REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 65                                                               
Decorrenza delle abrogazioni                                                    
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994 ha             
effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui           
all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti            
tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di             
individuazione del responsabile del caso.                                       
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 5 del               
1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della                    
direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di               
cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli                  
articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa legge regionale hanno                 
effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano                  
regionale degli interventi e dei servizi sociali.                               
NOTE ALL'ART. 65                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degi articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994, citata              
alla nota alla rubrica dell'art. 55, e' riportato alla nota 5)                  
all'art. 64                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 5 del 1994, citata           
alla nota alla rubrica dell'art. 55, e' riportato alla nota 5)                  
all'art. 64.                                                                    
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 e degli articoli 21, 22, 23,           
24 e 25 della L.R. n. 5 del 1994, citata alla nota alla rubrica                 
dell'art. 55, e' riportato alla nota 5) all'art. 64.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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