DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 marzo 2003, n. 18
Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG comunale ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 46/88, artt. 15, comma 4, lettera c) e 21, L.R. 7/12/1978, n. 47 e approvazione di schema di convenzione relativi ad un'area classificata come zona C2 residenziale di nuovo impianto
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
di approvare il progetto di Piano particolareggiato di iniziativa
privata, per l'area individuata al catasto terreni del Comune di
Villanova sull'Arda al foglio 19, mappale 683 di mq. 5.501,
presentato dalla Societa' Immobiliare Corradi Srl con sede in
Soresina, Via Genala n. 48 (CR), in data 27/9/2002 al 5128 di prot. e
successive integrazioni, costituito dagli elaborati
tecnico-amministrativi e di progetto, a firma del dr. ing. Corradi
Fabio, con studio in Casalbuttano (CR), Via Marconi n. 48, allegati
alla presente;
di approvare altresi' lo schema di convenzione, atto a regolare i
raporti tra il Comune di Villanova sull'Arda e la Societa'
Immobiliare Corradi, per la realizzazione, collaudo e cessione delle
aree e delle opere di urbanizzazione a servizio dell'area in
questione;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori pubblici
Urbanistica e Ambiente per la sottoscrizione della convenzione atta a
disciplinare i rapporti fra il Comune e la Societa' Immobiliare
Corradi Srl per l'attuazione di quanto previsto dal progetto di Piano
e dalla convenzione stessa; tale atto sara' rogato in forma pubblica
e con spese a carico del soggetto attuatore dell'intervento;
di controdedurre alle osservazioni formulate dalla Provincia, ai
sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 8/11/1988, n. 46, con
delibera della Giunta provinciale n. 174 in data 30/4/2003 nel modo
seguente:
Alla osservazione n. 1:
- si ritiene l'osservazione non pertinente, in quanto il Piano
oggetto di approvazione non risulta essere una nuova classificazione
del territorio, il Piano risulta gia' inserito in PRG, pertanto tanto
la classificazione di zona quanto l'ammissibilita', da verificarsi
tramite verifica del rischio idraulico sono gia' state valutate in
fase di approvazione dello strumento urbanistico generale;
la variante richiesta al PRG vigente non consiste pertanto in una
nuova classificazione della zona, quanto in una rettifica minima e
non sostanziale della perimetrazione di un Piano particolareggiato
gia' individuato;
Alla osservazione n. 2:
- si ritiene condivisibile l'osservazione per quanto riguarda il
mantenimento della fascia di rispetto stradale come individuata nelle
Tavole P32 (1:5.000) e P42 (1:2.000) e come previsto dall'articolo 16
e 17 del Nuovo Codice della strada, dall'art. 66 del PTCP, e
dall'articolo 69 del PRG vigente al fine di non consentire
l'edificazione all'interno di detta fascia, edificazione che peraltro
non era prevista nel progetto di Piano particolareggiato oggetto di
analisi;
per quanto riguarda la rettifica della perimetrazione del Piano, si
ritiene che detta rettifica si configuri come "non sostanziale" per i
seguenti motivi:
- non ha comportato aumento della capacita' edificatoria del
comparto, in quanto l'esigua superficie in aumento non e' stata
considerata al fine della determinazione della capacita'
edificatoria;
- la superficie a verde pubblico a cui e' stata destinata l'area non
e' stata computata nella quantificazione degli standards, che ceduti
gratuitamente al Comune, sono comunque eccedenti rispetto alle
previsioni di minime di legge;
la rettificazione si ritiene inoltre funzionale al corretto
mantenimento e ad una corretta manutenzione dell'area, in quanto
evita la creazione di un reliquato residuale, destinato
all'abbandono, con la rettificazione e la cessione dell'area
all'Amministrazione comunale come area verde, oltre ad aumentare il
quantitativo di aree destinate a standard ne presuppone una futura
corretta conservazione;
di dare atto che il presente provvedimento e' impugnabile dinnanzi il
competente Tribimale amministrativo regionale entro e non oltre 60
giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'Albo pretorio;
(omissis)