REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 67                                                               
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali gia' di            
competenza provinciale                                                          
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni                  
dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle              
risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di               
entrata in vigore della Legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle             
funzioni di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67 recante disposizioni            
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.                             
2. La Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina             
con successivo atto le modalita' di trasferimento agli Enti locali              
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei                  
seguenti criteri:                                                               
a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della                      
popolazione residente da zero a diciotto anni;                                  
b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse            
sono ubicate;                                                                   
c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i             
Comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;                                
d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento            
delle risorse finanziarie corrispondenti.                                       
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono                    
trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.            
4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad             
applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della L.R. n. 3            
del 1999.                                                                       
NOTE ALL'ART. 67                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge n. 328 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 2.                  
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 191 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 2) all'art. 6, e' il seguente:                                 
"Art. 191 - Funzioni dei Comuni                                                 
omissis                                                                         
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma                    
dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse                 
destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di                     
assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal           
fine appositi accordi con i Comuni interessati.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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