COMUNE DI CAVEZZO (MODENA)

COMUNICATO

Modifiche dello statuto comunale

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 27/3/2003, divenuta           
esecutiva il 7/4/2003 ha approvato le seguenti modifiche allo statuto           
comunale:                                                                       
"Art. 47                                                                        
Elezione                                                                        
1) Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di                 
eleggibilita' e compatibilita' previsti dalla legge per l'elezione a            
Consigliere comunale e deve essere scelto tra i cittadini che per               
preparazione, esperienza e moralita', diano la massima garanzia di              
competenza giuridico-amministrativa, di indipendenza e di                       
obiettivita'.                                                                   
2) Ciascun cittadino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 puo'           
proporre la propria candidatura all'ufficio di Difensore civico,                
secondo le modalita' e tempi stabiliti in apposito avviso.                      
3) Il Difensore civico e' eletto a scrutinio segreto con                        
deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due             
terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga             
raggiunta dopo 3 votazioni, svolte in sedute distinte, il Difensore             
civico e' eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta              
dei Consiglieri assegnati.                                                      
4) L'ufficio del Difensore civico e' incompatibile con la carica di             
membro del Parlamento, di Consiglio regionale, provinciale, comunale            
e circoscrizionale, di componente del CORECO o di sue sezioni, di               
membro degli organi di gestione delle Unita' locali socio-sanitarie,            
di amministrazione di Istituzioni e di Aziende, di Consorzi, Enti,              
Societa' cui partecipi il Comune, nonche' di Enti sottoposti alla               
vigilanza del Comune, di titolare di funzioni direttive o esecutive             
in partiti o associazioni. Non puo' parimenti essere eletto Difensore           
civico chi abbia partecipato, senza successo alle ultime elezioni               
amministrative quale candidato ai Consigli regionale, provinciale e             
comunali di tutta la provincia.                                                 
5) Il Difensore civico dura in carica quattro anni e puo' essere                
confermato per una sola volta.                                                  
6) I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in             
carica del successore.                                                          
Art. 55                                                                         
Istituzione in forma associata                                                  
1) Il Comune di Cavezzo ricerca forme di collaborazione con altri               
Enti locali per l'istituzione e/o l'utilizzo in forma associata del             
Difensore civico. Le disposizioni contenute nella relativa                      
convenzione, stipulata tra gli enti interessati, sostituiscono, ove             
incompatibili, ed integrano le norme del presente Statuto che                   
disciplinano l'istituto del Difensore civico, eccezion fatta per le             
modalita' d'elezione. La convenzione e' approvata dal Consiglio                 
comunale con le maggioranze previste dalla legge per le modifiche               
statutarie.".                                                                   
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI                                                 
Gabriele Sabbatini                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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