DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2003, n. 672
Modifiche al Piano regionale vigneti di cui al testo coordinato Allegato B) della deliberazione 186/01 del Consiglio regionale, come modificato dalla deliberazione 2594/02 della Giunta regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31
maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del sopracitato
Regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare in ordine al potenziale
produttivo;
- il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche agricole e
forestali concernente le norme di attuazione dei citati Regolamenti
ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, del citato decreto,
relativo alla trasmissione del Piano regionale di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti all'Organismo pagatore riconosciuto (AGEA),
previa verifica di conformita' del Piano stesso alla vigente
normativa comunitaria da parte del Ministero medesimo;
- il Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione del 24 luglio
2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 1227/2000, recante le
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, per
quanto concerne la concessione di contributi per la realizzazione dei
piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
vista la comunicazione prot. n. S/428 del 18 febbraio 2003, inviata
dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e pervenuta a
questa Regione in data 19 febbraio 2003, prot. AAG/DAG/03/5462, con
la quale si comunica la conformita' alla normativa comunitaria delle
modifiche al Piano regionale vigneti, approvate con deliberazione
della Giunta regionale n. 2594 del 16 dicembre 2002;
considerato che la conformita' e' subordinata all'approvazione di
ulteriori modifiche:
- in riferimento al paragrafo 3.3.1 "Condizioni per il pagamento del
contributo" si precisa che i beneficiari che usufruiscono del
pagamento anticipato del contributo devono ultimare le opere entro la
seconda campagna successiva al versamento dell'anticipo;
- in riferimento al paragrafo 3.4 "Condizioni", il contenuto della
lettera g) e' sostituito con quanto espressamente previsto nel nuovo
paragrafo 3.5 "Realizzazione delle opere ed eligibilita' delle
spese";
ritenuto opportuno precisare, altresi' - in merito ai requisiti di
professionalita', che devono essere posseduti dai giovani agricoltori
ai fini dell'accesso al regime di aiuto previsto per l'utilizzazione
dei diritti di nuovo impianto - che il requisito della formazione
professionale puo' essere dimostrato anche attraverso attestato
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'
attribuita alle Province ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c)
della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita nella
deliberazione di Giunta regionale 1914/00;
ritenuto, pertanto, necessario per le considerazioni sopra esposte
adeguare il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti;
vista la deliberazione consiliare n. 186 del 30 maggio 2001 - di
ratifica con modificazioni della deliberazione di Giunta n. 470 del 3
aprile 2001 - recante "Modifiche alla delibera consiliare n. 63 del
20 settembre 2000 relativa al Piano regionale per la ristrutturazione
e riconversione dei vigneti e disposizioni procedurali e tecniche per
l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole relative
all'attivazione del regime di sostegno (artt. da 11 a 15 del Reg. CE
n. 1493/1999) - Avviso alle aziende e approvazione del relativo testo
coordinato";
visto, in particolare, il punto 9) del dispositivo della sopra citata
deliberazione 186/01, che delega, tra l'altro, alla Giunta
l'assunzione di tutti gli atti necessari all'adeguamento del Piano
alle disposizioni dei competenti Organi comunitari e nazionali;
dato atto che - ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 - le
funzioni amministrative in materia vitivinicola spettano alle
Province e Comunita' Montane competenti per territorio;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2774, in data 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832, in data 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021, in data 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale";
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Produzioni vegetali, dr. Luciano Trentini, e dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui
integralmente richiamate, le modifiche al Piano regionale per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti - gia' approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione 186/01 e modificato dalla
Giunta regionale con deliberazione 2594/02 - quali risultano
dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche agricole
e forestali;
3) di stabilire che le modifiche previste dall'Allegato A) si
applicano a decorrere dalla corrente campagna viticola 2002/2003;
4) di dare atto che a decorrere dalla campagna viticola 2003-2004, le
domande di contributo devono essere presentate utilizzando la
modulistica approvata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA);
5) di dare atto che l'Amministrazione regionale provvedera' a dare
immediata applicazione ad ogni diversa disposizione comunitaria piu'
favorevole al produttore in ordine al termine di decorrenza per
l'avvio delle opere e per l'eligibilita' delle spese;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
REGOLAMENTO (CE) n. 1342/2002
Modifiche al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti di cui al Testo coordinato adottato con deliberazione
consiliare 186/01
1) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", dopo le parole "specificita'
locali." e' aggiunto il testo seguente:
"In tutte le zone viticole del territorio regionale le
Amministrazioni competenti per territorio possono ammettere al regime
di aiuto vigneti con maggiore densita' di ceppi per ettaro, rispetto
a quella prevista nel piano, purche' siano realizzati con l'impiego
di portinnesti adeguati".
2) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", relativamente alla macroarea
"Collina", alle forme di allevamento e' aggiunto: "Alberello".
3) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", alla Tabella 1, l'altezza dal
suolo del filo portante prevista per i vigneti a cordone speronato
nella Pianura Emiliana e nella Pianura Romagnola e Litoranea puo'
variare da cm. 70 a cm. 120.
4) Nel paragrafo 3.1 "Interventi ammessi al regime di sostegno" e'
aggiunto il testo seguente:
"Ai sensi delle norme vigenti per piano annuale o quinquennale
s'intende la domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
presentata dal produttore.
Il piano annuale presentato dal produttore deve essere realizzato
entro l'esercizio finanziario di riferimento. In caso di piano
pluriennale devono essere indicate per ciascun esercizio finanziario
la misura da eseguire e la superficie interessata da ciascuna misura.
Il piano previsto per ciascun esercizio finanziario deve essere
realizzato entro il termine massimo del 20 marzo dell'anno successivo
alla data di presentazione della domanda di contributo.
Il regime di aiuto comunitario previsto per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti si applica, in conformita' al piano
regionale, anche ai diritti di nuovo impianto di seguito indicati:
a) ai diritti di nuovo impianto, soltanto se necessari dal punto di
vista tecnico e in proporzione non superiore al 10% della superficie
totale del piano presentato dal produttore. Ai diritti di nuovo
impianto utilizzati, si applica una riduzione del contributo in
proporzione alle spese non sostenute per l'estirpazione del vigneto
ed all'indennizzo non dovuto per la perdita di reddito. L'ammissione
al contributo determina una pari riduzione dei diritti di nuovo
impianto in possesso del produttore alla data di presentazione della
domanda;
b) ai diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 6 del Reg. (CE)
n. 1493/1999, in possesso di giovani agricoltori di eta' inferiore a
quarant'anni.
Tali diritti possono essere utilizzati fino al limite massimo del 30%
del totale dei diritti assegnati alla Provincia o alla Comunita'
Montana. L'ammissione al contributo determina una pari riduzione dei
diritti di nuovo impianto in possesso del produttore alla data di
presentazione della domanda.
In tale caso al contributo si applica una riduzione in proporzione
alle spese non sostenute per l'estirpazione del vigneto ed
all'indennizzo non dovuto per la perdita di reddito. Possono
presentare domanda di contributo soltanto i giovani agricoltori di
eta' inferiore a quarant'anni, dotati di una sufficiente capacita'
professionale, che s'insediano per la prima volta in un'azienda
viticola in qualita' di capo azienda.
Ai fini dell'ammissione al regime di aiuto dei diritti di cui alla
lettera b) sono necessari i seguenti requisiti:
b.1) requisiti dell'azienda viticola.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del Reg. (CE)
n. 1493/1999, per azienda viticola s'intende un'azienda con una
superficie vitata non inferiore a mq. 20.000 di cui almeno il 51% e'
iscritta agli albi dei vigneti DOCG o DOC o agli elenchi delle vigne
IGT alla data di presentazione della domanda di aiuto. In caso di
nuovo insediamento in azienda viticola il produttore deve produrre
dichiarazione d'impegno ad iscrivere ai rispettivi albi o elenchi dei
vigneti il 51% della superficie vitata aziendale;
b.2) requisiti dei giovani agricoltori.
b.2.1) non devono aver compiuto quarant'anni alla data di
accoglimento della domanda di contributo;
b.2.2) insediarsi per la prima volta in un'azienda viticola, in
qualita' di capo azienda, a decorrere dalle ultime tre campagne
precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto; b.2.2.1)
se il giovane ha acquisito o acquisisce la titolarita' di una impresa
agricola sono necessari il possesso o l'apertura della partita IVA
come ditta individuale e l'impiego a tempo pieno in azienda; b.2.2.2)
se il giovane si e' insediato o s'insedia in qualita' di contitolare
in societa' di persone deve essere impiegato in azienda a tempo
pieno ed esercitare pieno potere decisionale in base alle modalita'
previste dal contratto societario; b.2.2.3) se il giovane si e'
insediato o s'insedia in una societa' di capitali deve rivestire un
ruolo di responsabilita' ed avere potere decisionale nella conduzione
dell'azienda medesima;
b.2.3) mantenere una delle condizioni previste, ai precedenti punti
b.2.2.1), b.2.2.2) e b.2.2.3), per il primo insediamento per almeno 5
anni dalla data di liquidazione del contributo;
b.3) requisiti della sufficiente capacita' professionale La
sufficiente capacita' professionale e' riconosciuta in uno dei
seguenti casi:
b.3.1) essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo agricolo,
conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata
(Legge 441/98, articolo 3, comma 2), ovvero all'estero ma legalmente
riconosciuto in Italia: b.3.1.1) titolo di studio universitario
(laurea, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca),
conseguito in facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario;
b.3.1.2) diploma conseguito in Istituto di scuola media superiore
ad indirizzo agricolo;
b.3.2) esperienza biennale di conduzione d'impresa agricola oppure di
dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno due anni,
supportata da una adeguata formazione professionale che potra' essere
dimostrata attraverso la presentazione di certificati di presenza per
almeno 50 ore a corsi inerenti le competenze richieste
all'imprenditore. I certificati devono essere rilasciati da Enti di
formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei Piani formativi
delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi
tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale
professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50 ore
(o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti
fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti
prioritari, quali: a) norme e regolamenti della politica agricola
comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti
l'azienda condotta (obbligatoria); b) normative relative alla tutela
ambientale in campo agricolo (obbligatoria); c) contabilita' e
gestione aziendale; d) aggiornamento tecnico nel settore produttivo
prevalente dell'azienda; e) informatica applicata alla gestione
aziendale; f) formazione tecnica su settori produttivi non ancora
presenti in azienda, ma in fase di inserimento; g) normativa fiscale;
b.3.3) esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione
diretta d'impresa agricola, ovvero ricoprire incarichi di
responsabilita' o esercitare pieno potere decisionale qualora si
insedi in una societa';
b.3.4) esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo
(1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una attivita' di
formazione professionale;
b.3.5) aver frequentato un corso di 150 ore presso un Ente di
formazione e rientrante nei piani formativi delle Province e della
Regione Emilia-Romagna, fermo restando la necessita' di integrare lo
stesso con una attivita' formativa di almeno 50 ore (tipologia
aggiornamento) mediante corsi di cui al precedente punto b.3.2);
b.3.6) l'adeguata formazione professionale prevista ai punti b.3.2) e
b.3.4) puo' essere dimostrata da parte dell'interessato anche con
attestato rilasciato da una Commissione provinciale, la cui
istituzione e' attribuita alle Province ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c) della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita
nella deliberazione di Giunta regionale 1914/00, mantenendo
imprescindibile il requisito della necessaria esperienza
professionale nei termini sopra descritti;
c) ai diritti di nuovo impianto concessi nell'ambito dei piani di
miglioramento aziendale di cui al Regolamento (CE) n. 950/1997,
nonche' quelli di cui all'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1227/2000,
senza i limiti previsti alle lettere a) e b).Ai fini del pagamento
del contributo le Province e le Comunita' Montane competenti per
territorio devono verificare e conservare tutta la documentazione
relativa alle domande dei beneficiari e trasmettere alla Regione il
dettaglio delle superfici vitate derivanti da nuovi impianti.".
5) Il titolo del paragrafo 3.2 "Dimensioni del piano" e' sostituito
con il seguente "Dimensioni del Piano regionale".
6) Nel paragrafo 3.3 "Concessioni dei contributi", alla lettera A)
"Zona di Collina", e' aggiunto il testo seguente;
"Per i vigneti con forme di allevamento ad alberello non
integralmente meccanizzabili, il contributo per ettaro e' ridotto in
proporzione alle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di
sostegno (pali e fili). Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della
Via Emilia le Amministrazioni competenti per territorio possono
autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti
d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura,
purche' siano conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale,
alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di
produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di
aiuto previsto per la pianura.".
7) Nel paragrafo 3.3 "Concessione dei contributi", dopo l'ultimo
capoverso e' aggiunto il testo seguente:
"3.3.1) Condizioni per il pagamento del contributo
Il pagamento del contributo e' subordinato alla verifica
dell'esecuzione del piano indicato nella domanda di aiuto.
Il contributo non e' concesso se il piano e' stato realizzato in
misura inferiore all'80% della superficie autorizzata.
In caso di realizzazione parziale superiore all'80%, entro la
scadenza prevista, il contributo e' decurtato di un importo pari al
doppio dell'importo concesso per l'esecuzione della superficie
autorizzata ma non realizzata.
In deroga al disposto del primo paragrafo e' ammesso il pagamento
anticipato del contributo, prima della esecuzione del piano, a
condizioni che la realizzazione delle opere sia iniziata e che il
produttore abbia costituito una cauzione, a favore dell'Organismo
pagatore, pari al 120% del contributo.
Il pagamento anticipato del contributo puo' essere richiesto al
momento della presentazione della domanda e comunque non oltre il 30
marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda.
In caso di realizzazione parziale del piano che ha beneficiato del
pagamento anticipato, il contributo non e' concesso se la
realizzazione riguarda una superficie pari o inferiore all'80% della
superficie autorizzata.
Per la realizzazione di superfici superiori all'80%, entro la
scadenza prevista, l'aiuto percepito e' decurtato di un importo pari
al doppio del contributo concesso per la superficie autorizzata ma
non realizzata.
Qualora il produttore rinunci all'anticipo, si applicano le
penalizzazioni previste dall'Organismo pagatore.
Nella verifica delle superfici realizzate, si applica una tolleranza
del 5%. Le opere devono essere realizzate entro la seconda campagna
successiva al versamento dell'anticipo, ai sensi dell'art. 15,
paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000, come modificato dal Reg. (CE)
n. 315/2003.
La durata prevista per la realizzazione del piano puo' essere
modificata dalla Provincia o Comunita' Montana competente per
territorio se:
a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito
una calamita' naturale riconosciuta dall'autorita' competente in
materia di calamita' naturali;
b) un organismo riconosciuto dalla Regione ha attestato la
sussistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale ed
alla zona interessata che impediscono la realizzazione della misura
prevista.".
8) Il contenuto della lettera g) del paragrafo 3.4. "Condizioni" e'
sostituito da quanto disposto nel seguente nuovo paragrafo:
"3.5) Realizzazione delle opere ed eligibilita' delle spese
Le opere e le relative spese possono essere effettuate dopo
l'approvazione della domanda.".
9) Nel paragrafo 4.1 "Presentazione delle domande" il termine del 30
marzo, indicato all'ultimo capoverso, per la realizzazione delle
opere e' anticipato al 20 marzo.
10) Nel paragrafo 4.1 "Presentazione delle domande", al testo del
terzo periodo e' aggiunto il seguente testo:
"A decorrere dalla campagna viticola 2003-2004, le domande di
contributo devono essere presentate utilizzando la modulistica
approvata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
(AGREA)".
11) Nel paragrafo 4.3 "Elenco di liquidazione dei beneficiari", il
primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Gli elenchi di liquidazione dei beneficiari devono pervenire alla
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali - entro
il termine perentorio del 10 aprile per i piani con fideiussione e
del 10 maggio per i piani con collaudo. Il mancato rispetto dei
termini comporta il trasferimento dei pagamenti sul bilancio
dell'esercizio finanziario dell'anno successivo con conseguente
riduzione delle disponibilita' per l'anno medesimo.".