DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2003, n. 1770
L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni - Anno 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 il quale prevede che la
concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati sia
subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri
e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai soggetti
interessati;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 238 del 26 luglio 2001
"Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di
programmazione per il triennio 2001-2003" che definisce:
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi per la prima infanzia, per l'attuazione di
forme di continuita' e raccordo tra i servizi educativi, scolastici,
sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema
educativo integrato, nonche' per la sperimentazione di servizi
innovativi;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori, per la realizzazione di progetti di ricerca,
formazione dei coordinatori pedagogici, monitoraggio, verifica e
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, e di
documentazione degli stessi;
richiamate:
- le Leggi regionali 23 dicembre 2002, n. 38 "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005" e 23
dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale
2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione";
preso atto:
- che l'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 detta
disposizioni in materia di asili nido e prevede l'istituzione di un
fondo per le risorse finanziarie da ripartire tra le Regioni;
- che, in conformita' al riparto di competenze previsto dalla
Costituzione (art. 117), la delibera della Conferenza unificata del
14 aprile 2003 di definizione degli standard minimi organizzativi dei
micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70, comma 5 della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che "I micro-nidi nei
luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima
infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e
dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti";
vista la propria deliberazione n. 29 del 20/1/2003 "Assegnazione
dello Stato per i servizi educativi per la prima infanzia -
Ripartizione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 70, Legge 448/01.
Variazione di bilancio" di presa d'atto dei fondi assegnati alla
Regione con DM in data 11 ottobre 2002, con la quale e' stata
apportata la conseguente variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario in corso, in particolare sul Cap. 58445
"Fondo nazionale per i servizi per la prima infanzia. Assegnazione
alle Amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto,
riattamento, impianto ed arredamento degli stessi nonche' dei
micro-nidi nei luoghi di lavoro (art. 70, Legge 28 dicembre 2001, n.
448; art. 14, comma 2, lett. a), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1) - Mezzi
statali" (UPB 1.6.1.3.22512) con uno stanziamento complessivo di Euro
3.326.091,38;
dato atto che:
- in conseguenza delle citate LL.RR. n. 38, 39/02 e 16/03 e della
propria deliberazione 29/03, con riferimento ai Capitoli di spesa
58435 (UPB 1.6.1.3.22510), 58445 (UPB 1.6.1.3.22512), 58430 (UPB
1.6.1.2.22100), 75647 (UPB 1.6.4.2.25320), 58437 (UPB 1.6.1.2.22100),
e 75648 (UPB 1.6.4.2.25320), si prevede per l'esercizio finanziario
2003 uno stanziamento complessivo di Euro 11.306.637,33;
- per gli interventi oggetto della presente deliberazione lo
stanziamento complessivamente previsto ammonta a Euro 11.184.991,64 e
risulta iscritto per quote specifiche sui Capitoli 58435 (UPB
1.6.1.3.22510), 58445 (UPB 1.6.1.3.22512), 58430 (UPB 1.6.1.2.22100),
75647 (UPB 1.6.4.2.25320);
- che nell'allegato "L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini
in eta' 0-3 anni. Anno 2003" parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, si da' attuazione per l'anno 2003 al
Programma triennale soprarichiamato;
- qualora, nel corso dell'esercizio 2003, si rendessero disponibili
per le medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali sia
statali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti
dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento
della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'Allegato
"L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Anno 2003";
- con successivi atti della Giunta regionale si provvedera' a dare
attuazione alle iniziative, previste all'art. 10, comma 3 nonche'
all'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. 1/00, il cui onere
finanziario gravera' rispettivamente sul Capitolo 75648 (UPB
1.6.4.2.25320), nonche' sul Capitolo 58437 (UPB 1.6.1.2.22100);
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore
Generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari,
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore Politiche sociali. Immigrazione. Progetto
giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il
Programma "L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Anno 2003" allegato, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di dare atto che le risorse necessarie per l'attuazione del
presente Programma annuale, pari a complessivi Euro 11.184.991,64
trovano allocazione ai seguenti Capitoli del Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003:
- quanto a Euro 5.541.381,00 al Cap. 58435 "Fondo regionale per i
servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni
provinciali per la costruzione, l'acquisto, riattamento, impianto e
arredamento delle strutture - Mezzi propri della Regione (art. 14,
comma 2, lett. a), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", afferente alla
U.P.B. 1.6.1.3.22510;
- quanto a Euro 3.326.091,38 al Cap. 58445 "Fondo nazionale per i
servizi educativi per la prima infanzia. Assegnazione alle
Amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto,
riattamento, impianto ed arredamento degli stessi nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro. (art. 70, Legge 28 dicembre 2001, n.
448; art. 14, comma 2, lett. a), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1) - Mezzi
statali", afferente alla U.P.B. 1.6.1.3.22512;
- quanto a Euro 1.955.999,43 al Cap. 58430 "Fondo regionale per i
servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni
provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione
di servizi innovativi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2,
lett. b) e c), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", afferente alla U.P.B.
1.6.1.2.22100;
- quanto a Euro 361.519,83 al Cap. 75647 "Assegnazione alle
Amministrazioni provinciali per le iniziative di formazione
professionale permanente degli operatori e dei coordinatori
pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2,
lett. b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", afferente alla U.P.B.
1.6.4.2.25320;
3) di stabilire che, qualora, nel corso dell'esercizio 2003, si
rendessero disponibili per le medesime finalita' ulteriori risorse,
sia regionali sia statali, con corrispondente destinazione, le stesse
saranno ripartite dalla Giunta regionale tra le Province - nel
rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente -
mediante proprio provvedimento, secondo i criteri indicati nel
Programma allegato;
4) di stabilire altresi' che, con successivi atti della Giunta
regionale si provvedera' a dare attuazione alle iniziative, previste
all'art. 10, comma 3 nonche' all'art. 14, comma 2, lettera d) della
L.R. 1/00, il cui onere finanziario gravera' rispettivamente sul
Capitolo 75648 (UPB 1.6.4.2.25320), nonche' sul Capitolo 58437 (UPB
1.6.1.2.22100);
5) di dare atto che stante quanto stabilito nella L.R. 1/00 all'art.
10, comma 2, la Giunta regionale, previa verifica di conformita' al
Programma regionale a cura del competente servizio, provvedera' con
successiva deliberazione alla ripartizione e assegnazione dei fondi
alle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dell'allegato
Programma;
6) di dare atto inoltre che all'assunzione degli impegni di spesa nel
rispetto di quanto previsto dalla L.R. 40/01 provvedera' con proprio
atto la Giunta regionale contestualmente all'approvazione del riparto
delle risorse;
7) di stabilire che in relazione agli interventi compresi nei
paragrafi:
- 3.4 "Progetti migliorativi";
- 4 "Realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili
rispetto a quelle esistenti, in una logica di forte integrazione e
coerenza tra le diverse offerte";
dell'allegato Programma, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, qualora il budget di spesa individuato non
venisse totalmente o parzialmente utilizzato, le Province nell'ambito
del Piano annuale, assegneranno, le eventuali risorse in base alle
specifiche programmazioni territoriali per l'attuazione degli
interventi di cui all'art. 14, comma 2;
8) di fissare per le Amministrazioni provinciali ai fini
dell'assunzione dei rispettivi impegni di spesa i seguenti termini
perentori:
- un anno per quanto attiene gli interventi ai paragrafi 2., 3. e 4.
dell'allegato Programma;
- due anni per quanto attiene gli interventi al paragrafo 1.
dell'allegato Programma;
dalla data di approvazione della delibera di Giunta regionale di
riparto dei fondi e relativa assunzione degli impegni di spesa;
9) di dare atto che l'inosservanza dei termini perentori di cui al
punto precedente comportera' la revoca del finanziamento concesso e
il conseguente recupero da parte della Regione dell'intero importo
erogato;
10) di fissare - al fine di consentire alla Giunta regionale di
approvare il riparto dei fondi entro l'anno finanziario 2003 - il
termine del 17 ottobre 2003 per l'invio del Programma annuale 2003 da
parte delle Amministrazioni provinciali al Servizio Politiche
familiari, per l'infanzia e l'adolescenza della Regione
Emilia-Romagna;
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO
L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Anno 2003
INDICE
1. Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
2. Consolidamento dei servizi educativi funzionanti 2.1 Nidi
d'infanzia 2.2 Servizi integrativi
3. Qualificazione dei servizi 3.1 Coordinamento pedagogico 3.2
Coordinamento pedagogico provinciale 3.3 Formazione permanente degli
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali
3.4 Progetti migliorativi
4. Realizzazione di servizi e azioni sperimentali 4.1 Educatrice
familiare 4.2 Servizi sperimentali
1. Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
attraverso la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e
l'arredo di servizi per la prima infanzia
Si rammenta che ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 1 del 2000 sugli
edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, realizzati
con finanziamenti concessi dalla Regione, e' istituito vincolo di
destinazione per quindici anni.
Obiettivo specifico
Aumentare l'offerta educativa di servizi per bambini in eta' 0-3
anni, in una logica di riequilibrio territoriale e di interventi
finalizzati a garantire la sicurezza e il benessere degli utenti,
tramite contributi per:
- la costruzione e l'arredo di nidi d'infanzia e/o di servizi
integrativi (Centri per bambini e genitori e Spazi bambini);
- il completamento funzionale e l'arredo di opere gia' iniziate;
- l'acquisto, il riattamento di stabili e loro pertinenze finalizzati
ad accogliere servizi per la prima infanzia;
- l'adeguamento delle strutture, gia' funzionanti all'entrata in
vigore della L.R. 1/00, agli standard strutturali stabiliti dalla
stessa.
Linee di indirizzo
Allo scopo di evitare una dispersione delle risorse, per garantirne
un utilizzo significativo e per incrementare l'offerta educativa di
servizi per la prima infanzia, favorendo la concertazione tra gli
Enti locali interessati, la spesa minima ammissibile a contributo, a
livello provinciale, viene determinata:
- Euro 413.165,52 per interventi di costruzione, acquisto,
riattamento, impianto e arredo di servizi per la prima infanzia;
- Euro 103.291,38 per interventi di riattamento, impianto e arredo di
strutture adibite a servizi per la prima infanzia.
Ai fini dell'elaborazione dei programmi provinciali si precisa che e'
possibile destinare fino ad un massimo del 30% delle risorse, di cui
al presente paragrafo, per l'adeguamento delle strutture agli
standard stabiliti dalla legge e dalla direttiva, sempre nell'ottica
della estensione o, quanto meno, del mantenimento dei livelli attuali
dell'offerta.
Nel caso non fosse possibile assegnare completamente le risorse
secondo il parametro indicato per l'estensione, le Province potranno
elevare fino al massimo del 50% la percentuale destinata
all'adeguamento.
La spesa minima ammissibile, sia nel primo che nel secondo caso, e'
comprensiva delle spese per indagini e progettazione, calcolate
forfettariamente in misura non superiore al 10% dell'importo a base
d'asta e di IVA. L'importo, inoltre, si intende riferito ad un unico
intervento su un solo edificio, anche se ripartito su piu' appalti.
Le spese eventuali di acquisto dell'area non sono ammesse a
contributo.
L'importo del finanziamento regionale puo' variare da un minimo del
30% a un massimo del 50% della spesa ammessa a contributo
eventualmente ricalcolata, in sede di impegno di spesa definitivo, in
base al costo di aggiudicazione dei lavori, allo scopo di poter
riutilizzare tempestivamente le economie provenienti dai ribassi
d'asta.
La Provincia, in un'ottica di espansione dell'offerta di servizi per
la prima infanzia e in considerazione di particolari situazioni di
carenza in alcuni ambiti territoriali e a fronte di una forte domanda
sociale inevasa, potra' innalzare la percentuale per un singolo
intervento fino alla concorrenza del 70% della spesa,
prioritariamente per la realizzazione di servizi intercomunali.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La ripartizione delle risorse regionali alle Amministrazioni
provinciali viene effettuata, in accordo con le stesse, nel seguente
modo:
- una quota corrispondente al 30% del fondo disponibile, da
destinarsi in modo uguale per tutte le Province;
- una quota corrispondente al 25% del fondo disponibile, in base al
numero delle domande formalmente presentate dalle famiglie per
accedere a servizi per la prima infanzia ed inevase per carenza di
posti bambino al 31/12/2001;
- una quota corrispondente al 30% del fondo disponibile, in base
all'utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-2 anni
(classi di eta' utilizzate dalle rilevazioni statistiche nazionali)
residenti in ogni provincia al 31/12/2001;
- una quota corrispondente al 15% del fondo disponibile, in base
all'indice di copertura ovvero al rapporto bambini iscritti/utenza
potenziale provinciale (sulla classe di eta' 0-2 anni).
Destinatari
Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima
infanzia.
I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati, limitatamente al
riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi
educativi per la prima infanzia, possono altresi' concedere
contributi:
1) ad altri soggetti pubblici;
2) a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,
convenzionati con i Comuni;
3) a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad
evidenza pubblica.
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per
l'accreditamento i Comuni potranno concedere contributi ai soggetti
gestori specificati ai numeri 2) e 3), che gia' gestiscono servizi
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti
dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche
provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19)
per l'accreditamento.
Per i soggetti di cui al numero 1), i Comuni, relativamente alla
concessione dei contributi, valuteranno l'esistenza dei requisiti per
l'autorizzazione al funzionamento (art. 17) e per l'accreditamento
(art. 19).
2. Consolidamento dei servizi gia' funzionanti attraverso il sostegno
alle spese di gestione
Si rammenta che l'art. 14 della L.R. 1/00 dovra' essere integralmente
applicato. I finanziamenti saranno corrisposti dalle Province
direttamente ai soggetti gestori.
Obiettivo specifico
Sostenere i servizi per la prima infanzia attraverso contributi
differenziati per la gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi
integrativi.
2.1 Nidi d'infanzia
Linee di indirizzo
Per i soggetti gestori dei nidi d'infanzia (artt. 5 e 14 della L.R.
1/00) l'accesso ai contributi per l'anno 2003 verra' definito dalle
Province in base:
- al numero dei bambini iscritti nei nidi d'infanzia;
- al numero dei bambini disabili iscritti nei nidi d'infanzia;
- a situazioni particolari dal punto di vista demografico, geografico
e socio-economico;
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione
di servizi educativi.
Anno scolastico di riferimento 2001/2002.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del
budget provinciale, viene effettuata attraverso la suddivisione delle
risorse destinate a tale intervento, per il numero totale dei
bambini iscritti nei nidi d'infanzia, in base ai dati rilevati al
31/12/2001.
2.2 Servizi integrativi
Linee di indirizzo
Per i soggetti gestori dei servizi integrativi d'infanzia (artt. 5 e
14 della L.R. 1/00) l'accesso ai contributi per l'anno 2003 verra'
definito dalle Province in base:
- al numero dei bambini frequentanti;
- per i "Centri per bambini e genitori": al calendario di
funzionamento annuale minimo di 8 mesi e all'orario di apertura
settimanale minimo di tre mezze giornate o, in alternativa, di almeno
6 ore non nella stessa giornata;
- per gli "Spazi bambini": al calendario annuale minimo di
funzionamento dei servizi di 8 mesi e all'apertura giornaliera di 5
ore per almeno tre giorni nell'arco della settimana.
I Comuni, infine, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,
potranno accedere ai contributi solo se la fruizione dei servizi
integrativi viene consentita anche ad un'utenza sovracomunale; tale
condizione non e' invece richiesta ai Comuni montani, data la
conformazione del loro territorio.
Al fine di potenziare l'offerta dei servizi integrativi,
nell'elaborazione dei loro programmi, le Province potranno introdurre
una differenziazione dei contributi in base all'orario di apertura
(minimo 3 volte alla settimana per complessive 9 ore).
Anno scolastico di riferimento 2001/2002.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del
budget provinciale, viene effettuata attraverso la suddivisione delle
risorse regionali destinate a tale intervento per il numero totale
dei bambini frequentanti i servizi integrativi (Centri per bambini e
genitori, Spazi bambini) in base ai dati rilevati al 31/12/2001.
Destinatari
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.
Tali soggetti dovranno essere muniti di autorizzazione al
funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti
dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
3. Qualificazione dei servizi attraverso un insieme articolato e
differenziato di interventi
Obiettivo generale
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso un
insieme articolato e differenziato di interventi, in particolare
3.1 il sostegno a figure di coordinamento pedagogico: a)
coordinamento pedagogico sovracomunale; b) coordinamento pedagogico
per aggregazioni di servizi privati convenzionati o in appalto;
3.2 l'attivazione di coordinamenti provinciali;
3.3 la formazione permanente degli operatori;
3.4 il sostegno ai progetti migliorativi.
3.1 Sostegno a figure di coordinamento pedagogico
Obiettivo specifico
Sostenere la presenza del coordinatore pedagogico, quale strumento
atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia
all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo, e di
omogeneita' ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e
concorrere sul piano tecnico, alla definizione degli indirizzi e dei
criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per
l'infanzia (art. 34 della L.R. 1/00).
La L.R. 1/00, all'art. 33 prevede la figura del coordinatore
pedagogico, con le caratteristiche professionali indicate all'art. 34
della stessa legge. Tale requisito - che per le strutture private e'
condizione per l'accreditamento e per poter accedere a finanziamenti
pubblici, rappresenta invece, per le strutture comunali e per quelle
gestite da altri soggetti pubblici, una condizione indispensabile per
il funzionamento degli stessi servizi (art. 19, comma 1, lett. b) e
comma 2).
La Regione sostiene la presenza e l'utilizzo, in forma associata, del
coordinatore pedagogico incentivando e consolidando la collaborazione
tra Enti locali, tra soggetti gestori privati convenzionati, e tra
tutte le tipologie di soggetti gestori, ai fini di una maggiore
efficacia degli interventi e una razionalizzazione della spesa.
a) Coordinamento pedagogico sovracomunale
L'intervento e' mirato al consolidamento della figura del
coordinatore pedagogico in tutti i territori dei comuni di minori
dimensioni.
Linee di indirizzo
Le Province dovranno:
- mirare alla produttivita' degli interventi dei coordinamenti
pedagogici. Per tale motivo dovranno essere superate eventuali
situazioni caratterizzate da una frammentazione degli interventi
stessi, quali ad esempio la presenza di piu' figure di coordinamento
pedagogico all'interno di una stessa zona di limitate dimensioni
(comprendente tre o quattro Comuni) o la loro scarsa efficacia
dell'intervento, determinata, ad esempio, dalla presenza dello stesso
coordinatore in piu' associazioni sovracomunali;
- individuare i coordinamenti pedagogici che operano nei Comuni, sedi
di servizi educativi 0-3 anni e con popolazione fino a un massimo di
30.000 abitanti, disponibili ad aggregarsi con altri Comuni o con
gestori privati per l'utilizzo della figura del coordinatore
pedagogico, individuando un soggetto gestore pubblico capo-zona come
referente e destinatario dei contributi regionali;
- identificare i territori che, in presenza di fattori eccezionali
che impediscano il costituirsi di aggregazioni tra soggetti gestori
pubblici, in particolare nelle aree montane, siano disponibili
comunque a realizzare progetti con Comuni limitrofi, prevedendo la
collaborazione tra i coordinatori (ad esempio sulla formazione degli
operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo
interistituzionale, o su altri ambiti di intervento).
Le Province, nei rispettivi programmi, potranno individuare
particolari situazioni nelle quali non sia opportuno applicare i
criteri di cui sopra, concordando con i Comuni interessati e la
Regione bacini territoriali diversi di attivita' dei coordinatori
pedagogici.
Ai fini della determinazione dei contributi a favore dei gestori
pubblici andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori
pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesti per uno
svolgimento proficuo delle attivita', considerando in particolare:
- il numero complessivo dei servizi coordinati: nidi d'infanzia,
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini),
servizi sperimentali (educatrice familiare, domiciliare), e scuole
dell'infanzia comunali e paritarie. Queste ultime verranno
considerate solo laddove siano presenti anche il nido d'infanzia e/o
servizi integrativi o sperimentali;
- il numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione,
cosi' come stabilito nell'atto di incarico a ciascun coordinatore da
parte del Comune capozona o del gestore pubblico;
- l'area di intervento del coordinatore, riconoscendo in particolare
ai Comuni montani una quota forfettaria integrativa in rapporto alle
specificita' morfologiche e alle caratteristiche sociali del
territorio.
Anno scolastico di riferimento 2002/2003.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del
budget provinciale, viene effettuata sulla base del numero totale dei
servizi pubblici coordinati (nidi, servizi integrativi, sperimentali
e delle scuole dell'infanzia coordinate), in base ai dati rilevati al
31/12/2002.
Destinatari: i soggetti gestori pubblici, associati. Soggetti gestori
pubblici, singoli, solo se collocati in Comuni montani o in aree che
per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed
economico del servizio.
b) Coordinamento pedagogico per aggregazioni di servizi privati
convenzionati o in appalto
L'intervento e' mirato al sostegno e al consolidamento della figura
del coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia di
soggetti gestori privati convenzionati o in appalto.
Linee di indirizzo
Le Province dovranno:
- mirare alla produttivita' degli interventi dei coordinamenti
pedagogici. Per tale motivo dovranno essere superate eventuali
situazioni caratterizzate da una frammentazione degli interventi
stessi, quali ad esempio la presenza di piu' figure di coordinamento
pedagogico all'interno di una stessa aggregazione di servizi di
limitate dimensioni (comprendente tre o quattro servizi) o la scarsa
efficacia dell'intervento, determinata, ad esempio, dalla presenza
dello stesso coordinatore in piu' associazioni;
- individuare i coordinamenti pedagogici che operano nelle
aggregazioni di servizi per l'infanzia di soggetti gestori privati
convenzionati o appaltati, per la gestione di servizi educativi 0-3
anni;
- identificare i territori che, in presenza di fattori eccezionali
che impediscano il costituirsi di aggregazioni tra i soggetti
gestori, in particolare nelle aree montane, siano disponibili
comunque a realizzare progetti con servizi pubblici o privati situati
in comuni limitrofi, prevedendo la collaborazione tra i coordinatori,
(ad esempio sulla formazione degli operatori, sui progetti di
continuita' e di raccordo interistituzionale, o su altri ambiti di
intervento).
Le Province, nei rispettivi programmi, potranno individuare
particolari situazioni nelle quali non sia opportuno applicare i
criteri di cui sopra, concordando con i gestori interessati e la
Regione bacini territoriali diversi di attivita' dei coordinatori
pedagogici.
Ai fini della determinazione dei contributi a favore dei gestori
privati andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori
pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesti per uno
svolgimento proficuo delle attivita', considerando in particolare il
numero complessivo dei servizi coordinati: nidi d'infanzia, servizi
integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini), servizi
sperimentali (educatrice domiciliare), e scuole dell'infanzia
paritarie. Queste ultime verranno considerate solo laddove siano
presenti il nido d'infanzia, comprese le sezioni di nido aggregate a
scuole dell'infanzia, e/o servizi integrativi o sperimentali.
Anno scolastico di riferimento 2002/2003.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del
budget provinciale, viene effettuata sulla base del numero totale dei
servizi coordinati privati (nidi, servizi integrativi, servizi
sperimentali e delle scuole dell'infanzia paritarie private), in base
ai dati rilevati al 31/12/2002.
Destinatari
a) soggetti gestori privati associati, convenzionati con i Comuni.
Soggetti gestori privati, singoli, convenzionati con i Comuni solo se
collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio;
b) soggetti gestori privati associati, scelti dai Comuni mediante
procedura ad evidenza pubblica. Soggetti gestori privati scelti dai
Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica singoli solo se
collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
3.2 Coordinamento pedagogico provinciale
Obiettivo specifico
Promuovere e sostenere iniziative di scambio, formazione comune e
confronto sistematico tra i coordinatori pedagogici operanti a
livello provinciale.
L'intervento si rivolge ai coordinatori di nidi d'infanzia e/o
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini),
sperimentali (educatrice familiare e domiciliare), scuole
dell'infanzia comunali e private paritarie e prevede la
collaborazione delle Amministrazioni provinciali per una sua efficace
attuazione sul piano promozionale e organizzativo, per la
sensibilizzazione degli enti gestori e per la valutazione dei
progetti e del coordinamento delle azioni.
La finalita' e' quella di garantire un'elaborazione condivisa delle
linee piu' generali dei progetti educativi dei servizi e attivare una
verifica comune del processo di qualificazione degli stessi, nonche'
delle innovazioni e delle sperimentazioni in atto nei diversi
territori, in una logica di omogeneizzazione degli interventi e di
crescita professionale dei coordinatori stessi, in termini di
capacita' progettuale e di risposta alle esigenze della
collettivita'.
Linee di indirizzo
L'intervento, al fine di una razionalizzazione delle iniziative,
prevede la predisposizione da parte dell'Amministrazione provinciale
di un progetto di formazione, di ricerca e di scambio, concertato con
i Comuni e i soggetti gestori privati convenzionati o aggiudicatari
di appalto - oppure la presentazione alle Amministrazioni provinciali
di un progetto da parte di un Comune capofila (generalmente il Comune
capoluogo di Provincia) referente anche per gli altri gestori di
servizi per l'infanzia del territorio provinciale che aderiscono al
progetto stesso.
Si rammenta che sara' cura delle Province sollecitare tra i
coordinatori pedagogici una maggiore produttivita' attraverso
l'adozione di metodologie comuni. Gli indicatori che possono essere
considerati sono i seguenti:
- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a
coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto
dal gruppo;
- l'applicazione di una modalita' di ricerca configurabile secondo le
caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e
consolidate hanno prodotto.
Nel progetto si dovranno evidenziare:
- i Comuni e i coordinatori pedagogici coinvolti nella realizzazione
delle attivita' previste;
- i contenuti, le modalita' organizzative, la tipologia della
documentazione e la previsione dei relativi costi per l'attuazione
del progetto.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, allo scopo di fornire
elementi necessari all'utilizzo di procedure omogenee, vengono
indicate le seguenti voci di spesa, in particolare per:
- l'ideazione e l'attuazione del progetto;
- la segreteria organizzativa;
- le spese per docenti, relatori e tutor delle attivita' formative,
ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e ospitalita';
- il materiale didattico, la produzione, l'organizzazione e la
diffusione dei materiali di documentazione delle attivita' svolte e
la loro eventuale pubblicazione;
- le spese per l'utilizzo di spazi e attrezzature necessarie allo
svolgimento delle attivita'.
Anno scolastico di riferimento 2003/2004.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Il contributo regionale verra' erogato alle Province in base ai
seguenti criteri:
1) una quota uguale per ciascuna Provincia, pari a Euro 7.746,85;
2) la restante parte del finanziamento sulla base del numero dei
coordinatori che operavano nell'ambito regionale alla data del
31/12/2002.
Destinatari
Il finanziamento verra' erogato all'Ente locale titolare del progetto
sulla base di accordi a livello provinciale nel rispetto della L.R.
1/00.
3.3 Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia dei
servizi integrativi e sperimentali a gestione pubblica o privata,
promossa da soggetti pubblici o privati per i servizi educativi 0-3
anni, finalizzata anche alla realizzazione del sistema educativo
integrato.
Obiettivo specifico
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli
operatori dei servizi educativi per la prima infanzia, attuate da
soggetti gestori pubblici e privati, mirate alla qualificazione degli
interventi e alla differenziazione delle conoscenze.
Linee di indirizzo
Al fine di favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e
incentivare la realizzazione nei vari territori di poli formativi,
che coordinino in modo continuativo le attivita' di formazione,
saranno incentivate forme di aggregazione tra enti gestori.
Le Province, valutati i progetti di formazione presentati dai Comuni,
potranno promuovere forme di aggregazione ulteriori tra soggetti
gestori pubblici e privati orientate allo scambio e alla definizione
di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneita' sul
territorio.
Per una maggiore efficacia della programmazione dell'intervento
formativo, si forniscono di seguito alcune indicazioni, che si
ritiene possano costituire un utile quadro di riferimento per le
Amministrazioni provinciali nell'elaborazione e nella stesura dei
programmi stessi:
- indicare un numero minimo e massimo di corsi di formazione;
- definire un'aula-tipo per ogni corso formativo, non inferiore alle
10 e non superiore alle 35 persone, con la possibilita' di replicare
i corsi nei casi in cui l'adesione dei partecipanti sia superiore al
tetto massimo sopraindicato e prevedendo eventualmente anche
situazioni formative di tipo seminariale;
- indicare una durata complessiva del progetto formativo non
inferiore alle 40 ore comprendente corsi della durata di almeno 20
ore ciascuno. In questo modo ad ogni operatore sara' offerta
l'opportunita' di fruire di una formazione sufficientemente
adeguata.
I corsi di formazione promossi da soggetti pubblici e/o privati
convenzionati potranno prevedere il coinvolgimento degli operatori
dei servizi privati autorizzati al funzionamento non convenzionati,
al fine di innalzare la qualita' dei servizi in ambito territoriale.
I fondi destinati a tale intervento verranno erogati ai soggetti
gestori attraverso i piani provinciali di formazione sulla base dei
progetti presentati dai Comuni e approvati dalle Province (art. 11,
comma 1, lett. b) della L.R. 1/00).
L'erogazione dei contributi e' condizionata all'aggregazione tra
soggetti gestori di servizi privati e/o pubblici che interessi un
numero pari o superiore a 7 servizi, i cui progetti siano presentati
al Comune capozona. La Provincia potra' derogare per i Comuni montani
a quanto detto, fermo restando, comunque, la ricerca di opportunita'
e iniziative volte al confronto e allo scambio tra operatori dei
servizi dei Comuni limitrofi.
Al fine di promuovere una corresponsabilita' da parte dei soggetti
gestori si ritiene importante stabilire una quota minima a carico
degli stessi, attraverso risorse proprie, stabilita in una
percentuale pari al 20% della spesa totale prevista per l'attuazione
dei singoli progetti di formazione.
Anno scolastico di riferimento 2003/2004.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno
effettivamente partecipato alla formazione. I dati verranno forniti
dai Comuni, titolari delle iniziative, a consuntivo delle attivita'
relative all'anno scolastico 2001/2002.
Destinatari
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per
l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purche'
tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri
suindicati.
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
3.4 Progetti migliorativi
Obiettivo specifico
Offerta ai servizi privati solo autorizzati al funzionamento (art. 5,
comma 1, lett. e) e art. 14, comma 2, lett. c), L.R. 1/00) di
opportunita' di qualificazione e di miglioramento dell'offerta
educativa.
Linee di indirizzo
Per una maggiore qualificazione dell'offerta educativa, anche nei
servizi gestiti da soggetti privati autorizzati al funzionamento e
non accreditati, i soggetti gestori potranno presentare progetti
migliorativi alle rispettive Amministrazioni provinciali, sede degli
stessi servizi, per progetti concernenti il miglioramento delle
modalita' di accoglienza dei bambini e dei genitori o per progetti
che sostengano la formazione in servizio degli stessi operatori,
orientandoli verso una maggiore consapevolezza del loro ruolo
professionale in grado cioe' di elaborare una programmazione delle
attivita' educative da presentare ai genitori.
I fondi destinati a tali interventi verranno erogati ai soggetti
gestori attraverso i piani provinciali sulla base dei progetti
presentati alle Province.
Anno scolastico di riferimento 2003/2004.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province utilizzando,
per la definizione dei budget provinciali, il numero dei servizi per
la prima infanzia autorizzati al funzionamento, al 31/12/2002.
Destinatari
Soggetti gestori, autorizzati al funzionamento e non convenzionati.
4. Realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di
cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili
rispetto a quelle esistenti, in una logica di forte integrazione e
coerenza tra le diverse offerte.
Obiettivo specifico
Ampliare l'offerta attraverso risposte maggiormente differenziate e
mirate al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'utenza,
personalizzando il piu' possibile il sistema educativo territoriale
(art. 3, comma 7, L.R. 1/00, deliberazione Consiglio regionale
1390/00, paragrafo 7; deliberazione Consiglio regionale 227/01,
paragrafo 1.1).
4.1 Educatrice familiare
Linee di indirizzo
L'educatrice familiare costituisce un nuovo servizio educativo e di
cura per i bambini in eta' da 0 a 3 anni e per le loro famiglie. Tale
servizio viene proposto ad integrazione degli altri servizi educativi
esistenti nei diversi territori comunali (nidi d'infanzia, Centri per
bambini e genitori, Spazi bambini) ed introduce una forte
connotazione di integrazione tra pubblico e privato, valorizzando al
tempo stesso la cultura per l'infanzia espressa dal territorio e un
protagonismo piu' diretto delle famiglie nella cura dei propri
figli.
I Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa
forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni,
adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione,
favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori e stimolando la
discussione sulle tematiche relative alle specificita' del servizio
stesso, attenendosi a quanto previsto nella deliberazione del
Consiglio regionale 28/2/2000, n. 1390, paragrafo 6 "Direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1".
Il Comune, oltre a prevedere un contributo diretto per il servizio,
definito secondo criteri di congruenza ed equita' rispetto alle rette
dei nidi d'infanzia, garantisce la supervisione del coordinatore
pedagogico comunale, la formazione permanente delle educatrici e il
loro collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti
nel territorio, in particolare con i Centri per bambini e genitori,
anche attraverso forme di accesso agevolato.
I progetti, presentati direttamente dai Comuni interessati alle
Amministrazioni provinciali, verranno esaminati, anche ai fini della
loro ammissibilita', dal Nucleo di valutazione, previsto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 29/2/2000, n. 1417 costituito
da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e di tutte le
Province, e istituito con determinazione del Direttore generale
Politiche sociali 9102/00. Il Nucleo di valutazione provvedera' a
stilare graduatorie provinciali sulla base dei seguenti elementi:
- la qualita' e la completezza del progetto, anche in relazione alla
promozione dell'accesso dei bambini, dei loro genitori e delle
educatrici agli altri servizi per l'infanzia, nonche' alla
supervisione della sperimentazione da parte del coordinatore
pedagogico del Comune;
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la
partecipazione ad iniziative formative rivolte agli educatori degli
altri servizi per l'infanzia del territorio;
- le modalita' di informazione delle famiglie;
- le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli
interventi, sulla base del numero di famiglie interessate alla
sperimentazione e tenuto conto, conseguentemente, degli oneri a
carico dei Comuni coinvolti.
Le risorse regionali destinate a tale intervento verranno ripartite
tra le Amministrazioni provinciali sulla base della graduatoria dei
progetti predisposta dal Nucleo di valutazione, e da queste assegnate
ai Comuni.
4.2 Altri servizi sperimentali
Linee di indirizzo
Sostegno a progetti sperimentali promossi e coordinati dalle
Amministrazioni comunali in stretta collaborazione con le Province e
la Regione unitamente, nel caso fosse proponente, al gestore
privato.
I progetti dovranno rispettare le condizioni minime indicate nella
deliberazione del Consiglio regionale 1390/00 "Direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1"
paragrafo 7 e le procedure previste nella deliberazione del Consiglio
regionale 227/01 "Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di
servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati
(L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale
28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi
dei servizi educativi per la prima infanzia", paragrafo 1.1.
Dato che tali servizi sperimentali non sono riconducibili
completamente alle tipologie previste nella Direttiva 1390/00, i
gestori privati interessati, i Comuni, le Province e la Regione
avvieranno confronti e utilizzeranno modalita' di comunicazione che
permettano una definizione precisa del progetto iniziale, della
tempistica prevista per l'avvio e una verifica dell'andamento dello
stesso.
I progetti concordati verranno presentati direttamente dai soggetti
gestori alle Province e verranno sottoposti al Nucleo di valutazione
sopra richiamato.
Il Nucleo di valutazione esaminera' i singoli progetti relativi a
servizi sperimentali dichiarandone la sperimentalita'.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province (paragrafi 4.1
e 4.2)
- Educatrice familiare (paragrafo 4.1)
Le risorse regionali saranno assegnate in base al numero di bambini
per i quali sara' svolto il servizio, fino a un massimo di Euro
180,76 mensili a bambino.
- Altri servizi sperimentali (paragrafo 4.2)
Le risorse regionali potranno coprire fino ad un massimo del 50%
della spesa presunta e, per particolari situazioni di carenza di
servizi in alcuni ambiti territoriali (es. Comuni montani), potranno
concorrere, per ogni singolo intervento, fino a un massimo del 70%.
La ripartizione tra le Province avverra' con le modalita' indicate
sopra e in rapporto all'effettiva disponibilita' dei soggetti gestori
ad attivare le sperimentazioni nell'anno scolastico 2003-2004.
Le Amministrazioni provinciali, destineranno le eventuali risorse in
base alle specifiche programmazioni territoriali relativamente
all'attuazione degli interventi di cui all'art. 14, comma 2.
Destinatari (paragrafi 4.1 e 4.2)
1) Per il servizio di educatrice familiare destinatari del
finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate;
2) per gli altri servizi sperimentali i destinatari del finanziamento
sono: a) Comuni, anche in forma associata; b) altri soggetti
pubblici; c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,
convenzionati con i Comuni; d) soggetti privati scelti dai Comuni
mediante procedura ad evidenza pubblica.
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per
l'accreditamento potranno essere concessi contributi ai soggetti
gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono servizi
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti
dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche
provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19)
per l'accreditamento.