REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 3 giugno 2003, n. 6335

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni applicative allegate alle deliberazioni della Giunta regionale n. 488 e n. 489 del 24 marzo 2003 concernenti le Azioni 4 e 3B - Misura 2 I - Piano regionale di Sviluppo rurale

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24/3/2003,                
esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle                  
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,                    
esecutive ai sensi di legge:                                                    
- n. 488 del 24 marzo 2003, concernente "Approvazione disposizioni              
applicative Misura 2.i "Altre misure forestali" - Azione 4                      
"Meccanizzazione forestale" (iniziativa privata) - Piano regionale di           
Sviluppo rurale - Anno 2003";                                                   
- n. 489 del 24 marzo 2003, concernente "Approvazione disposizioni              
applicative Misura 2.i "Altre misure forestali" - Azione 3B                     
"Interventi selvicolturali sostenibili" (iniziativa privata) - Piano            
regionale di Sviluppo rurale - Anno 2003";                                      
dato atto che ai punti 9) ed 8) dei rispettivi dispositivi delle due            
suddette deliberazioni, e' dato mandato al Direttore generale                   
Ambiente e Difesa del suolo e della costa di poter apportare, tramite           
propria determinazione, eventuali modifiche alle disposizioni                   
applicative ed alla modulistica allegate alle stesse;                           
considerato che al punto 9) dell'Allegato A) delle due sopracitate              
deliberazioni e' prevista, nella rendicontazione delle spese ammesse            
a contributo, anche quelle relative all'IVA;                                    
visto il Regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28 luglio            
2000 recante "Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.              
1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle                
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali";            
considerato che la norma n. 7 inerente l'IVA e le altre imposte e               
tasse del suddetto Regolamento n. 1685/00 al punto 1) recita: "l'IVA            
puo' costituire una spesa ammissibile solo se e' realmente e                    
definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo           
destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo             
87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi                   
designati dagli Stati. L'IVA che puo' essere in qualche modo                    
recuperata, non puo' essere considerata ammissibile, anche se non e'            
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo                 
destinatario" e al punto 2) recita: "Quando il beneficiario finale o            
il singolo destinatario e' soggetto ad un regime forfettario ai sensi           
del Titolo XIV della sesta direttiva 77/338/CEE del Consiglio                   
sull'IVA, l'IVA pagata e' considerabile recuperabile ai fini del                
punto 1)";                                                                      
ritenuto pertanto di doversi attenere alle suddette disposizioni e di           
modificare il punto 9) dell'Allegato A) delle deliberazioni della               
Giunta regionale 488/03 e 489/03, integrandolo con le stesse;                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio "Parchi e Risorse forestali", dott. Enzo              
Valbonesi, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale                  
447/03;                                                                         
determina:                                                                      
1) di modificare e di integrare l'Allegato A) (punto 9) delle                   
deliberazioni della Giunta regionale n. 488 e n. 489 del 24 marzo               
2003 in oggetto nel seguente modo:                                              
- "Rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi" dopo il           
primo comma vengono aggiunti i seguenti due commi:                              
- "l'IVA puo' costituire una spesa ammissibile solo se e' realmente e           
definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo           
destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo             
87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi                   
designati dagli Stati. L'IVA che puo' essere in qualche modo                    
recuperata, non puo' essere considerata ammissibile, anche se non e'            
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo                 
destinatario".                                                                  
- "Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario e'                   
soggetto ad un regime forfettario ai sensi del Titolo XIV della sesta           
direttiva 77/338/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata e'                    
considerabile recuperabile ai fini del punto precedente";                       
2) di pubblicare il seguente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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