ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DISTRETTO DI COPPARO
COMUNICATO
Accordo di programma per interventi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane del Distretto di Copparo 2003-2005
ACCORDO DI PROGRAMMA
Fra:
i Comuni di:
1) Copparo (cod. fiscale: 00053930384) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Tumiati Davide nato a Ro (FE) il 7/5/1957 agente in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 136 del
17/12/1999, esecutiva;
2) Berra (codice fiscale: 00308420384) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Capisani Cristianao nato a Copparo (FE) il 30/4/1970,
agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 78
del 20/12/1999, esecutiva;
3) Formignana (cod. fiscale: 00229710389) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Montani Daniela nata a Copparo (FE) il 15/2/1973, agente
in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del
17/12/1999, esecutiva;
4) Jolanda di Savoia (cod. fiscale: 00313290389) rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Casalicchio Valerio nato a Mesola (FE) il
2/12/1956, agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio
comunale n. 74 del 21/12/1999, esecutiva;
5) Ro (cod. fiscale: 00119840387) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Raisi Gabriele nato a Ferrara il 4/3/1953, agente in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del
21/12/1999, esecutiva;
6) Tresigallo (cod. fiscale: 00207100389) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Barbirati Maurizio nato a Jolanda di Savoia (FE) il
15/9/1961, agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio
comunale n. 68 del 21/12/1999, esecutiva;
- l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara (cod. fiscale:
01295960387), rappresentata dal Direttore del Distretto di Copparo
dr. Marco Nardini nato a Ferrara il 27/1/1959, agente in esecuzione
della deliberazione del Direttore generale n. 217 del 12/2/1998 ed in
virtu' di delega conferitagli con lo stesso provvedimento;
viste:
1) la Legge n. 730 del 27/12/1983 ed in particolare laddove e'
previsto di porre a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri
delle attivita' a rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali;
2) la deliberazione di Giunta regionale n. 1637 del 17/7/1986 ad
oggetto "Direttiva regionale per l'identificazione degli interventi
socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e degli interventi
sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo sanitario nazionale";
3) il DLgs n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 3 septies ove e' prevista la
tipologia delle prestazioni socio-sanitarie;
4) la L.R. n. 5 del 3/2/1994 ad oggetto "Tutela e valorizzazione
delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non
autosufficienti" ed in particolare:
- l'art. 14 il quale dispone che "i Sindaci dei Comuni sede di
Distretto di Unita' Sanitaria locale, al fine di ottenere la massima
integrazione tra i Servizi sociali e sanitari a favore delle persone
anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma per
l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun
Distretto, di un Servizio Unico per il coordinamento e l'integrazione
delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane
(Servizio assistenza anziani) e delle relative Unita' di valutazione
geriatrica";
- l'art. 20 che al comma 4) prevede che la Regione, con apposita
direttiva, individui gli standard di funzionamento, gli organici,
nonche' gli oneri a rilievo sanitario, e che al comma 6) indica i
criteri per l'imputazione degli oneri relativi alle attivita'
sanitarie e quelli per le attivita' a rilievo sanitario;
5) la deliberazione di Giunta regionale n. 1455 del 28/7/1997 ad
oggetto "Direttiva per i criteri di organizzazione e finanziamento
delle funzioni di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva
nell'ambito della rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna";
6) la L.R. n. 34 del 12/10/1998 "Norme in materia di autorizzazione
ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14/1/1997, nonche' di funzionamento di strutture
pubbliche e private che svolgono attivita' socio-sanitaria e
socio-assistenziale" ed in particolare:
- l'art. 1. comma 3), "la Giunta regionale stabilisce i requisiti
minimi generali e specifici per l'esercizio di attivita'
socio-sanitarie e socio-assistenziali e disciplina il coordinamento
delle procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' sanitarie con quelle socio-sanitarie e
socio-assistenziali";
- l'art. 2, comma 5 "gli accordi sono stipulati rispettivamente dalla
Regione e dalle Aziende Unita' sanitarie locali sulla base di uno
schema tipo approvato dalla Giunta regionale";
7) la deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 8/2/1999 ad
oggetto "Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari";
8) la L.R. n. 3 del 21/4/1999 "Riforma del sistema regionale e
locale";
9) la deliberazione di Giunta regionale n. 1377 del 26/7/1999 ad
oggetto "Direttiva sui criteri, modalita' e procedure per la
contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non
autosufficiente nel proprio contesto";
10) la deliberazione di Giunta regionale n. 1378 del 26/7/1999 ad
oggetto "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e
sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non
autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui
all'art. 20, L.R. 5/94";
11) la deliberazione di Giunta regionale n. 1379 del 26/7/1999 ad
oggetto "Adeguamento degli strumenti previsti dalla L.R. 5/94 in
attuazione del PSR con particolare riferimento alla semplificazione
degli accessi ed al rapporto con i cittadini";
12) la determinazione del Direttore generale alle Politiche sociali
della Regione Emilia-Romagna n. 7108 dell'11/8/1999 "Approvazione
procedure e criteri anziani non autosufficienti ospiti di strutture
residenziali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
1378/99";
13) la deliberazione di Giunta regionale n. 564 dell'1/3/2000 ad
oggetto "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento
delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori
di handicap, anziani e malati di AIDS in attuazione della L.R.
34/98";
14) la deliberazione di Giunta regionale n. 309 dell'1/3/2000 ad
oggetto "Assistenza distrettuale - Approvazione linee guida di
attuazione del PSR 1999/2001", che in particolare al Capitolo 4
prevede "l'integrazione socio-sanitaria" come funzione prioritaria
per le Aziende Unita' sanitarie locali, indicata dal Piano sanitario
nazionale e dal Piano sanitario regionale: in tal modo gli
interlocutori dell'integrazione socio-sanitaria sono individuati nel
Distretto (che ha il compito di assicurare i servizi di assistenza
sanitaria relativamente alle attivita' sanitarie e socio-sanitarie) e
nel Comune (che rappresenta la comunita' locale, ne cura gli
interessi, ne promuove lo sviluppo ed assicura l'assistenza
sociale);
15) il DLgs n. 267 del 18/8/2000 che riconosce al Sindaco la facolta'
di promuovere la conclusione di un accordo di programma per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione
integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di
Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque tra
due o piu' tra i soggetti predetti;
16) la deliberazione di Giunta regionale n. 456 dell'1/3/2000 ad
oggetto "La rete delle cure palliative";
17) la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
18) il DPCM del 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie";
19) la determinazione del Direttore generale alle Politiche sociali
della Regione Emilia-Romagna n. 2601 del 28/2/2001 ad oggetto
"Criteri e indicazioni in applicazione del punto 2) della delibera di
Giunta regionale 1378/99";
premesso:
- che tra i Comuni e l'Azienda Unita' sanitaria locale summenzionati
e' stato in precedenza sottoscritto l'Accordo di programma ex art.
14, L.R. 5/94, di cui si riconfermano le finalita' e la validita'
operativa, ravvisando al contempo la necessita' di adeguare
l'organizzazione dei SAA tenendo conto delle modifiche gestionali
intervenute nel corso di validita' dello stesso Accordo;
- che e' stato sottoscritto fra i soggetti istituzionali interessati,
il Protocollo d'intesa per la gestione integrata delle funzioni
socio-assistenziali di competenza dell'Amministrazione provinciale di
Ferrara e dei Comuni della provincia di Ferrara e le funzioni
sanitarie attinenti ai servizi integrati di competenza dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Ferrara - Anno 2002;
- dato atto che con delibera di Consiglio comunale n. 104 del
22/11/1999 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra i Comuni di
Copparo, Berra, Jolanda di S., Tresigallo, Formignana e Ro per la
gestione associata dei servizi; con delibera di Consiglio comunale n.
136 del 17/12/1999 e' stato approvato l'atto costitutivo
dell'Associazione dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di S.,
Tresigallo, Formignana e Ro; con delibera di Consiglio comunale n.
137 del 17/12/1999 e' stata approvato il regolamento per la
costituzione dell'Associazione dei Comuni; con delibera di Consiglio
comunale n. 138 del 17/12/1999 e' stata approvata la Convenzione per
la gestione associata dei Servizi socio assistenziali tra i Comuni di
Copparo, Berra, Jolanda di S., Tresigallo, Formignana e Ro e con
delibera del Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale
di Ferrara n. 2245 del 30/12/1999 ad oggetto: "Presa d'atto del
ritiro delle deleghe per la gestione dei Servizi sociali Distretto di
Copparo" esecutive a termine di legge;
- che nel Piano attuativo distrettuale sottoscritto dai suddetti enti
del Distretto con le Organizzazioni sindacali dei pensionati
CGIL-CISL-UIL e CUPLA si e' ravvisata la necessita' di rafforzare la
rete dei Servizi socio-sanitari integrati per la popolazione
anziana;
- che il Programma di iniziativa regionale Area Anziani anno 2001 -
art. 41, L.R. 2/85 (deliberazione del Consiglio regionale n. 2503 del
26/11/2001) prevede l'impegno diretto delle Amministrazioni comunali
in collaborazione con le Aziende Unita' sanitarie locali per la
verifica delle modalita' di concessione e controllo dell'assegno di
cura per anziani;
- che il Piano di zona strumento strategico degli Enti locali per
definire le politiche unitarie, integrate, trasversali del Mandamento
Copparese ha alla base una nuova filosofia del welfare municipale che
tende alla promozione della salute di tutti i cittadini, anziche' la
cura della malattia, alla centralita' della persona, alla
sussidiarieta' (pari dignita' nella rete delle offerte tra pubblico e
privato accreditato), all'attenzione alla qualita' ed alla
appropriatezza degli interventi attraverso: valutazione
multidisciplinare, progettazione individualizzata, coinvolgimento del
cittadino, nuova sinergia col territorio, ampliamento dell'offerta,
valutazione di qualita', informazione visibilita', formazione del
personale, ammodernamento spazi e tecnologie;
- in particolare per l'area della domiciliarita' intende sostenere
con Servizi domiciliari persone non autosufficienti (in particolare
anziani e disabili) con programmi rivolti a incrementare e
qualificare l'assistenza domiciliare, sviluppare interventi di
affiancamento e sostegno ai famigliari, realizzare servizi temporanei
di sollievo, mantenere sistemi di telesoccorso con le sottoindicate
azioni:
1) attivazione del Punto Unico di accesso;
2) ripensare il SAD attraverso forme di sollievo alla famiglia,
progetti di accompagnamento. Pubblicizzazione Carta dei Servizi SAD;
3) attivare corso di formazione per operatrici domiciliari immigrate
in collaborazione con il Centro di formazione professionale di Cesta.
Promuovere cooperative di tipo A tra le partecipanti al corso al fine
di rispondere ai bisogni della popolazione anziana;
4) consolidamento dell'assegno di cura disabili ed anziani;
5) relazione di aiuto alle famiglie con anziani affetti da demenza,
programmare incontri per favorire la nascita di un gruppo di auto
aiuto.
Tutto cio' premesso, si conclude
il seguente Accordo di programma, a norma dell'art. 34 del DLgs 18
agosto 2000, n. 267, dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell'art. 14 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, per coordinare ed
integrare i Servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane
dimoranti nel Distretto sanitario di Copparo.
Art. 1
Finalita' dell'Accordo
Con il presente Accordo di programma, gli enti intendono assicurare,
sul piano programmatico, di allocazione delle risorse e di gestione
degli accessi, la massima integrazione tra i Servizi sociali e
sanitari a favore delle persone anziane, mediante l'attivazione:
A) del Comitato per l'attuazione dell'Accordo di programma e del
delegato per i rapporti con il SAA;
B) del Servizio Unico per il coordinamento e l'integrazione delle
funzioni sociali e sanitarie a favore degli anziani (SAA).
Art. 2
Oggetto dell'Accordo
Atteso l'obiettivo generale di esercitare insieme le funzioni
relative alla rete dei Servizi socio-sanitari integrati, la cui
titolarita' rimane in capo ad ogni singolo soggetto, nell'ambito
delle linee di programmazione regionale e territoriale, sono oggetto
del presente Accordo i seguenti Servizi:
1) Servizi sociali comunali (o delegati) di assistenza agli anziani:
a) Servizi di assistenza domiciliare (SAD) e pasti a domicilio; b)
integrazione rette RSA. Case protette di Copparo e Tresigallo; c)
progetti di teleassistenza e telesoccorso; d) interventi economici di
minimo vitale;
2) Servizi socio-sanitari integrati (ex art. 20, L.R. 5/94): a)
assistenza domiciliare integrata del Distretto di Copparo; b) Centro
diurno presso la "Casa protetta per anziani" di Copparo e Tresigallo;
c) Case protette convenzionate con il Distretto dell'Azienda Unita'
sanitaria locale; d) RSA di Tresigallo; e) assegno di cura; f) Centro
delegato Demenze presso la Struttura di Tresigallo ex Ospedale
Boeri.
Art. 3
Istituzione del Comitato per l'attuazione dell'Accordo
e del Delegato per i rapporti con il SAA
Gli enti firmatari del presente Accordo:
a) istituiscono il Comitato per l'attuazione dell'accordo di
programma;
b) nominano, tra i componenti eletti (Sindaci o loro delegati), il
delegato per i rapporti con il SAA.
II Comitato e' costituito:
- dai Sindaci dei Comuni del Distretto di Copparo o da un assessore
delegato;
- dal Direttore del Distretto di Copparo dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara o da suo delegato;
Alle riunioni del Comitato e' invitato permanente il Responsabile del
SAA.
Il Comitato, in attuazione della vigente normativa in materia:
- assicura le linee di indirizzo politico/istituzionali e le
modalita' strategiche di funzionamento dei Servizi nell'ambito della
programmazione regionale e provinciale;
- nomina il Responsabile del SAA;
- valuta la programmazione e i piani di sviluppo delle Aree
distrettuali dei Servizi;
- promuove e favorisce lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei
Servizi (gestiti dagli enti che partecipano all'Accordo) e assicura
la messa in campo delle risorse;
- sostiene e facilita modalita' di relazione e collaborazione tra
Servizi e Istituzioni coinvolte secondo un'ottica di rete e di
reciprocita';
- promuove e sostiene sperimentazioni guidate in ordine a nuove
tipologie di risposta e di modelli organizzativi da attivare.
- concorda con le OOSS dei pensionati, attraverso il Piano attuativo
distrettuale gli strumenti con i quali realizzare gli obiettivi
contenuti nel presente Accordo di programma.
Il Comitato svolge le funzioni di vigilanza sull'esecuzione
dell'Accordo di programma a norma dell'art. 34 del DLgs 18 agosto
2000, n. 267.
Art. 4
Presidenza e funzionamento del Comitato
II Delegato per i rapporti con il SAA, presiede il Comitato.
Ad esso compete la convocazione delle riunioni del Comitato e lo
svolgimento delle funzioni di raccordo fra il Comitato ed il SAA per
affrontare i temi e i problemi non previsti e non risolti.
Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3, le decisioni sono assunte
a maggioranza dei rappresentanti dei soggetti aderenti all'Accordo e
sono vincolanti.
Il Comitato si riunisce presso l'Ospedale di Copparo.
I verbali sono redatti da un segretario/a allo scopo destinato e
sottoscritti dai membri intervenuti. Essi sono inviati in copia a
tutti i soggetti aderenti all'Accordo.
Art. 5
Istituzione del Servizio di assistenza agli anziani
Gli enti aderenti all'Accordo istituiscono il Servizio Unico per il
coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a
favore delle persone anziane - Servizio assistenza anziani - (SAA).
La sede del coordinamento SAA e' situata in Tresigallo Piazzale
Forlanini n. 5 presso RSA (ex Ospedale Boeri).
Art. 6
Organizzazione del Servizio di assistenza agli anziani
II Servizio di Assistenza agli Anziani e' organizzato come segue:
1) Il Responsabile del Servizio di assistenza agli anziani: - si
raccorda con il Delegato per i rapporti con il SAA del Comitato per
l'attuazione dell'accordo di cui all'art. 3; - coordina l'attivita',
i percorsi e le relazioni del SAA con la rete dei Servizi, convoca e
presiede l'Ufficio di coordinamento; - deve essere in possesso dei
requisiti professionali previsti per l'accesso alla posizione di
dirigente dei Servizi sociali negli Enti locali o nelle Aziende
Unita' sanitarie locali (se l'attivita' e' delegata) oppure dei
requisiti per l'accesso alla posizione di Dirigente medico nelle
Unita' sanitarie locali, con comprovata esperienza nel settore;
2) l'Ufficio di coordinamento ha lo scopo di sviluppare la
collaborazione e l'integrazione fra i diversi soggetti della rete. E'
composto da: - Responsabile del SAA distrettuale; - Responsabile del
Servizio sociale dell'Associazione dei Comuni del Distretto; -
Responsabile del Servizio Attivita' socio-sanitarie integrate
dell'Azienda Unita' sanitaria locale; Responsabile della Sezione
salute anziani dell'Azienda Unita' sanitaria locale; Coordinatori e/o
Responsabili dei Servizi della rete di cui all'art. 2;
all'occorrenza, l'Ufficio di coordinamento e' allargato ed integrato
da: - Referente distrettuale del Dipartimento Cure primarie
dell'Azienda Unita' sanitaria locale; - Referente Direzione sanitaria
Presidio Ospedaliero di Copparo Azienda Unita' sanitaria locale di
Ferrara; - Referente distrettuale Dipartimento Salute mentale;
appositamente invitati; si riunisce periodicamente, almeno a cadenza
trimestrale;
3) II Responsabile del caso ex art. 18, L.R. 5/94, compie la prima
valutazione delle condizioni dell'utente, formula proposte
d'intervento e assume la responsabilita' del controllo
dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma assistenziale
personalizzato; il Responsabile del caso si raccorda con l'UVG per
fornire ogni utile elemento di valutazione ai fini della
predisposizione del Progetto individualizzato secondo le modalita' di
cui all'art. 6, lettera d), L.R. 5/94, e/o della revisione del
Programma assistenziale;
4) l'Unita' di Valutazione geriatrica (UVG) territoriale e' composta
da: - 1 medico Geriatra o con esperienza e competenza geriatrica; - 1
Assistente sociale; - 1 Infermiere professionale e/o Assistente
sanitaria; l'UVG si raccorda con il Responsabile del caso e con il
medico di Medicina generale che hanno effettuato la prima valutazione
dell'anziano; l'Unita' di galutazione Geriatrica valuta i bisogni
socio-sanitari dell'anziano non-autosufficiente; definisce, a norma
dell'art. 17 della L.R. 3/2/1994, n. 5 per ciascun anziano, con il
coinvolgimento della famiglia: A) il Programma assistenziale
personalizzato in accordo con il Medico di base e con il Responsabile
del caso, sulla scorta di una valutazione multidimensionale e, se si
tratta di persona dimessa dall'ospedale, di concerto con i medici
Responsabili delle Divisioni ospedaliere; B) l'utilizzazione della
rete dei Servizi socio-sanitari integrati in ottemperanza ai
regolamenti di accesso vigenti e sulla base della revisione periodica
del Programma assistenziale individualizzato e tenuto conto della
evoluzione del bisogno dell'anziano; C) definire la certificazione di
non-autosufficienza della persona anziana;
5) le funzioni amministrative, la raccolta e l'elaborazione dei dati
dei Servizi partecipanti e/o afferenti al SAA, vengono svolte da
Unita' amministrative nell'ambito dei rispettivi Servizi e per le
funzioni di competenza degli stessi.
Art. 7
Compiti del Servizio assistenza anziani
II Servizio di assistenza agli anziani non rappresenta un unico luogo
fisico, bensi' e' la strutturazione integrata di tutti i punti di
contatto e di accesso dei cittadini: un sistema a rete, articolato
nel territorio che realizza unicita' di valutazione e di percorsi di
accesso ai servizi.
Il SAA:
a) assicura, attraverso il Responsabile del caso, una prima
valutazione della situazione dell'anziano al fine di avviarlo secondo
il tipo di bisogno o alla rete dei Servizi sociali o, tramite
l'Unita' di Valutazione geriatrica, alla rete dei Servizi
socio-sanitari integrati;
b) garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei
Servizi socio-sanitari, con la verifica costante delle disponibilita'
esistenti sul territorio, in collaborazione con l'Ufficio di
coordinamento dei Servizi di assistenza agli anziani;
c) attiva percorsi condivisi ai fini dell'ottimizzazione della
qualita' degli interventi;
d) promuove i collegamenti operativi tra i Servizi sociali, i Servizi
socio-sanitari integrati di cui all'art. 20 della L.R. 5/94, ed i
Servizi sanitari, al fine di ottenere continuita' di assistenza e
cura e pertinenza fra servizio attivato e necessita' espresse;
e) garantisce il coordinato accesso alla rete dei Servizi sociali e
socio-sanitari integrati sulla base delle graduatorie formulate dalle
Commissioni preposte, tenuto conto delle disponibilita' esistenti sul
territorio, dei bisogni del cittadino e dei protocolli procedurali;
f) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di
verifica della qualita' delle prestazioni;
g) svolge attivita' di informazione sui Servizi territoriali e
residenziali e, sulle modalita' e sui criteri di accesso agli
stessi;
h) promuove, in collaborazione con gli enti istituzionalmente
preposti, le attivita' di formazione ed aggiornamento del personale;
i) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli
anziani esistenti sul territorio;
j) promuove ed organizza le campagne di informazione e di educazione
sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
k) garantisce la conoscenza della domanda attuale e potenziale della
popolazione anziana residente nel Distretto, al fine di favorire la
messa a punto di linee guida coerenti con le esigenze locali e
condivise dai Servizi;
l) assicura lo sviluppo organico del sistema dei Servizi per
l'anziano rispondendo in modo esauriente e razionale all'evoluzione
della domanda;
m) attiva protocolli di intesa e di collaborazione e con enti ed
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Art. 8
Azioni programmatiche del Servizio di assistenza agli anziani
Nel periodo di vigenza dell'Accordo sara' compito del SAA attivare i
seguenti programmi ed azioni programmate per il raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla L.R. 3/2/1994, n. 5, vincolanti per gli enti
sottoscrittori dell'Accordo:
1) elabora e propone al Comitato per l'accordo di progamma i Piani
distrettuali della rete dei Servizi socio-sanitari integrati a favore
delle persone anziane non autosufficienti;
2) predispone protocolli operativi per l'integrazione degli
interventi sociali con quelli sanitari, riguardo a: - funzionamento
dell'assistenza domiciliare integrata; - garantire gli apporti
sanitari e di competenza sociale nella gestione integrata quali
Centri diurni, Case protette, Residenze sanitarie assistenziali,
assegni di cura; - garantire la corretta composizione e funzionamento
delle UVG; - una interazione con la Struttura ospedaliera per
favorire le dimissioni difficili; una iterazione con il Centro
delegato Demenze della Struttura di Tresigallo;
3) presenta i percorsi assistenziali per ogni punto della rete dei
Servizi;
4) individua e propone gli standard qualitativi e quantitativi delle
prestazioni e dei Servizi erogati;
5) promuove l'informatizzazione del Servizio assistenza anziani e dei
percorsi collegati;
6) promuove l'attivita' di formazione e aggiornamento del personale
che partecipa alle attivita' integrate.
Art. 9
Estensione dell'Accordo di programma
Gli enti firmatari convengono sull'opportunita' di coinvolgere sugli
obiettivi dell'Accordo, le organizzazioni del volontariato, le
associazioni degli anziani e dei loro familiari, i Sindacati dei
pensionati, le cooperative sociali, i privati gestori di Servizi
socio-assistenziali.
Art. 10
Ripartizione delle spese
Ogni soggetto aderente all'Accordo definisce al proprio interno il
budget di esercizio della propria attivita' e si assume l'onere delle
spese relative ai Servizi prestati nell'ambito del presente Accordo
di programma.
Il riparto delle spese generali per il funzionamento e
l'organizzazione del Servizio assistenza anziani saranno disposte dal
Comitato per l'attuazione dell'Accordo.
Si applicheranno inoltre le disposizioni regionali circa
l'imputazione degli oneri per i Servizi socio-assistenziali e di
quelli a rilievo sanitario.
Art. 11
Recesso dall'Accordo
Ciascuno dei soggetti aderenti all'Accordo potra' recedere, previa
comunicazione ufficiale agli altri soggetti, con almeno sei mesi di
anticipo. Tale recesso avra' decorrenza dal primo gennaio
successivo.
Art. 12
Durata dell'Accordo
L'Accordo ha validita' triennale (2003-2005) salvo rinnovo da
effettuare su esplicita volonta' delle parti. Non potra' essere
modificato durante la sua vigenza se non per consenso unanime dei
firmatari.
Art. 13
Risoluzione di controversie
La risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo e
sulla sua applicazione, che non possano essere ricomposte dal
Comitato di attuazione, sara' demandata al giudizio arbitrale secondo
le disposizioni del Codice di procedura civile.
Fatto in . . . . . . oggi . . . . . . . in unico originale.
Letto, approvato e sottoscritto.
per I COMUNI DI I SINDACI
COPPARO . . . . . . . . . . . . . .
BERRA . . . . . . . . . . . . . .
FORMIGNANA . . . . . . . . . . . . . .
JOLANDA DI SAVOIA . . . . . . . . . . . . . .
RO . . . . . . . . . . . . . .
TRESIGALLO . . . . . . . . . . . . . .
per L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI COPPARO