COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PIACENZA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 marzo 2003, n. 18

Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG comunale ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 46/88, artt. 15, comma 4, lettera c) e 21, L.R. 7/12/1978, n. 47 e approvazione di schema di convenzione relativi ad un'area classificata come zona C2 residenziale di nuovo impianto

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
di approvare il progetto di Piano particolareggiato di iniziativa               
privata, per l'area individuata al catasto terreni del Comune di                
Villanova sull'Arda al foglio 19, mappale 683 di mq. 5.501,                     
presentato dalla Societa' Immobiliare Corradi Srl con sede in                   
Soresina, Via Genala n. 48 (CR), in data 27/9/2002 al 5128 di prot. e           
successive integrazioni, costituito dagli elaborati                             
tecnico-amministrativi e di progetto, a firma del dr. ing. Corradi              
Fabio, con studio in Casalbuttano (CR), Via Marconi n. 48, allegati             
alla presente;                                                                  
di approvare altresi' lo schema di convenzione, atto a regolare i               
raporti tra il Comune di Villanova sull'Arda e la Societa'                      
Immobiliare Corradi, per la realizzazione, collaudo e cessione delle            
aree e delle opere di urbanizzazione a servizio dell'area in                    
questione;                                                                      
di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori pubblici                    
Urbanistica e Ambiente per la sottoscrizione della convenzione atta a           
disciplinare i rapporti fra il Comune e la Societa' Immobiliare                 
Corradi Srl per l'attuazione di quanto previsto dal progetto di Piano           
e dalla convenzione stessa; tale atto sara' rogato in forma pubblica            
e con spese a carico del soggetto attuatore dell'intervento;                    
di controdedurre alle osservazioni formulate dalla Provincia, ai                
sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 8/11/1988, n. 46, con                  
delibera della Giunta provinciale n. 174 in data 30/4/2003 nel modo             
seguente:                                                                       
Alla osservazione n. 1:                                                         
- si ritiene l'osservazione non pertinente, in quanto il Piano                  
oggetto di approvazione non risulta essere una nuova classificazione            
del territorio, il Piano risulta gia' inserito in PRG, pertanto tanto           
la classificazione di zona quanto l'ammissibilita', da verificarsi              
tramite verifica del rischio idraulico sono gia' state valutate in              
fase di approvazione dello strumento urbanistico generale;                      
la variante richiesta al PRG vigente non consiste pertanto in una               
nuova classificazione della zona, quanto in una rettifica minima e              
non sostanziale della perimetrazione di un Piano particolareggiato              
gia' individuato;                                                               
Alla osservazione n. 2:                                                         
- si ritiene condivisibile l'osservazione per quanto riguarda il                
mantenimento della fascia di rispetto stradale come individuata nelle           
Tavole P32 (1:5.000) e P42 (1:2.000) e come previsto dall'articolo 16           
e 17 del Nuovo Codice della strada, dall'art. 66 del PTCP, e                    
dall'articolo 69 del PRG vigente al fine di non consentire                      
l'edificazione all'interno di detta fascia, edificazione che peraltro           
non era prevista nel progetto di Piano particolareggiato oggetto di             
analisi;                                                                        
per quanto riguarda la rettifica della perimetrazione del Piano, si             
ritiene che detta rettifica si configuri come "non sostanziale" per i           
seguenti motivi:                                                                
- non ha comportato aumento della capacita' edificatoria del                    
comparto, in quanto l'esigua superficie in aumento non e' stata                 
considerata al fine della determinazione della capacita'                        
edificatoria;                                                                   
- la superficie a verde pubblico a cui e' stata destinata l'area non            
e' stata computata nella quantificazione degli standards, che ceduti            
gratuitamente al Comune, sono comunque eccedenti rispetto alle                  
previsioni di minime di legge;                                                  
la rettificazione si ritiene inoltre funzionale al corretto                     
mantenimento e ad una corretta manutenzione dell'area, in quanto                
evita la creazione di un reliquato residuale, destinato                         
all'abbandono, con la rettificazione e la cessione dell'area                    
all'Amministrazione comunale come area verde, oltre ad aumentare il             
quantitativo di aree destinate a standard ne presuppone una futura              
corretta conservazione;                                                         
di dare atto che il presente provvedimento e' impugnabile dinnanzi il           
competente Tribimale amministrativo regionale entro e non oltre 60              
giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'Albo pretorio;                         
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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