REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1432
Indirizzi per l'individuazione e la progettazione degli interventi di logistica urbana e per la realizzazione delle relative infrastrutture in attuazione della misura n. 5 di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2661/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare gli indirizzi di cui all'Allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti la
individuazione e la progettazione degli interventi di logistica
urbana e la realizzazione delle relative infrastrutture da parte
degli Enti locali interessati, in attuazione della misura 5 a favore
della mobilita' sostenibile prevista dalla deliberazione 2661/02;
b) di dare atto che del rispetto da parte dei Comuni degli indirizzi
di cui all'Allegato A dovra' farsi specifica menzione negli accordi
di programma attuativi delle misure di cui alla deliberazione
2661/02;
c) di dare atto altresi' che agli indirizzi di cui all'Allegato A
dovranno attenersi gli Enti che facciano richiesta di contributo per
la progettazione di opere in attuazione del PRIT ai sensi dell'art.
31, comma 2, lettera d) della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, qualora
tali opere siano le stesse individuate per l'attuazione della misura
5 di cui alla deliberazione 2661/02;
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Indirizzi per la individuazione e la progettazione degli interventi
di logistica urbana e per la realizzazione delle relative
infrastrutture in attuazione della misura n. 5 di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 2661/02
TITOLO I
NORME GENERALI
Art.1
Oggetto del provvedimento
1. Il presente provvedimento definisce gli indirizzi per la
razionalizzazione della logistica urbana delle merci da realizzarsi
da parte degli Enti locali attraverso interventi di tipo
organizzativo e/o infrastrutturale.
2. Gli interventi oggetto di contributo regionale devono rispettare
precisi criteri di fattibilita' relativamente ai seguenti aspetti:
a)
quadro conoscitivo;
b) progetto di sistema;
c) progetti di infrastrutture e/o di interventi di innovazione
tecnologica e relativi progetti di gestione.
3. Gli elaborati riportanti le analisi degli aspetti di cui al comma
precedente sono trasmessi al Servizio Pianificazione dei trasporti e
Logistica della Regione Emilia-Romagna, che provvede alla loro
validazione ai fini dell'ammissione degli interventi ai finanziamenti
richiesti.
Art. 2
Quadro conoscitivo
1. La definizione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'art.1 e' finalizzata alla ricostruzione della domanda e
dell'offerta della logistica e del trasporto merci e deve essere
cosi' strutturata:
a) identificazione e descrizione del contesto urbano nel quale
effettuare l'intervento;
b) analisi della consistenza (numero di attivita' e dimensione delle
superfici destinate alla vendita, delle superfici dei magazzini,
eventuale identificazione degli esercizi che effettuano consegna a
domicilio) e della localizzazione delle attivita' economiche o di
servizio suddivise per settore: commercio fisso (abbigliamento,
alimentare, grande distribuzione), unita' produttive e artigiane e
pubblici esercizi (alberghi, bar, ristorazione, ecc.) presenti nel
contesto urbano a cui fa riferimento l'intervento;
c) analisi demografica e di consumo pro-capite anche con riferimento
all'eventuale presenza di turismo;
d) analisi della domanda di trasporto di ciascuna attivita' economica
o di servizio (categoria merceologica, quantita', modalita' di
trasporto richieste, orari, frequenza, ecc.);
e) analisi origine/destinazioni e di percorso del flusso merci
nell'area urbana con specifica attenzione all'organizzazione delle
filiere merceologiche;
f) analisi dell'offerta di trasporto in ambito urbano (consistenza,
organizzazione, veicoli utilizzati e percentuale del trasporto in
conto proprio sul totale);
g) analisi delle caratteristiche fisiche e funzionali della rete
viaria e delle infrastrutture urbane, evidenziandone sia eventuali
disservizi esistenti sia gli aspetti di regolamentazione aventi
ricadute sulla distribuzione urbana delle merci (divieti di sosta o
di carico/scarico, ecc.);
h) analisi delle politiche attuate e in corso di attuazione da parte
del Comune, in particolare di quelle finalizzate alla
razionalizzazione del trasporto merci e passeggeri in ambito urbano.
2. Le analisi di cui ai punti precedenti devono essere effettuate
sulla base di indagini dirette o su eventuali dati esistenti
aggiornati almeno all'anno 2001.
Art. 3
Progetto di sistema
1. La definizione del progetto di sistema di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'art.1 riguarda la razionalizzazione della logistica
distributiva urbana delle merci attraverso interventi di tipo
organizzativo e infrastrutturale che, coerentemente con il tipo di
intervento previsto, devono individuare:
a) misure di gestione del traffico volte a porre restrizioni
temporali e tariffarie all'accesso dei veicoli commerciali non
eco-compatibili ad aree urbane opportunamente individuate, con la
possibilita' di definire diverse tipologie e differenti livelli di
restrizione all'accesso;
b) interventi sull'assetto urbanistico/trasportistico volti
all'identificazione e al potenziamento di infrastrutture quali:
sistemi radiali di vie e corsie riservate al traffico merci e di aree
di sosta per le operazioni di carico/scarico delle merci;
c) interventi di innovazione tecnologica finalizzati a introdurre
sistemi informativi a supporto della qualita' del trasporto urbano
delle merci e dei passeggeri, quali: servizi di gestione ottimizzata
delle flotte di trasporto e delle aree di sosta, sistemi di
navigazione assistita, sistemi integrati di prenotazione e pagamento
dei servizi di trasporto, sistemi di controllo e gestione
ottimizzati, sistemi di informazione collettiva e servizi individuali
di informazione in tempo reale sullo stato del traffico;
d) misure di ottimizzazione del sistema distributivo urbano delle
merci attuabili attraverso la realizzazione dei centri di
distribuzione urbana aperti (CDUAperti) come definiti al comma 1 del
successivo art. 6: riorganizzazione della distribuzione fisica delle
merci attraverso il consolidamento delle operazioni di trasporto
(ottimizzazione dei carichi) e organizzazione coordinata dei
movimenti dei veicoli (ottimizzazione dei percorsi) per la
distribuzione delle merci nell'area urbana;
e) rinnovo del parco veicolare circolante per la distribuzione delle
merci attraverso agevolazioni all'acquisto di mezzi a basse emissioni
inquinanti (GPL, metano, bifuel ed elettrici);
f) potenziamento e razionalizzazione delle reti di distribuzione dei
carburanti alternativi (metano, GPL ed energia elettrica) e stazioni
di manutenzione dei veicoli;
g) coordinamento e integrazione con gli strumenti di pianificazione
territoriale e settoriale;
h) sistemi di monitoraggio dei flussi di merci e di aggiornamento dei
relativi dati.
2. Il progetto di sistema deve essere corredato da un documento nel
quale risultino verbalizzati:
a) il livello di consenso conseguito mediante appositi incontri di
concertazione con gli operatori del settore e gli attori economici e
sociali interessati;
b) le posizioni espresse da ciascuno ed eventuali riserve e proposte
integrative o correttive avanzate.
Art. 4
Interventi infrastrutturali e di innovazione tecnologica
1. Nei progetti di infrastrutture e di innovazione tecnologica e nei
relativi progetti di gestione di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 1 si deve almeno:
a) motivare il tipo di intervento previsto per l'ottimizzazione della
distribuzione merci in riferimento alle esigenze/carenze esistenti
nel contesto urbano;
b) specificare i criteri di localizzazione utilizzati per
l'identificazione del sito ove realizzare l'intervento, con
particolare riferimento all'assetto del sistema distributivo urbano e
alla presenza di infrastrutture per la distribuzione gia' esistenti;
c) valutare l'efficacia ambientale, trasportistica ed
economico-sociale, come indicato nella deliberazione di Giunta
regionale 2661/02;
d) definire e stimare i risultati attesi e le modalita' di
monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti;
e) specificare le modalita' di una fase di sperimentazione, ove
prevista, che consenta la messa a punto definitiva dell'intervento;
2. La selezione dei soggetti privati per la realizzazione e/o la
gestione di infrastrutture e/o la fornitura e gestione dei sistemi
informatici o telematici deve avvenire secondo le procedure di
evidenza pubblica previste dalla legge.
3. I servizi erogati dalle infrastrutture e dai sistemi telematici
devono essere accessibili alla generalita' dei soggetti interessati.
TITOLO II
NORME RELATIVE
AI CENTRI DI DISTRIBUZIONE URBANA
Art. 5
Centri per la distribuzione urbana aperti (CDUAperti)
1. Si definisce centro di distribuzione urbana aperto (CDUAperto)
qualunque piattaforma attrezzata per le attivita' di consolidamento
dei carichi di merci di diversa provenienza, ai fini del loro
trasporto all'interno di una citta' posta nelle sue vicinanze, i cui
servizi siano accessibili alla generalita' dei soggetti interessati.
2. Nell'ipotesi in cui tra i progetti infrastrutturali e di gestione
di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 si sia scelto di
realizzare un CDUAperto, oltre a quanto previsto all'art. 4, occorre
che il relativo progetto proceda almeno a:
a) definire i tipi di servizi di
consolidamento/deconsolidamento/consegna delle merci;
b) definire eventuali altri servizi di logistica a valore aggiunto;
c) definire i servizi di altra natura che si intendono affiancare
alle attivita' principali;
d) definire le caratteristiche infrastrutturali e gestionali del
centro con specificazione delle superfici destinate alle diverse
attivita';
e) identificare i requisiti di sistemi informativi e telematici
necessari alla gestione del CDUAperto;
f) prevedere l'utilizzo per le consegne nell'area urbana di mezzi a
basso impatto ambientale;
g) includere, nel caso di interventi complessivi superiori ai 600.000
Euro, un dettagliato piano di impresa che dimostri la convenienza a
medio e lungo periodo dell'intervento e che tenga conto anche dei
seguenti possibili effetti negativi, in termini di costo e di
organizzazione, derivanti dall'introduzione del CDUAperto: - aumento
del costo di trasporto dovuto alle rotture di carico; - interruzione
della continuita' del contratto di servizio che crea una
discontinuita' nella garanzia della consegna; - possibile
allungamento dei tempi di consegna non sempre compatibili con le
crescenti esigenze "just in time" del commercio al dettaglio; -
filiere logistiche (ad esempio del freddo, del fresco) che richiedono
trattamenti specifici.
3. Il soggetto gestore del CDUAperto deve rispondere almeno ai
seguenti requisiti:
a) deve essere unico per ciascun CDUAperto, in modo da garantire
l'organizzazione coordinata dei flussi;
b) deve essere neutrale, cioe' non puo' essere anche fruitore dei
servizi, delle strutture e dotazioni del CDUAperto;
c) deve dimostrare una comprovata esperienza nel settore specifico
della logistica e distribuzione delle merci;
d) si deve impegnare a dotarsi di almeno il 50% di veicoli
eco-compatibili (a metano, GPL, bifuel, elettrici), oltre a quelli
eventualmente messi a disposizione dall'Ente attuatore.
4. Nella selezione del soggetto gestore costituira' elemento di
priorita' la quantita' di veicoli eco-compatibili di cui questi si
impegna a dotarsi.
Art. 6
Localizzazione e dimensionamento
1. I CDUAperti dovranno essere in via prioritaria ubicati in aree con
le seguenti caratteristiche:
a) adeguata disponibilita' di spazi per eventuali espansioni
successive;
b) vicinanza e centralita' rispetto all'area da servire;
c) adeguata urbanizzazione primaria dell'area di insediamento
(illuminazione, fognature, sistema idrico);
d) elevata accessibilita' rispetto alle principali reti di
collegamento;
e) vicinanza a scali merci del sistema ferroviario nazionale o
regionale e a terminal intermodali;
f) vicinanza ad insediamenti di attivita' produttive, di
spedizionieri, corrieri e imprese che svolgano attivita' di logistica
o a centri di stoccaggio merci;
g) vicinanza a poli logistici esistenti o in corso di realizzazione;
h) vicinanza ad aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto.
2. Per dimensionare il CDUAperto occorre almeno stimare:
a) numero e suddivisione percentuale degli esercizi commerciali ed
artigianali (nonche' attivita' industriali e terziarie) che potranno
utilizzarlo;
b) caratteristiche merceologiche e fisiche delle merci gestite e loro
suddivisione percentuale;
c) numero colli/giorno, pesi e volumi delle merci gestite;
d) numero consegne/giorno delle merci;
e) tempo di permanenza dei prodotti;
f) superfici di servizio a supporto delle isole di carico (percorso
stradale periferico, parcheggi, palazzina servizi, ecc.);
g) numero, portata e tipologia dei mezzi per il trasporto;
h) caratteristiche delle aree destinate a magazzino e sue dotazioni
tecnologiche.
Art. 7
Interventi ammissibili
1. Oltre a quanto gia' previsto nella misura 5 della deliberazione di
Giunta 2661/02 il contributo regionale per la realizzazione dei
CDUAperti puo' essere utilizzato per i seguenti interventi:
a) realizzazione dell'infrastruttura, comprensiva dei locali di
smistamento, magazzino, zone di carico e scarico, aree di sosta per i
veicoli, parcheggi, segnaletica e servizi necessari;
b) acquisizione di componenti hardware e software e di strumenti di
simulazione necessari per la creazione del sistema telematico
gestionale delle consegne;
c) installazione di sistemi telematici per lo svolgimento di altri
servizi di logistica a valore aggiunto;
d) acquisto di beni strumentali e operativi per lo svolgimento del
servizio e del relativo materiale di consumo necessari al CDUAperto
per la fase di avvio;
e) realizzazione di colonnine di ricarica elettrica per
autotrazione;
f) monitoraggio e verifica dei risultati e degli obbiettivi
raggiunti.
2. La concessione del contributo regionale finalizzato alla
realizzazione dell'infrastruttura di cui alla lettera a) del comma 1
e' subordinata alla avvenuta individuazione del soggetto che dovra'
gestirla.