DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2003, n. 635
Determinazione dei criteri per le Aziende sanitarie regionali ai fini del passaggio al Servizio sanitario nazionale dei dipendenti dell'AVIS regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la Legge 4 maggio 1990, n. 107 recante "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati", la quale prevede il trasferimento agli
enti del Servizio sanitario nazionale dei beni, delle strutture e del
personale dei Centri trasfusionali gia' gestiti per convenzione dalle
associazioni di volontariato, quale l'AVIS, o da strutture private;
richiamato:
- in particolare l'art. 19, commi 1 e 4, della legge sopra
richiamata, il quale dispone il trasferimento, da attuarsi da parte
delle Regioni entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge medesima, agli enti del Servizio sanitario
nazionale del personale, dipendente o convenzionato, in servizio alla
data del 31 dicembre 1988 presso i Centri trasfusionali gestiti per
convenzione dalle strutture sopraindicate;
visti, inoltre:
- il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed, in
particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone: "I rapporti di
lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V
del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto..";
- l'art. 2112 Codice civile "Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda";
- la Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante "Disposizioni in materia
di finanza pubblica" ed, in particolare, l'art. 4, comma 8, che
mantiene il controllo preventivo regionale su alcune tipologie di
atti delle Aziende sanitarie locali, tra cui quelli riguardanti: "la
determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa
complessiva del personale";
considerato che:
- l'applicazione delle suddette disposizioni non poteva, in concreto,
essere effettuata fino all'emanazione da parte del Ministero della
Sanita' della tabella di equiparazione prevista dall'art. 19, comma
4, lett. a) della succitata Legge n. 107, necessaria ai fini
dell'individuazione del personale da trasferire, il quale doveva,
altresi', in base alla legge medesima, possedere i requisiti per
l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo
professionale e posizione funzionale, risultanti dalla tabella de
qua;
- la situazione di stallo determinatasi e' stata solo apparentemente
superata dalla pubblicazione del DM Sanita' 8 ottobre 1993, n. 590,
recante il regolamento di attuazione dell'art. 19, comma 4, della
piu' volte citata Legge 107/90 e la tabella di equiparazione delle
qualifiche e dei livelli funzionali del personale da trasferire;
- infatti, la formulazione del sopra ricordato art. 19, comma 4,
legittima a godere del trasferimento unicamente il personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1988, escludendo da tale beneficio
il personale assunto dopo tale data;
- al fine di evitare disparita' di trattamento tra il personale AVIS,
a causa della data stabilita dal piu' volte ricordato art. 19, comma
4, in sede di Gruppo tecnico interregionale era stato elaborato un
emendamento al suddetto articolo, gia' dopo pochi mesi dalla
pubblicazione del DM n. 590 del 1993, come risulta dalle proposte
formulate in particolare dalla Regione Lombardia e dal Veneto,
conservate in copia agli atti del Servizio Giuridico amministrativo e
Sviluppo delle Risorse umane;
- tale emendamento non era stato, peraltro, accolto;
dato atto delle difficolta' verificatesi nel tentativo di dare
applicazione al quadro normativo sopra delineato, tali da rendere di
fatto inattuabile la procedura concorsuale prevista dalla predetta
Legge n. 107 del 1990;
considerato che il personale de quo da anni garantisce, con
qualificata professionalita', il funzionamento di un servizio
irrinunciabile per le Aziende sanitarie regionali;
atteso:
- che alcuni dipendenti AVIS hanno intrapreso procedure conciliative,
ai sensi dell'art. 66 del DLgs 165/01, nei confronti di Aziende
sanitarie regionali, rivendicando, da una certa data, il diritto
all'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle
Aziende sanitarie interessate, con ogni effetto di legge e di
contratto, anche sotto il profilo delle differenze retributive e
della corresponsione del trattamento di fine rapporto e chiedendo,
inoltre, la condanna delle Aziende medesime al risarcimento di tutti
i danni derivanti dall'omesso espletamento dei suddetti concorsi
riservati;
- che la fattispecie disciplinata dalla suddetta Legge n. 107 pare
assimilabile all'ipotesi del trasferimento d'azienda di cui all'art.
2112 Codice civile sopra richiamato;ritenuto:
- che sia coerente con lo spirito della legge provvedere ad un
inquadramento negli organici aziendali del personale AVIS attualmente
in servizio, non solo tramite concorsi riservati, stante le accertate
difficolta' riscontrate, ma anche attraverso adeguate procedure,
predisposte da ciascuna Azienda secondo criteri comuni ed idonei a
verificare l'esperienza formativa e professionale del personale da
inquadrare;
- che tale procedura garantisca dall'eventualita' che il personale
AVIS attualmente in servizio instauri nei confronti delle Aziende
sanitarie un contenzioso dispendioso e di difficile soluzione;
ravvisata, pertanto, l'opportunita' di definire criteri uniformi,
comuni alle Aziende sanitarie regionali interessate, al fine di
addivenire ad una soluzione transattiva della questione che consenta,
nel rispetto dell'autonomia aziendale, di contemperare le richieste
avanzate dai dipendenti AVIS con le esigenze delle singole realta'
aziendali;
atteso che, all'esito di successivi incontri tenutisi con i vertici
AVIS e con le Direzioni amministrative delle Aziende sanitarie
interessate, sono state individuate le seguenti modalita' comuni di
comportamento:
a) ciascuna Azienda sanitaria dovra' adeguare la dotazione organica
aziendale, predisponendo i relativi posti tramite istituzione di
nuovi o riqualificazione di quelli vacanti;
b) ogni Azienda sanitaria dovra' provvedere autonomamente ad
inquadrare nell'organico aziendale, all'esito di apposita procedura
conciliativa innanzi alle competenti Direzioni provinciali del
Lavoro, il personale tecnico, sanitario, amministrativo, dirigenziale
o del comparto, destinatario delle disposizioni della piu' volte
citata Legge 107/90;
c) ciascuna Azienda sanitaria dovra' individuare modalita' e
procedure idonee a verificare le capacita' professionali dei singoli
operatori interessati al passaggio;
d) i singoli candidati alle procedure dovranno rendersi disponibili,
ove necessario, ad intraprendere percorsi formativi volti ad
integrare l'eventuale non piena corrispondenza tra le proprie
esperienze formative e/o professionali e le conoscenze necessarie a
ricoprire il posto previsto in organico;
e) i requisiti di ammissione richiesti al personale di cui trattasi,
al fine della partecipazione alle procedure selettive, sono
individuati con riferimento alla normativa concorsuale vigente per il
personale del Servizio sanitario nazionale, alla data di entrata in
vigore della Legge n. 107 del 1990;
f) per il personale dell'area comparto, in particolare, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge
n. 42 del 1999, relativo ai diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3 del DLgs n.
502 del 1992;
ritenuto di escludere dalla procedura in esame il personale in
servizio a tempo determinato, stanti i divieti posti, al riguardo,
dall'art. 36, comma 2 del sopra richiamato DLgs n. 165 del 2001;
ravvisata la necessita' di prevedere per tutti i candidati censiti,
in possesso dei requisiti per poter accedere alla predetta procedura,
l'1 gennaio 2003 quale data dell'inquadramento;
atteso che il personale AVIS a qualunque titolo cessato dal servizio
in epoca antecedente alla data sopra indicata non e' ammesso a
partecipare alla procedura descritta;
dato atto che le comunicazioni aziendali relative alla ricognizione
di personale interessato al passaggio, in possesso dei requisiti per
poter accedere alla procedura sopra descritta, sono conservate agli
atti del Servizio Giuridico amministrativo e Sviluppo delle Risorse
umane;
precisato, in particolare, per quanto attiene al trattamento
economico e previdenziale del personale da inquadrarsi che:
- dovra' essere previsto apposito accordo locale con le OOSS
maggiormente rappresentative sul trattamento economico e giuridico
del personale, con specifico riferimento alla salvaguardia dei
diritti acquisiti, da trasfondere nell'ipotesi conciliativa, allegata
alla presente deliberazione, da sottoporre alla competente Direzione
provinciale del Lavoro;
- si applichera' il contratto di lavoro del Comparto degli Enti del
Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle specifiche aree di
appartenenza, sia per la parte economica che per la parte normativa;
acquisito agli atti del Servizio Giuridico amministrativo e Sviluppo
delle Risorse umane il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Presidi ospedalieri in merito alla procedura di cui
trattasi;
richiamate le proprie deliberazioni di seguito indicate:
- n. 2541 del 4/7/1995, con la quale sono state fissate le direttive
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, cosi' come confermata
dalla deliberazione n. 2775 del 10/12/2001;
- n. 2774 del 10/12/2001 sulle modalita' di espressione dei pareri di
regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della
L.R. 43/01;
- n. 2832 del 17/12/2001 recante "Riorganizzazione delle posizioni
dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e professional";
- n. 3021 del 28/12/2001 recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Giuridico amministrativo e Sviluppo Risorse umane, dott. Lorenzo
Broccoli, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti
criteri uniformi, comuni a tutte le Aziende sanitarie regionali, al
fine di addivenire ad una soluzione della questione relativa al
trasferimento dei dipendenti dei Centri trasfusionali gestiti per
convenzione dall'AVIS alle Aziende sanitarie regionali interessate:
a) adeguamento della dotazione organica aziendale e predisposizione
dei relativi posti, tramite istituzione di nuovi o riqualificazione
di quelli vacanti;
b) ogni Azienda sanitaria dovra' provvedere autonomamente ad
inquadrare nell'organico aziendale, all'esito di apposita procedura
conciliativa innanzi alle competenti Direzioni provinciali del
Lavoro, il personale tecnico, sanitario, amministrativo, dirigenziale
o del comparto, destinatario delle disposizioni della piu' volte
citata Legge n. 107 del 1990;
c) ciascuna Azienda sanitaria dovra' individuare modalita' selettive
idonee a verificare le capacita' professionali dei singoli operatori
interessati al passaggio;
d) i singoli candidati alle procedure dovranno rendersi disponibili,
ove necessario, ad intraprendere percorsi formativi volti ad
integrare l'eventuale non piena corrispondenza tra le proprie
esperienze formative e/o professionali e le conoscenze necessarie a
ricoprire il posto previsto in organico;
e) i requisiti di ammissione richiesti al personale di cui trattasi,
al fine della partecipazione alle procedure selettive, sono
individuati con riferimento alla normativa concorsuale vigente per il
personale del Servizio sanitario nazionale, alla data di entrata in
vigore della Legge n. 107 del 1990;
f) per il personale dell'area comparto, in particolare, si tiene
conto delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge n. 42
del 1999, relativo ai diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3 del DLgs n.
502 del 1992;
g) esclusione dalla procedura in argomento di: g.1) personale in
servizio a tempo determinato, stanti i divieti posti, al riguardo,
dall'art. 36, comma 2 del DLgs n. 165 del 2001; g.2) personale a
qualunque titolo cessato dal servizio prima dell'1 gennaio 2003, data
di decorrenza dell'inquadramento;
h) previsione di un apposito accordo locale con le OOSS maggiormente
rappresentative sul trattamento economico e giuridico del personale,
con specifico riferimento alla salvaguardia dei diritti acquisiti, da
trasfondere nella complessiva ipotesi conciliativa di cui al
successivo punto 4), da sottoporre alla competente Direzione
provinciale del Lavoro;
i) applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
Comparto degli Enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento
alle specifiche aree di appartenenza, sia per la parte economica che
per quella normativa;
2) le comunicazioni aziendali relative alla ricognizione di personale
interessato al passaggio, in possesso dei requisiti per poter
accedere alla procedura sopra descritta, sono conservate agli atti
del Servizio Giuridico amministrativo e Sviluppo delle Risorse umane;
3) di stabilire che l'inquadramento del personale negli organici
aziendali decorre dall'1 gennaio 2003;
4) le deliberazioni, relative alle variazioni di dotazione organica,
che le Aziende sanitarie interessate dovranno adottare per attuare il
trasferimento del personale in argomento sono assoggettate al
controllo regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge n. 412
del 30 dicembre 1991;
5) di approvare, lo schema tipo allegato alla presente, quale parte
integrante e sostanziale, da utilizzarsi davanti alle competenti
Direzioni provinciali del Lavoro per le singole procedure
conciliative che ciascuna Azienda sanitaria concludera', nell'ambito
del contingente di personale AVIS censito;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Schema di verbale di conciliazione
In ottemperanza all'accordo sottoscritto presso la Direzione
provinciale del Lavoro in data . . . . . . . . . . . . fra l'AVIS le
OOSS provinciali e le RSA in conformita' alla deliberazione di Giunta
Regione Emilia-Romagna n. . . . . del . . . . . sulle modalita' di
trasferimento alle Aziende sanitarie regionali del personale AVIS
operante presso i Centri trasfusionali gestiti per convenzione
dall'AVIS (Legge 4 maggio 1990, n. 107)
si conviene quanto segue.
Stato giuridico ed economico del dipendente alla data del . . . . .
. . . . . . . ai sensi dell'art. 2112 Codice civile e dell'art. 19,
Legge 107/90.
Cognome e nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Data di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Data assunzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Segue elencazione delle voci retributive.
Totale retribuzione mensile in atto presso l'AVIS al . . . . . . . e
riconosciuta dall'Azienda Unita' sanitaria locale di . . . . . . . .
. . . . . . . . con decorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Con la sottoscrizione del presente verbale il lavoratore, trasferito
all'Azienda Unita' sanitaria di . . . . . . . . . . . . . . . . con
decorrenza . . . . . . . . . . . con lo stato giuridico ed economico
sopra esposto, dichiara di concordare con tutti i dati indicati e di
non avere piu' nulla da pretendere dall'AVIS, a qualsiasi titolo, per
il rapporto di lavoro intercorso dalla data di assunzione fino al . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto
previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 Codice civile.