REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435

Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/03 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93,               
comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in             
materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche            
e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita             
la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonche' l'art. 94,                
comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e           
agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche,              
formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;                   
vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e             
locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma                     
amministrativa e, in particolare:                                               
- l'art. 145 con cui si e' disposto che la "Giunta regionale, sentiti           
le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a)           
del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, alla                         
individuazione delle zone sismiche nonche' alla formazione e                    
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi                    
dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei               
criteri generali stabiliti dallo Stato";                                        
- l'art. 149, comma 1, lettera d), che delega ai Comuni le funzioni             
inerenti gli interventi edilizi in zona sismica, avvalendosi delle              
strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo                 
svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai                
controlli sistematici o a campione;                                             
premesso:                                                                       
- che con deliberazione di Giunta regionale 1683/00 e' stato attivato           
un apposito contratto di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria              
strutturale del Politecnico di Milano, per la definizione di elementi           
tecnici finalizzati a valutazioni di pericolosita' per la                       
riclassificazione sismica del territorio regionale                              
dell'Emilia-Romagna, la cui relazione conclusiva e' stata consegnata            
il 15 luglio 2002;                                                              
- che cio' ha reso possibile, in stretto raccordo con la Regione                
Lombardia (che aveva promosso analogo contratto di ricerca) e con               
altre Regioni, tra cui Marche e Umbria, una iniziale interazione                
propositiva a livello nazionale: con positivo svolgimento di una                
prima riunione, convocata il 4 luglio 2002 dalla Segreteria della               
Conferenza permanente Stato-Regioni- Province Autonome, per                     
l'attivazione di un tavolo tecnico di concertazione (tra Stato,                 
Regioni ed Enti locali) dei criteri generali per l'individuazione               
delle zone sismiche, cui ha fatto seguito la trasmissione di una                
lettera congiunta tra Emilia-Romagna e Lombardia, in data 10 ottobre            
2002, con allegati tecnici - di sintesi e di dettaglio - relativi ai            
metodi utilizzati e ai risultati conseguiti;                                    
- che, dopo il terremoto in Molise del 31 ottobre 2002, il                      
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri             
ha ritenuto di sospendere detto tavolo tecnico di concertazione e,              
con proprio decreto del 4 dicembre 2002, n. 4485, ha costituito un              
particolare gruppo di lavoro, composto da esperti tutti esterni alle            
Amministrazioni ministeriali, con il compito di fornire "entro il 15            
gennaio 2003 (...) un autorevole contributo tecnico-scientifico quale           
utile presupposto per la definizione dei criteri generali per la                
classificazione sismica del territorio nazionale e la definizione di            
un sistema normativo per la progettazione antisismica";                         
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20              
marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali              
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di                    
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) pubblicata sul           
Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8               
maggio 2003;                                                                    
preso atto che con l'art. 1 di detta ordinanza, nelle more                      
dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del DLgs             
31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle Regioni e           
degli Enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto                   
legislativo, vengono approvati 4 allegati tecnici relativi a:                   
- "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione,           
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone"                   
(Allegato 1);                                                                   
- "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento               
sismico degli edifici" (Allegato 2);                                            
- "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" (Allegato 3);              
- "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e           
sostegno dei terreni" (Allegato 4);                                             
considerato che all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza predetta si                  
stabilisce che le Regioni provvedono all'individuazione, formazione             
ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base dei                 
criteri generali di cui all'Allegato 1;                                         
considerato altresi' che nell'Allegato 1 dell'ordinanza suindicata              
sono in particolare specificati:                                                
a) i "criteri" riferiti a quattro zone, ciascuna individuata secondo            
valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con                
probabilita' di superamento del 10% in 50 anni, nel presupposto che             
la pericolosita' sismica sia rappresentata solo attraverso                      
valutazioni di ag, e con le modalita' di cui alla lettera h) per                
l'individuazione delle medesime zone;                                           
b) le indicazioni per la "prima applicazione" che: 1) sino alle                 
deliberazioni delle Regioni, dettano un elenco nazionale, riportato             
in Allegato A, sulla base del documento "Proposta di                            
riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal              
gruppo di lavoro costituito sulla base della risoluzione della                  
Commissione nazionale di previsione e prevenzione dei grandi rischi             
nella seduta del 23 aprile 1997, rettificato con le precisazioni di             
cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera i); 2) sino all'avvenuta                    
predisposizione del documento di cui alla lettera h), riconoscono               
alle Regioni la possibilita' di utilizzare come elaborato di                    
riferimento la mappa di cui alla lettera i), con tolleranza ampliata            
fino ad un livello di zona;                                                     
c) le indicazioni per gli "aggiornamenti", con impegno a predisporre            
entro un anno una nuova mappa di riferimento a scala nazionale che              
soddisfi integralmente i "criteri", con le modalita' di cui alla                
lettera h);                                                                     
preso atto:                                                                     
- che il gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato               
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 4485 del 4            
dicembre 2002, ha ritenuto che "i pochi elaborati alternativi                   
esistenti non soddisfino i criteri" prescelti (cfr. "documento                  
esplicativo" degli allegati all'ordinanza n. 3274, inviato alle                 
Regioni il 25 febbraio 2003);                                                   
- che, allo stato attuale, non e' possibile addivenire alla                     
rideterminazione della classificazione come risulta dalle motivazioni           
contenute nella nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli del            
17 luglio 2003, prot. n. 21411, resa pubblica per via telematica;               
preso atto, quindi, della suddetta classificazione sismica per                  
l'intero territorio regionale dell'Emilia-Romagna, anche nella                  
consapevolezza della sua validita' provvisoria fino alla                        
predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale             
di cui alla lettera m), allegato 1 dell'ordinanza n. 3274, da cui               
risulta che nella regione Emilia-Romagna 105 comuni sono classificati           
in zona 2 (ex II categoria) di cui 89 gia' classificati e 16 ex non             
classificati; 214 comuni sono classificati in zona 3 (ex III                    
categoria) tutti ex non classificati e 22 comuni classificati in zona           
4 (tutti ex non classificati), secondo l'elenco allegato alla                   
presente deliberazione (Allegato A);                                            
vista la nota esplicativa dell'ordinanza n. 3274 pubblicata sul sito            
internet dell'Ufficio Servizio Sismico nazionale del Dipartimento               
della Protezione Civile, comunicata per via telematica a tutte le               
Regioni in data 6 giugno 2003;                                                  
considerato che la normativa di progettazione antisismica, di cui               
agli Allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3274, redatta sulla                    
falsariga di documenti tecnici attualmente in discussione a livello             
europeo (Eurocodici), ha carattere di discontinuita' e che, quindi,             
si rende necessario recepire e precisare i seguenti indirizzi ed                
indicazioni in merito al regime transitorio in attuazione di quanto             
disposto dal comma 2 dell'art. 2:                                               
1) per le opere pubbliche in corso (gia' appaltate o con progetti               
preliminari gia' approvati), nonche' per i lavori gia' iniziati alla            
data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la                      
classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata             
in vigore della ordinanza medesima;                                             
2) per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso              
continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;                          
3) per tutte le altre opere ed edifici e' previsto che possono                  
continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione                 
previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un                
periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di                     
pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo,            
se l'opera o l'edificio, e' collocato, ai sensi della precedente                
classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si                
possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2             
del DPR 380/01 corrispondente all'articolo 1 della Legge 64/74 e dei            
relativi decreti ministeriali attuativi; mentre, se l'opera o                   
l'edificio e' collocato, ai sensi della precedente classificazione,             
in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in               
aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del TU           
380/01) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del TU              
380/01 (corrispondente all'art. 3 della Legge 64/74), nonche' le                
disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. 31/02 "Disciplina generale           
dell'edilizia", cosi' come esplicitamente indicate al punto 9.1 della           
relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003;                
ravvisata l'opportunita' di suggerire che, di norma, nelle zone                 
precedentemente non classificate sismiche e nelle more delle                    
definizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini            
cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione                  
vengano riconsiderati i contenuti progettuali, compatibilmente con lo           
stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per            
le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;                              
preso atto che il suddetto regime transitorio ha carattere                      
derogatorio e speciale ed e' quindi prevalente rispetto alle                    
disposizioni di cui all'articolo 104 del DPR 380/01, corrispondente             
all'art. 30 della Legge 64/74;                                                  
ritenuto opportuna, al fine di garantire uniformita' di applicazione            
normativa nel territorio regionale, l'individuazione, in sede di                
Conferenza Regioni-Autonomie locali (CRAL), da parte dei Comuni, in             
accordo con la Regione, della data di un anno dall'entrata in vigore            
dell'ordinanza (ovvero l'otto maggio 2004) dalla quale far decorrere            
gli effetti della nuova classificazione e della nuova normativa                 
antisismica corrispondente di cui all'ordinanza in oggetto;                     
ritenuto, altresi', che per i Comuni di nuova classificazione, gli              
ulteriori contenuti di conoscenza e analisi territoriale necessari              
per la formazione degli strumenti urbanistici, ai fini del parere di            
cui all'articolo 37 della L.R. 31/02 (attualmente di competenza della           
Provincia ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 10/03) saranno                   
obbligatori allo scadere della data sopra indicata, ferma restando la           
cogenza di tale obbligo per i Comuni di precedente classificazione              
sismica secondo i contenuti di merito gia' richiamati al punto 9.3              
della sopracitata circolare, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003, dove si           
afferma che "il parere di compatibilita' non e' limitato alle sole              
condizioni geomorfologiche ma e' esteso alle condizioni di                      
pericolosita' locale degli aspetti fisici del territorio" quali                 
"caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono           
determinare instabilita' dei versanti, effetti di amplificazione del            
moto sismico, addensamento e liquefazione";                                     
visto il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274 che prevede la              
facolta' della Regione di introdurre o meno l'obbligo della                     
progettazione antisismica nella zona 4;                                         
ritenuto opportuno prevedere, per ragioni di uniformita', sentiti i             
Comuni direttamente interessati - che per la quasi totalita' (ovvero            
diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di                 
adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere                 
favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in              
data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 3/99,           
l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue Comuni                 
classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente              
deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme              
tecniche e il regime transitorio sopra descritto;                               
considerato:                                                                    
- che con l'art. 2, comma 4 della predetta ordinanza si dispone che,            
entro sei mesi, il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni            
provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e                  
regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie                   
disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare             
le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di                    
interesse strategico o che possano assumere rilevanza in relazione              
alle conseguenze di un eventuale collasso (comma 3 del medesimo                 
articolo) ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie                     
indicazioni per le relative verifiche tecniche, da effettuarsi, a               
cura dei proprietari, entro cinque anni, con priorita' territoriale             
per i Comuni classificati in zona 2 (salvo quelle opere progettate              
secondo le norme vigenti successivamente al 1984 in zone gia'                   
classificate sismiche);                                                         
- che tale processo di individuazione deve necessariamente avvenire             
sulla base di principi e criteri tecnici condivisi tra Stato e                  
Regioni, quale condizione preliminare per poter perseguire una                  
omogeneita' di attuazione e una uguale tutela su tutto il territorio            
nazionale sulla base di valutazioni di rischio sismico e conseguenti            
priorita' programmatiche per interventi di prevenzione;                         
- che, a fronte di un simile impegno straordinario, sono da ritenersi           
del tutto insufficienti tanto la possibilita' indicata di utilizzare            
per le verifiche dei soli edifici scolastici le gia' ridotte risorse            
previste anche per altri scopi dall'art. 80, comma 21 della Legge               
289/02, quanto la generica "promessa" di finanziamenti di cui                   
all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3274;                                    
- che tale insufficienza puo' assumere risvolti particolarmente gravi           
con riferimento alle potenziali implicazioni di un eventuale crollo,            
a seguito di terremoto, di un edificio (e/o opera infrastrutturale),            
"strategico" o "rilevante", che avrebbe dovuto essere sottoposto a              
verifica ma non lo sia stato per mancanza di risorse, ovvero di un              
edificio (e/o opera infrastrutturale), "strategico" o "rilevante",              
gia' riconosciuto - dopo apposita verifica tecnica - ad alta                    
vulnerabilita' sismica ma per il quale non si fossero nel frattempo             
rese disponibili risorse per gli interventi di adeguamento;                     
- che si rende pertanto indispensabile lo stanziamento di un                    
finanziamento statale pluriennale adeguato alla straordinaria entita'           
degli interventi da realizzare;                                                 
ritenuto necessario precisare che per "zone a bassa sismicita'" ai              
sensi del DPR 380/01, per le quali non sono quindi applicabili, come            
stabilito dall'articolo 36 della L.R. 31/02, le procedure di                    
autorizzazione preventiva e di deposito (e controllo) in esso                   
contenute e specificate al punto 9.2 della circolare                            
sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/02 "Disciplina           
generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515, debbano               
intendersi tutti i Comuni ricadenti nella zona 3 e nella zona 4 di              
cui alla nuova classificazione sismica sopra indicata;                          
richiamato l'articolo 3 dell'ordinanza n. 3274 che attribuisce al               
Dipartimento della Protezione civile la promozione e la realizzazione           
dei programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze ai fini            
dell'applicazione delle nuove norme, d'intesa con le Regioni e con il           
coinvolgimento degli ordini professionali, si ritiene opportuno                 
precisare che la Regione Emilia-Romagna collaborera' a provvedervi              
sulla base delle risorse che verranno definite e conferite dallo                
Stato, fermo restando il proprio impegno diretto nei confronti del              
personale regionale. Tale impegno, subordinatamente all'acquisizione            
delle necessarie risorse, sara' esteso anche ai tecnici dipendenti di           
altre Amministrazioni pubbliche;                                                
ritenuto opportuno, infine, rinviare a successivi provvedimenti la              
definizione, anche in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali,            
le Universita' e gli esponenti del mondo professionale e produttivo,            
di ogni ulteriore indicazione che si ritenesse utile all'applicazione           
delle nuove norme in materia;                                                   
preso atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza n.              
3274, che "i documenti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 potranno                
essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei               
risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con                      
particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio                
sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti              
istituzionali e scientifiche interessate" e che, anche a tal fine, e'           
opportuna l'istituzione di un forum di discussione aperto agli                  
interessati, accessibile tramite il sito internet                               
http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia;                                  
dato atto del parere espresso, nella seduta del 18 luglio 2003, dalla           
Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 30, comma 2            
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                
locale" e successive modifiche;                                                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della                      
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile                                                               
delibera:                                                                       
1) di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa che ivi si             
intendono integralmente richiamate, della classificazione sismica dei           
Comuni della regione Emilia-Romagna di cui all'Allegato A                       
dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 3274 secondo l'elenco allegato come           
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato            
A);                                                                             
2) di recepire e precisare i seguenti indirizzi ed indicazioni in               
merito al regime transitorio previsto dall'ordinanza n. 3274:                   
a) per le opere pubbliche in corso (gia' appaltate o con progetti               
preliminari gia' approvati), nonche' per i lavori gia' iniziati alla            
data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la                      
classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata             
in vigore della ordinanza medesima;                                             
b) per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso              
continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;                          
c) per tutte le altre opere ed edifici e' previsto che possono                  
continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione                 
previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un                
periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di                     
pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo,            
se l'opera o l'edificio, e' collocato, ai sensi della precedente                
classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si                
possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2             
del DPR 380/01 corrispondente all'articolo 1 della Legge 64/74 e dei            
relativi decreti ministeriali attuativi; mentre, se l'opera o                   
l'edificio e' collocato, ai sensi della precedente classificazione,             
in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in               
aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del TU           
380/01) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del TU              
380/01 (corrispondente all'articolo 3 della Legge 64/74), nonche' le            
disposizioni di cui all'articolo 36 della L.R. 31/02 "Disciplina                
generale dell'edilizia", cosi' come esplicitamente indicate al punto            
9.1 della relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo            
2003;                                                                           
d) l'individuazione, al fine di garantire uniformita' di applicazione           
normativa nel territorio regionale, da parte dei Comuni, d'accordo              
con la Regione, in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, della           
data di un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274, ovvero           
l'otto maggio 2004, dalla quale far decorrere la nuova                          
classificazione e la nuova normativa antisismica corrispondente                 
contenuta nell'ordinanza medesima;                                              
e) l'obbligatorieta', a partire dalla data di cui alla lettera d),              
per i Comuni di nuova classificazione, degli ulteriori contenuti di             
conoscenza ed analisi territoriale necessari per la formazione degli            
strumenti urbanistici ai fini del parere di cui all'articolo 37 della           
L.R. 31/02 (attualmente di competenza della Provincia ai sensi                  
dell'articolo 14 della L.R. 10/03);                                             
f) suggerire che, di norma, nelle zone precedentemente non                      
classificate sismiche e nelle more delle definizioni di cui al comma            
4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini cautelativi, per gli edifici           
pubblici in fase di realizzazione vengano riconsiderati i contenuti             
progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori,            
sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche,            
anche previgenti;                                                               
3) di prevedere, per ragioni di uniformita', sentiti i Comuni                   
direttamente interessati - che per la quasi totalita' (ovvero                   
diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di                 
adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere                 
favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in              
data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L.R. 3/99,            
l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue Comuni                 
classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente              
deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme              
tecniche e il regime transitorio sopra descritto;                               
4) di prevedere che con successiva deliberazione si procedera' alla             
definizione del programma temporale delle verifiche,                            
all'individuazione delle tipologie di edifici e delle opere con le              
caratteristiche di cui al comma 3 del medesimo articolo nonche' a               
fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le                 
relative verifiche tecniche;                                                    
5) di indicare la zona 3 e la zona 4 di cui alla nuova                          
classificazione sismica sopra indicata quali "zone a bassa                      
sismicita'" escluse dall'applicazione delle procedure di cui                    
all'articolo 36 della L.R. 31/02 e specificate al punto 9.2 della               
circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/02             
"Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n.                 
6515;                                                                           
6) di istituire un forum di discussione, accessibile tramite il sito            
internet http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia, aperto agli             
interessati di Enti locali, Universita' e mondo professionale e                 
produttivo;                                                                     
7) di rinviare a successivi provvedimenti la definizione, anche in              
collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, le Universita' e gli             
esponenti del mondo professionale e produttivo, di ogni ulteriore               
indicazione che si ritenesse utile per sviluppare una maggiore                  
garanzia e tutela nella materia in oggetto;                                     
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione e l'elenco             
allegato (Allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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