REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 68                                                               
Pareri obbligatori                                                              
1. Quando, per l'attuazione della presente legge, e' prevista                   
l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta,             
in sede di proposta, e' tenuta ad assumere il parere della Conferenza           
Regione-Autonomie locali.                                                       
2. Quando, per l'attuazione della presente legge, e' prevista                   
l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa                  
provvede, assunto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali           
e sentita la competente Commissione consiliare.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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