DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2476
PRSR 2000-2006 Misura 1.A "Investimenti nelle aziende agricole". Revisione degli indici di riparto delle risorse relative agli esercizi finanziari 2004-2005 e recepimento dell'art. 52 del Reg. CE 445/00. Attribuzione quota parte risorse annualita' 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002,
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999, in
particolare l'art. 52;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il PRSR, ed in
particolare l'art. 2, comma 2;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, recante la
disciplina per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura;
viste inoltre:
- la scheda della Misura 1.A "Investimenti nelle aziende agricole"
compresa nel PRSR;
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di
approvazione del Programma Operativo della Misura 1.A, di seguito
indicato "Programma Operativo", rettificata con deliberazione n. 2053
del 21 novembre 2000;
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante
modifiche al Programma operativo e contenente quale allegato parte
integrante il testo del Programma medesimo quale risultava dalle
modifiche apportate;
- la propria deliberazione n. 667 del 26 aprile 2001 con la quale
veniva definito, tra l'altro, il riparto fra le Province delle
risorse attribuite all'Azione 3 della Misura 3.P "Diversificazione
delle attivita' del settore agricolo e delle attivita' affini"
derivanti dalla misura 1.A;
preso atto:
- che il sopra citato Reg. (CE) n. 445/2002, all'art. 52, ha disposto
che l'anticipo sui contributi non possa superare il 20% del costo
totale dell'investimento;
- che il Programma operativo prevede al punto 9.5. la possibilita'
per i beneficiari di richiedere un anticipo pari al 50% del
contributo concesso;
- che, in conseguenza delle percentuali di contribuzione previste dal
Programma operativo, possono verificarsi casi in cui il suddetto
anticipo risulti superiore a quanto consentito dalla vigente
regolamentazione comunitaria ed e' pertanto necessario modificare di
conseguenza quanto disposto dal Programma operativo medesimo;
considerato, inoltre, che il Programma operativo dispone al punto 10
che, per il periodo 2004-2005, il riparto delle risorse da attribuire
agli Enti competenti venga calcolato considerando la capacita' di
investimento potenziale, definita quale percentuale del volume delle
domande ammissibili nell'Ente delegato sul totale regionale;
considerato altresi', per quanto concerne altri parametri che
concorrono a determinare il riparto, che sono attualmente disponibili
dati aggiornati relativi a tali parametri e che risulta pertanto
opportuno adeguare di conseguenza i parametri medesimi utilizzando le
seguenti fonti aggiornate:
- superficie agricola utilizzabile: censimento generale agricoltura
2000 (elaborazione dati a cura della Regione Emilia-Romagna su fonte
ISTAT);
- n. aziende presenti nel territorio: dati UMA 2001;
- incidenza della zootecnia: statistiche zootecniche 1999;
- PLV comparto frutticolo e vitivinicolo: dati Regione Emilia-Romagna
2001;
- credito agrario: Rapporto 2001 sul sistema agro-alimentare
dell'Emilia Romagna;
rilevato:
- che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 209 del 17
luglio 2001 e' stata costituita una nuova Comunita' Montana,
denominata "Comunita' Montana Valle del Tidone";
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 210 del 17
luglio 2001 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'
Montana Appennino Piacentino;
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 211 del 17
luglio 2001 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'
Montana Valle del Samoggia;
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 290 del 14
settembre 2001 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'
Montana Valle del Marecchia;
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 77 del 4
aprile 2002 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'
Montana Valli del Taro e Ceno;
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 4
aprile 2002 e' stato ridelimitato il territorio della Comunita'
Montana Valli del Nure e dell'Arda;
considerato che alcuni parametri da utilizzare per il riparto,
stabiliti nel Programma operativo, possono essere compiutamente
applicati con riferimento agli ambiti territoriali degli Enti cosi'
come risultanti dopo la ridelimitazione;
considerato, inoltre, che - alla luce dei dati di monitoraggio
relativi al primo periodo di applicazione del Programma operativo -
si e' evidenziata la necessita' di approfondire lo studio sul
meccanismo di calcolo dei coefficienti di riparto attualmente
vigente;
atteso che per garantire agli Enti territoriali lo svolgimento delle
attivita' procedurali previste dal Programma operativo e' comunque
necessario dare seguito al riparto dei fondi previsti dal PRSR per
l'annualita' 2004;
considerato pertanto opportuno, in attesa dei risultati dell'esame
sul predetto meccanismo di calcolo attualmente vigente, limitare al
40% l'attribuzione di tali risorse, cosi' come determinate in base ai
parametri aggiornati in precedenza specificati;
considerato che:
- le risorse attribuite alla Misura 1.A per l'annualita' 2004, quali
risultanti dal riparto approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1914 del 7 novembre 2000, risultavano essere pari ad
Euro 28.500.000,00;
- con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 667 del
2001 e' stato approvato il riparto finanziario fra le Province
espresso in Euro delle risorse attribuite all'Azione 3 della Misura
3.P derivanti dalla Misura 1.A secondo quanto stabilito nei Programmi
operativi provinciali della misura medesima, per un totale pari,
relativamente all'esercizio finanziario 2004, ad Euro 1.823.964,39;
- le risorse totali disponibili per la misura 1.a da ripartire tra
gli Enti competenti per l'anno di attuazione 2004 risultano pertanto
ammontare ad Euro 26.676.035,61, cui corrisponde una quota del 40%
pari ad Euro 10.670.414,24;
sentito il Responsabile del Servizio programmi, monitoraggio e
valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dalla
Responsabile del Servizio aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita
Pergolotti, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi,
in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi del sopracitato
art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione
2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di modificare il punto 9.5. del Programma operativo della Misura
1.A "Investimenti nelle aziende agricole" inserendo dopo il secondo
periodo il seguente ulteriore periodo: "L'anticipo non potra' in ogni
caso essere superiore al 20% della spesa ammissibile totale; qualora,
in seguito all'applicazione delle percentuali di contribuzione
previste al precedente punto 5. "Entita' degli aiuti", l'anticipo
concedibile risulti superiore a tale limite, lo stesso dovra' essere
conseguentemente ridotto.";
B) di attribuire ad ogni Provincia e Comunita' Montana una quota,
indicata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, pari al 40% delle risorse attribuibili ai
succitati Enti a valere sull'annualita' 2004, dando atto che tale
quota e' determinata dall'applicazione dei coefficienti di riparto
aggiornati sulla base di quanto esposto in premessa e qui
integralmente richiamato;
C) di dare atto che si provvedera' ad integrare la quota di risorse
attribuita con il presente atto a compimento dell'esame del
meccanismo di calcolo dei coefficienti di riparto;
D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)