DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2573
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla perforazione del pozzo di ricerca idrocarburi "Baggiovara 1" in comune di Modena - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca
idrocarburi denominato "Baggiovara 1" nel territorio del comune di
Modena, proposto da Edison Gas SpA, poiche' l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
giorno 6 dicembre 2002, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito sinteticamente trascritte:
1) nell'area interessata dall'intervento dovranno essere eseguiti
accertamenti preliminari all'inizio lavori, in ottemperanza a quanto
disposto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici
dell'Emilia-Romagna con lettera prot. n. 9277 - B/5 del 23 luglio
2002;
2) prima dell'inizio lavori, Edison Gas SpA dovra' presentare al
Comune di Modena: - rilievo dettagliato dell'area interessata dal
cantiere di perforazione, evidenziando le colture in essere e
l'eventuale presenza di specie arboricole importanti; - programma di
ripristino sia parziale, in caso di pozzo produttivo, sia totale, in
caso di pozzo sterile, con precisa indicazione della destinazione
finale di tutto il materiale inerte utilizzato per realizzare i
sottofondi nell'area di ricerca, nel rispetto delle norme relative
allo smaltimento e stoccaggio di tali materiali;
3) Edison Gas SpA dovra' risarcire tutti i danni eventualmente
provocati alle strade, alla segnaletica ed a tutte le pertinenze
della viabilita';
4) a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA
depositato; in particolare, la battitura del conductor pipe dovra'
essere effettuata almeno fino ai 30 mt. di profondita', e per la
perforazione non potra' essere impiegato, fino ai 400 mt. di
profondita', alcun additivo al fango bentonitico;
5) Edison Gas SpA dovra' effettuare il monitoraggio della qualita'
dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA territorialmente
competente e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed alla Provincia di
Modena;
6) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, Edison Gas SpA
dovra' fornire ad ARPA idonea documentazione riportante il nominativo
della societa' incaricata del trasporto/trattamento del cutting, del
fango e delle operazioni di chiaroflocculazione e gli estremi
autorizzativi;
7) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i
primi tre giorni della stessa, Edison Gas SpA dovra' effettuare un
monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al fine di
verificare la coerenza dei livelli previsti nello studio di
valutazione di impatto acustico con quelli immessi realmente
nell'ambiente, ed adottare eventuali mitigazioni; il monitoraggio
dovra' essere realizzato sia in periodo diurno sia in periodo
notturno; i risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti opere di
mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla
validazione del Comune di Modena e dell'ARPA competente
territorialmente;
8) le macchine movimento terra impiegate dovranno essere conformi
alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, cosi'
come recepite dalla legislazione italiana;
resta fermo che qualora la perforazione avesse esito positivo, la
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in
produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in ottemperanza
alla normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; si ricorda
che prima dell'inizio dei lavori deve essere richiesta ordinanza ai
vigili urbani per autorizzare il transito dei mezzi e l'apertura del
passo carraio; si ricorda, inoltre, che l'eventuale scarico in acque
superficiali dei reflui prodotti, deve essere preventivamente
autorizzato dal Servizio Gestione risorse della Provincia di Modena,
a cui deve essere presentata istanza, fornendo tutte le informazioni
e documentazioni tecniche finalizzate all'individuazione del processo
di trattamento delle acque, dei risultati attesi allo scarico, del
recapito finale e di quant'altro necessario al rilascio dell'atto
autorizzativo;
c) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;
d) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9
maggio 2001, n. 15;
e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Edison Gas SpA;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione allo Sportello Unico per le
imprese del Comune di Modena, alla Provincia di Modena, al Comune di
Modena ed all'ARPA - Sezione provinciale di Modena;
g) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale sia
congruente col periodo di vigenza del permesso di ricerca idrocarburi
denominato "Maranello", considerate eventuali proroghe;
h) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.