COMUNICATO
Istituzione Registro provinciale dei servizi educativi per la prima infanzia
La Dirigente vista la L.R. n. 1 del 10/1/2000, "Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia" ed in particolare il Titolo
II che prevede che la gestione di servizi educativi per la prima
infanzia privati siano soggetti ad autorizzazione al funzionamento ed
introduce il concetto di accreditamento dei nidi d'infanzia e dei
servizi integrativi gestiti da enti e soggetti pubblici e privati;
constatato che successivamente la Regione Emilia-Romagna ha
provveduto a definire piu' dettagliatamente le caratteristiche, i
requisiti e i procedimenti per acquisire l'autorizzazione al
funzionamento con le seguenti direttive:
- deliberazione consiliare n. 1390 del 28/2/2000 "Direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia";
- deliberazione consiliare n. 227 del 25/7/2001 "Direttiva
sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la
prima infanzia gestiti da soggetti privati (L.R. 1/00). Integrazioni
alla deliberazione del Consiglio regionale 28/2/2000, n. 1390 sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia;
- Testo coordinato della delibera consiliare 1390/00 con le modifiche
apportate dalla delibera di Consiglio regionale n. 227 del
25/7/2001;
rilevato inoltre che la Regione Emilia-Romagna emanera' tra breve la
Direttiva sull'accreditamento per i soggetti gestori pubblici e
privati;
visto l'art. 9 della Legge regionale del 10 gennaio 2001 che prevede
che i soggetti gestori servizi puramente ricreativi rivolti a bambini
di eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente,
debbano presentare al Comune la sola denuncia di inizio attivita';
precisato che la L.R. n. 1 del 10 gennaio 2001, all'art. 20, prevede
l'istituzione in capo alle Province dei registri dei soggetti
autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei
soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato
denunce di avvio attivita' e che l'elenco dei soggetti registrati
venga pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
rilevato che tale registro deve essere tenuto costantemente
aggiornato con le comunicazioni della Regione e dei Comuni che devono
trasmettere periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti
autorizzati, accreditati e autodenunciatisi anche in relazione alla
loro attivita' di controllo ai fini di accertare la permanenza dei
requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al
funzionamento o per l'accreditamento;
tutto cio' premesso e considerato
determina:
1) di istituire per i motivi e nei termini di cui in premessa, il
Registro provinciale dei servizi per la prima infanzia cosi come
previsto dall'art. 20 della L.R. 1/00;
2) di dare atto che il Registro di cui trattasi e' strutturato sulla
base dello schema allegato al presente atto;
3) di chiedere annualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei soggetti registrati a
livello provinciale.
LA DIRIGENTE
Nadia Benasciutti
(segue allegato fotografato)