REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435
Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/03 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93,
comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in
materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita
la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonche' l'art. 94,
comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e
agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche,
formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma
amministrativa e, in particolare:
- l'art. 145 con cui si e' disposto che la "Giunta regionale, sentiti
le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a)
del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, alla
individuazione delle zone sismiche nonche' alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi
dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dallo Stato";
- l'art. 149, comma 1, lettera d), che delega ai Comuni le funzioni
inerenti gli interventi edilizi in zona sismica, avvalendosi delle
strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai
controlli sistematici o a campione;
premesso:
- che con deliberazione di Giunta regionale 1683/00 e' stato attivato
un apposito contratto di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria
strutturale del Politecnico di Milano, per la definizione di elementi
tecnici finalizzati a valutazioni di pericolosita' per la
riclassificazione sismica del territorio regionale
dell'Emilia-Romagna, la cui relazione conclusiva e' stata consegnata
il 15 luglio 2002;
- che cio' ha reso possibile, in stretto raccordo con la Regione
Lombardia (che aveva promosso analogo contratto di ricerca) e con
altre Regioni, tra cui Marche e Umbria, una iniziale interazione
propositiva a livello nazionale: con positivo svolgimento di una
prima riunione, convocata il 4 luglio 2002 dalla Segreteria della
Conferenza permanente Stato-Regioni- Province Autonome, per
l'attivazione di un tavolo tecnico di concertazione (tra Stato,
Regioni ed Enti locali) dei criteri generali per l'individuazione
delle zone sismiche, cui ha fatto seguito la trasmissione di una
lettera congiunta tra Emilia-Romagna e Lombardia, in data 10 ottobre
2002, con allegati tecnici - di sintesi e di dettaglio - relativi ai
metodi utilizzati e ai risultati conseguiti;
- che, dopo il terremoto in Molise del 31 ottobre 2002, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha ritenuto di sospendere detto tavolo tecnico di concertazione e,
con proprio decreto del 4 dicembre 2002, n. 4485, ha costituito un
particolare gruppo di lavoro, composto da esperti tutti esterni alle
Amministrazioni ministeriali, con il compito di fornire "entro il 15
gennaio 2003 (...) un autorevole contributo tecnico-scientifico quale
utile presupposto per la definizione dei criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e la definizione di
un sistema normativo per la progettazione antisismica";
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003;
preso atto che con l'art. 1 di detta ordinanza, nelle more
dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle Regioni e
degli Enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto
legislativo, vengono approvati 4 allegati tecnici relativi a:
- "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone"
(Allegato 1);
- "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento
sismico degli edifici" (Allegato 2);
- "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" (Allegato 3);
- "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e
sostegno dei terreni" (Allegato 4);
considerato che all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza predetta si
stabilisce che le Regioni provvedono all'individuazione, formazione
ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base dei
criteri generali di cui all'Allegato 1;
considerato altresi' che nell'Allegato 1 dell'ordinanza suindicata
sono in particolare specificati:
a) i "criteri" riferiti a quattro zone, ciascuna individuata secondo
valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con
probabilita' di superamento del 10% in 50 anni, nel presupposto che
la pericolosita' sismica sia rappresentata solo attraverso
valutazioni di ag, e con le modalita' di cui alla lettera h) per
l'individuazione delle medesime zone;
b) le indicazioni per la "prima applicazione" che: 1) sino alle
deliberazioni delle Regioni, dettano un elenco nazionale, riportato
in Allegato A, sulla base del documento "Proposta di
riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal
gruppo di lavoro costituito sulla base della risoluzione della
Commissione nazionale di previsione e prevenzione dei grandi rischi
nella seduta del 23 aprile 1997, rettificato con le precisazioni di
cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera i); 2) sino all'avvenuta
predisposizione del documento di cui alla lettera h), riconoscono
alle Regioni la possibilita' di utilizzare come elaborato di
riferimento la mappa di cui alla lettera i), con tolleranza ampliata
fino ad un livello di zona;
c) le indicazioni per gli "aggiornamenti", con impegno a predisporre
entro un anno una nuova mappa di riferimento a scala nazionale che
soddisfi integralmente i "criteri", con le modalita' di cui alla
lettera h);
preso atto:
- che il gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 4485 del 4
dicembre 2002, ha ritenuto che "i pochi elaborati alternativi
esistenti non soddisfino i criteri" prescelti (cfr. "documento
esplicativo" degli allegati all'ordinanza n. 3274, inviato alle
Regioni il 25 febbraio 2003);
- che, allo stato attuale, non e' possibile addivenire alla
rideterminazione della classificazione come risulta dalle motivazioni
contenute nella nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli del
17 luglio 2003, prot. n. 21411, resa pubblica per via telematica;
preso atto, quindi, della suddetta classificazione sismica per
l'intero territorio regionale dell'Emilia-Romagna, anche nella
consapevolezza della sua validita' provvisoria fino alla
predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale
di cui alla lettera m), allegato 1 dell'ordinanza n. 3274, da cui
risulta che nella regione Emilia-Romagna 105 comuni sono classificati
in zona 2 (ex II categoria) di cui 89 gia' classificati e 16 ex non
classificati; 214 comuni sono classificati in zona 3 (ex III
categoria) tutti ex non classificati e 22 comuni classificati in zona
4 (tutti ex non classificati), secondo l'elenco allegato alla
presente deliberazione (Allegato A);
vista la nota esplicativa dell'ordinanza n. 3274 pubblicata sul sito
internet dell'Ufficio Servizio Sismico nazionale del Dipartimento
della Protezione Civile, comunicata per via telematica a tutte le
Regioni in data 6 giugno 2003;
considerato che la normativa di progettazione antisismica, di cui
agli Allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3274, redatta sulla
falsariga di documenti tecnici attualmente in discussione a livello
europeo (Eurocodici), ha carattere di discontinuita' e che, quindi,
si rende necessario recepire e precisare i seguenti indirizzi ed
indicazioni in merito al regime transitorio in attuazione di quanto
disposto dal comma 2 dell'art. 2:
1) per le opere pubbliche in corso (gia' appaltate o con progetti
preliminari gia' approvati), nonche' per i lavori gia' iniziati alla
data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la
classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata
in vigore della ordinanza medesima;
2) per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;
3) per tutte le altre opere ed edifici e' previsto che possono
continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione
previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un
periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo,
se l'opera o l'edificio, e' collocato, ai sensi della precedente
classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si
possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
del DPR 380/01 corrispondente all'articolo 1 della Legge 64/74 e dei
relativi decreti ministeriali attuativi; mentre, se l'opera o
l'edificio e' collocato, ai sensi della precedente classificazione,
in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in
aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del TU
380/01) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del TU
380/01 (corrispondente all'art. 3 della Legge 64/74), nonche' le
disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. 31/02 "Disciplina generale
dell'edilizia", cosi' come esplicitamente indicate al punto 9.1 della
relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003;
ravvisata l'opportunita' di suggerire che, di norma, nelle zone
precedentemente non classificate sismiche e nelle more delle
definizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini
cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione
vengano riconsiderati i contenuti progettuali, compatibilmente con lo
stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per
le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;
preso atto che il suddetto regime transitorio ha carattere
derogatorio e speciale ed e' quindi prevalente rispetto alle
disposizioni di cui all'articolo 104 del DPR 380/01, corrispondente
all'art. 30 della Legge 64/74;
ritenuto opportuna, al fine di garantire uniformita' di applicazione
normativa nel territorio regionale, l'individuazione, in sede di
Conferenza Regioni-Autonomie locali (CRAL), da parte dei Comuni, in
accordo con la Regione, della data di un anno dall'entrata in vigore
dell'ordinanza (ovvero l'otto maggio 2004) dalla quale far decorrere
gli effetti della nuova classificazione e della nuova normativa
antisismica corrispondente di cui all'ordinanza in oggetto;
ritenuto, altresi', che per i Comuni di nuova classificazione, gli
ulteriori contenuti di conoscenza e analisi territoriale necessari
per la formazione degli strumenti urbanistici, ai fini del parere di
cui all'articolo 37 della L.R. 31/02 (attualmente di competenza della
Provincia ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 10/03) saranno
obbligatori allo scadere della data sopra indicata, ferma restando la
cogenza di tale obbligo per i Comuni di precedente classificazione
sismica secondo i contenuti di merito gia' richiamati al punto 9.3
della sopracitata circolare, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003, dove si
afferma che "il parere di compatibilita' non e' limitato alle sole
condizioni geomorfologiche ma e' esteso alle condizioni di
pericolosita' locale degli aspetti fisici del territorio" quali
"caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono
determinare instabilita' dei versanti, effetti di amplificazione del
moto sismico, addensamento e liquefazione";
visto il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274 che prevede la
facolta' della Regione di introdurre o meno l'obbligo della
progettazione antisismica nella zona 4;
ritenuto opportuno prevedere, per ragioni di uniformita', sentiti i
Comuni direttamente interessati - che per la quasi totalita' (ovvero
diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di
adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere
favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in
data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 3/99,
l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue Comuni
classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente
deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme
tecniche e il regime transitorio sopra descritto;
considerato:
- che con l'art. 2, comma 4 della predetta ordinanza si dispone che,
entro sei mesi, il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni
provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e
regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare
le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di
interesse strategico o che possano assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso (comma 3 del medesimo
articolo) ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche, da effettuarsi, a
cura dei proprietari, entro cinque anni, con priorita' territoriale
per i Comuni classificati in zona 2 (salvo quelle opere progettate
secondo le norme vigenti successivamente al 1984 in zone gia'
classificate sismiche);
- che tale processo di individuazione deve necessariamente avvenire
sulla base di principi e criteri tecnici condivisi tra Stato e
Regioni, quale condizione preliminare per poter perseguire una
omogeneita' di attuazione e una uguale tutela su tutto il territorio
nazionale sulla base di valutazioni di rischio sismico e conseguenti
priorita' programmatiche per interventi di prevenzione;
- che, a fronte di un simile impegno straordinario, sono da ritenersi
del tutto insufficienti tanto la possibilita' indicata di utilizzare
per le verifiche dei soli edifici scolastici le gia' ridotte risorse
previste anche per altri scopi dall'art. 80, comma 21 della Legge
289/02, quanto la generica "promessa" di finanziamenti di cui
all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3274;
- che tale insufficienza puo' assumere risvolti particolarmente gravi
con riferimento alle potenziali implicazioni di un eventuale crollo,
a seguito di terremoto, di un edificio (e/o opera infrastrutturale),
"strategico" o "rilevante", che avrebbe dovuto essere sottoposto a
verifica ma non lo sia stato per mancanza di risorse, ovvero di un
edificio (e/o opera infrastrutturale), "strategico" o "rilevante",
gia' riconosciuto - dopo apposita verifica tecnica - ad alta
vulnerabilita' sismica ma per il quale non si fossero nel frattempo
rese disponibili risorse per gli interventi di adeguamento;
- che si rende pertanto indispensabile lo stanziamento di un
finanziamento statale pluriennale adeguato alla straordinaria entita'
degli interventi da realizzare;
ritenuto necessario precisare che per "zone a bassa sismicita'" ai
sensi del DPR 380/01, per le quali non sono quindi applicabili, come
stabilito dall'articolo 36 della L.R. 31/02, le procedure di
autorizzazione preventiva e di deposito (e controllo) in esso
contenute e specificate al punto 9.2 della circolare
sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/02 "Disciplina
generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515, debbano
intendersi tutti i Comuni ricadenti nella zona 3 e nella zona 4 di
cui alla nuova classificazione sismica sopra indicata;
richiamato l'articolo 3 dell'ordinanza n. 3274 che attribuisce al
Dipartimento della Protezione civile la promozione e la realizzazione
dei programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze ai fini
dell'applicazione delle nuove norme, d'intesa con le Regioni e con il
coinvolgimento degli ordini professionali, si ritiene opportuno
precisare che la Regione Emilia-Romagna collaborera' a provvedervi
sulla base delle risorse che verranno definite e conferite dallo
Stato, fermo restando il proprio impegno diretto nei confronti del
personale regionale. Tale impegno, subordinatamente all'acquisizione
delle necessarie risorse, sara' esteso anche ai tecnici dipendenti di
altre Amministrazioni pubbliche;
ritenuto opportuno, infine, rinviare a successivi provvedimenti la
definizione, anche in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali,
le Universita' e gli esponenti del mondo professionale e produttivo,
di ogni ulteriore indicazione che si ritenesse utile all'applicazione
delle nuove norme in materia;
preso atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza n.
3274, che "i documenti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 potranno
essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei
risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con
particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio
sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti
istituzionali e scientifiche interessate" e che, anche a tal fine, e'
opportuna l'istituzione di un forum di discussione aperto agli
interessati, accessibile tramite il sito internet
http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia;
dato atto del parere espresso, nella seduta del 18 luglio 2003, dalla
Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 30, comma 2
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" e successive modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile
delibera:
1) di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa che ivi si
intendono integralmente richiamate, della classificazione sismica dei
Comuni della regione Emilia-Romagna di cui all'Allegato A
dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 3274 secondo l'elenco allegato come
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato
A);
2) di recepire e precisare i seguenti indirizzi ed indicazioni in
merito al regime transitorio previsto dall'ordinanza n. 3274:
a) per le opere pubbliche in corso (gia' appaltate o con progetti
preliminari gia' approvati), nonche' per i lavori gia' iniziati alla
data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la
classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata
in vigore della ordinanza medesima;
b) per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;
c) per tutte le altre opere ed edifici e' previsto che possono
continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione
previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un
periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo,
se l'opera o l'edificio, e' collocato, ai sensi della precedente
classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si
possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
del DPR 380/01 corrispondente all'articolo 1 della Legge 64/74 e dei
relativi decreti ministeriali attuativi; mentre, se l'opera o
l'edificio e' collocato, ai sensi della precedente classificazione,
in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in
aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del TU
380/01) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del TU
380/01 (corrispondente all'articolo 3 della Legge 64/74), nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 36 della L.R. 31/02 "Disciplina
generale dell'edilizia", cosi' come esplicitamente indicate al punto
9.1 della relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo
2003;
d) l'individuazione, al fine di garantire uniformita' di applicazione
normativa nel territorio regionale, da parte dei Comuni, d'accordo
con la Regione, in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, della
data di un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274, ovvero
l'otto maggio 2004, dalla quale far decorrere la nuova
classificazione e la nuova normativa antisismica corrispondente
contenuta nell'ordinanza medesima;
e) l'obbligatorieta', a partire dalla data di cui alla lettera d),
per i Comuni di nuova classificazione, degli ulteriori contenuti di
conoscenza ed analisi territoriale necessari per la formazione degli
strumenti urbanistici ai fini del parere di cui all'articolo 37 della
L.R. 31/02 (attualmente di competenza della Provincia ai sensi
dell'articolo 14 della L.R. 10/03);
f) suggerire che, di norma, nelle zone precedentemente non
classificate sismiche e nelle more delle definizioni di cui al comma
4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini cautelativi, per gli edifici
pubblici in fase di realizzazione vengano riconsiderati i contenuti
progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori,
sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche,
anche previgenti;
3) di prevedere, per ragioni di uniformita', sentiti i Comuni
direttamente interessati - che per la quasi totalita' (ovvero
diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di
adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere
favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in
data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L.R. 3/99,
l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue Comuni
classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente
deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme
tecniche e il regime transitorio sopra descritto;
4) di prevedere che con successiva deliberazione si procedera' alla
definizione del programma temporale delle verifiche,
all'individuazione delle tipologie di edifici e delle opere con le
caratteristiche di cui al comma 3 del medesimo articolo nonche' a
fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
relative verifiche tecniche;
5) di indicare la zona 3 e la zona 4 di cui alla nuova
classificazione sismica sopra indicata quali "zone a bassa
sismicita'" escluse dall'applicazione delle procedure di cui
all'articolo 36 della L.R. 31/02 e specificate al punto 9.2 della
circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/02
"Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n.
6515;
6) di istituire un forum di discussione, accessibile tramite il sito
internet http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia, aperto agli
interessati di Enti locali, Universita' e mondo professionale e
produttivo;
7) di rinviare a successivi provvedimenti la definizione, anche in
collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, le Universita' e gli
esponenti del mondo professionale e produttivo, di ogni ulteriore
indicazione che si ritenesse utile per sviluppare una maggiore
garanzia e tutela nella materia in oggetto;
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione e l'elenco
allegato (Allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)