REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2003, n. 1770

L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni - Anno 2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi                    
educativi per la prima infanzia";                                               
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di                     
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 il quale prevede che la             
concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati sia              
subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri            
e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai soggetti           
interessati;                                                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 238 del 26 luglio 2001            
"Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei             
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di             
programmazione per il triennio 2001-2003" che definisce:                        
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di             
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi per la prima infanzia, per l'attuazione di           
forme di continuita' e raccordo tra i servizi educativi, scolastici,            
sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema               
educativo integrato, nonche' per la sperimentazione di servizi                  
innovativi;                                                                     
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione            
degli operatori, per la realizzazione di progetti di ricerca,                   
formazione dei coordinatori pedagogici, monitoraggio, verifica e                
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, e di                 
documentazione degli stessi;                                                    
richiamate:                                                                     
- le Leggi regionali 23 dicembre 2002, n. 38 "Legge finanziaria                 
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,            
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione              
per l'esercizio 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005" e 23                 
dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione                      
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale                   
2003-2005";                                                                     
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di                   
variazione";                                                                    
preso atto:                                                                     
- che l'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 detta                      
disposizioni in materia di asili nido e prevede l'istituzione di un             
fondo per le risorse finanziarie da ripartire tra le Regioni;                   
- che, in conformita' al riparto di competenze previsto dalla                   
Costituzione (art. 117), la delibera della Conferenza unificata del             
14 aprile 2003 di definizione degli standard minimi organizzativi dei           
micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70, comma 5 della           
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che "I micro-nidi nei                 
luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima                 
infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e              
dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti";                            
vista la propria deliberazione n. 29 del 20/1/2003 "Assegnazione                
dello Stato per i servizi educativi per la prima infanzia -                     
Ripartizione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 70, Legge 448/01.           
Variazione di bilancio" di presa d'atto dei fondi assegnati alla                
Regione con DM in data 11 ottobre 2002, con la quale e' stata                   
apportata la conseguente variazione al bilancio di previsione per               
l'esercizio finanziario in corso, in particolare sul Cap. 58445                 
"Fondo nazionale per i servizi per la prima infanzia. Assegnazione              
alle Amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto,                
riattamento, impianto ed arredamento degli stessi nonche' dei                   
micro-nidi nei luoghi di lavoro (art. 70, Legge 28 dicembre 2001, n.            
448; art. 14, comma 2, lett. a), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1) - Mezzi            
statali" (UPB 1.6.1.3.22512) con uno stanziamento complessivo di Euro           
3.326.091,38;                                                                   
dato atto che:                                                                  
- in conseguenza delle citate LL.RR. n. 38, 39/02 e 16/03 e della               
propria deliberazione 29/03, con riferimento ai Capitoli di spesa               
58435 (UPB 1.6.1.3.22510), 58445 (UPB 1.6.1.3.22512), 58430 (UPB                
1.6.1.2.22100), 75647 (UPB 1.6.4.2.25320), 58437 (UPB 1.6.1.2.22100),           
e 75648 (UPB 1.6.4.2.25320), si prevede per l'esercizio finanziario             
2003 uno stanziamento complessivo di Euro 11.306.637,33;                        
- per gli interventi oggetto della presente deliberazione lo                    
stanziamento complessivamente previsto ammonta a Euro 11.184.991,64 e           
risulta iscritto per quote specifiche sui Capitoli 58435 (UPB                   
1.6.1.3.22510), 58445 (UPB 1.6.1.3.22512), 58430 (UPB 1.6.1.2.22100),           
75647 (UPB 1.6.4.2.25320);                                                      
- che nell'allegato "L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo               
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini           
in eta' 0-3 anni. Anno 2003" parte integrante e sostanziale della               
presente deliberazione, si da' attuazione per l'anno 2003 al                    
Programma triennale soprarichiamato;                                            
- qualora, nel corso dell'esercizio 2003, si rendessero disponibili             
per le medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali sia                  
statali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti            
dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento           
della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'Allegato                
"L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la                     
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3             
anni. Anno 2003";                                                               
- con successivi atti della Giunta regionale si provvedera' a dare              
attuazione alle iniziative, previste all'art. 10, comma 3 nonche'               
all'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. 1/00, il cui onere                  
finanziario gravera' rispettivamente sul Capitolo 75648 (UPB                    
1.6.4.2.25320), nonche' sul Capitolo 58437 (UPB 1.6.1.2.22100);                 
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa, espresso  dal Direttore             
Generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi              
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della                      
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari,                  
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,            
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della propria deliberazione 447/03;              
su proposta dell'Assessore Politiche sociali. Immigrazione. Progetto            
giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il                  
Programma "L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la           
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3             
anni. Anno 2003" allegato, parte integrante e sostanziale della                 
presente deliberazione;                                                         
2) di dare atto che le risorse necessarie per l'attuazione del                  
presente Programma annuale, pari a complessivi Euro 11.184.991,64               
trovano allocazione ai seguenti Capitoli del Bilancio di previsione             
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003:                  
- quanto a Euro 5.541.381,00 al Cap. 58435 "Fondo regionale per i               
servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni             
provinciali per la costruzione, l'acquisto, riattamento, impianto e             
arredamento delle strutture - Mezzi propri della Regione (art. 14,              
comma 2, lett. a), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", afferente alla                 
U.P.B. 1.6.1.3.22510;                                                           
- quanto a Euro 3.326.091,38 al Cap. 58445 "Fondo nazionale per i               
servizi educativi per la prima infanzia. Assegnazione alle                      
Amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto,                     
riattamento, impianto ed arredamento degli stessi nonche' di                    
micro-nidi nei luoghi di lavoro. (art. 70, Legge 28 dicembre 2001, n.           
448; art. 14, comma 2, lett. a), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1) - Mezzi            
statali", afferente alla U.P.B. 1.6.1.3.22512;                                  
- quanto a Euro 1.955.999,43 al Cap. 58430 "Fondo regionale per i               
servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni             
provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione             
di servizi innovativi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2,           
lett. b) e c), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", afferente alla U.P.B.              
1.6.1.2.22100;                                                                  
- quanto a Euro 361.519,83 al Cap. 75647 "Assegnazione alle                     
Amministrazioni provinciali per le iniziative di formazione                     
professionale permanente degli operatori e dei coordinatori                     
pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2,              
lett. b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", afferente alla U.P.B.                   
1.6.4.2.25320;                                                                  
3) di stabilire che, qualora, nel corso dell'esercizio 2003, si                 
rendessero disponibili  per le medesime finalita' ulteriori risorse,            
sia regionali sia statali, con corrispondente destinazione, le stesse           
saranno ripartite dalla Giunta regionale tra le Province - nel                  
rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente -                  
mediante proprio provvedimento, secondo i criteri indicati nel                  
Programma allegato;                                                             
4) di stabilire altresi' che, con successivi atti della Giunta                  
regionale si provvedera' a dare attuazione alle iniziative, previste            
all'art. 10, comma 3 nonche' all'art. 14, comma 2, lettera d) della             
L.R. 1/00, il cui onere finanziario gravera' rispettivamente sul                
Capitolo 75648 (UPB 1.6.4.2.25320), nonche' sul Capitolo 58437 (UPB             
1.6.1.2.22100);                                                                 
5) di dare atto che stante quanto stabilito nella L.R. 1/00 all'art.            
10, comma 2, la Giunta regionale, previa verifica di conformita' al             
Programma regionale a cura del competente servizio, provvedera' con             
successiva deliberazione alla ripartizione e assegnazione dei fondi             
alle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dell'allegato                 
Programma;                                                                      
6) di dare atto inoltre che all'assunzione degli impegni di spesa nel           
rispetto di quanto previsto dalla L.R. 40/01 provvedera' con proprio            
atto la Giunta regionale contestualmente all'approvazione del riparto           
delle risorse;                                                                  
7) di stabilire che in relazione agli interventi compresi nei                   
paragrafi:                                                                      
- 3.4 "Progetti migliorativi";                                                  
- 4 "Realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni             
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili               
rispetto a quelle esistenti, in una logica di forte integrazione e              
coerenza tra le diverse offerte";                                               
dell'allegato Programma, parte integrante e sostanziale della                   
presente deliberazione, qualora il budget di spesa individuato non              
venisse totalmente o parzialmente utilizzato, le Province nell'ambito           
del Piano annuale, assegneranno, le eventuali risorse in base alle              
specifiche programmazioni territoriali per l'attuazione degli                   
interventi di cui all'art. 14, comma 2;                                         
8) di fissare per le Amministrazioni provinciali ai fini                        
dell'assunzione dei rispettivi impegni di spesa i seguenti termini              
perentori:                                                                      
- un anno per quanto attiene gli interventi ai paragrafi 2., 3. e 4.            
dell'allegato Programma;                                                        
- due anni per quanto attiene gli interventi al paragrafo 1.                    
dell'allegato Programma;                                                        
dalla data di approvazione della delibera di Giunta regionale di                
riparto dei fondi e relativa assunzione degli impegni di spesa;                 
9) di dare atto che l'inosservanza dei termini perentori di cui al              
punto precedente comportera' la revoca del finanziamento concesso e             
il conseguente recupero da parte della Regione dell'intero importo              
erogato;                                                                        
10) di fissare - al fine di consentire alla Giunta regionale di                 
approvare il riparto dei fondi entro l'anno finanziario 2003 - il               
termine del 17 ottobre 2003 per l'invio del Programma annuale 2003 da           
parte delle Amministrazioni provinciali al Servizio Politiche                   
familiari, per l'infanzia e l'adolescenza della Regione                         
Emilia-Romagna;                                                                 
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.                           
ALLEGATO                                                                        
L.R. 1/00: Programma degli interventi per lo sviluppo e la                      
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3             
anni. Anno 2003                                                                 
INDICE                                                                          
1. Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni             
2. Consolidamento dei servizi educativi funzionanti 2.1 Nidi                    
d'infanzia 2.2 Servizi integrativi                                              
3. Qualificazione dei servizi 3.1 Coordinamento pedagogico  3.2                 
Coordinamento pedagogico provinciale 3.3 Formazione permanente degli            
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali           
3.4 Progetti migliorativi                                                       
4. Realizzazione di servizi e azioni sperimentali 4.1 Educatrice                
familiare 4.2 Servizi sperimentali                                              
1. Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni             
attraverso la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e             
l'arredo di servizi per la prima infanzia                                       
Si rammenta che ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 1 del 2000 sugli            
edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, realizzati           
con finanziamenti concessi dalla Regione, e' istituito vincolo di               
destinazione per quindici anni.                                                 
Obiettivo specifico                                                             
Aumentare l'offerta educativa di servizi per bambini in eta' 0-3                
anni, in una logica di riequilibrio territoriale e di interventi                
finalizzati a garantire la sicurezza e il benessere degli utenti,               
tramite contributi per:                                                         
- la costruzione e l'arredo di nidi d'infanzia e/o di servizi                   
integrativi (Centri per bambini e genitori e Spazi bambini);                    
- il completamento funzionale e l'arredo di opere gia' iniziate;                
- l'acquisto, il riattamento di stabili e loro pertinenze finalizzati           
ad accogliere servizi per la prima infanzia;                                    
- l'adeguamento delle strutture, gia' funzionanti all'entrata in                
vigore della L.R. 1/00, agli standard  strutturali stabiliti dalla              
stessa.                                                                         
Linee di indirizzo                                                              
Allo scopo di evitare una dispersione delle risorse, per garantirne             
un utilizzo significativo e per incrementare l'offerta educativa di             
servizi per la prima infanzia, favorendo la concertazione tra gli               
Enti locali interessati, la spesa minima ammissibile a contributo, a            
livello provinciale, viene determinata:                                         
- Euro 413.165,52 per interventi di costruzione, acquisto,                      
riattamento, impianto e arredo di servizi per la prima infanzia;                
- Euro 103.291,38 per interventi di riattamento, impianto e arredo di           
strutture adibite a servizi per la prima infanzia.                              
Ai fini dell'elaborazione dei programmi provinciali si precisa che e'           
possibile destinare fino ad un massimo del 30% delle risorse, di cui            
al presente paragrafo, per l'adeguamento delle strutture agli                   
standard stabiliti dalla legge e dalla direttiva, sempre nell'ottica            
della estensione o, quanto meno, del mantenimento dei livelli attuali           
dell'offerta.                                                                   
Nel caso non fosse possibile assegnare completamente le risorse                 
secondo il parametro indicato per l'estensione, le Province potranno            
elevare fino al massimo del 50% la percentuale destinata                        
all'adeguamento.                                                                
La spesa minima ammissibile, sia nel primo che nel secondo caso, e'             
comprensiva delle spese per indagini e progettazione, calcolate                 
forfettariamente in misura non superiore al 10% dell'importo a base             
d'asta e di IVA. L'importo, inoltre, si intende riferito ad un unico            
intervento su un solo edificio, anche se ripartito su piu' appalti.             
Le spese eventuali di acquisto dell'area non sono ammesse a                     
contributo.                                                                     
L'importo del finanziamento regionale puo' variare da un minimo del             
30% a un massimo del 50% della spesa ammessa a contributo                       
eventualmente ricalcolata, in sede di impegno di spesa definitivo, in           
base al costo di aggiudicazione dei lavori, allo scopo di poter                 
riutilizzare tempestivamente le economie provenienti dai ribassi                
d'asta.                                                                         
La Provincia, in un'ottica di espansione dell'offerta di servizi per            
la prima infanzia e in considerazione di particolari situazioni di              
carenza in alcuni ambiti territoriali e a fronte di una forte domanda           
sociale inevasa, potra' innalzare la percentuale per un singolo                 
intervento fino alla concorrenza del 70% della spesa,                           
prioritariamente per la realizzazione di servizi intercomunali.                 
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
La ripartizione delle risorse regionali alle Amministrazioni                    
provinciali viene effettuata, in accordo con le stesse, nel seguente            
modo:                                                                           
- una quota corrispondente al 30% del fondo disponibile, da                     
destinarsi in modo uguale per tutte le Province;                                
- una quota corrispondente al 25% del fondo disponibile, in base al             
numero delle domande formalmente presentate dalle famiglie per                  
accedere a servizi per la prima infanzia ed inevase per carenza di              
posti bambino al 31/12/2001;                                                    
- una quota corrispondente al 30% del fondo disponibile, in base                
all'utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-2 anni                
(classi di eta' utilizzate dalle rilevazioni statistiche nazionali)             
residenti in ogni provincia al 31/12/2001;                                      
- una quota corrispondente al 15% del fondo disponibile, in base                
all'indice di copertura ovvero al rapporto bambini iscritti/utenza              
potenziale provinciale (sulla classe di eta' 0-2 anni).                         
Destinatari                                                                     
Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il                 
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima           
infanzia.                                                                       
I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati, limitatamente al                
riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi                   
educativi per la prima infanzia, possono altresi' concedere                     
contributi:                                                                     
1) ad altri soggetti pubblici;                                                  
2) a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,                       
convenzionati con i Comuni;                                                     
3) a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                   
evidenza pubblica.                                                              
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento i Comuni potranno concedere contributi ai soggetti             
gestori specificati ai numeri 2) e 3), che gia' gestiscono servizi              
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti                
dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche                
provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19)           
per l'accreditamento.                                                           
Per i soggetti di cui al numero 1), i Comuni, relativamente alla                
concessione dei contributi, valuteranno l'esistenza dei requisiti per           
l'autorizzazione al funzionamento (art. 17) e per l'accreditamento              
(art. 19).                                                                      
2. Consolidamento dei servizi gia' funzionanti attraverso il sostegno           
alle spese di gestione                                                          
Si rammenta che l'art. 14 della L.R. 1/00 dovra' essere integralmente           
applicato. I finanziamenti saranno corrisposti dalle Province                   
direttamente ai soggetti gestori.                                               
Obiettivo specifico                                                             
Sostenere i servizi per la prima infanzia attraverso contributi                 
differenziati per la gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi                 
integrativi.                                                                    
2.1 Nidi d'infanzia                                                             
Linee di indirizzo                                                              
Per i soggetti gestori dei nidi d'infanzia (artt. 5 e 14 della L.R.             
1/00) l'accesso ai contributi per l'anno 2003 verra' definito dalle             
Province in base:                                                               
- al numero dei bambini iscritti nei nidi d'infanzia;                           
- al numero dei bambini disabili iscritti nei nidi d'infanzia;                  
- a situazioni particolari dal punto di vista demografico, geografico           
e socio-economico;                                                              
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione            
di servizi educativi.                                                           
Anno scolastico di riferimento 2001/2002.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del                 
budget provinciale, viene effettuata attraverso la suddivisione delle           
risorse  destinate a tale intervento, per il numero totale dei                  
bambini iscritti nei nidi d'infanzia, in base ai dati rilevati al               
31/12/2001.                                                                     
2.2 Servizi integrativi                                                         
Linee di indirizzo                                                              
Per i soggetti gestori dei servizi integrativi d'infanzia (artt. 5 e            
14 della L.R. 1/00) l'accesso ai contributi per l'anno 2003 verra'              
definito dalle Province in base:                                                
- al numero dei bambini frequentanti;                                           
- per i "Centri per bambini e genitori": al calendario di                       
funzionamento annuale minimo di 8 mesi e all'orario di apertura                 
settimanale minimo di tre mezze giornate o, in alternativa, di almeno           
6 ore non nella stessa giornata;                                                
- per gli "Spazi bambini": al calendario annuale minimo di                      
funzionamento dei servizi di 8 mesi e all'apertura giornaliera di 5             
ore per almeno tre giorni nell'arco della settimana.                            
I Comuni, infine, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,                 
potranno accedere ai contributi solo se la fruizione dei servizi                
integrativi viene consentita anche ad un'utenza sovracomunale; tale             
condizione non e' invece richiesta ai Comuni montani, data la                   
conformazione del loro territorio.                                              
Al fine di potenziare l'offerta dei servizi integrativi,                        
nell'elaborazione dei loro programmi, le Province potranno introdurre           
una differenziazione dei contributi in base all'orario di apertura              
(minimo 3 volte alla settimana per complessive 9 ore).                          
Anno scolastico di riferimento 2001/2002.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del                 
budget provinciale, viene effettuata attraverso la suddivisione delle           
risorse regionali destinate a tale intervento per il numero totale              
dei bambini frequentanti i servizi integrativi (Centri per bambini e            
genitori, Spazi bambini) in base ai dati rilevati al 31/12/2001.                
Destinatari                                                                     
a) Comuni, singoli o associati;                                                 
b) altri soggetti pubblici;                                                     
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati           
con i Comuni;                                                                   
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza            
pubblica.                                                                       
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai                  
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono           
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.                   
Tali soggetti dovranno essere muniti di autorizzazione al                       
funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti            
dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).                                 
3. Qualificazione dei servizi attraverso un insieme articolato e                
differenziato di interventi                                                     
Obiettivo generale                                                              
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso un               
insieme articolato e differenziato di interventi, in particolare                
3.1 il sostegno a figure di coordinamento pedagogico:  a)                       
coordinamento pedagogico sovracomunale; b) coordinamento pedagogico             
per aggregazioni di servizi privati convenzionati o in appalto;                 
3.2 l'attivazione di coordinamenti provinciali;                                 
3.3 la formazione permanente degli operatori;                                   
3.4 il sostegno ai progetti migliorativi.                                       
3.1 Sostegno a figure di coordinamento pedagogico                               
Obiettivo specifico                                                             
Sostenere la presenza del coordinatore pedagogico, quale strumento              
atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia                
all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di              
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo, e di               
omogeneita' ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e               
concorrere sul piano tecnico, alla definizione degli indirizzi e dei            
criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per             
l'infanzia (art. 34 della L.R. 1/00).                                           
La L.R. 1/00, all'art. 33 prevede la figura del coordinatore                    
pedagogico, con le caratteristiche professionali indicate all'art. 34           
della stessa legge. Tale requisito - che per le strutture private e'            
condizione per l'accreditamento e per poter accedere a finanziamenti            
pubblici, rappresenta invece, per le strutture comunali e per quelle            
gestite da altri soggetti pubblici, una condizione indispensabile per           
il funzionamento degli stessi servizi (art. 19, comma 1, lett. b) e             
comma 2).                                                                       
La Regione sostiene la presenza e l'utilizzo, in forma associata, del           
coordinatore pedagogico incentivando e consolidando la collaborazione           
tra Enti locali, tra soggetti gestori privati convenzionati, e tra              
tutte le tipologie di soggetti gestori, ai fini di una maggiore                 
efficacia degli interventi e una razionalizzazione della spesa.                 
a) Coordinamento pedagogico sovracomunale                                       
L'intervento e' mirato al consolidamento della figura del                       
coordinatore pedagogico in tutti i territori dei comuni di minori               
dimensioni.                                                                     
Linee di indirizzo                                                              
Le Province dovranno:                                                           
- mirare alla produttivita' degli interventi dei coordinamenti                  
pedagogici. Per tale motivo dovranno essere superate eventuali                  
situazioni caratterizzate da una frammentazione degli interventi                
stessi, quali ad esempio la presenza di piu' figure di coordinamento            
pedagogico all'interno di una stessa zona di limitate dimensioni                
(comprendente tre o quattro Comuni) o la loro scarsa efficacia                  
dell'intervento, determinata, ad esempio, dalla presenza dello stesso           
coordinatore in piu' associazioni sovracomunali;                                
- individuare i coordinamenti pedagogici che operano nei Comuni, sedi           
di servizi educativi 0-3 anni e con popolazione fino a un massimo di            
30.000 abitanti, disponibili ad aggregarsi con altri Comuni o con               
gestori privati per l'utilizzo della figura del coordinatore                    
pedagogico, individuando un soggetto gestore pubblico capo-zona come            
referente e destinatario dei contributi regionali;                              
- identificare i territori che, in presenza di fattori eccezionali              
che impediscano il costituirsi di aggregazioni tra soggetti gestori             
pubblici, in particolare nelle aree montane, siano disponibili                  
comunque a realizzare progetti con Comuni limitrofi, prevedendo la              
collaborazione tra i coordinatori (ad esempio sulla formazione degli            
operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo                            
interistituzionale, o su altri ambiti di intervento).                           
Le Province, nei rispettivi programmi, potranno individuare                     
particolari situazioni nelle quali non sia opportuno applicare i                
criteri di cui sopra, concordando con i Comuni interessati e la                 
Regione bacini territoriali diversi di attivita' dei coordinatori               
pedagogici.                                                                     
Ai fini della determinazione dei contributi a favore dei gestori                
pubblici andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori               
pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesti per uno                    
svolgimento proficuo delle attivita', considerando in particolare:              
- il numero complessivo dei servizi coordinati: nidi d'infanzia,                
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini),             
servizi sperimentali (educatrice familiare, domiciliare), e scuole              
dell'infanzia comunali e paritarie. Queste ultime verranno                      
considerate solo laddove siano presenti anche il nido d'infanzia e/o            
servizi integrativi o sperimentali;                                             
- il numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione,               
cosi' come stabilito nell'atto di incarico a ciascun coordinatore da            
parte del Comune capozona o del gestore pubblico;                               
- l'area di intervento del coordinatore, riconoscendo in particolare            
ai Comuni montani una quota forfettaria integrativa in rapporto alle            
specificita' morfologiche e alle caratteristiche sociali del                    
territorio.                                                                     
Anno scolastico di riferimento 2002/2003.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del                 
budget provinciale, viene effettuata sulla base del numero totale dei           
servizi pubblici coordinati (nidi, servizi integrativi, sperimentali            
e delle scuole dell'infanzia coordinate), in base ai dati rilevati al           
31/12/2002.                                                                     
Destinatari: i soggetti gestori pubblici, associati. Soggetti gestori           
pubblici, singoli, solo se collocati in Comuni montani o in aree che            
per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed                  
economico del servizio.                                                         
b) Coordinamento pedagogico per aggregazioni di servizi privati                 
convenzionati o in appalto                                                      
L'intervento e' mirato al sostegno e al consolidamento della figura             
del coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia di                
soggetti gestori privati convenzionati o in appalto.                            
Linee di indirizzo                                                              
Le Province dovranno:                                                           
- mirare alla produttivita' degli interventi dei coordinamenti                  
pedagogici. Per tale motivo dovranno essere superate eventuali                  
situazioni caratterizzate da una frammentazione degli interventi                
stessi, quali ad esempio la presenza di piu' figure di coordinamento            
pedagogico all'interno di una stessa aggregazione di servizi di                 
limitate dimensioni (comprendente tre o quattro servizi) o la scarsa            
efficacia dell'intervento, determinata, ad esempio, dalla presenza              
dello stesso coordinatore in piu' associazioni;                                 
- individuare i coordinamenti pedagogici che operano nelle                      
aggregazioni di servizi per l'infanzia di soggetti gestori privati              
convenzionati o appaltati, per la gestione di servizi educativi 0-3             
anni;                                                                           
- identificare i territori che, in presenza di fattori eccezionali              
che impediscano il costituirsi di aggregazioni tra i soggetti                   
gestori, in particolare nelle aree montane, siano disponibili                   
comunque a realizzare progetti con servizi pubblici o privati situati           
in comuni limitrofi, prevedendo la collaborazione tra i coordinatori,           
(ad esempio sulla formazione degli operatori, sui progetti di                   
continuita' e di raccordo interistituzionale, o su altri ambiti di              
intervento).                                                                    
Le Province, nei rispettivi programmi, potranno individuare                     
particolari situazioni nelle quali non sia opportuno applicare i                
criteri di cui sopra, concordando con i gestori interessati e la                
Regione bacini territoriali diversi di attivita' dei coordinatori               
pedagogici.                                                                     
Ai fini della determinazione dei contributi a favore dei gestori                
privati andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori                
pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesti per uno                    
svolgimento proficuo delle attivita', considerando in particolare il            
numero complessivo dei servizi coordinati: nidi d'infanzia, servizi             
integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini), servizi             
sperimentali (educatrice domiciliare), e scuole dell'infanzia                   
paritarie. Queste ultime verranno considerate solo laddove siano                
presenti il nido d'infanzia, comprese le sezioni di nido aggregate a            
scuole dell'infanzia, e/o servizi integrativi o sperimentali.                   
Anno scolastico di riferimento 2002/2003.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
La ripartizione delle risorse regionali, per la definizione del                 
budget provinciale, viene effettuata sulla base del numero totale dei           
servizi coordinati privati (nidi, servizi integrativi, servizi                  
sperimentali e delle scuole dell'infanzia paritarie private), in base           
ai dati rilevati al 31/12/2002.                                                 
Destinatari                                                                     
a) soggetti gestori privati associati, convenzionati con i Comuni.              
Soggetti gestori privati, singoli, convenzionati con i Comuni solo se           
collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione                
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio;                 
b) soggetti gestori privati associati, scelti dai Comuni mediante               
procedura ad evidenza pubblica. Soggetti gestori privati scelti dai             
Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica singoli solo se                  
collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione                
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.                 
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione             
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti                   
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).                       
3.2 Coordinamento pedagogico provinciale                                        
Obiettivo specifico                                                             
Promuovere e sostenere iniziative di scambio, formazione comune e               
confronto sistematico tra i coordinatori pedagogici operanti a                  
livello provinciale.                                                            
L'intervento si rivolge ai coordinatori di nidi d'infanzia e/o                  
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini),             
sperimentali (educatrice familiare e domiciliare), scuole                       
dell'infanzia comunali e private paritarie e prevede la                         
collaborazione delle Amministrazioni provinciali per una sua efficace           
attuazione sul piano promozionale e organizzativo, per la                       
sensibilizzazione degli enti gestori e per la valutazione dei                   
progetti e del coordinamento delle azioni.                                      
La finalita' e' quella di garantire un'elaborazione condivisa delle             
linee piu' generali dei progetti educativi dei servizi e attivare una           
verifica comune del processo di qualificazione degli stessi, nonche'            
delle innovazioni e delle sperimentazioni in atto nei diversi                   
territori, in una logica di omogeneizzazione degli interventi e di              
crescita professionale dei coordinatori stessi, in termini di                   
capacita' progettuale e di risposta alle esigenze della                         
collettivita'.                                                                  
Linee di indirizzo                                                              
L'intervento, al fine di una razionalizzazione delle iniziative,                
prevede la predisposizione da parte dell'Amministrazione provinciale            
di un progetto di formazione, di ricerca e di scambio, concertato con           
i Comuni e i soggetti gestori privati convenzionati o aggiudicatari             
di appalto - oppure la presentazione alle Amministrazioni provinciali           
di un progetto da parte di un Comune capofila (generalmente il Comune           
capoluogo di Provincia) referente anche per gli altri gestori di                
servizi per l'infanzia del territorio provinciale che aderiscono al             
progetto stesso.                                                                
Si rammenta che sara' cura delle Province sollecitare tra i                     
coordinatori pedagogici una maggiore produttivita' attraverso                   
l'adozione di metodologie comuni. Gli indicatori che possono essere             
considerati sono i seguenti:                                                    
- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a           
coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto             
dal gruppo;                                                                     
- l'applicazione di una modalita' di ricerca configurabile secondo le           
caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;                    
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in              
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e                 
consolidate hanno prodotto.                                                     
Nel progetto si dovranno evidenziare:                                           
- i Comuni e i coordinatori pedagogici coinvolti nella realizzazione            
delle attivita' previste;                                                       
- i contenuti, le modalita' organizzative, la tipologia della                   
documentazione e la previsione dei relativi costi per l'attuazione              
del progetto.                                                                   
Per quanto riguarda le spese ammissibili, allo scopo di fornire                 
elementi necessari all'utilizzo di procedure omogenee, vengono                  
indicate le seguenti voci di spesa, in particolare per:                         
- l'ideazione e l'attuazione del progetto;                                      
- la segreteria organizzativa;                                                  
- le spese per docenti, relatori e tutor delle attivita' formative,             
ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e ospitalita';                  
- il materiale didattico, la produzione, l'organizzazione e la                  
diffusione dei materiali di documentazione delle attivita' svolte e             
la loro eventuale pubblicazione;                                                
- le spese per l'utilizzo di spazi e attrezzature necessarie allo               
svolgimento delle attivita'.                                                    
Anno scolastico di riferimento 2003/2004.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Il contributo regionale verra' erogato alle Province in base ai                 
seguenti criteri:                                                               
1) una quota uguale per ciascuna Provincia, pari a Euro 7.746,85;               
2) la restante parte del finanziamento sulla base del numero dei                
coordinatori che operavano nell'ambito regionale alla data del                  
31/12/2002.                                                                     
Destinatari                                                                     
Il finanziamento verra' erogato all'Ente locale titolare del progetto           
sulla base di accordi a livello provinciale nel rispetto della L.R.             
1/00.                                                                           
3.3 Formazione  permanente degli operatori dei nidi d'infanzia dei              
servizi integrativi e sperimentali a gestione pubblica o privata,               
promossa da soggetti pubblici o privati per i servizi educativi 0-3             
anni, finalizzata anche alla realizzazione del sistema educativo                
integrato.                                                                      
Obiettivo specifico                                                             
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli            
operatori dei servizi educativi per la prima infanzia, attuate da               
soggetti gestori pubblici e privati, mirate alla qualificazione degli           
interventi e alla differenziazione delle conoscenze.                            
Linee di indirizzo                                                              
Al fine di  favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e             
incentivare la realizzazione nei vari territori di poli formativi,              
che coordinino in modo continuativo le attivita' di formazione,                 
saranno incentivate forme di aggregazione tra enti gestori.                     
Le Province, valutati i progetti di formazione presentati dai Comuni,           
potranno promuovere forme di aggregazione ulteriori tra soggetti                
gestori pubblici e privati orientate allo scambio e alla definizione            
di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneita' sul              
territorio.                                                                     
Per una maggiore efficacia della programmazione dell'intervento                 
formativo, si forniscono di seguito alcune indicazioni, che si                  
ritiene possano costituire un utile quadro di riferimento per le                
Amministrazioni provinciali nell'elaborazione e nella stesura dei               
programmi stessi:                                                               
- indicare un numero minimo e massimo di corsi di formazione;                   
- definire un'aula-tipo per ogni corso formativo, non inferiore alle            
10 e non superiore alle 35 persone, con la possibilita' di replicare            
i corsi nei casi in cui l'adesione dei partecipanti sia superiore al            
tetto massimo sopraindicato e prevedendo eventualmente anche                    
situazioni formative di tipo seminariale;                                       
- indicare una durata complessiva del progetto formativo non                    
inferiore alle 40 ore comprendente corsi della durata di almeno 20              
ore ciascuno. In questo modo ad ogni operatore sara' offerta                    
l'opportunita' di fruire di una formazione sufficientemente                     
adeguata.                                                                       
I corsi di formazione promossi da soggetti pubblici e/o privati                 
convenzionati potranno prevedere il coinvolgimento degli operatori              
dei servizi privati autorizzati al funzionamento non convenzionati,             
al fine di innalzare la qualita' dei servizi in ambito territoriale.            
I fondi destinati a tale intervento verranno erogati ai soggetti                
gestori attraverso i piani provinciali di formazione sulla base dei             
progetti presentati dai Comuni e approvati dalle Province (art. 11,             
comma 1, lett. b) della L.R. 1/00).                                             
L'erogazione dei contributi e' condizionata all'aggregazione tra                
soggetti gestori di servizi privati e/o pubblici che interessi un               
numero pari o superiore a 7 servizi, i cui progetti siano presentati            
al Comune capozona. La Provincia potra' derogare per i Comuni montani           
a quanto detto, fermo restando, comunque, la ricerca di opportunita'            
e iniziative volte al confronto e allo scambio tra operatori dei                
servizi dei Comuni limitrofi.                                                   
Al fine di promuovere una corresponsabilita' da parte dei soggetti              
gestori si ritiene importante stabilire una quota minima a carico               
degli stessi, attraverso risorse proprie, stabilita in una                      
percentuale pari al 20% della spesa totale prevista per l'attuazione            
dei singoli progetti di formazione.                                             
Anno scolastico di riferimento 2003/2004.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei                 
budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno             
effettivamente partecipato alla formazione. I dati verranno forniti             
dai Comuni, titolari delle iniziative, a consuntivo delle attivita'             
relative all'anno scolastico 2001/2002.                                         
Destinatari                                                                     
a) Comuni, singoli o associati;                                                 
b) altri soggetti pubblici;                                                     
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati           
con i Comuni;                                                                   
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza            
pubblica.                                                                       
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai                   
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono           
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purche'           
tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri                   
suindicati.                                                                     
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione             
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti                   
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).                       
3.4 Progetti migliorativi                                                       
Obiettivo specifico                                                             
Offerta ai servizi privati solo autorizzati al funzionamento (art. 5,           
comma 1, lett. e) e art. 14, comma 2, lett. c), L.R. 1/00) di                   
opportunita' di qualificazione e di miglioramento dell'offerta                  
educativa.                                                                      
Linee di indirizzo                                                              
Per una maggiore qualificazione dell'offerta educativa, anche nei               
servizi gestiti da soggetti privati autorizzati al funzionamento e              
non accreditati, i soggetti gestori potranno presentare progetti                
migliorativi alle rispettive Amministrazioni provinciali, sede degli            
stessi servizi, per progetti concernenti il miglioramento delle                 
modalita' di accoglienza dei bambini e dei genitori o per progetti              
che sostengano la formazione in servizio degli stessi operatori,                
orientandoli verso una maggiore consapevolezza del loro ruolo                   
professionale in grado cioe' di elaborare una programmazione delle              
attivita' educative da presentare ai genitori.                                  
I fondi destinati a tali interventi verranno erogati ai soggetti                
gestori attraverso i piani provinciali sulla base dei progetti                  
presentati alle Province.                                                       
Anno scolastico di riferimento 2003/2004.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province utilizzando,            
per la definizione dei budget provinciali, il numero dei servizi per            
la prima infanzia autorizzati al funzionamento, al 31/12/2002.                  
Destinatari                                                                     
Soggetti gestori, autorizzati al funzionamento e non convenzionati.             
4. Realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di            
cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili                  
rispetto a quelle esistenti, in una logica di forte integrazione e              
coerenza tra le diverse offerte.                                                
Obiettivo specifico                                                             
Ampliare l'offerta attraverso risposte maggiormente differenziate e             
mirate al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'utenza,                   
personalizzando il piu' possibile il sistema educativo territoriale             
(art. 3, comma 7, L.R. 1/00, deliberazione Consiglio regionale                  
1390/00, paragrafo 7; deliberazione Consiglio regionale 227/01,                 
paragrafo 1.1).                                                                 
4.1 Educatrice familiare                                                        
Linee di indirizzo                                                              
L'educatrice familiare costituisce un nuovo servizio educativo e di             
cura per i bambini in eta' da 0 a 3 anni e per le loro famiglie. Tale           
servizio viene proposto ad integrazione degli altri servizi educativi           
esistenti nei diversi territori comunali (nidi d'infanzia, Centri per           
bambini e genitori, Spazi bambini) ed introduce una forte                       
connotazione di integrazione tra pubblico e privato, valorizzando al            
tempo stesso la cultura per l'infanzia espressa dal territorio e un             
protagonismo piu' diretto delle famiglie nella cura dei propri                  
figli.                                                                          
I Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa            
forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni,                   
adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione,            
favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori e stimolando la              
discussione sulle tematiche relative alle specificita' del servizio             
stesso, attenendosi a quanto previsto nella deliberazione del                   
Consiglio regionale 28/2/2000, n. 1390, paragrafo 6 "Direttiva sui              
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la              
prima infanzia, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1".                
Il Comune, oltre a prevedere un contributo diretto per il servizio,             
definito secondo criteri di congruenza ed equita' rispetto alle rette           
dei nidi d'infanzia, garantisce la supervisione del coordinatore                
pedagogico comunale, la formazione permanente delle educatrici e il             
loro collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti            
nel territorio, in particolare con i Centri per bambini e genitori,             
anche attraverso forme di accesso agevolato.                                    
I progetti, presentati direttamente dai Comuni interessati alle                 
Amministrazioni provinciali, verranno esaminati, anche ai fini della            
loro ammissibilita', dal Nucleo di valutazione, previsto dalla                  
deliberazione del Consiglio regionale 29/2/2000, n. 1417 costituito             
da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e di tutte le                    
Province, e istituito con determinazione del Direttore generale                 
Politiche sociali 9102/00. Il Nucleo di valutazione provvedera' a               
stilare graduatorie provinciali sulla base dei seguenti elementi:               
- la qualita' e la completezza del progetto, anche in relazione alla            
promozione dell'accesso dei bambini, dei loro genitori e delle                  
educatrici agli altri servizi per l'infanzia, nonche' alla                      
supervisione della sperimentazione da parte del coordinatore                    
pedagogico del Comune;                                                          
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la                   
partecipazione ad iniziative formative rivolte agli educatori degli             
altri servizi per l'infanzia del territorio;                                    
- le modalita' di informazione delle famiglie;                                  
- le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli                    
interventi, sulla base del numero di famiglie interessate alla                  
sperimentazione e tenuto conto, conseguentemente, degli oneri a                 
carico dei Comuni coinvolti.                                                    
Le risorse regionali destinate a tale intervento verranno ripartite             
tra le Amministrazioni provinciali sulla base della graduatoria dei             
progetti predisposta dal Nucleo di valutazione, e da queste assegnate           
ai Comuni.                                                                      
4.2 Altri servizi sperimentali                                                  
Linee di indirizzo                                                              
Sostegno a progetti sperimentali promossi e coordinati dalle                    
Amministrazioni comunali in stretta collaborazione con le Province e            
la Regione unitamente, nel caso fosse proponente, al gestore                    
privato.                                                                        
I progetti dovranno rispettare le condizioni minime indicate nella              
deliberazione del Consiglio regionale 1390/00 "Direttiva sui                    
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la              
prima infanzia, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1"                 
paragrafo 7 e le procedure previste nella deliberazione del Consiglio           
regionale 227/01 "Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di             
servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati             
(L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale            
28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi            
dei servizi educativi per la prima infanzia", paragrafo 1.1.                    
Dato che tali servizi sperimentali non sono riconducibili                       
completamente alle tipologie previste nella Direttiva 1390/00, i                
gestori privati interessati, i Comuni, le Province e la Regione                 
avvieranno confronti e utilizzeranno modalita' di comunicazione che             
permettano una definizione precisa del progetto iniziale, della                 
tempistica prevista per l'avvio e una verifica dell'andamento dello             
stesso.                                                                         
I progetti concordati verranno presentati direttamente dai soggetti             
gestori alle Province e verranno sottoposti al Nucleo di valutazione            
sopra richiamato.                                                               
Il Nucleo di valutazione esaminera' i singoli progetti relativi a               
servizi sperimentali dichiarandone la sperimentalita'.                          
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province (paragrafi 4.1            
e 4.2)                                                                          
- Educatrice familiare (paragrafo 4.1)                                          
Le risorse regionali saranno assegnate in base al numero di bambini             
per i quali sara' svolto il servizio, fino a un massimo di Euro                 
180,76 mensili a bambino.                                                       
- Altri servizi sperimentali (paragrafo 4.2)                                    
Le risorse regionali potranno coprire fino ad un massimo del 50%                
della spesa presunta e, per particolari situazioni di carenza di                
servizi in alcuni ambiti territoriali (es. Comuni montani), potranno            
concorrere, per ogni singolo intervento, fino a un massimo del 70%.             
La ripartizione tra le Province avverra' con le modalita' indicate              
sopra e in rapporto all'effettiva disponibilita' dei soggetti gestori           
ad attivare le sperimentazioni nell'anno scolastico 2003-2004.                  
Le Amministrazioni provinciali, destineranno le eventuali risorse in            
base alle specifiche programmazioni territoriali relativamente                  
all'attuazione degli interventi di cui all'art. 14, comma 2.                    
Destinatari (paragrafi 4.1 e 4.2)                                               
1) Per il servizio di educatrice familiare destinatari del                      
finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate;                     
2) per gli altri servizi sperimentali i destinatari del finanziamento           
sono:  a) Comuni, anche in forma associata; b) altri soggetti                   
pubblici; c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,               
convenzionati con i Comuni; d) soggetti privati scelti dai Comuni               
mediante procedura ad evidenza pubblica.                                        
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento potranno essere concessi contributi ai soggetti                
gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono servizi            
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti                
dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche                
provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19)           
per l'accreditamento.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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