REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1432

Indirizzi per l'individuazione e la progettazione degli interventi di logistica urbana e per la realizzazione delle relative infrastrutture in attuazione della misura n. 5 di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2661/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare gli indirizzi di cui all'Allegato A quale parte                 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti la             
individuazione e la progettazione degli interventi di logistica                 
urbana e la realizzazione delle relative infrastrutture da parte                
degli Enti locali interessati, in attuazione della misura 5 a favore            
della mobilita' sostenibile prevista dalla deliberazione 2661/02;               
b) di dare atto che del rispetto da parte dei Comuni degli indirizzi            
di cui all'Allegato A dovra' farsi specifica menzione negli accordi             
di programma attuativi delle misure di cui alla deliberazione                   
2661/02;                                                                        
c) di dare atto altresi' che agli indirizzi di cui all'Allegato A               
dovranno attenersi gli Enti che facciano richiesta di contributo per            
la progettazione di opere in attuazione del PRIT ai sensi dell'art.             
31, comma 2, lettera d) della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, qualora               
tali opere siano le stesse individuate per l'attuazione della misura            
5 di cui alla deliberazione 2661/02;                                            
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
Indirizzi per la individuazione e la progettazione degli interventi             
di logistica urbana e per la realizzazione delle relative                       
infrastrutture in attuazione della misura n. 5 di cui alla                      
deliberazione di Giunta regionale 2661/02                                       
TITOLO I                                                                        
NORME GENERALI                                                                  
Art.1                                                                           
Oggetto del provvedimento                                                       
1. Il presente provvedimento definisce gli indirizzi per la                     
razionalizzazione della logistica urbana delle merci da realizzarsi             
da parte degli Enti locali attraverso interventi di tipo                        
organizzativo e/o infrastrutturale.                                             
2. Gli interventi oggetto di contributo regionale devono rispettare             
precisi criteri di fattibilita' relativamente ai seguenti aspetti:              
a)                                                                              
quadro conoscitivo;                                                             
b) progetto di sistema;                                                         
c) progetti di infrastrutture e/o di interventi di innovazione                  
tecnologica e relativi progetti di gestione.                                    
3. Gli elaborati riportanti le analisi degli aspetti di cui al comma            
precedente sono trasmessi al Servizio Pianificazione dei trasporti e            
Logistica della Regione Emilia-Romagna, che provvede alla loro                  
validazione ai fini dell'ammissione degli interventi ai finanziamenti           
richiesti.                                                                      
Art. 2                                                                          
Quadro conoscitivo                                                              
1. La definizione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del             
comma 2 dell'art.1 e' finalizzata alla ricostruzione della domanda e            
dell'offerta della logistica e del trasporto merci e deve essere                
cosi' strutturata:                                                              
a) identificazione e descrizione del contesto urbano nel quale                  
effettuare l'intervento;                                                        
b) analisi della consistenza (numero di attivita' e dimensione delle            
superfici destinate alla vendita, delle superfici dei magazzini,                
eventuale identificazione degli esercizi che effettuano consegna a              
domicilio) e della localizzazione delle attivita' economiche o di               
servizio suddivise per settore: commercio fisso (abbigliamento,                 
alimentare, grande distribuzione), unita' produttive e artigiane e              
pubblici esercizi (alberghi, bar, ristorazione, ecc.) presenti nel              
contesto urbano a cui fa riferimento l'intervento;                              
c) analisi demografica e di consumo pro-capite anche con riferimento            
all'eventuale presenza di turismo;                                              
d) analisi della domanda di trasporto di ciascuna attivita' economica           
o di servizio (categoria merceologica, quantita', modalita' di                  
trasporto richieste, orari, frequenza, ecc.);                                   
e) analisi origine/destinazioni e di percorso del flusso merci                  
nell'area urbana con specifica attenzione all'organizzazione delle              
filiere merceologiche;                                                          
f) analisi dell'offerta di trasporto in ambito urbano (consistenza,             
organizzazione, veicoli utilizzati e percentuale del trasporto in               
conto proprio sul totale);                                                      
g) analisi delle caratteristiche fisiche e funzionali della rete                
viaria e delle infrastrutture urbane, evidenziandone sia eventuali              
disservizi esistenti sia gli aspetti di regolamentazione aventi                 
ricadute sulla distribuzione urbana delle merci (divieti di sosta o             
di carico/scarico, ecc.);                                                       
h) analisi delle politiche attuate e in corso di attuazione da parte            
del Comune, in particolare di quelle finalizzate alla                           
razionalizzazione del trasporto merci e passeggeri in ambito urbano.            
2. Le analisi di cui ai punti precedenti devono essere effettuate               
sulla base di indagini dirette o su eventuali dati esistenti                    
aggiornati almeno all'anno 2001.                                                
Art. 3                                                                          
Progetto di sistema                                                             
1. La definizione del progetto di sistema di cui alla lettera b) del            
comma 2 dell'art.1 riguarda la razionalizzazione della logistica                
distributiva urbana delle merci attraverso interventi di tipo                   
organizzativo e infrastrutturale che, coerentemente con il tipo di              
intervento previsto, devono individuare:                                        
a) misure di gestione del traffico volte a porre restrizioni                    
temporali e tariffarie all'accesso dei veicoli commerciali non                  
eco-compatibili ad aree urbane opportunamente individuate, con la               
possibilita' di definire diverse tipologie e differenti livelli di              
restrizione all'accesso;                                                        
b) interventi sull'assetto urbanistico/trasportistico volti                     
all'identificazione e al potenziamento di infrastrutture quali:                 
sistemi radiali di vie e corsie riservate al traffico merci e di aree           
di sosta per le operazioni di carico/scarico delle merci;                       
c) interventi di innovazione tecnologica finalizzati a introdurre               
sistemi informativi a supporto della qualita' del trasporto urbano              
delle merci e dei passeggeri, quali: servizi di gestione ottimizzata            
delle flotte di trasporto e delle aree di sosta, sistemi di                     
navigazione assistita, sistemi integrati di prenotazione e pagamento            
dei servizi di trasporto, sistemi di controllo e gestione                       
ottimizzati, sistemi di informazione collettiva e servizi individuali           
di informazione in tempo reale sullo stato del traffico;                        
d) misure di ottimizzazione del sistema distributivo urbano delle               
merci attuabili attraverso la realizzazione dei centri di                       
distribuzione urbana aperti (CDUAperti) come definiti al comma 1 del            
successivo art. 6: riorganizzazione della distribuzione fisica delle            
merci attraverso il consolidamento delle operazioni di trasporto                
(ottimizzazione dei carichi) e organizzazione coordinata dei                    
movimenti dei veicoli (ottimizzazione dei percorsi) per la                      
distribuzione delle merci nell'area urbana;                                     
e) rinnovo del parco veicolare circolante per la distribuzione delle            
merci attraverso agevolazioni all'acquisto di mezzi a basse emissioni           
inquinanti (GPL, metano, bifuel ed elettrici);                                  
f) potenziamento e razionalizzazione delle reti di distribuzione dei            
carburanti alternativi (metano, GPL ed energia elettrica) e stazioni            
di manutenzione dei veicoli;                                                    
g) coordinamento e integrazione con gli strumenti di pianificazione             
territoriale e settoriale;                                                      
h) sistemi di monitoraggio dei flussi di merci e di aggiornamento dei           
relativi dati.                                                                  
2. Il progetto di sistema deve essere corredato da un documento nel             
quale risultino verbalizzati:                                                   
a) il livello di consenso conseguito mediante appositi incontri di              
concertazione con gli operatori del settore e gli attori economici e            
sociali interessati;                                                            
b) le posizioni espresse da ciascuno ed eventuali riserve e proposte            
integrative o correttive avanzate.                                              
Art. 4                                                                          
Interventi infrastrutturali e di innovazione tecnologica                        
1. Nei progetti di infrastrutture e di innovazione tecnologica e nei            
relativi progetti di gestione di cui alla lettera c) del comma 2                
dell'art. 1 si deve almeno:                                                     
a) motivare il tipo di intervento previsto per l'ottimizzazione della           
distribuzione merci in riferimento alle esigenze/carenze esistenti              
nel contesto urbano;                                                            
b) specificare i criteri di localizzazione utilizzati per                       
l'identificazione del sito ove realizzare l'intervento, con                     
particolare riferimento all'assetto del sistema distributivo urbano e           
alla presenza di infrastrutture per la distribuzione gia' esistenti;            
c) valutare l'efficacia ambientale, trasportistica ed                           
economico-sociale, come indicato nella deliberazione di Giunta                  
regionale 2661/02;                                                              
d) definire e stimare i risultati attesi e le modalita' di                      
monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti;                                 
e) specificare le modalita' di una fase di sperimentazione, ove                 
prevista, che consenta la messa a punto definitiva dell'intervento;             
2. La selezione dei soggetti privati per la realizzazione e/o la                
gestione di infrastrutture e/o la fornitura e gestione dei sistemi              
informatici o telematici deve avvenire secondo le procedure di                  
evidenza pubblica previste dalla legge.                                         
3. I servizi erogati dalle infrastrutture e dai sistemi telematici              
devono essere accessibili alla generalita' dei soggetti interessati.            
TITOLO II                                                                       
NORME RELATIVE                                                                  
AI CENTRI DI DISTRIBUZIONE URBANA                                               
Art. 5                                                                          
Centri per la distribuzione urbana aperti (CDUAperti)                           
1. Si definisce centro di distribuzione urbana aperto (CDUAperto)               
qualunque piattaforma attrezzata per le attivita' di consolidamento             
dei carichi di merci di diversa provenienza, ai fini del loro                   
trasporto all'interno di una citta' posta nelle sue vicinanze, i cui            
servizi siano accessibili alla generalita' dei soggetti interessati.            
2. Nell'ipotesi in cui tra i progetti infrastrutturali e di gestione            
di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 si sia scelto di                 
realizzare un CDUAperto, oltre a quanto previsto all'art. 4, occorre            
che il relativo progetto proceda almeno a:                                      
a) definire i tipi di servizi di                                                
consolidamento/deconsolidamento/consegna delle merci;                           
b) definire eventuali altri servizi di logistica a valore aggiunto;             
c) definire i servizi di altra natura che si intendono affiancare               
alle attivita' principali;                                                      
d) definire le caratteristiche infrastrutturali e gestionali del                
centro con specificazione delle superfici destinate alle diverse                
attivita';                                                                      
e) identificare i requisiti di sistemi informativi e telematici                 
necessari alla gestione del CDUAperto;                                          
f) prevedere l'utilizzo per le consegne nell'area urbana di mezzi a             
basso impatto ambientale;                                                       
g) includere, nel caso di interventi complessivi superiori ai 600.000           
Euro, un dettagliato piano di impresa che dimostri la convenienza a             
medio e lungo periodo dell'intervento e che tenga conto anche dei               
seguenti possibili effetti negativi, in termini di costo e di                   
organizzazione, derivanti dall'introduzione del CDUAperto: - aumento            
del costo di trasporto dovuto alle rotture di carico; - interruzione            
della continuita' del contratto di servizio che crea una                        
discontinuita' nella garanzia della consegna; - possibile                       
allungamento dei tempi di consegna non sempre compatibili con le                
crescenti esigenze "just in time" del commercio al dettaglio; -                 
filiere logistiche (ad esempio del freddo, del fresco) che richiedono           
trattamenti specifici.                                                          
3. Il soggetto gestore del CDUAperto deve rispondere almeno ai                  
seguenti requisiti:                                                             
a) deve essere unico per ciascun CDUAperto, in modo da garantire                
l'organizzazione coordinata dei flussi;                                         
b) deve essere neutrale, cioe' non puo' essere anche fruitore dei               
servizi, delle strutture e dotazioni del CDUAperto;                             
c) deve dimostrare una comprovata esperienza nel settore specifico              
della logistica e distribuzione delle merci;                                    
d) si deve impegnare a dotarsi di almeno il 50% di veicoli                      
eco-compatibili (a metano, GPL, bifuel, elettrici), oltre a quelli              
eventualmente messi a disposizione dall'Ente attuatore.                         
4. Nella selezione del soggetto gestore costituira' elemento di                 
priorita' la quantita' di veicoli eco-compatibili di cui questi si              
impegna a dotarsi.                                                              
Art. 6                                                                          
Localizzazione e dimensionamento                                                
1. I CDUAperti dovranno essere in via prioritaria ubicati in aree con           
le seguenti caratteristiche:                                                    
a) adeguata disponibilita' di spazi per eventuali espansioni                    
successive;                                                                     
b) vicinanza e centralita' rispetto all'area da servire;                        
c) adeguata urbanizzazione primaria dell'area di insediamento                   
(illuminazione, fognature, sistema idrico);                                     
d) elevata accessibilita' rispetto alle principali reti di                      
collegamento;                                                                   
e) vicinanza a scali merci del sistema ferroviario nazionale o                  
regionale e a terminal intermodali;                                             
f) vicinanza ad insediamenti di attivita' produttive, di                        
spedizionieri, corrieri e imprese che svolgano attivita' di logistica           
o a centri di stoccaggio merci;                                                 
g) vicinanza a poli logistici esistenti o in corso di realizzazione;            
h) vicinanza ad aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto.                   
2. Per dimensionare il CDUAperto occorre almeno stimare:                        
a) numero e suddivisione percentuale degli esercizi commerciali ed              
artigianali (nonche' attivita' industriali e terziarie) che potranno            
utilizzarlo;                                                                    
b) caratteristiche merceologiche e fisiche delle merci gestite e loro           
suddivisione percentuale;                                                       
c) numero colli/giorno, pesi e volumi delle merci gestite;                      
d) numero consegne/giorno delle merci;                                          
e) tempo di permanenza dei prodotti;                                            
f) superfici di servizio a supporto delle isole di carico (percorso             
stradale periferico, parcheggi, palazzina servizi, ecc.);                       
g) numero, portata e tipologia dei mezzi per il trasporto;                      
h) caratteristiche delle aree destinate a magazzino e sue dotazioni             
tecnologiche.                                                                   
Art. 7                                                                          
Interventi ammissibili                                                          
1. Oltre a quanto gia' previsto nella misura 5 della deliberazione di           
Giunta 2661/02 il contributo regionale per la realizzazione dei                 
CDUAperti puo' essere utilizzato per i seguenti interventi:                     
a) realizzazione dell'infrastruttura, comprensiva dei locali di                 
smistamento, magazzino, zone di carico e scarico, aree di sosta per i           
veicoli, parcheggi, segnaletica e servizi necessari;                            
b) acquisizione di componenti hardware e software e di strumenti di             
simulazione necessari per la creazione del sistema telematico                   
gestionale delle consegne;                                                      
c) installazione di sistemi telematici per lo svolgimento di altri              
servizi di logistica a valore aggiunto;                                         
d) acquisto di beni strumentali e operativi per lo svolgimento del              
servizio e del relativo materiale di consumo necessari al CDUAperto             
per la fase di avvio;                                                           
e) realizzazione di colonnine di ricarica elettrica per                         
autotrazione;                                                                   
f) monitoraggio e verifica dei risultati e degli obbiettivi                     
raggiunti.                                                                      
2. La concessione del contributo regionale finalizzato alla                     
realizzazione dell'infrastruttura di cui alla lettera a) del comma 1            
e' subordinata alla avvenuta individuazione del soggetto che dovra'             
gestirla.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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