COMUNE DI FORLI'

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di coltivazione di una cava per l'estrazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi, commercializzazione degli stessi in natura e/o trasformazione in loco e relativa commercializzazione del prodotto finito

Lo Sportello Unico del comune di Forli' comunica la deliberazione               
relativa alla procedura di VIA concernente il                                   
- progetto: coltivazione di una cava per l'estrazione di materiali              
ghiaiosi e sabbiosi, commercializzazione degli stessi in natura e/o             
trasformazione in loco e relativa commercializzazione del prodotto              
finito; quantita' di materiale estraibile: mc. 500.000, superfice               
autorizzabile: mq. 274.179;                                                     
- presentato da: Trascoop Trasporti Sc a rl, con sede legale in                 
Forli', Via Edison n. 25;                                                       
- localizzato: nel comune di Forli', localita' Ladino, in area                  
indicata nel PAE come "Polo estrattivo n. 16".                                  
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Forli', di                    
Castrocaro Terme e Terra del Sole e della provincia di                          
Forli'-Cesena.                                                                  
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, il Comune di Forli'              
con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 29/4/2003 ha assunto            
la seguente decisione:                                                          
a) di approvare la valutazione di impatto ambientale positiva, ai               
sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, per le attivita'            
previste dal progetto per la coltivazione dell'area di cava                     
denominata "Polo 16 - Ladino" di interesse della Societa' Trascoop              
Trasporti Sc a rl con sede legale a Forli', in Via Edison, n. 25 e              
legalmente rappresentata dal sig. Zanoni Valerio, poiche' le                    
attivita' ivi previste sono, secondo gli esiti dell'apposita                    
Conferenza di Servizi conclusasi il 31 gennaio 2003, nel complesso              
ambientalmente compatibili;                                                     
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di cui al             
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate             
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza             
di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e                     
sostanziale della presente deliberazione e di seguito riportate:                
Prescrizioni, emerse in merito al Quadro di riferimento progettuale:            
- la fascia di rinaturalizzazione e di messa a dimora di una                    
opportuna compagine vegetazionale dovra' avere una superficie di                
circa 3 ha, per la maggior parte in fregio all'area di cava adiacente           
al SIC e riguardera' sia il sedime della cava sia l'area esterna. Le            
essenze arboree e la densita' di piantumazione verranno impartite al            
momento del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva ai            
sensi della L.R. 17/91; in particolare la progettazione della                   
rinaturalizzazione dovra' tenere conto degli elementi caratterizzanti           
il paesaggio che costituiranno indirizzo per la progettazione;                  
inoltre si ribadisce come la scarpata fluviale costituisca un                   
elemento geomorfologico importante, testimonianza dei terrazzi                  
fluviali a suo tempo studiati e descritti dallo Zangheri, che anche             
per questo motivo, andra' preservata completamente con la relativa              
vegetazione;                                                                    
- contemporaneamente all'avvio del cantiere di cava, dovra' essere              
realizzato il rimboschimento in quell'area nella quale non e'                   
previsto sia svolta attivita' estrattiva.                                       
Per quanto riguarda l'area da rimboschire all'interno della zona di             
scavo, per ogni lotto che verra' completato, si dovra' procedere alla           
copertura con terreno vegetale di qualita' e spessore idonei (minimo            
1 metro) e all'impianto delle essenze forestali individuate allo                
scopo. Se necessario, pertanto, si dovra' prevedere l'apporto di                
letame (20-30 ton/ha) al fine di conferire sufficiente grado di                 
fertilita' al terreno stesso.                                                   
Per i cinque anni successivi all'impianto e comunque fino al                    
raggiungimento di un attecchimento sufficiente, si suggerisce di                
effettuare il controllo della vegetazione erbacea, tramite sfalci,              
eseguiti in modo da evitare il soffocamento delle piante messe a                
dimora.                                                                         
Il controllo delle specie infestanti potra' essere agevolato dall'uso           
di dischi di materiale biodegradabile posto alla base delle piantine            
al momento dell'impianto. Nello stesso periodo si dovranno sostituire           
le fallanze con cadenza annuale, avendo cura di mantenere un certo              
livello di variabilita' tra le specie utilizzate.                               
Le piante arboree dovranno essere protette selettivamente dagli                 
eventuali danni provocati dalla fauna selvatica.                                
L'impianto non dovra' essere fatto in maniera geometrica bensi' in              
modo da conferire al bosco caratteristiche il piu' possibile vicino             
alla naturalita'.                                                               
Le piantine dovranno essere di buon sviluppo e di dimensioni adeguate           
alla specie. La mescolanza tra le diverse specie dovra'                         
preferibilmente attuarsi per piccoli gruppi, eventualmente alternando           
ai gruppi di alberi qualche gruppo di arbusti.                                  
Per le specie arboree sono consigliabili distanze di impianto                   
variabili tra 2.5 e 3.5 metri; le specie arbustive possono invece               
essere poste a dimora in gruppi piu' densi (0.5-1.5) anche per                  
ottenere una piu' rapida copertura del suolo. La distribuzione delle            
piante sul terreno dovra' tener conto dell' eventuale presenza di               
microambiente gia' naturalmente differenziati: fascia vicino al                 
fiume, zone piu' o meno umide.  La buca dovra' essere dimensionata in           
base alla specie che si mette a dimora e comunque adeguata per una              
corretta sistemazione delle radici.                                             
La scelta delle specie da impiegare dovra' tener conto della                    
vegetazione naturale presente nelle zone limitrofe in particolare del           
bosco di Ladino escludendo comunque le piante della famiglia delle              
rosaceae in quanto vettori della malattia "colpo di fuoco batterico"            
e delle specie infestanti o non autoctone quali robinia e ailanto. A            
tal scopo, per la redazione del progetto di rimboschimento, si potra'           
far riferimento alla pubblicazione "II campo e la siepe" a cura                 
dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e dell'Osservatorio           
agroambientale di Cesena, edito nell'anno 1995, che contiene tutti              
gli elementi necessari in riferimento alle tecniche di impianto e per           
le cure colturali.                                                              
Si elencano alcune specie che possono essere utilizzate:                        
specie arboree: acero campestre, carpino bianco, farnia, frassino               
meridionale, olmo campestre, rovere, roverella.                                 
Specie arbustive: euonimo o fusaggine, frangola, ligustro, marruca o            
paliuro, nocciolo, sambuco, sanguinella, tamerice;                              
- prevedere una apposita clausola contrattuale all'interno della                
convenzione da stipulare ai sensi della L.R 17/91 che obblighi la               
proprieta' alla manutenzione della suddetta fascia boschiva per                 
almeno 5 anni;                                                                  
- alla luce della prossima disponibilita' di terre di risulta nel               
territorio forlivese, occorre progettare il ritombamento fino al                
piano campagna dei lotti 3 e 4 e prevedere l'ipotesi anche per i                
lotti 1 e 2. Quindi va prevista l'ubicazione delle aree per il                  
deposito delle terre di risulta e tutti gli opportuni accorgimenti              
per evitare polverosita', traffico, rumori, etc.;                               
- nell'ambito della convenzione da stipularsi ai sensi della L.R.               
17/91 dovra' essere prevista una servitu' di pubblico transito, a               
favore del Comune di Forli', avente larghezza di m. 3,5 lunghezza               
corrispondente alla proprieta' interessata dall'attivita' estrattiva,           
distante circa m. 10 dal ciglio della scarpata fluviale, onde                   
garantire l'eventuale futura realizzazione di un itinerario                     
ciclo-pedonale e a cavallo lungo il fiume Montone;                              
- per quanto concerne gli aspetti legati alla viabilita' della SP 56            
"Vecchiazzano" e' opportuno installare presso l'intersezione con la             
viabilita' di cava la segnaletica verticale contraddistinta alla Fig.           
388 del Codice della strada (mezzi di lavoro in azione) inserita nel            
pannello luminoso, ripetuta 3 volte per entrambi i sensi di marcia, e           
posta a debita distanza (da concordare con la Provincia di                      
Forli'-Cesena); la segnaletica orizzontale dovra' essere conforme al            
Codice della strada;                                                            
- dovra' essere previsto un unico accesso all'area di cava per tutta            
la durata della stessa direttamente su Via del Partigiano;                      
- prescrizioni particolari per gli adeguamenti della struttura                  
stradale della vicinale Ladino verranno impartite nell'ambito del               
rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 17/91;                            
- per quanto concerne il prelievo dell'acqua del laghetto esistente,            
la ditta dovra' munirsi dell'autorizzazione prima dell'inizio degli             
attingimenti.                                                                   
Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento ambientale:                     
- per quanto concerne il monitoraggio occorre prevedere il                      
posizionamento di una centralina di rilevamento, meteo per vento,               
pioggia, pressione, temperatura e umidita', ubicata in prossimita'              
dell'area di cava. In merito al rilevamento dei parametri si richiede           
di predisporre un programma, concordato preventivamente con ARPA, di            
due distinte campagne stagionali di monitoraggio di 4 settimane                 
ciascuna, da eseguirsi durante l'attivita' estrattiva presso i                  
ricettori piu' prossimi all'area di cava ed al bosco di Ladino. Gli             
inquinanti che dovranno essere monitorati sono: PTS, PM10, NOX, SOX.            
Ante operam dovra' essere eseguita presso i medesimi ricettori una              
campagna di monitoraggio di 4 settimane al fine di verificare lo                
stato di fatto. In relazione agli esiti riscontrati nel I anno di               
monitoraggio in corso di attivita' estrattiva, l'Amministrazione                
comunale, assieme ad ARPA, valutera' se richiedere l'installazione di           
una centralina di rilevamento continuo per le polveri e gli                     
inquinanti ritenuti critici stabilendo "limiti o valori" al                     
superamento dei quali l'attivita' di cava dovra' essere                         
temporaneamente interrotta.                                                     
Il monitoraggio in continuo dovra' essere eseguito a carico della               
ditta affidandosi ad un operatore idoneamente certificato che                   
fornira' i dati al Comune di Forli' e all'ARPA che provvedera' ad               
effettuare i controlli di competenza;                                           
- si richiede quanto prima di avviare la fase di monitoraggio, da               
concordarsi con ARPA, al fine di ottenere una congrua serie di dati             
"ante operam" riferiti al punto precedente prima dell'inizio                    
dell'attivita' estrattiva;                                                      
- qualora si verificassero giornate particolarmente ventilate occorre           
interrompere i lavori onde evitare il trasporto di polveri sulle case           
limotrofe e sulla vicina Selva di Ladino. Si ribadisce che in base              
agli esiti dei rilevamenti previsti dai monitoraggi ambientale                  
potranno essere disposti dalla Amministrazione comunale, assieme ad             
ARPA, valori limiti della velocita' del vento al di sopra dei quali             
interrompere i lavori;                                                          
- dovra' essere limitato l'uso delle luci notturne al fine di non               
disturbare in maniera eccessiva la fauna locale;                                
- non dovranno essere utilizzati diserbanti;                                    
- si richiede la realizzazione di un rilevato di altezza non                    
inferiore a 5 metri in prossimita' del ricettore R3, prevedendo                 
altresi' l'autorizzazione in deroga per le attivita' di escavazione             
in prossimita' del ricettore R2.                                                
Durante l'attivita' della cava, dovranno inoltre essere eseguite                
misure di verifica dei livelli previsionali attesi nelle condizioni             
piu' gravose presso i ricettori esposti, comunicando alle                       
Amministrazioni preposte il programma dei rilevamenti e i risultati             
degli stessi;                                                                   
- onde ridurre al minimo il disagio, dovuto al sollevamento di                  
polveri, per le abitazioni poste nella zona interessata, le procedure           
di coltivazione dovranno tener conto della direzione dei venti                  
dominanti e pertanto saranno di volta in volta coltivate solo le                
porzioni esposte in posizione sotto vento in modo da evitare che le             
polveri sollevate possano investire i fabbricati vicini;                        
- nell'area, dovra' essere eseguito un idoneo sistema di monitoraggio           
idrogeologico tramite misurazione del livello della falda e                     
progettualmente dovranno essere lasciate intatte delle fasce di                 
rispetto onde mantenere inalterato il regolare flusso delle acque di            
falda;                                                                          
c) di esprimere, sulle osservazioni scritte pervenute, tenuto conto             
delle controdeduzioni da parte della ditta, in base alle valutazioni            
espresse ai punti 1B, 2B e 3B del Rapporto sull'impatto ambientale,             
delle attivita' previste dal progetto per la coltivazione dell'area             
di cava denominata "Polo 16 - Ladino", la risposta scaturita dalla              
Conferenza dei Servizi come risulta nelle opportune schede Allegato A           
del Rapporto sull'impatto ambientale;                                           
d) di non attivare per quanto motivato in premessa il contraddittorio           
ex art. 15, comma IV della L.R. 35/00 fra i soggetti che hanno                  
presentato osservazioni ed il proponente;                                       
e) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune di                   
Castrocaro espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9, e' contenuto all'interno del Rapporto sull'impatto           
ambientale;                                                                     
f) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna conferma il parere                
acquisito in ambito di Conferenza di Servizi con nota del 5 marzo               
2003, pg n. FO1453;                                                             
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9, copia della presente deliberazione alla Societa'             
proponente Trascoop Trasporti Sc a rl, affinche' ne tenga conto ai              
fini della presentazione della richiesta di autorizzazione per                  
l'attivita' estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e successive                   
modifiche e integrazioni;                                                       
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di            
rispettiva competenza, copia della presente deliberazione:                      
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio,                     
Dipartimento per la Protezione ambientale, Direzione per la                     
Valutazione di impatto ambientale, trattandosi di un intervento in              
parte ricadente in zona tutelata ai sensi dell'art. 151 del DLgs                
490/99;                                                                         
- al Presidente della Regione Emilia-Romagna;                                   
- alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino;                       
- alla Provincia di Forli'-Cesena;                                              
- all'ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena;                              
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale           
di Forli';                                                                      
- al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;                               
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di             
impatto ambientale e' fissata in anni 5;                                        
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;                        
j) di disporre il versamento a favore di questo Comune della somma di           
Euro 3.600 quale rimborso delle spese istruttorie per la procedura di           
VIA determinate secondo i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta            
comunale n. 340 del 20/8/2002;                                                  
k) di dare atto che la somma di Euro 3.600 verra' introitata al Cap.            
40600/7059 CdR 371 del bilancio 2003.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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