REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2476

PRSR 2000-2006 Misura 1.A "Investimenti nelle aziende agricole". Revisione degli indici di riparto delle risorse relative agli esercizi finanziari 2004-2005 e recepimento dell'art. 52 del Reg. CE 445/00. Attribuzione quota parte risorse annualita' 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno            
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di orientamento e di            
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in                
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002,              
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999, in             
particolare l'art. 52;                                                          
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il PRSR, ed in           
particolare l'art. 2, comma 2;                                                  
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, recante la              
disciplina per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di               
agricoltura;                                                                    
viste inoltre:                                                                  
- la scheda della Misura 1.A "Investimenti nelle aziende agricole"              
compresa nel PRSR;                                                              
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di                      
approvazione del Programma Operativo della Misura 1.A, di seguito               
indicato "Programma Operativo", rettificata con deliberazione n. 2053           
del 21 novembre 2000;                                                           
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante                  
modifiche al Programma operativo e contenente quale allegato parte              
integrante il testo del Programma medesimo quale risultava dalle                
modifiche apportate;                                                            
- la propria deliberazione n. 667 del 26 aprile 2001 con la quale               
veniva definito, tra l'altro, il riparto fra le Province delle                  
risorse attribuite all'Azione 3 della Misura 3.P "Diversificazione              
delle attivita' del settore agricolo e delle attivita' affini"                  
derivanti dalla misura 1.A;                                                     
preso atto:                                                                     
- che il sopra citato Reg. (CE) n. 445/2002, all'art. 52, ha disposto           
che l'anticipo sui contributi non possa superare il 20% del costo               
totale dell'investimento;                                                       
- che il Programma operativo prevede al punto 9.5. la possibilita'              
per i beneficiari di richiedere un anticipo pari al 50% del                     
contributo concesso;                                                            
- che, in conseguenza delle percentuali di contribuzione previste dal           
Programma operativo, possono verificarsi casi in cui il suddetto                
anticipo risulti superiore a quanto consentito dalla vigente                    
regolamentazione comunitaria ed e' pertanto necessario modificare di            
conseguenza quanto disposto dal Programma operativo medesimo;                   
considerato, inoltre, che il Programma operativo dispone al punto 10            
che, per il periodo 2004-2005, il riparto delle risorse da attribuire           
agli Enti competenti venga calcolato considerando la capacita' di               
investimento potenziale, definita quale percentuale del volume delle            
domande ammissibili nell'Ente delegato sul totale regionale;                    
considerato altresi', per quanto concerne altri parametri che                   
concorrono a determinare il riparto, che sono attualmente disponibili           
dati aggiornati relativi a tali parametri e che risulta pertanto                
opportuno adeguare di conseguenza i parametri medesimi utilizzando le           
seguenti fonti aggiornate:                                                      
- superficie agricola utilizzabile: censimento generale agricoltura             
2000 (elaborazione dati a cura della Regione Emilia-Romagna su fonte            
ISTAT);                                                                         
- n. aziende presenti nel territorio: dati UMA 2001;                            
- incidenza della zootecnia: statistiche zootecniche 1999;                      
- PLV comparto frutticolo e vitivinicolo: dati Regione Emilia-Romagna           
2001;                                                                           
- credito agrario: Rapporto 2001 sul sistema agro-alimentare                    
dell'Emilia Romagna;                                                            
rilevato:                                                                       
- che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 209 del 17           
luglio 2001 e' stata costituita una nuova Comunita' Montana,                    
denominata "Comunita' Montana Valle del Tidone";                                
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 210 del 17           
luglio 2001 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'                 
Montana Appennino Piacentino;                                                   
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 211 del 17           
luglio 2001 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'                 
Montana Valle del Samoggia;                                                     
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 290 del 14           
settembre 2001 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'              
Montana Valle del Marecchia;                                                    
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 77 del 4             
aprile 2002 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'                 
Montana Valli del Taro e Ceno;                                                  
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 4             
aprile 2002 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'                 
Montana Valli del Nure e dell'Arda;                                             
considerato che alcuni parametri da utilizzare per il riparto,                  
stabiliti nel Programma operativo, possono essere compiutamente                 
applicati con riferimento agli ambiti territoriali degli Enti cosi'             
come risultanti dopo la ridelimitazione;                                        
considerato, inoltre, che - alla luce dei dati di monitoraggio                  
relativi al primo periodo di applicazione del Programma operativo -             
si e' evidenziata la necessita' di approfondire lo studio sul                   
meccanismo di calcolo dei coefficienti di riparto attualmente                   
vigente;                                                                        
atteso che per garantire agli Enti territoriali lo svolgimento delle            
attivita' procedurali previste dal Programma operativo e' comunque              
necessario dare seguito al riparto dei fondi previsti dal PRSR per              
l'annualita' 2004;                                                              
considerato pertanto opportuno, in attesa dei risultati dell'esame              
sul predetto meccanismo di calcolo attualmente vigente, limitare al             
40% l'attribuzione di tali risorse, cosi' come determinate in base ai           
parametri aggiornati in precedenza specificati;                                 
considerato che:                                                                
- le risorse attribuite alla Misura 1.A per l'annualita' 2004, quali            
risultanti dal riparto approvato con deliberazione di Giunta                    
regionale n. 1914 del 7 novembre 2000, risultavano essere pari ad               
Euro 28.500.000,00;                                                             
- con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 667 del              
2001 e' stato approvato il riparto finanziario fra le Province                  
espresso in Euro delle risorse attribuite all'Azione 3 della Misura             
3.P derivanti dalla Misura 1.A secondo quanto stabilito nei Programmi           
operativi provinciali della misura medesima, per un totale pari,                
relativamente all'esercizio finanziario 2004, ad Euro 1.823.964,39;             
- le risorse totali disponibili per la misura 1.a da ripartire tra              
gli Enti competenti per l'anno di attuazione 2004 risultano pertanto            
ammontare ad Euro 26.676.035,61, cui corrisponde una quota del 40%              
pari ad Euro 10.670.414,24;                                                     
sentito il Responsabile del Servizio programmi, monitoraggio e                  
valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del                
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dalla                       
Responsabile del Servizio aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita                 
Pergolotti, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi,           
in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla                       
legittimita' della presente deliberazione ai sensi del sopracitato              
art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione                
2774/01;                                                                        
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di modificare il punto 9.5. del Programma operativo della Misura             
1.A "Investimenti nelle aziende agricole" inserendo dopo il secondo             
periodo il seguente ulteriore periodo: "L'anticipo non potra' in ogni           
caso essere superiore al 20% della spesa ammissibile totale; qualora,           
in seguito all'applicazione delle percentuali di contribuzione                  
previste al precedente punto 5. "Entita' degli aiuti", l'anticipo               
concedibile risulti superiore a tale limite, lo stesso dovra' essere            
conseguentemente ridotto.";                                                     
B) di attribuire ad ogni Provincia e Comunita' Montana una quota,               
indicata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della                 
presente deliberazione, pari al 40% delle risorse attribuibili ai               
succitati Enti a valere sull'annualita' 2004, dando atto che tale               
quota e' determinata dall'applicazione dei coefficienti di riparto              
aggiornati sulla base di quanto esposto in premessa e qui                       
integralmente richiamato;                                                       
C) di dare atto che si provvedera' ad integrare la quota di risorse             
attribuita con il presente atto a compimento dell'esame del                     
meccanismo di calcolo dei coefficienti di riparto;                              
D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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