;                 
- adeguare il sistema di controllo delle tre malattie in questione a            
quanto previsto dalla direttiva 97/12/CE recepita con DLgs 22/5/1999,           
n. 196;                                                                         
- superare l'attuale sistema di articolato in tre distinti piani                
nazionali da attuarsi secondo una programmazione regionale delle                
attivita' attraverso l'implementazione di un sistema unico di                   
programmazione che consenta un monitoraggio costante delle tre                  
malattie;                                                                       
- di prevedere al termine di ogni anno solare l'effettuazione, da               
parte del competente Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti               
dell'Assessorato alla Sanita', della rendicontazione sull'attivita'             
svolta;                                                                         
preso atto che il piano oggetto della presente deliberazione e' stato           
concordato con la Direzione generale Sanita' pubblica veterinaria               
alimenti e nutrizione del Ministero della Salute e con i rispettivi             
centri di referenza nazionali;                                                  
ritenuto pertanto di:                                                           
- modificare l'attuale sistema di controllo e di eradicazione della             
tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica           
secondo le modalita' indicate nel piano allegato al presente atto;              
- stabilire che qualora in corso d'anno l'implementazione e la messa            
a regime del Piano in oggetto renda necessario apportare modifiche al           
modello di scheda utilizzato per l'invio dei campioni, il rilevamento           
di dati per focolai e sospetti focolai e per impartire istruzioni               
operative per il prelievo dei campioni (Allegati da A/1 a A/6),                 
provvedera' il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali con               
proprie determinazioni;                                                         
- per quel che concerne le spese di esecuzione delle prove                      
diagnostiche previste dal piano suddetto, stabilire che tali spese              
sono a carico delle Aziende Unita' sanitarie locali;                            
- precisare che per quanto riguarda i costi di tali prove si rinvia a           
quanto previsto dall'articolo 3 del DM 10/5/1993, che ne fissa il               
costo, mentre, per le prove previste dal piano e non comprese                   
nell'elenco di cui alla suddetta norma, l'Istituto Zooprolattico                
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito                 
dell'autonomia ad esso riconosciuta dalla L.R. 3/00, ne definisce le            
tariffe;                                                                        
richiamati:                                                                     
- il DLgs n. 165 del 30/3/2001;                                                 
- la L.R. 43/01;                                                                
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di             
legge:                                                                          
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001, concernente: "Direttiva sulle               
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2775 in data 10 dicembre 2001, concernente: "Disposizioni per la           
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;                      
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente: "Riorganizzazione delle            
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente: "Approvazione degli atti           
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
dato atto ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della              
propria delibera n. 2774 del 10 dicembre 2001:                                  
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Ivano Massirio in ordine alla           
regolarita' tecnica del presente provvedimento;                                 
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali dr. Franco Rossi, in ordine alla legittimita' del             
presente provvedimento;                                                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano              
regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi e della              
leucosi bovina enzootica, allegato alla presente quale parte                    
integrante;                                                                     
2) di prevedere che al termine di ogni anno solare sia effettuata, da           
parte del competente Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti               
dell'Assessorato alla Sanita', la rendicontazione sull'attivita'                
svolta;                                                                         
3) di stabilire che qualora in corso d'anno l'implementazione e la              
messa a regime del Piano in oggetto renda necessario apportare                  
modifiche al modello di scheda utilizzato per l'invio dei campioni,             
il rilevamento di dati per focolai e sospetti focolai e per impartire           
istruzioni operative per il prelievo dei campioni (Allegati da A/1 a            
A/6), provvedera' il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali             
con proprie determinazioni;                                                     
4) per quanto attiene alle sanzioni, per i contravventori alle                  
disposizioni del Piano, di rinviare alle disposizioni contenute nel             
DLgs 196/99;                                                                    
5) per quel che riguarda le spese sostenute dall'Istituto                       
Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna per              
l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dal Piano suddetto, si           
precisa che esse sono a carico delle Aziende Unita' sanitarie locali            
della Regione, e, per cio' che attiene ai  costi, si rinvia alla                
regolamentazione fissata dal DM 10/5/1993 richiamato in premessa, che           
fissa il costo di ciascuna prova;                                               
6) per quanto concerne le prove diagnostiche previste dal Piano, non            
rientranti nell'elenco di cui all'articolo 3 del citato DM, di                  
stabilire che l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia           
ed Emilia-Romagna, nell'ambito dell'autonomia ad esso riconosciuta              
dalla L.R. 3/00, ne definisce le tariffe;                                       
7) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi                
bovina e della leucosi bovina enzootica                                         
1. Obiettivi del Piano di controllo                                             
Attraverso l'esecuzione del presente Piano di sorveglianza si                   
vogliono ottenere i seguenti obiettivi:                                         
1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del               
patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso             
l'applicazione dei Piani di eradicazione della brucellosi bovina,               
della tubercolosi e della leucosi bovina enzootica;                             
1.2.  razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e              
strumentali attraverso l'espletamento di attivita' di controllo                 
mirate alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di             
tutto il patrimonio bovino;                                                     
1.3.  ottenere e mantenere i requisiti richiesti dalla normativa                
comunitaria per la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne            
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.                          
2. Strutture coinvolte                                                          
Il Piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure            
con compiti ben definiti.                                                       
2.1. Detentori                                                                  
Ai sensi del DPR 317/96, il detentore e' una qualsiasi persona fisica           
e giuridica responsabile degli animali. Ai fini del presente piano al           
detentore sono assegnati i seguenti compiti:                                    
- identificare entro 20 giorni, e in ogni caso prima che gli animali            
lascino l'azienda, i capi nati in stalla e/o introdotti in azienda da           
Paesi Terzi; mantenere l'identificazione degli animali presenti in              
azienda;                                                                        
- mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la                     
registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita;                   
- registrare, direttamente o tramite suo delegato, in banca dati i              
capi nati in stalla o importati da Paesi Terzi entro 7 giorni dalla             
loro marcatura;                                                                 
- segnalare entro 8 giorni al Servizio Veterinario della Azienda                
Unita' sanitaria locale competente l'introduzione in azienda di capi            
bovini di qualsiasi eta' e provenienza. Nel caso di introduzione di             
animali di provenienza nazionale o comunitaria la segnalazione dovra'           
essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia del                 
modello 4 RPV e una fotocopia dei passaporti degli animali                      
introdotti;                                                                     
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della Azienda               
Unita' sanitaria locale la morte degli animali;                                 
- richiedere al Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria             
locale competente il rilascio della certificazione sanitaria di                 
scorta per tutti gli animali da riproduzione destinati ad altri                 
allevamenti o a stalle di sosta di commercianti;                                
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della Azienda               
Unita' locale sanitaria competente tutti gli aborti e i casi di                 
ritenzione placentare verificatisi in azienda;                                  
- collaborare con il Servizio Veterinario nell'esecuzione delle                 
indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo            
di campioni per le prove di laboratorio;                                        
- rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall'Autorita'            
sanitaria competente.                                                           
2.2. Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali                   
Il Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale, in               
qualita' di Autorita' sanitaria competente, e' responsabile della               
esecuzione del Piano ed ha i seguenti compiti:                                  
- provvedere al rilascio e alla vidimazione del passaporto entro 14             
giorni dalla segnalazione del detentore, previa verifica della                  
registrazione del capo in banca dati nazionale;                                 
- vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di                         
identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei                 
movimenti degli stessi;                                                         
- eseguire l'ispezione post mortem delle carcasse dei bovini inviati            
alla normale macellazione, volta alla rilevazione di forme tumorali             
che potrebbero essere dovute a LBE, nonche' di lesioni riferibili a             
TBC;                                                                            
- prelevare i campioni per le prove di laboratorio ed eseguire le               
prove tubercoliniche;                                                           
- verificare l'esistenza dei requisiti per                                      
l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende;            
- effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro            
di positivita' alle prove diagnostiche ufficiali e di laboratorio;              
- impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'autorita' sanitaria locale            
nella predisposizione di atti volti al risanamento delle aziende                
infette, nonche' ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad           
altri animali e all'uomo;                                                       
- elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attivita' al                 
Centro Epidemiologico veterinario regionale (CEREV).                            
2.3. Sezioni diagnostiche provinciali IZSLER                                    
Le Sezioni Diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico               
sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER)                         
contribuiscono al sistema attraverso le attivita' dei loro                      
laboratori:                                                                     
- forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della               
Azienda Unita' sanitaria locale nelle operazioni di prelievo dei                
campioni, nonche' nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e              
nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;                 
- eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e                
istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle                
Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito del Piano;                          
- segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente                  
eventuali riscontri di positivita' per le malattie oggetto del Piano            
rilevati su campioni conferiti da privati.                                      
2.4. Centro Epidemiologico veterinario regionale                                
Il Centro emiliano romagnolo di Epidemiologia veterinaria (CEREV)               
funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni                   
relative alle attivita' svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i            
seguenti compiti:                                                               
- raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari            
delle Aziende Unita' sanitarie locali e dalle Sezioni Diagnostiche              
provinciali IZSLER;                                                             
- produrre rapporti periodici sulle attivita' svolte e sui risultati            
ottenuti e relazioni sull'andamento del Piano di sorveglianza;                  
- collaborare con i Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie           
locali nell'espletamento delle indagini epidemiologiche;                        
- effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza                
dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello              
internazionale.                                                                 
2.5. Servizio Veterinario regionale                                             
Il Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna, infine,                   
effettua la programmazione delle attivita' dei Servizi Veterinari;              
definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le            
attivita' dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il livello           
centrale (Ministero della Salute - Direzione gen. della Sanita'                 
pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione).                       
3. Attivita'                                                                    
Le attivita' previste dal Piano sono volte alla rilevazione degli               
allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di           
rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del           
Piano. Il controllo periodico della qualifica sanitaria degli                   
allevamenti permettera' di effettuare la verifica dei risultati delle           
attivita' di sorveglianza.                                                      
3.1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti bovini                         
3.1.1.  La segnalazione al Servizio Veterinario della Azienda Unita'            
sanitaria locale degli aborti e dei casi di ritenzione placentare da            
parte del detentore e' obbligatoria;                                            
3.1.2.  dovranno essere attivati sistemi che incentivino l'attivita'            
di segnalazione degli aborti ai Servizi Veterinari delle Aziende                
Unita' sanitarie locali. I Servizi Veterinari delle Aziende Unita'              
sanitarie locali possono attivare, in collaborazione con gli                    
allevatori ed i veterinari aziendali, un servizio gratuito di                   
raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi.             
3.2. Controlli sulla movimentazione animale                                     
3.2.1. Brucellosi e leucosi bovina enzootica                                    
3.2.1.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati           
da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che               
detti animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da                
brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica, e, se di eta' superiore           
a 12 mesi, sono stati sottoposti ad un controllo sierologico                    
favorevole nei 30 giorni precedenti l'introduzione. Detti controlli             
sierologici non sono necessari qualora gli animali provengano da uno            
Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto                  
ufficialmente indenne da brucellosi e/o leucosi bovina enzootica                
dalla Commissione Europea.                                                      
Il controllo sierologico di cui sopra deve comunque essere effettuato           
sugli animali di eta' superiore a 12 mesi movimentati all'interno del           
territorio della regione Emilia-Romagna.                                        
3.2.1.2. Il controllo di identita' e documentale da parte del                   
Servizio Veterinario della Aziende Unita' sanitaria locale e'                   
obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli              
animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento             
delle seguenti attivita':                                                       
- attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai detentori           
finalizzate ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio               
Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento entro gli           
8 giorni;                                                                       
- sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo               
scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano                      
regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente              
indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria.                  
3.2.1.3. Il controllo sierologico per brucellosi sui capi in                    
compravendita viene effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di            
prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del                  
complemento (FdC).                                                              
3.2.1.4. Sugli animali in compravendita di eta' superiore a 12 mesi             
dovra' inoltre essere effettuato un controllo sierologico individuale           
per leucosi mediante l'esecuzione di una prova di immunodiffusione in           
gel di agar (AGID) o ELISA.                                                     
3.2.1.5. Gli animali risultati positivi ad una qualsiasi di queste              
prove sierologiche dovranno essere immediatamente isolati e non                 
possono spostarsi fino a che non viene chiarito il loro stato                   
sanitario. Nel caso di positivita' alla FdC per brucellosi o all'AGID           
(o ELISA) alla leucosi bovina enzootica, gli approfondimenti                    
diagnostici dovranno comprendere anche l'esecuzione di un controllo             
sierologico individuale su tutti i capi di eta' superiore a 12 mesi             
presenti in azienda.                                                            
3.2.1.6. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda                
situata al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna o               
siano transitati per una stalla di sosta, il Servizio Veterinario               
della Azienda Unita' sanitaria locale competente provvedera' anche ad           
eseguire un controllo sierologico sugli animali introdotti con le               
modalita' descritte al punto 3.2.1.3. e 3.2.1.4. Tale controllo deve            
essere eseguito tra i 15 e i 42 giorni dalla uscita dall'azienda di             
provenienza.                                                                    
3.2.1.7. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza                       
certificazione la qualifica sanitaria per brucellosi e leucosi viene            
sospesa fino a che tutti gli animali di eta' superiore a 12 mesi non            
abbiano subito con esito favorevole due prove sierologiche                      
individuali praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e                   
inferiore a dodici.                                                             
3.2.2. Tubercolosi bovina                                                       
3.2.2.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati           
da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che               
detti animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da                
tubercolosi bovina, e, se di eta' superiore a 42 giorni, sono stati             
sottoposti ad una prova tubercolinica con esito favorevole nei 30               
giorni precedenti l'introduzione. La prova tubercolinica non e'                 
necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da              
una Regione di uno Stato Membro riconosciuto ufficialmente indenne da           
tubercolosi dalla Commissione Europea.                                          
La prova tubercolinica di cui sopra deve comunque essere effettuata             
sugli animali di eta' superiore a 42 giorni movimentati all'interno             
del territorio della regione Emilia-Romagna.                                    
3.2.2.2. Gli animali risultati dubbi o positivi alla prova                      
tubercolinica non possono spostarsi fino a che non viene chiarito il            
loro stato sanitario. Nel caso di positivita' alla prova                        
tubercolinica, gli approfondimenti diagnostici dovranno comprendere             
anche l'esecuzione di una prova tubercolinica su tutti i capi di eta'           
superiore a 42 giorni presenti in azienda.                                      
3.2.2.3. Il controllo di identita' e documentale da parte del                   
Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale e'                   
obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli              
animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento             
delle seguenti attivita':                                                       
- attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai detentori           
finalizzate ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio               
Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento entro gli           
8 giorni;                                                                       
- sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo               
scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano                      
regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente              
indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria.                  
3.2.2.4. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda                
situata al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna o               
siano transitati per una stalla di sosta, il Servizio Veterinario               
della Azienda Unita' sanitaria locale competente provvedera' anche ad           
eseguire una prova tubercolinica sugli animali introdotti. Tale prova           
deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda           
di origine.                                                                     
3.2.2.5. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza                       
certificazione la qualifica sanitaria per tubercolosi viene sospesa             
fino a che tutti gli animali di eta' superiore a 42 giorni non                  
abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche                    
praticate ad un intervallo superiore a quattro mesi e inferiore a               
dodici.                                                                         
3.3. Vigilanza sulle stalle di sosta                                            
3.3.1. Le stalle dei commercianti, in quanto strutture nelle quali              
gli animali di diverse provenienze vengono a contatto, dovranno                 
essere sottoposte a controlli da parte del Servizio Veterinario della           
Azienda Unita' sanitaria locale competente; il DLgs 196/99, infatti,            
prevede che queste strutture siano autorizzate sulla base di precisi            
requisiti strutturali e operativi, registrate e sottoposte a                    
controlli veterinari ufficiali sistematici (art. 11).                           
3.3.2. Le stalle destinate ai bovini di allevamento devono infatti              
essere unita' epidemiologiche nettamente separate da quelle adibite             
agli animali da macello (DLgs 22/5/1999, n. 196, art. 1, punto 2,               
lettera r); prima dell'attivazione del Piano quindi e' opportuno che            
venga effettuata da parte del Servizio Veterinario della Azienda                
Unita' sanitaria locale una revisione delle autorizzazioni in tutte             
le stalle di sosta operanti.                                                    
3.3.3. I Servizi Veterinari della Azienda Unita' sanitaria locale               
dovranno assicurare l'esecuzione di controlli periodici, definiti               
sulla base della entita' della movimentazione operata, e comunque               
almeno mensili, nelle stalle di sosta destinate a bovini da                     
allevamento. I controlli dovranno essere effettuati secondo una                 
specifica procedura operativa e dovranno sempre prevedere:                      
- una verifica della  corretta identificazione di tutti i bovini                
eventualmente presenti nella stalla di sosta e il controllo della               
loro documentazione sanitaria di scorta;                                        
- la verifica della corretta compilazione del registro di carico e              
scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.                            
3.3.4. In caso di rinnovo delle certificazioni sanitarie di animali             
introdotti senza prove perche' provenienti da uno Stato Membro o da             
una Regione di uno Stato Membro riconosciuto ufficialmente indenne              
dalla Commissione Europea, inoltre, si dovra' sempre provvedere agli            
opportuni accertamenti diagnostici per la verifica dello stato                  
sanitario degli animali nei confronti della tubercolosi, della                  
brucellosi e della leucosi bovina enzootica.                                    
3.3.5. Il Servizio Veterinario intraprende ogni iniziativa ritenuta             
necessaria per prevenire la propagazione di malattie.                           
3.4. Vigilanza al macello                                                       
3.4.1. Tubercolosi bovina                                                       
3.4.1.1. Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post           
mortem da parte di un Veterinario ufficiale. L'ispezione deve                   
comprendere (Allegato I del DLgs 18/4/1994, n. 286), tra l'altro,               
l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi,                    
l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali              
alterazioni di consistenza e di colore. Le carni degli animali                  
affetti da tubercolosi generalizzata devono essere escluse dal                  
consumo umano (DLgs 286/94, art. 9).                                            
3.4.1.2. I Veterinari preposti all'ispezione delle carni, inoltre,              
qualora riscontrino lesioni riferibili a TBC negli animali sottoposti           
alla macellazione normale sono tenuti a segnalare tempestivamente il            
caso al Servizio Veterinario competente, attraverso la compilazione             
di un modello 10/33 (DM 592/95, art. 7). La scheda compilata dovra'             
essere inviata alla Azienda Unita' sanitaria locale competente                  
sull'azienda di ultima provenienza, insieme con una copia del                   
passaporto dell'animale e una copia del modello di accompagnamento              
(Mod. 4). Copia della documentazione dovra' essere inviata anche al             
CEREV, al proprio Servizio Veterinario regionale e a quello della               
Regione di appartenenza dell'azienda di ultima provenienza. La                  
Azienda Unita' sanitaria locale competente per l'azienda di ultima              
provenienza effettuera' gli opportuni accertamenti ed un'indagine               
epidemiologica.                                                                 
3.4.1.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio                   
Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale del macello                   
provvedera' sempre anche al prelievo di idonei campioni per l'esame             
batteriologico e istologico con le modalita' descritte nella                    
specifica istruzione operativa (Allegato 1). I risultati delle                  
indagini di laboratorio dovranno essere comunicati anche alla Azienda           
Unita' sanitaria locale competente per l'allevamento di origine e al            
CEREV.                                                                          
3.4.2. Leucosi bovina enzootica                                                 
3.4.2.1. Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post           
mortem da parte di un Veterinario ufficiale. L'ispezione deve                   
comprendere (Allegato I del DLgs 18/4/1994, n. 286), tra l'altro,               
l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi,                    
l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali              
alterazioni di consistenza e di colore. Le carni degli animali                  
affetti da linfoadenite generalizzata devono essere escluse dal                 
consumo umano (DLgs 286/94, art. 9).                                            
3.4.2.2. I Veterinari preposti all'ispezione delle carni, qualora               
riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, sono                
tenuti a (DM 358/96, art. 6):                                                   
a)  individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;               
b)  prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame               
istologico e inviarlo all'Istituto Zooprofilattico competente;                  
c)  segnalare il caso alla Azienda Unita' sanitaria locale competente           
sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.                                
3.4.2.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio                   
Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale del macello                   
provvedera' al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se                
possibile, al prelievo di un campione di sangue per l'esame                     
sierologico. Una volta avuta la conferma dal laboratorio di presenza            
di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, lo stesso Servizio               
provvedera' alla compilazione di un modello 10/33 o di una analoga              
scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione            
dell'animale (specie, sesso, razza, eta', marca auricolare),                    
denominazione del macello e data della macellazione, sede e                     
descrizione delle lesioni. La scheda compilata dovra' essere inviata            
alla Azienda Unita' sanitaria locale competente sull'azienda di                 
ultima provenienza, insieme con una copia del passaporto dell'animale           
e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4).                            
Copia della documentazione dovra' essere inviata anche al CEREV, al             
proprio Servizio Veterinario regionale e a quello della Regione di              
appartenenza dell'azienda di ultima provenienza. La Azienda Unita'              
sanitaria locale competente per l'azienda di ultima provenienza                 
effettuera' opportuni accertamenti clinici e sierologici ed                     
un'indagine epidemiologica.                                                     
3.5. Verifica dello stato sanitario degli allevamenti                           
3.5.1. Brucellosi bovina                                                        
3.5.1.1. Fino a che tutte le aziende bovine sono sottoposte al piano            
di lotta contro la brucellosi e la prevalenza annua di aziende                  
infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato             
sanitario delle aziende ufficialmente indenni e del mantenimento                
della loro qualifica ogni anno devono essere effettuati tre saggi               
ELISA sul latte di massa (ELISA-L) distanziati di almeno tre mesi               
l'uno dall'altro. Qualora in un allevamento bovino da latte                     
ufficialmente indenne sia stata eseguita per qualsiasi motivo una               
prova sierologica individuale con esito favorevole su tutti i capi di           
eta' superiore a 12 mesi, in quell'anno solare non sara' necessario             
procedere a ulteriori saggi ELISA sul latte di massa.                           
3.5.1.2. In quelle aziende nelle quali la prova sul latte non puo'              
essere effettuata (aziende di sole manze o con meno del 30% dei capi            
in lattazione, allevamenti a indirizzo linea vacca-vitello e                    
riproduzione razze da carne) in alternativa alle prove sul latte per            
il mantenimento della qualifica dovra' essere eseguita una prova                
sierologica individuale con cadenza annuale su tutti i capi di eta'             
superiore a 12 mesi.                                                            
3.1.5.3. Altri eventuali motivi di impiego nelle aziende della prova            
sierologica individuale per il mantenimento della qualifica verranno            
valutati con il Servizio Veterinario regionale.                                 
3.5.2. Tubercolosi bovina                                                       
3.5.2.1. Fino a che tutte le aziende bovine sono sottoposte al piano            
di lotta contro la tubercolosi e la prevalenza annua di aziende                 
infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato             
sanitario delle aziende ufficialmente indenni e del mantenimento                
della loro qualifica, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di                
routine viene portato a 2 anni e i maschi da ingrasso di unita'                 
epidemiologica isolata sono esonerati dalla prova purche' provenienti           
da allevamenti ufficialmente indenni e destinati direttamente alla              
macellazione.                                                                   
3.5.2.2. L'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine rimane              
con cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di due anni e                
nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi            
motivo, una sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente            
indenne da tubercolosi.                                                         
3.5.2.3. Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle               
aziende e dei loro animali possono essere impiegate indifferentemente           
la prova tubercolinica (intradermotubercolinizzazione) singola e la             
prova tubercolinica comparativa. La tecnica ed i criteri di                     
interpretazione di tali prove sono quelle riportate sul Regolamento             
CE n. 1226/2002.                                                                
3.5.3. Leucosi bovina enzootica                                                 
3.5.3.1. Sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina               
enzootica le aziende in cui, in base a osservazioni cliniche e in               
seguito a indagini di laboratorio, non si e' avuta conferma di alcun            
caso di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni, e             
tutti gli animali di eta' superiore a 24 mesi hanno subito con esito            
favorevole due prove sierologiche individuali ad un intervallo di               
almeno 4 mesi e inferiore a 12.                                                 
3.5.3.2. Ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende             
ufficialmente indenni e del mantenimento della loro qualifica, si               
dovra' procedere ogni 3 anni all'esecuzione di una prova sierologica            
individuale su tutti i capi di eta' superiore a 12 mesi.                        
In considerazione del fatto che fino all'emanazione della presente              
procedura il mantenimento della qualifica e' stato effettuato con               
cadenza annuale, nelle aziende ufficialmente indenni non sara'                  
necessario svolgere controlli sierologici individuali nel primo anno            
di esecuzione del piano, durante questo periodo verra' effettuata una           
sperimentazione, in collaborazione con il Centro nazionale di                   
referenza per la leucosi, per la validazione di metodi diagnostici              
alternativi alle prove sierologiche individuali.                                
3.5.3.3. Un controllo sierologico individuale su tutti i capi di eta'           
superiore a 12 mesi con cadenza annuale dovra' invece essere                    
effettuato nelle aziende risanate da meno di due anni.                          
3.6. Allevamenti e capi positivi per brucellosi bovina                          
3.6.1. L'isolamento di brucella da aborti, latte o animali                      
sieropositivi causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da             
brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria. Tutte le brucelle             
eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro            
nazionale di referenza di Teramo. Nelle aziende infette dovranno                
essere presi i provvedimenti di cui al punto 3.6.6.                             
3.6.2. In caso di esito dubbio o positivo all'ELISA-L si procedera'             
al piu' presto alla diagnosi individuale mediante sierologia                    
(screening con la SAR e conferma dei capi positivi alla SAR mediante            
FdC) su tutti i capi della stalla di eta' superiore a 12 mesi.                  
3.6.3. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o               
piu' capi risultino positivi alla SAR, ma tutti negativi alla FDC               
(SAR+/FDC-), questi dovranno essere isolati al piu' presto e                    
sottoposti a limitazione del movimento; su questi animali si                    
procedera' inoltre ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi             
tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla           
Sezione diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto           
che si tratta di capi SAR+/FDC-; i campioni dovranno essere esaminati           
usando solamente la FDC.                                                        
Nel caso anche la seconda FDC risulti negativa, l'animale verra'                
considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FDC               
risulti positiva, si dovra' applicare la procedura di cui al punto              
3.6.4.                                                                          
In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di                 
brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione                
della positivita' alla SAR e la comunicazione dell'esito della                  
seconda FDC sara' possibile vincolare al trattamento termico                    
risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare               
ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.                         
3.6.4. Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano                   
positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml)                  
dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento            
ufficialmente indenne sospesa.                                                  
Qualora nell'azienda non vi siano sintomi clinici di brucellosi o               
isolamento di brucella e un'indagine epidemiologica condotta                    
nell'allevamento non rilevi l'esistenza di particolari fattori di               
rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni,                  
contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica                    
sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e            
per l'azienda, ecc.), la qualifica potra' essere ripristinata subito            
dopo che:                                                                       
a)  tutti gli animali positivi alla FDC sono stati sottoposti ad un             
secondo controllo sierologico a distanza di 15-30 giorni dal primo. I           
campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica IZS                   
scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi             
FDC+; il campione dovra' essere esaminato usando SAR e FDC. Nel caso            
la seconda FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati,                
questi verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e                    
reintrodotti nell'allevamento con ripristino della qualifica; oppure:           
b)  tutti gli animali positivi alla FDC sono stati abbattuti al piu'            
presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio                 
condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure             
definite (Allegato 2) non hanno evidenziato la presenza della                   
brucella. Gli animali abbattuti in tal modo possono essere                      
indennizzati; oppure:                                                           
c)  tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati,                   
abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei                
campioni per la diagnosi diretta di brucellosi e i restanti bovini di           
eta' superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a           
due prove sierologiche individuali, con le modalita' descritte al               
punto 3.6.2., la prima delle quali eseguita ad almeno 30 giorni                 
dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo e la                 
seconda ad almeno 30 giorni dalla prima.                                        
3.6.5. Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovra'             
inoltre procedere a:                                                            
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione            
e l'invio al CEREV della scheda RISANA 1, di cui alla nota 2.12.1997,           
prot. n. 48828/VET;                                                             
- esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica (Allegato 3) e              
compilazione di una scheda anamnestica individuale per ciascun capo             
risultato FDC+ (Allegato 4). Tutte le aziende correlate verranno                
poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova           
sierologica per escludere la presenza dell'infezione.                           
Per tutto il periodo di sospensione della qualifica, tutti i capi               
presenti in azienda verranno posti sotto sequestro e verra' impedito            
ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per               
l'azienda.                                                                      
3.6.6. La qualifica di allevamento ufficialmente Indenne e' ritirata            
se, in base a prove di laboratorio (numero di capi sieropositivi;               
titoli in FdC) o alle correlazioni epidemiologiche, e' confermata               
nell'allevamento la presenza di brucellosi. Le aziende alle quali e'            
stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere dichiarate                  
infette da brucellosi.                                                          
Negli allevamenti dichiarati infetti si procedera' alla applicazione            
delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del DM 651/94. Il                 
focolaio sara' denunciato attraverso la compilazione e l'invio al               
CEREV di una scheda RISANA.1.                                                   
Il risanamento delle aziende infette dovra' essere effettuato con le            
modalita' descritte dagli articoli 11, 12 e 13, lettera A) del DM               
651/94, schematizzate in Figura 1. L'indagine epidemiologica di cui             
all'art. 11 del DM 651/94 deve comprendere anche la compilazione                
degli Allegati 3 e 4 del presente Piano.                                        
La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i               
bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della                
malattia siano stati abbattuti, oppure tutti gli animali di eta'                
superiore a 12 mesi sono risultati negativi a due prove sierologiche            
individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 4 mesi, la              
prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento             
degli animali positivi. La restituzione della qualifica deve essere             
segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda             
RISANA.2, di cui alla nota 2/12/1997, prot. n. 48828/VET.                       
(segue allegato fotografato)                                                    
3.7. Allevamenti e capi positivi per tubercolosi bovina                         
3.7.1. La conferma della presenza di M. bovis causa l'immediata                 
dichiarazione di azienda infetta da tubercolosi e la revoca della               
qualifica sanitaria. Nelle aziende infette dovranno essere presi i              
provvedimenti di cui al punto 3.7.7.                                            
3.7.2. Il riscontro in un'azienda ufficialmente indenne di capi con             
lesioni sospette evidenziate durante l'ispezione post mortem, non               
accompagnate da rapporti di prove di laboratorio che indichino la               
presenza della tubercolosi, causa l'avvio di una procedura volta alla           
conferma della presenza dell'infezione nell'azienda:                            
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione            
e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;                                      
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino puo' entrare o            
uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali               
destinati all'immediata macellazione;                                           
- esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di              
eta' superiore a 42 giorni;                                                     
- esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le              
possibili modalita' di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed            
a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita                   
dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati fattori di rischio la            
qualifica dell'azienda puo' non essere sospesa in attesa degli esiti            
delle prove tubercoliniche;                                                     
- qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione                 
negativa alla prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene             
esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene             
immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve                 
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una             
scheda RISANA.2;                                                                
- qualora invece uno o piu' capi mostrino reazione dubbia alla prova            
tubercolinica, si attuera' la procedura di cui al punto 3.7.3;                  
- qualora infine uno o piu' capi mostrino reazione positiva alla                
prova tubercolinica, l'azienda dovra' essere considerata infetta e              
dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.                
3.7.3. Il riscontro di uno o piu' capi dubbi alle prove allergiche              
(prova tubercolinica singola o comparativa) causa l'avvio di una                
procedura volta alla conferma della presenza dell'infezione che                 
comprenda:                                                                      
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione            
e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;                                      
- i capi risultati dubbi in attesa della ripetizione della prova                
devono essere isolati al piu' presto e mantenuti separati dal resto             
dell'allevamento;                                                               
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino puo' entrare o            
uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali               
destinati all'immediata macellazione;                                           
- esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le              
possibili modalita' di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed            
a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita                   
dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati fattori di rischio la            
qualifica dell'azienda puo' non essere sospesa in attesa degli esiti            
della ripetizione delle prove tubercoliniche;                                   
- tutti i capi risultati dubbi devono essere sottoposti ad un'altra             
prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di almeno 42             
giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame                         
anatomo-patologico. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere             
prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalita'              
descritte nell'Allegato 1;                                                      
- qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione                 
negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza dell'infezione           
viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa,             
viene immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve           
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una             
scheda RISANA.2;                                                                
- se tutti i capi risultati dubbi ad una prima prova tubercolinica              
sono stati macellati e non hanno presentato lesioni macroscopiche               
riferibili a tubercolosi all'ispezione post mortem, in attesa degli             
esiti delle prove di laboratorio il Servizio Veterinario puo'                   
disporre che il latte prodotto in allevamento venga licenziato al               
libero utilizzo, anche qualora la qualifica dell'azienda sia stata              
sospesa. La qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene              
immediatamente restituita quando le indagini di laboratorio non                 
abbiano rilevato la presenza di M. bovis. La restituzione della                 
qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e             
l'invio di una scheda RISANA.2;                                                 
- qualora uno o piu' capi mostrino reazione non conclusiva (dubbia o            
positiva) alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche              
riferibili a tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovra' essere             
considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di              
cui al punto 3.7.7.                                                             
3.7.4. Qualora uno o piu' capi mostrino una reazione positiva alla              
prova tubercolinica comparativa, l'azienda dovra' essere considerata            
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto             
3.7.7.                                                                          
3.7.5. Qualora uno o piu' capi mostrino una reazione positiva alla              
prova tubercolinica singola, l'azienda dovra' essere considerata                
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto             
3.7.7.                                                                          
3.7.6. In deroga a quanto riportato al punto 3.7.5., in seguito al              
riscontro di uno o piu' capi positivi alla prova tubercolinica                  
singola in un'azienda ufficialmente indenne da tubercolosi e nella              
quale siano state rilevate negli anni precedenti ripetute reattivita'           
alle prove tubercoliniche, senza che sia stata confermata la presenza           
di M. bovis, il Servizio Veterinario puo' avviare una procedura volta           
alla esclusione della presenza dell'infezione che comprenda:                    
- la segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la                      
compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;                         
- la sospensione della qualifica sanitaria;                                     
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino puo' entrare o            
uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali               
destinati all'immediata macellazione;                                           
- i capi risultati positivi in attesa della ripetizione della prova             
devono essere isolati al piu' presto e mantenuti separati dal resto             
dell'allevamento;                                                               
- esecuzione di un'indagine epidemiologica, che comprenda la                    
compilazione dell'Allegato 5, volta ad individuare le possibili                 
modalita' di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a                    
ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita                     
dall'allevamento;                                                               
- tutti i capi risultati positivi devono essere sottoposti ad                   
un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di              
almeno 42 giorni, oppure abbattuti e sottoposti ad accurato esame               
anatomo-patologico. Dagli animali abbattuti dovranno inoltre essere             
prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalita'              
descritte nell'Allegato 1;                                                      
- qualora uno o piu' capi mostrino reazione dubbia o positiva alla              
seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche riferibili a                
tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovra' essere considerata              
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto             
3.7.7.;                                                                         
- la remissione del sospetto, la revoca dei provvedimenti sanitari e            
la restituzione della qualifica sanitaria potranno essere effettuati            
quando:                                                                         
A) tutti i capi dubbi o positivi abbiano mostrato una reazione                  
negativa alla seconda prova tubercolinica;                                      
B) tutti i capi positivi abbattuti non hanno presentato lesioni                 
macroscopiche riferibili a tubercolosi all'ispezione post mortem e le           
prove di laboratorio condotte non hanno rilevato la presenza di M.              
bovis.                                                                          
C) una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di eta'             
superiore a sei settimane ad almeno 42 giorni dall'eliminazione dei             
capi reattivi e/o dalla prova di cui alla lettera A),  abbia mostrato           
una reazione negativa per tutti i capi esaminati;                               
- la restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV                
mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.3.7.7. La             
qualifica di azienda ufficialmente indenne e' ritirata se, in base              
alle indagini cliniche, allergiche, epidemiologiche o di laboratorio,           
e' confermata nell'allevamento la presenza di tubercolosi. Le aziende           
alle quali e' stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere               
dichiarate infette da tubercolosi. Negli allevamenti dichiarati                 
infetti si procedera' alla applicazione delle disposizioni di cui               
agli articoli 8 e 9 del DM 592/95.                                              
Il focolaio sara' denunciato attraverso la compilazione e l'invio al            
CEREV di una scheda RISANA.1.                                                   
Dovra' inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica, che           
comprenda anche la compilazione dell'Allegato 5 del presente Piano,             
volta ad individuare le possibili modalita' di ingresso dell'agente             
eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in               
entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate               
verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad            
una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione.               
Il risanamento delle aziende sede di focolaio deve avvenire secondo             
le modalita' descritte dagli articoli 8, 10 e 11 del DM 15/12/1995,             
n. 592.                                                                         
La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i               
bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della                
malattia siano stati abbattuti, oppure tutti gli animali di eta'                
superiore a 42 giorni sono risultati negativi a due prove allergiche            
consecutive, la prima eseguita almeno 60 giorni dopo l'allontanamento           
degli animali positivi, la seconda eseguita ad almeno 60 giorni e non           
oltre 300 giorni dalla prima. La restituzione della qualifica deve              
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una             
scheda RISANA.2                                                                 
3.8. Allevamenti e capi positivi per leucosi bovina enzootica                   
3.8.1. Il riscontro in allevamento di uno o piu' animali positivi               
alle prove sierologiche ufficiali individuali (AGID o ELISA) causa              
l'immediata dichiarazione di azienda infetta da LBE. Il focolaio                
sara' denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una           
scheda RISANA.1. Nel caso di un'azienda precedentemente riconosciuta            
Ufficialmente Indenne da LBE la qualifica sanitaria viene sospesa.              
3.8.2. Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali                
ufficiali verranno abbattuti al piu' presto, e comunque entro 30                
giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli             
animali infetti dovranno essere rintracciati e abbattuti o, in                  
alternativa, destinati in vincolo sanitario all'ingrasso per la                 
successiva macellazione.                                                        
3.8.3. In tutte le aziende infette verra' effettuata inoltre una                
accurata indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione                 
dell'Allegato 6, volta ad individuare le possibili modalita' di                 
ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il                  
movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte            
le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario                 
ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica individuale per                 
escludere la presenza dell'infezione.                                           
3.8.4. Il risanamento delle aziende sede di focolaio e la                       
restituzione della qualifica sanitaria avverranno secondo le                    
modalita' descritte dagli articoli 6, 7 e 12 del DM 2/5/1996, n. 358,           
schematizzate in Figura 2. La restituzione della qualifica deve                 
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una             
scheda RISANA.2.                                                                
Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende             
infette e' opportuno che i Servizi Veterinari delle Aziende Unita'              
sanitarie locale eseguano i ricontrolli con le cadenze minime                   
previste dal Piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino                 
l'eta' minima per l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi.               
4. Sistema informativo                                                          
4.1. Viene istituito un sistema informativo per la raccolta                     
sistematica di dati che possano essere finalizzati alla verifica                
delle attivita' svolte e dei risultati del Piano di controllo, in               
modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente              
adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema                      
informativo deve permettere:                                                    
a.  la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con                 
positivita' alle prove diagnostiche, nonche' dei focolai di infezione           
denunciati e confermati;                                                        
b.  la verifica periodica delle attivita' di sorveglianza e dei                 
risultati ottenuti;                                                             
c.  la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi                    
prefissati;                                                                     
d.  il calcolo degli indici e degli indicatori di funzionamento e di            
risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria           
e per valutare l'andamento del Piano.                                           
4.2. I dati generati attraverso le attivita' connesse al Piano di               
sorveglianza e la modulistica relativa a:                                       
- notifiche ed estinzioni di focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2);              
- modelli 10/33;                                                                
- rapporti periodici di attivita' e relazioni;                                  
- indagini epidemiologiche (Allegati 3, 4, 5, 6);                               
- resoconti finanziari                                                          
saranno inviati dai Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie           
locali e raccolti dal CEREV che e' in grado di connettersi per via              
telematica con l'Anagrafe bovina e le banche dati contenenti gli                
esiti delle prove di laboratorio poste presso le Sezioni provinciali            
dell'IZSLER.                                                                    
4.3. Il CEREV elaborera' i dati raccolti e provvedera' alla redazione           
di rapporti sintetici di attivita' con cadenza semestrale e di una              
relazione sull'andamento del Piano di sorveglianza con cadenza                  
annuale.                                                                        
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO A/1                                                                    
Piano regionale di controllo della tubercolosi - Istruzione operativa           
per il prelievo di organi per la diagnosi di tubercolosi                        
1. Titolo: procedura operativa per il prelievo di organi per la                 
diagnosi di tubercolosi                                                         
2. Scopo e campo di applicazione                                                
La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per                    
prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento             
di M. bovis campioni di organi prelevati da bovini o bufalini                   
ritenuti infetti o sospetti di infezione.                                       
3. Apparecchiatura e strumentario                                               
- coltello;                                                                     
- camice e copricapo monouso;                                                   
- mascherina filtrante monouso;                                                 
- guanti in lattice (almeno 2 paia per animale);                                
- sacchetti in polietilene da 1 Kg. (circa 10 per ogni animale                  
abbattuto);                                                                     
- sacchetti in polietilene da 5 Kg. (n. 2 per ogni animale                      
abbattuto);                                                                     
- sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale                      
abbattuto);                                                                     
- spago;                                                                        
- cartellini per campioni;                                                      
- modulo per l'invio dei campioni al laboratorio;                               
- penna biro nera o blu indelebile;                                             
- contenitore per rifiuti speciali;                                             
4. Procedimento                                                                 
4.1. Selezione dell'animale                                                     
opportuno che in ogni focolaio di tubercolosi vengano selezionati uno           
o piu' animali positivi alle prove tubercoliniche dai quali prelevare           
campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione              
della presenza di M. bovis.                                                     
4.2. Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti                          
Dopo l'abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento            
dovranno essere sempre prelevati:                                               
- tonsille;                                                                     
- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);                     
- linfonodi trachebronchiali;                                                   
- linfonodi mediastinici;                                                       
- linfonodi mesenterici (in manze e vitelli);                                   
- linfonodi epatici (in manze e vitelli);                                       
- linfonodi iliaci;                                                             
- altri organi sede di lesioni sospette o specifiche.                           
Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando            
il coltello; per evitare inquinamenti gli organi prelevati non vanno            
sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni              
organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.                                  
Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente                   
sporchi.                                                                        
4.3. Confezionamento dei campioni                                               
Ogni sacchetto dovra' essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui            
verra' legato un cartellino sul quale verra' riportata la matricola             
(o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione                
dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini).               
Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un             
ulteriore sacchetto al quale verra' allegata una richiesta                      
veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato            
1):                                                                             
- Azienda Unita' sanitaria locale e Distretto competente                        
territorialmente sull'allevamento;                                              
- codice aziendale (DPR 317/96);                                                
- denominazione dell'azienda;                                                   
- comune di ubicazione dell'azienda;                                            
- specie e matricola dell'animale campionato;                                   
- elenco degli organi prelevati;                                                
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);                               
- macello presso cui e' stato fatto il prelievo;                                
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.                         
4.4. Invio al laboratorio                                                       
I campioni confezionati secondo le modalita' descritte ai punti 4.2.            
e 4.3. della presente procedura dovranno essere mantenuti a                     
temperatura di refrigerazione (+4 gradi C) ed inviati alla Sezione              
provinciale dell'IZSLER al piu' presto e comunque non oltre le 24 ore           
dal prelievo. Qualora cio' non sia possibile i campioni dovranno                
essere congelati (-20 gradi C) e conferiti in tale stato.                       
N.B. In caso di conferimento di materiale congelato e' opportuno                
porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide            
e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo                   
scongelamento.                                                                  
5. Normativa di riferimento                                                     
DPR 8/2/1954, n. 320, DM 15/12/1995, n. 592.                                    
6. Documenti correlati                                                          
Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio.           
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO A/2                                                                    
Piano regionale di controllo della brucellosi - Istruzione operativa            
per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi                 
1. Titolo: procedura operativa per il prelievo di latte e organi per            
la diagnosi di brucellosi                                                       
2. Scopo e campo di applicazione                                                
La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per                    
prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento             
di brucella sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini,              
bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.                      
3. Apparecchiatura e strumentario                                               
3.1 prelievo di latte                                                           
- guanti in lattice;                                                            
- salviette di carta monouso;                                                   
- alcool denaturato;                                                            
- contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4            
per animale in bovini);                                                         
- moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale);               
- penna biro nera o blu indelebile.                                             
3.2. prelievo di organi                                                         
- coltello;                                                                     
- guanti in lattice (almeno 2 paia per animale);                                
- sacchetti in polietilene da 1 Kg. (circa 10 per ogni animale                  
abbattuto);                                                                     
- sacchetti in polietilene da 5 Kg. (n. 2 per ogni animale                      
abbattuto);                                                                     
- sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto            
/ due per ogni feto da prelevare);                                              
- provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia;                     
- spago;                                                                        
- cartellini per campioni;                                                      
- modulo per l'invio dei campioni al laboratorio;                               
- penna biro nera o blu indelebile;                                             
- contenitore per rifiuti speciali.                                             
4. Procedimento                                                                 
4.1 Selezione dell'animale                                                      
opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno            
o piu' animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la                
diagnosi diretta di brucellosi. Per il prelievo dovranno essere                 
scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (fase           
subacuta di infezione).                                                         
4.2. Prelievo di latte da animali in vita                                       
Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli           
con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte            
usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti             
(non a terra|). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.           
4.3. Prelievi di feti e invogli fetali                                          
I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in                    
allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati.            
Ogni feto dovra' essere posto con i propri invogli direttamente in un           
sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il                
sacco dovra' essere poi posto in un secondo sacco a tenuta.                     
Data la elevata pericolosita' delle matrici prelevate, ogni                     
precauzione dovra' essere utilizzata per evitare contaminazioni                 
ambientali e spargimenti di liquidi organici.                                   
4.4. Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti                          
Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per             
il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:                             
- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);                     
- linfonodi sopramammari;                                                       
- linfonodi iliaci;                                                             
e, se possibile:                                                                
- sangue (una provetta per la conferma sierologica);                            
- mammella intera (solo in ovini e caprini);                                    
- testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);                           
- milza;                                                                        
- altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici.                  
Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando            
il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare               
inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in             
un sacchetto in polietilene da 1 Kg.                                            
Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente                   
sporchi.                                                                        
4.5. Confezionamento dei campioni                                               
Ogni sacchetto dovra' essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui            
verra' legato un cartellino sul quale verra' riportata la matricola             
(o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione                
dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini).               
Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un             
ulteriore sacchetto al quale verra' allegata una richiesta                      
veterinaria che contenga i seguenti dati (Allegato 1):                          
- Azienda Unita' sanitaria locale e Distretto competente                        
territorialmente sull'allevamento;                                              
- codice aziendale (DPR 317/96)                                                 
- denominazione dell'azienda;                                                   
- comune di ubicazione dell'azienda;                                            
- specie e matricola dell'animale campionato;                                   
- elenco degli organi prelevati;                                                
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);                               
- macello presso cui e' stato fatto il prelievo;                                
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.                         
4.6. Invio al laboratorio                                                       
I campioni confezionati secondo le modalita' descritte ai punti 4.2.,           
4.3. e 4.4. della presente procedura dovranno essere mantenuti a                
temperatura di refrigerazione (+4 gradi C) ed inviati alla Sezione              
provinciale dell'IZSLE al piu' presto e comunque non oltre le 24 ore            
dal prelievo. Qualora cio' non sia possibile i campioni dovranno                
essere congelati e conferiti in tale stato.                                     
N.B. In caso di conferimento di materiale congelato e' opportuno                
porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide            
e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo                   
scongelamento.                                                                  
5. Normativa di riferimento                                                     
- DPR 8/2/1954, n. 320;                                                         
- DM 2/7/1992, n. 453;                                                          
- DM 27/8/1994, n. 651;                                                         
- DM 31/5/1995, n. 292;                                                         
- DM 12/8/1997, n. 429;                                                         
- lettera Regione Emilia-Romagna 26/8/1996, n. 250.                             
6. Documenti correlati                                                          
Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio.           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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