COMUNICATO
Modifiche ed integrazioni allo statuto comunale (ex Legge 265/99)
Si pubblica, a norma dell'articolo 6, comma 5 del DLgs 267/00 il
testo dell'articolo 22 dello statuto comunale modificato con
deliberazione consiliare n. 29 del 22 maggio 2003.
Art. 22
La Giunta comunale
1) La Giunta comunale e' organo del Comune ed esercita le funzioni
attribuitele dalla legge e dai regolamenti statali e regionali, dal
presente statuto e dai regolamenti comunali.
2) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un massimo di 7 assessori.
3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice
sindaco o il piu' anziano d'eta'.
4) La legge prevede le cause di incompatibilita' ad assessore
comunale.
5) La Giunta e' validamente riunita con l'intervento della
maggioranza dei componenti e delibera sempre in forma palese ed a
maggioranza dei favorevoli sui contrari, salvo maggioranze diverse
previste dalla legge e dal presente statuto.
LA RESPONSABILE
Valeria Magnoni