REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2003, n. 672

Modifiche al Piano regionale vigneti di cui al testo coordinato Allegato B) della deliberazione 186/01 del Consiglio regionale, come modificato dalla deliberazione 2594/02 della Giunta regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio             
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;              
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31                
maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del sopracitato           
Regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare in ordine al potenziale           
produttivo;                                                                     
- il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche agricole e            
forestali concernente le norme di attuazione dei citati Regolamenti             
ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, del citato decreto,                
relativo alla trasmissione del Piano regionale di ristrutturazione e            
riconversione dei vigneti all'Organismo pagatore riconosciuto (AGEA),           
previa verifica di conformita' del Piano stesso alla vigente                    
normativa comunitaria da parte del Ministero medesimo;                          
- il Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione del 24 luglio              
2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 1227/2000, recante le                  
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, per                
quanto concerne la concessione di contributi per la realizzazione dei           
piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;                          
vista la comunicazione prot. n. S/428 del 18 febbraio 2003, inviata             
dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e pervenuta a                
questa Regione in data 19 febbraio 2003, prot. AAG/DAG/03/5462, con             
la quale si comunica la conformita' alla normativa comunitaria delle            
modifiche al Piano regionale vigneti, approvate con deliberazione               
della Giunta regionale n. 2594 del 16 dicembre 2002;                            
considerato che la conformita' e' subordinata all'approvazione di               
ulteriori modifiche:                                                            
- in riferimento al paragrafo 3.3.1 "Condizioni per il pagamento del            
contributo" si precisa che i beneficiari che usufruiscono del                   
pagamento anticipato del contributo devono ultimare le opere entro la           
seconda campagna successiva al versamento dell'anticipo;                        
- in riferimento al paragrafo 3.4 "Condizioni", il contenuto della              
lettera g) e' sostituito con quanto espressamente previsto nel nuovo            
paragrafo 3.5 "Realizzazione delle opere ed eligibilita' delle                  
spese";                                                                         
ritenuto opportuno precisare, altresi' - in merito ai requisiti di              
professionalita', che devono essere posseduti dai giovani agricoltori           
ai fini dell'accesso al regime di aiuto previsto per l'utilizzazione            
dei diritti di nuovo impianto - che il requisito della formazione               
professionale puo' essere dimostrato anche attraverso attestato                 
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'                
attribuita alle Province ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c)              
della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita nella                        
deliberazione di Giunta regionale 1914/00;                                      
ritenuto, pertanto, necessario per le considerazioni sopra esposte              
adeguare il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione             
dei vigneti;                                                                    
vista la deliberazione consiliare n. 186 del 30 maggio 2001 - di                
ratifica con modificazioni della deliberazione di Giunta n. 470 del 3           
aprile 2001 - recante "Modifiche alla delibera consiliare n. 63 del             
20 settembre 2000 relativa al Piano regionale per la ristrutturazione           
e riconversione dei vigneti e disposizioni procedurali e tecniche per           
l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole relative                      
all'attivazione del regime di sostegno (artt. da 11 a 15 del Reg. CE            
n. 1493/1999) - Avviso alle aziende e approvazione del relativo testo           
coordinato";                                                                    
visto, in particolare, il punto 9) del dispositivo della sopra citata           
deliberazione 186/01, che delega, tra l'altro, alla Giunta                      
l'assunzione di tutti gli atti necessari all'adeguamento del Piano              
alle disposizioni dei competenti Organi comunitari e nazionali;                 
dato atto che - ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 - le                  
funzioni amministrative in materia vitivinicola spettano alle                   
Province e Comunita' Montane competenti per territorio;                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;                                       
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2774, in data 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle                   
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2832, in data 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle            
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
Professional";                                                                  
- n. 3021, in data 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti           
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale";                       
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Responsabile            
del Servizio Produzioni vegetali, dr. Luciano Trentini, e dal                   
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito                     
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della              
presente deliberazione ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R.            
43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;                                   
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e     Sviluppo             
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui                
integralmente richiamate, le modifiche al Piano regionale per la                
ristrutturazione e riconversione dei vigneti - gia' approvato dal               
Consiglio regionale con deliberazione 186/01 e modificato dalla                 
Giunta regionale con deliberazione 2594/02 - quali risultano                    
dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente                 
deliberazione;                                                                  
2) di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche agricole            
e forestali;                                                                    
3) di stabilire che le modifiche previste dall'Allegato A) si                   
applicano a decorrere dalla corrente campagna viticola 2002/2003;               
4) di dare atto che a decorrere dalla campagna viticola 2003-2004, le           
domande di contributo devono essere presentate utilizzando la                   
modulistica approvata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in               
agricoltura (AGREA);                                                            
5) di dare atto che l'Amministrazione regionale provvedera' a dare              
immediata applicazione ad ogni diversa disposizione comunitaria piu'            
favorevole al produttore in ordine al termine di decorrenza per                 
l'avvio delle opere e per l'eligibilita' delle spese;                           
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
REGOLAMENTO (CE) n. 1342/2002                                                   
Modifiche al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione            
dei vigneti di cui al Testo coordinato adottato con deliberazione               
consiliare 186/01                                                               
1) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", dopo le parole "specificita'                
locali." e' aggiunto il testo seguente:                                         
"In tutte le zone viticole del territorio regionale le                          
Amministrazioni competenti per territorio possono ammettere al regime           
di aiuto vigneti con maggiore densita' di ceppi per ettaro, rispetto            
a quella prevista nel piano, purche' siano realizzati con l'impiego             
di portinnesti adeguati".                                                       
2) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", relativamente alla macroarea                
"Collina", alle forme di allevamento e' aggiunto: "Alberello".                  
3) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", alla Tabella 1, l'altezza dal               
suolo del filo portante prevista per i vigneti a cordone speronato              
nella Pianura Emiliana e nella Pianura Romagnola e Litoranea puo'               
variare da cm. 70 a cm. 120.                                                    
4) Nel paragrafo 3.1 "Interventi ammessi al regime di sostegno" e'              
aggiunto il testo seguente:                                                     
"Ai sensi delle norme vigenti per piano annuale o quinquennale                  
s'intende la domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti            
presentata dal produttore.                                                      
Il piano annuale presentato dal produttore deve essere realizzato               
entro l'esercizio finanziario di riferimento. In caso di piano                  
pluriennale devono essere indicate per ciascun esercizio finanziario            
la misura da eseguire e la superficie interessata da ciascuna misura.           
Il piano previsto per ciascun esercizio finanziario deve essere                 
realizzato entro il termine massimo del 20 marzo dell'anno successivo           
alla data di presentazione della domanda di contributo.                         
Il regime di aiuto comunitario previsto per la ristrutturazione e               
riconversione dei vigneti si applica, in conformita' al piano                   
regionale, anche ai diritti di nuovo impianto di seguito indicati:              
a) ai diritti di nuovo impianto, soltanto se necessari dal punto di             
vista tecnico e in proporzione non superiore al 10% della superficie            
totale del piano presentato dal produttore. Ai diritti di nuovo                 
impianto utilizzati, si applica una riduzione del contributo in                 
proporzione alle spese non sostenute per l'estirpazione del vigneto             
ed all'indennizzo non dovuto per la perdita di reddito. L'ammissione            
al contributo determina una pari riduzione dei diritti di nuovo                 
impianto in possesso del produttore alla data di presentazione della            
domanda;                                                                        
b) ai diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 6 del Reg. (CE)             
n. 1493/1999, in possesso di giovani agricoltori di eta' inferiore a            
quarant'anni.                                                                   
Tali diritti possono essere utilizzati fino al limite massimo del 30%           
del totale dei diritti assegnati alla Provincia o alla Comunita'                
Montana. L'ammissione al contributo determina una pari riduzione dei            
diritti di nuovo impianto in possesso del produttore alla data di               
presentazione della domanda.                                                    
In tale caso al contributo si applica una riduzione in proporzione              
alle spese non sostenute per l'estirpazione del vigneto ed                      
all'indennizzo non dovuto per la perdita di reddito. Possono                    
presentare domanda di contributo soltanto i giovani agricoltori di              
eta' inferiore a quarant'anni, dotati di una sufficiente capacita'              
professionale, che s'insediano per la prima volta in un'azienda                 
viticola in qualita' di capo azienda.                                           
Ai fini dell'ammissione al regime di aiuto dei diritti di cui alla              
lettera b) sono necessari i seguenti requisiti:                                 
b.1) requisiti dell'azienda viticola.                                           
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del Reg. (CE)           
n. 1493/1999, per azienda viticola s'intende un'azienda con una                 
superficie vitata non inferiore a mq. 20.000 di cui almeno il 51% e'            
iscritta agli albi dei vigneti DOCG o DOC o agli elenchi delle vigne            
IGT alla data di presentazione della domanda di aiuto. In caso di               
nuovo insediamento in azienda viticola il produttore deve produrre              
dichiarazione d'impegno ad iscrivere ai rispettivi albi o elenchi dei           
vigneti il 51% della superficie vitata aziendale;                               
b.2) requisiti dei giovani agricoltori.                                         
b.2.1) non devono aver compiuto quarant'anni alla data di                       
accoglimento della domanda di contributo;                                       
b.2.2) insediarsi per la prima volta in un'azienda  viticola, in                
qualita' di capo azienda, a decorrere dalle ultime tre campagne                 
precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto; b.2.2.1)            
se il giovane ha acquisito o acquisisce la titolarita' di una impresa           
agricola sono necessari il possesso o l'apertura della partita IVA              
come ditta individuale e l'impiego a tempo pieno in azienda; b.2.2.2)           
se il giovane si e' insediato o s'insedia in qualita' di contitolare            
in  societa'  di persone deve essere impiegato in azienda a tempo               
pieno ed esercitare pieno potere decisionale in base alle modalita'             
previste dal contratto societario; b.2.2.3) se il giovane si e'                 
insediato o s'insedia in una societa' di capitali deve rivestire un             
ruolo di responsabilita' ed avere potere decisionale nella conduzione           
dell'azienda medesima;                                                          
b.2.3) mantenere una delle condizioni previste, ai precedenti punti             
b.2.2.1), b.2.2.2) e b.2.2.3), per il primo insediamento per almeno 5           
anni dalla data di liquidazione del contributo;                                 
b.3) requisiti della sufficiente capacita' professionale La                     
sufficiente capacita' professionale e' riconosciuta in uno dei                  
seguenti casi:                                                                  
b.3.1) essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo agricolo,            
conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata                 
(Legge 441/98, articolo 3, comma 2), ovvero all'estero ma legalmente            
riconosciuto in Italia: b.3.1.1) titolo di studio universitario                 
(laurea, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca),                    
conseguito in facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario;           
b.3.1.2) diploma conseguito  in  Istituto  di  scuola media superiore           
ad indirizzo agricolo;                                                          
b.3.2) esperienza biennale di conduzione d'impresa agricola oppure di           
dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno due anni,              
supportata da una adeguata formazione professionale che potra' essere           
dimostrata attraverso la presentazione di certificati di presenza per           
almeno 50 ore a corsi inerenti le competenze richieste                          
all'imprenditore. I certificati devono essere rilasciati da Enti di             
formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei Piani formativi              
delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi              
tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale                 
professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50 ore            
(o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti             
fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti                     
prioritari, quali: a) norme e regolamenti  della  politica agricola             
comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti               
l'azienda condotta (obbligatoria); b) normative relative  alla tutela           
ambientale in campo agricolo (obbligatoria); c) contabilita' e                  
gestione aziendale; d) aggiornamento tecnico nel settore  produttivo            
prevalente dell'azienda; e) informatica  applicata  alla  gestione              
aziendale; f) formazione tecnica su settori  produttivi non ancora              
presenti in azienda, ma in fase di inserimento; g) normativa fiscale;           
b.3.3) esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione                 
diretta d'impresa agricola, ovvero ricoprire incarichi di                       
responsabilita' o esercitare pieno potere decisionale qualora si                
insedi in una societa';                                                         
b.3.4) esperienza di lavoro  di almeno  tre anni nel settore agricolo           
(1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una attivita' di              
formazione professionale;                                                       
b.3.5) aver frequentato un corso di 150 ore presso un Ente di                   
formazione e rientrante nei piani formativi delle Province e della              
Regione Emilia-Romagna, fermo restando la necessita' di integrare lo            
stesso con una attivita' formativa di almeno 50 ore (tipologia                  
aggiornamento) mediante corsi di cui al precedente punto b.3.2);                
b.3.6) l'adeguata formazione professionale prevista ai punti b.3.2) e           
b.3.4) puo' essere dimostrata da parte dell'interessato anche con               
attestato rilasciato da una Commissione provinciale, la cui                     
istituzione e' attribuita alle Province ai sensi dell'art. 3, comma             
2, lettera c) della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita                
nella deliberazione di Giunta regionale 1914/00, mantenendo                     
imprescindibile il requisito della necessaria esperienza                        
professionale nei termini sopra descritti;                                      
c) ai diritti di nuovo impianto concessi nell'ambito dei piani di               
miglioramento aziendale di cui al Regolamento (CE) n. 950/1997,                 
nonche' quelli di cui all'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1227/2000,               
senza i limiti previsti alle lettere a) e b).Ai fini del pagamento              
del contributo le Province e le Comunita' Montane competenti per                
territorio devono verificare e conservare tutta la documentazione               
relativa alle domande dei beneficiari e trasmettere alla Regione il             
dettaglio delle superfici vitate derivanti da nuovi impianti.".                 
5) Il titolo del paragrafo 3.2 "Dimensioni del piano" e' sostituito             
con il seguente "Dimensioni del Piano regionale".                               
6) Nel paragrafo 3.3 "Concessioni dei contributi", alla lettera A)              
"Zona di Collina", e' aggiunto il testo seguente;                               
"Per i vigneti con forme di allevamento ad alberello non                        
integralmente meccanizzabili, il contributo per ettaro e' ridotto in            
proporzione alle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di            
sostegno (pali e fili). Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della           
Via Emilia le Amministrazioni competenti per territorio possono                 
autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti            
d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura,               
purche' siano conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale,              
alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di                
produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di            
aiuto previsto per la pianura.".                                                
7) Nel paragrafo 3.3 "Concessione dei contributi", dopo l'ultimo                
capoverso e' aggiunto il testo seguente:                                        
"3.3.1) Condizioni per il pagamento del contributo                              
Il pagamento del contributo e' subordinato alla verifica                        
dell'esecuzione del piano indicato nella domanda di aiuto.                      
Il contributo non e' concesso se il piano e' stato realizzato in                
misura inferiore all'80% della superficie autorizzata.                          
In caso di realizzazione parziale superiore all'80%, entro la                   
scadenza prevista, il contributo e' decurtato di un importo pari al             
doppio dell'importo concesso per l'esecuzione della superficie                  
autorizzata ma non realizzata.                                                  
In deroga al disposto del primo paragrafo e' ammesso il pagamento               
anticipato del contributo, prima della esecuzione del piano, a                  
condizioni che la realizzazione delle opere sia iniziata e che il               
produttore abbia costituito una cauzione, a favore dell'Organismo               
pagatore, pari al 120% del contributo.                                          
Il pagamento anticipato del contributo puo' essere richiesto al                 
momento della presentazione della domanda e comunque non oltre il 30            
marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda.                    
In caso di realizzazione parziale del piano che ha beneficiato del              
pagamento anticipato, il contributo non e' concesso se la                       
realizzazione riguarda una superficie pari o inferiore all'80% della            
superficie autorizzata.                                                         
Per la realizzazione di superfici superiori all'80%, entro la                   
scadenza prevista, l'aiuto percepito e' decurtato di un importo pari            
al doppio del contributo concesso per la superficie autorizzata ma              
non realizzata.                                                                 
Qualora il produttore rinunci all'anticipo, si applicano le                     
penalizzazioni previste dall'Organismo pagatore.                                
Nella verifica delle superfici realizzate, si applica una tolleranza            
del 5%. Le opere devono essere realizzate entro la seconda campagna             
successiva al versamento dell'anticipo, ai sensi dell'art. 15,                  
paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000, come modificato dal Reg. (CE)           
n. 315/2003.                                                                    
La durata prevista per la realizzazione del piano puo' essere                   
modificata dalla Provincia o Comunita' Montana competente per                   
territorio se:                                                                  
a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito              
una calamita' naturale riconosciuta dall'autorita' competente in                
materia di calamita' naturali;                                                  
b) un organismo riconosciuto dalla Regione ha attestato la                      
sussistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale ed              
alla zona interessata che impediscono la realizzazione della misura             
prevista.".                                                                     
8) Il contenuto della lettera g) del paragrafo 3.4. "Condizioni" e'             
sostituito da quanto disposto nel seguente nuovo paragrafo:                     
"3.5) Realizzazione delle opere ed eligibilita' delle spese                     
Le opere e le relative spese possono essere effettuate dopo                     
l'approvazione della domanda.".                                                 
9) Nel paragrafo 4.1 "Presentazione delle domande" il termine del 30            
marzo, indicato all'ultimo capoverso, per la realizzazione delle                
opere e' anticipato al 20 marzo.                                                
10) Nel paragrafo 4.1 "Presentazione delle domande", al testo del               
terzo periodo e' aggiunto il seguente testo:                                    
"A decorrere dalla campagna viticola 2003-2004, le domande di                   
contributo devono essere presentate utilizzando la modulistica                  
approvata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura               
(AGREA)".                                                                       
11) Nel paragrafo 4.3 "Elenco di liquidazione dei beneficiari", il              
primo capoverso e' sostituito dal seguente:                                     
"Gli elenchi di liquidazione dei beneficiari devono pervenire alla              
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali - entro           
il termine perentorio del 10 aprile per i piani con fideiussione e              
del 10 maggio per i piani con collaudo. Il mancato rispetto dei                 
termini comporta il trasferimento dei pagamenti sul bilancio                    
dell'esercizio finanziario dell'anno successivo con conseguente                 
riduzione delle disponibilita' per l'anno medesimo.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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