LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 67
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali gia' di
competenza provinciale
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle
risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di
entrata in vigore della Legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle
funzioni di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67 recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina
con successivo atto le modalita' di trasferimento agli Enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei
seguenti criteri:
a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della
popolazione residente da zero a diciotto anni;
b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse
sono ubicate;
c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i
Comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;
d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento
delle risorse finanziarie corrispondenti.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono
trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della L.R. n. 3
del 1999.
NOTE ALL'ART. 67
Comma 1
1) La Legge n. 328 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 2.
Comma 4
2) Il testo del comma 3 dell'art. 191 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 2) all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 191 - Funzioni dei Comuni
omissis
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma
dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse
destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di
assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal
fine appositi accordi con i Comuni interessati.".