REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 64                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:                                   
a) la L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle                
funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EECCAA             
ai sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle                
funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza              
previste dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9);                                        
b) la L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per                  
l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle                   
categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli                   
invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate,               
nonche' ai loro familiari a carico);                                            
c) la L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni           
pubbliche di assistenza e beneficenza gia' concentrate o amministrate           
dai disciolti Enti comunali di assistenza);                                     
d) la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle               
funzioni di assistenza sociale);                                                
e) la L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la                     
depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalita' giuridica            
di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed                      
infraregionale di assistenza e beneficenza).                                    
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:                              
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. 8 aprile 1980,           
n. 25 (Prime norme di attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in              
materia di assistenza sociale);                                                 
b) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4             
dell'articolo 18 e l'articolo 19 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47             
(Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);                              
c) l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28              
della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione            
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni            
di cura verso i figli);                                                         
d) e' abrogato l'articolo 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7                   
(Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti             
dipendenti dalla Regione);                                                      
e) l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18,           
21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e                  
valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani           
non autosufficienti);                                                           
f) l'articolo 22 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il                 
riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517) e           
successive modifiche;                                                           
g) gli articoli 45 e 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in            
materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle            
Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);                   
h) il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2           
dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15,            
il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme            
in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture                   
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997,            
nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che                   
svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale);                      
i) il comma 11 dell'articolo 36 della L.R. n. 3 del 1999.                       
NOTE ALL'ART. 64                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. n.            
25 del 1980 era il seguente:                                                    
"Art. 1 - Obiettivi                                                             
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione                 
dell'art. 3, lett. h) dello Statuto regionale, e' finalizzato:                  
a) a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di              
emarginazione e di disagio sociale;                                             
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel             
proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo                  
ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.               
          Art. 2 - Interventi                                                   
Le finalita' di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:            
- interventi di sostegno economico;                                             
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione            
del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione           
non autosufficiente;                                                            
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo                  
familiare.                                                                      
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere,                      
innanzitutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale               
tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di           
continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una           
vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale;                
quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.           
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che            
si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul           
territorio.                                                                     
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei               
casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente e                      
limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilita'.                     
          Art. 3 - Funzioni gia' svolte dalle IIPPAABB ed Enti                  
nazionali soppressi                                                             
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni gia' svolte dalle           
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza subregionali ed               
interregionali, nonche' quelle gia' di competenza degli Enti                    
nazionali operanti in materia socio-assistenziale, e sottoposti alla            
procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n.             
616, ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del            
suddetto decreto, secondo le modalita' previste dalla presente legge            
e in conformita' alla legislazione nazionale e/o regionale vigente              
nei singoli settori di intervento.                                              
II trasferimento dei servizi e del personale degli Enti di cui al               
precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma                         
dell'assistenza pubblica, e' effettuato in base alle norme della                
presente legge.                                                                 
          Art. 4 - Ambiti territoriali                                          
Gli ambiti territoriali determinati dalla L.R. 29 agosto 1979, n. 28,           
concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e                    
sanitari.".                                                                     
"Art. 16 - Attribuzione del personale                                           
Il personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi                    
dell'art. 122 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in attesa              
della definitiva destinazione di cui al primo comma dell'art. 123 del           
citato decreto presidenziale, e' assegnato ai Comuni in base a                  
criteri preventivamente stabilili dalla Giunta regionale e volti a              
favorire la mobilita' e il riequilibro territoriale dei servizi.                
Detto personale e' utilizzato per le esigenze dei servizi di                    
assistenza sociale.                                                             
          Art. 17 - Fondo regionale                                             
Le entrate degli Enti nazionali operanti in materia                             
socio-assistenziale, attribuite alla Regione Emilia-Romagna ai sensi            
dell'art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-sexies               
della Legge 21 ottobre 1978, n. 641, affluiscono ad un fondo                    
appositamente istituito nel bilancio regionale.                                 
Tale fondo, dall'1 gennaio 1980, e' ripartito tra i Comuni in ragione           
della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT             
del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa               
applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle                   
seguenti fasce di Comuni:                                                       
a) per i Comuni il cui territorio e' interamente classificato montano           
ai sensi della L.R. 17 agosto 1973, n. 30;                                      
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del Basso Ferrarese a            
norma della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con                      
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella                
fascia a);                                                                      
c) per i restanti Comuni.                                                       
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta                   
regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le            
quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.                              
Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota             
parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle                  
strutture residenziali gia' gestite dall'ONPI, che e' destinata                 
prioritariamente ai Comuni sede delle strutture residenziali                    
medesime.                                                                       
          Art. 18 - Variazione di bilancio                                      
Sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono                
inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e              
della spesa, i seguenti capitoli:                                               
Stato di previsione dell'Entrata:                                               
Cap. 03075 - Assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 113,              
DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni in conseguenza            
della soppressione degli Enti di cui alla Tabella "B" allegata al               
decreto stesso (CNI) (Titolo II - Categoria 5)                                  
Stanziamento di competenza p.m.                                                 
Stanziamento di cassa p.m.                                                      
Stato di previsione della Spesa:                                                
Cap. 68160 - Riparto fra i Comuni dei fondi derivanti dalla                     
soppressione degli Enti di cui alla Tabella "B" allegata al DPR 24              
luglio 1977, n. 616 a norma dell'art. 113 del DPR medesimo e                    
successive modificazioni (CNI) (Parte I - Sezione 5 - Settore 03 -              
Programma 11 - Altri interventi di carattere sociale - Rubrica 1)               
(Classif. ISTAT; 01 Spesa normale - 01 - Funzione propria - Titolo 1            
- 08 - Classif. funz. - Classif. econ: 05 - Classif. per settori                
d'intervento: 07 - Classif. econ. II grado 02).                                 
Stanziamento di competenza p.m.                                                 
Stanziamento di cassa p.m.".                                                    
"Art. 20 - Gestione sociale dei servizi                                         
In attuazione dell'art. 25, secondo e terzo comma del DPR 24 luglio             
1977, n. 616 e fino all'entrata in funzione delle Unita' sanitarie              
locali di cui alla L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, i Comuni e le Province            
esercitano, anche tramite i Consorzi per i servizi sanitari e                   
sociali, le funzioni di assistenza sociale di loro competenza.                  
I Consorzi articolano specifici interventi e servizi di assistenza              
sociale anche in aree subconsortili, al fine di renderne piu'                   
funzionale l'erogazione.".                                                      
2) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, dell'art. 17-bis, del              
comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 19 della L.R. n. 47 del 1988 era il            
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Contributi                                                           
omissis                                                                         
3. Le modalita' di presentazione delle domande per l'ammissione ai              
contributi previsti dal presente articolo, e la necessaria                      
documentazione da produrre, sono indicate con provvedimento della               
Giunta regionale.                                                               
4. L'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalita' di               
finanziamento e le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi           
agli interventi in conto capitale, previsti dal presente articolo,              
seguono le norme di cui alla L.R. 12 dicembre 1985, n. 29,                      
concernente le norme generali sulle procedure di programmazione e di            
finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse            
pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni,             
Comunita' Montane, Consorzi di Enti locali.                                     
5. La medesima procedura, indicata dal terzo comma dell'art. 11 della           
L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, e' adottata anche quando le somme                 
assegnate siano state utilizzate per la realizzazione di strutture,             
anche se pubbliche, diverse dalle aree-sosta e dalle aree di                    
transito.".                                                                     
"Art. 17-bis - Modifica all'art. 41 della L.R. 2 gennaio 1985, n. 2             
1. Dopo il quarto alinea del terzo comma dell'art. 41 della L.R. n. 2           
del 1985, e' aggiunto il seguente:                                              
a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei              
nomadi.                                                                         
          Art. 18 - Oneri finanziari                                            
omissis                                                                         
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 ai finanziamenti              
degli interventi di cui al secondo comma che si rendessero necessari,           
si provvedera' mediante specifiche autorizzazioni di spesa.                     
          Art. 19 - Norma transitoria                                           
1. Nel primo provvedimento che la Giunta regionale emana ai sensi del           
terzo comma dell'art. 15 sono autorizzati a presentare istanza per              
l'ammissione ai contributi anche i Comuni singoli o associati che               
possano dimostrare di avere gia' acquistato o attrezzato aree                   
destinate alla sosta o al transito dei nomadi nel 1988.".                       
3) Il testo dell'art. 25 e delle lettere c) e g) del comma 1                    
dell'art. 28 della L.R. n. 27 del 1989 era il seguente:                         
"Art. 25 - Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia                      
dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche           
sociali                                                                         
1. Al fine di poter disporre di basi informative qualificate in                 
ordine alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e                 
socio-assistenziale, la Regione istituisce presso l'Osservatorio                
epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 48 una            
apposita sezione famiglie-procreazione-infanzia; istituisce,                    
altresi', un Osservatorio per le politiche sociali, prevedendo                  
nell'ambito di questo una analoga sezione                                       
famiglie-procreazione-infanzia.                                                 
2. Le attivita' delle sezioni sono finalizzate all'impostazione e               
alla programmazione degli interventi di competenza regionale                    
attinenti alle finalita' e agli obiettivi della presente legge. A tal           
fine esse promuovono e svolgono ricerche e attivita' permanenti,                
coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio con            
particolare riguardo agli aspetti e ai problemi sociali, etici,                 
economici, psicologici e sanitari. Svolgono, altresi' attivita' di              
consulenza informativa per la Regione, gli Enti locali, le Unita'               
sanitarie locali nonche' per soggetti non istituzionali.".                      
"Art. 28 - Norme finanziarie                                                    
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione Emilia-Romagna provvede:                                                
omissis                                                                         
c) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla L.R. 22 dicembre              
1972, n. 14 e alla L.R. 21 giugno 1978, n. 17 concernenti il concorso           
nelle spese sostenute dai Comuni e loro consorzi per la realizzazione           
di asili nido comunali, e successive integrazioni e modifiche, per              
quanto concerne la realizzazione dei programmi previsti nell'art. 10;           
omissis                                                                         
g) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla L.R. 7 dicembre               
1978, n. 48 "Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza              
sociale ôBernardino Ramazzini' e istituzione dell'Osservatorio                  
epidemiologico", per quanto concerne l'attivita' della sezione                  
speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio medesimo              
previsto dall'art. 25;                                                          
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 era il seguente:              
"Art. 44 - Controllo sugli atti delle IPAB                                      
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle                     
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita,           
nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il             
controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle                        
deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni,           
i conti consuntivi ed i regolamenti.                                            
2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le            
deliberazioni che i Consigli di amministrazione delle IPAB intendano            
sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa                
seduta.".                                                                       
5) Il testo dell'art. 4, dei commi 1 e 2 dell'art. 12, degli articoli           
17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. n. 5 del 1994 era il seguente:           
"Art. 4 - Sezioni speciali anziani dell'Osservatorio epidemiologico e           
dell'Osservatorio delle politiche sociali                                       
1. Al fine di disporre di basi informative qualificate, in relazione            
alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e                        
socio-assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce                
presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7               
dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione anziani; istituisce,                  
altresi', analoga sezione presso l'Osservatorio per le politiche                
sociali, di cui all'art. 25 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27.                   
2. Nell'ambito di quanto previsto al quarto comma dell'art. 2 della             
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, le sezioni promuovono e svolgono ricerche           
ed attivita' permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di           
analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali,           
economici, psicologici e sanitari. Trasmettono altresi' alla Unita'             
di valutazione geriatrica (UVG) le elaborazioni dei dati ricevuti ai            
sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 17.                                
3. La sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali si                 
avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un numero non             
superiore ad otto di esperti in campo gerontologico, geriatrico e               
sociale. Il Comitato e' nominato dalla Giunta regionale, che provvede           
altresi' a individuarne le procedure di funzionamento.                          
4. Ai componenti delle Sezioni e dei Comitati sono corrisposti i                
compensi e i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e             
successive modifiche ed integrazioni.".                                         
"Art. 12 - Programmazione degli interventi socio-assistenziali -                
Settore anziani                                                                 
1. Il Consiglio regionale adotta, con cadenza almeno triennale, linee           
di indirizzo programmatico rivolte ai soggetti pubblici e privati               
convenzionati relativamente agli interventi socio-assistenziali,                
anche a carattere sperimentale, a favore degli anziani.                         
2. Le Province, sulla base di apposita direttiva della Giunta                   
regionale, coordinano la predisposizione da parte dei Comuni dei                
relativi piani di intervento per il perseguimento sul territorio                
degli indirizzi adottati dal Consiglio regionale.                               
omissis".                                                                       
"Art. 17 - Unita' di valutazione geriatrica territoriale                        
1. L'Unita' di valutazione geriatrica territoriale valuta i bisogni             
socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non              
autosufficienza ed e' composta da:                                              
a) un medico geriatra;                                                          
b) un infermiere professionale o un assistente sanitario;                       
c) un assistente sociale. Al fine di garantire il collegamento                  
dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra verra'                      
preferibilmente individuato all'interno della Divisione di Geriatria,           
ove esistente.                                                                  
2. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il               
programma assistenziale personalizzato l'Unita' di valutazione                  
geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona                  
anziana e con il responsabile del caso.                                         
3. L'Unita' di valutazione geriatrica sulla base di protocolli                  
omogenei per il territorio regionale predisposti dagli Assessorati              
regionali competenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore            
della presente legge:                                                           
a) definisce per ciascun anziano il programma assistenziale                     
personalizzato in accordo con il medico di famiglia, sulla base di              
una valutazione multidimensionale e, in caso si tratti di persona               
dimessa dall'ospedale, di concerto con i responsabili delle divisioni           
ospedaliere, come previsto all'art. 19;                                         
b) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari                     
integrati. L'Unita' di valutazione geriatrica dispone altresi'                  
l'eventuale diversa destinazione dell'anziano nella rete dei servizi            
sulla base della revisione periodica del programma assistenziale                
personalizzato e tenuto conto della evoluzione del bisogno                      
dell'anziano;                                                                   
c) provvede alla eventuale certificazione di non autosufficienza                
della persona anziana, assumendo le funzioni gia' attribuite alle               
Commissioni socio-sanitarie per la certificazione della non                     
autosufficienza;                                                                
d) trasmette alle sezioni degli Osservatori di cui all'art. 4 con               
appositi moduli informativi le valutazioni e i dati significativi dei           
singoli casi esaminati.                                                         
4. Per l'elaborazione dei protocolli di cui al comma 3 la Regione si            
avvale di un gruppo tecnico in cui sono rappresentati gli organismi             
delle categorie professionali di cui al comma 1 e dei medici                    
convenzionati per la Medicina generale.                                         
          Art. 18 - Responsabile del caso                                       
1. Al fine di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio             
di non autosufficienza un corretto e completo svolgimento del                   
necessario percorso assistenziale, l'assistente sociale del Servizio            
assistenza anziani che compie la valutazione di cui alla lettera a)             
del comma 1 dell'art. 15 assume la responsabilita' del controllo                
dell'attuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale           
personalizzato.                                                                 
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione del                 
singolo caso, lo stesso assistente sociale partecipa alle sedute                
dell'UVG per l'esame o la revisione del programma assistenziale                 
personalizzato.".                                                               
"Art. 21 - Assistenza domiciliare integrata                                     
1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato           
di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate             
al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno                
dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali                  
personalizzati indicati dall'UVG. Il relativo Servizio deve                     
garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale,                     
prestazioni con caratteristiche di globalita', adeguatezza e                    
continuita'.                                                                    
2. L'assistenza domiciliare integrata e' tesa a garantire:                      
a)  assistenza di medicina generale;                                            
b)  consulenza medico-specialistica;                                            
c)  assistenza infermieristica;                                                 
d)  assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;                          
e)  fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;                           
f)  assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attivita'                   
quotidiane;                                                                     
g)  utilizzo del telesoccorso.                                                  
3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non                
autosufficiente nel proprio contesto, nonche' di quelle di cui                  
all'art. 13, la Regione prevede idonea contribuzione per le attivita'           
socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al DPCM 8           
agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non           
erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla                   
famiglia stessa. Criteri, modalita', procedure degli interventi,                
nonche' la misura del concorso finanziario saranno determinate, in              
una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva,                
sentita la competente Commissione consiliare.                                   
          Art. 22 - Centro diurno                                               
1. Il centro diurno e' una struttura semiresidenziale                           
socio-sanitaria, di norma di ambito distrettuale, che assiste, a                
sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non                  
autosufficienti attuando programmi di riabilitazione e di                       
socializzazione.                                                                
2. Il centro diurno eroga prestazioni socio-assistenziali e                     
garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione,                 
riattivazione e mantenimento delle residue capacita' dell'anziano.              
3. Il centro diurno puo' essere organizzato presso case protette o              
residenze sanitarie assistenziali.                                              
          Art. 23 - Casa protetta                                               
1. La casa protetta e' una struttura a carattere residenziale volta             
ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base tesi           
al riequilibrio di condizioni deteriorate, destinata ad anziani non             
assistibili nel proprio ambito familiare, parzialmente                          
autosufficienti ed a quegli anziani non auto sufficienti per i quali            
l'Unita' di valutazione geriatrica non ritenga necessario                       
l'inserimento in Residenza sanitaria assistenziale.                             
2. Le case protette possono prevedere al loro interno nuclei modulari           
di Residenza sanitaria assistenziale organizzati secondo gli standard           
di cui al DPCM 22 dicembre 1989.                                                
          Art. 24 - Residenza sanitaria assistenziale                           
1. La Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e' una struttura                  
extraospedaliera socio-sanitaria integrata a prevalente valenza                 
sanitaria, organizzata secondo le indicazioni di cui al DPCM 22                 
dicembre 1989 e destinata ad anziani non autosufficienti non                    
assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti             
da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante che non                
necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.                              
2. La Residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:            
a)  assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il             
mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di           
autonomia della persona;                                                        
b)  assistenza alla persona per lo svolgimento delle attivita' della            
vita quotidiana;                                                                
c)  attivita' sociali.                                                          
3. La Residenza sanitaria assistenziale garantisce altresi' le                  
prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.                            
4. Al fine di garantire una migliore qualita' assistenziale la                  
Residenza sanitaria assistenziale e' organizzata per nuclei modulari,           
di norma non superiori a venti posti, dotati di servizi autonomi. Di            
norma la Residenza sanitaria assistenziale ha una ricettivita' non              
inferiore a venti posti e non superiore a sessanta.                             
5. La Residenza sanitaria assistenziale puo' essere gestita da                  
soggetti pubblici e privati, individuati nell'ambito dell'accordo di            
programma di cui all'art. 14.                                                   
6. Nelle Residenze sanitarie assistenziali deve essere previsto il              
dieci per cento dei posti per ricoveri temporanei, di norma non                 
superiori ad un mese, riservati a:                                              
a)  anziani non autosufficienti assistiti in famiglie nelle                     
condizioni di cui al comma 3 dell'art. 21, per motivate esigenze dei            
componenti delle famiglie stesse;                                               
b)  anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario             
in attesa della predisposizione di un piu' appropriato programma                
assistenziale;                                                                  
c)  anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente              
assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e                    
riabilitazione.                                                                 
I ricoveri temporanei sono disposti dall'Unita' di valutazione                  
geriatrica sulla base di apposita regolamentazione. L'onere dei                 
ricoveri di cui al presente comma e' a totale carico del Fondo                  
sanitario regionale per un periodo non superiore al mese.                       
7. Al fine di dare pratica attuazione al processo di riconversione              
dei presidi ospedalieri dismessi in RSA, la Giunta regionale, sulla             
base dei piani attuativi di cui all'art. 9 della L.R. 9 marzo 1990,             
n. 15, adotta annualmente un apposito piano per il finanziamento                
degli interventi di riconversione.                                              
8. Per gli interventi di cui al comma 7 sono concessi contributi                
nella misura del novanta per cento della spesa prevista.                        
          Art. 25 - Formazione                                                  
1. La Regione, al fine di ottenere modalita' operative e valutative             
omogenee su tutto il territorio regionale, promuove, in                         
collaborazione con gli Enti istituzionalmente competenti, corsi di              
formazione per geriatri, infermieri, assistenti sanitari ed                     
assistenti sociali operanti in UVG e per responsabili del caso.                 
2. La Regione promuove altresi' corsi di formazione per operatori dei           
servizi della rete, sulla base della legislazione regionale vigente             
ed in particolare della L.R. 2 novembre 1983, n. 39.".                          
6) Il testo dell'art. 22 della L.R. n. 19 del 1994 era il seguente:             
"Art. 22 - Disposizioni in materia di gestione delle attivita'                  
socio-assistenziali                                                             
1. Per assicurare la continuita' delle attivita' socio-assistenziali            
le Aziende Unita' sanitarie locali applicano le norme di cui alla               
L.R. n. 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni                         
precedentemente svolte negli ambiti territoriali dalle preesistenti             
Unita' sanitarie locali ai sensi dell'art. 22 della medesima legge              
regionale, obbligatoriamente o per delega dei Comuni.                           
2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle              
preesistenti Unita' sanitarie locali e' provvisoriamente utilizzato             
dall'Azienda Unita' sanitaria locale.                                           
3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda Unita' sanitaria                 
locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle                
deleghe ai sensi di quanto previsto dall'art. 7. Entro lo stesso                
termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni                  
interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto               
dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del           
decreto cessano di avere efficacia i titoli IV e V e il comma 1                 
dell'art. 37 della L.R. n. 2 del 1985.".                                        
7) Il testo degli articoli 45 e 47 della L.R. n. 50 del 1994 era il             
seguente:                                                                       
"Art. 45 -  Gestione dei servizi socio-assistenziali                            
1. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accordo con            
gli Enti locali, le Province, le Comunita' montane, l'Azienda allo              
scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi                      
socio-assistenziali delegati deve stipulare con l'Ente delegante una            
convenzione che:                                                                
a)  stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti e            
modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;                             
b)  richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale delegante              
con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo            
totale previsto dalla convenzione stessa;                                       
c)  impegni l'Ente locale delegante a definite scadenze nei                     
pagamenti;                                                                      
d)  preveda l'adeguamento dell'onere entro il 30 novembre, sulla base           
dell'effettivo andamento gestionale e della rispettiva proiezione al            
termine dell'esercizio.".                                                       
"Art. 47 - Fondo socio-assistenziale                                            
1. Il Fondo socio-assistenziale istituito con L.R. 12 gennaio 1985,             
n. 2 e successive modifiche, concorre al mantenimento e al                      
potenziamento della rete socio-assistenziale e al conseguimento delle           
finalita' di cui alla lettera c) dell'art. 2 e all'art. 7 della LR.             
12 maggio 1994, n. 19.                                                          
2. Il Consiglio regionale determina con la legge finanziaria:                   
a)  per la spesa corrente: 1) l'entita' della quota destinata a                 
emergenze socio-assistenziali, progetti, obiettivi e azioni                     
promozionali d'interesse regionale; 2) l'entita' della quota a                  
finalita' indistinta e di mantenimento; 3) l'entita' della quota a              
destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche;                           
b)  per la spesa di investimento: 1) l'area tematica e la finalita'             
delle strutture o degli interventi oggetto di finanziamento.                    
Determina altresi' le modalita' di finanziamento delle opere                    
autorizzate ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.           
3. Il Consiglio regionale determina con l'atto di approvazione della            
legge di bilancio l'iscrizione, in appositi capitoli di bilancio,               
della quota parte del Fondo sociale per:                                        
a)  spesa corrente;                                                             
b)  spesa per interventi di investimento.                                       
4. I soggetti dei finanziamenti di cui al II e al III alinea della              
lettera a) e della lettera b) del comma 2 sono i Comuni singoli o               
associati, le Aziende Unita' sanitarie locali, le Province, le                  
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e i soggetti           
non istituzionali.                                                              
5. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella            
legge finanziaria, determina, sentita la Commissione consiliare                 
"Sicurezza sociale", con propri atti deliberativi le modalita' di               
concessione e di erogazione dei finanziamenti.                                  
6. Le procedure indicate agli artt. 42 e 43 della L.R. n. 2 del 1985            
e successive modifiche continuano ad applicarsi per l'erogazione dei            
contributi in conto capitale di cui ai bandi pubblici prima                     
dell'entrata in vigore della presente legge.".                                  
8) Il testo del comma 3 dell'art. 1, del comma 5 dell'art. 2, del               
comma 2 dell'art. 3, delle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art.             
15, del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 34 del 1998 era il                   
seguente:                                                                       
" Art. 1 - Autorizzazione                                                       
omissis                                                                         
3. La Giunta regionale con propria direttiva, sentita la Commissione            
consiliare Sicurezza Sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore           
della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e                   
specifici per l'esercizio di attivita' socio-sanitarie e                        
socio-assistenziali. La Giunta regionale disciplina altresi' nei                
termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure                     
concementi l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie             
con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.                               
omissis".                                                                       
"Art. 2 - Accreditamento                                                        
omissis                                                                         
5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale               
detta norme in materia di accreditamento delle strutture                        
socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze                
sanitarie assistenziali.".                                                      
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di              
autorizzazione                                                                  
omissis                                                                         
2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al                   
funzionamento e la vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e                  
socio-assistenziali sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche           
avvalendosi dei servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale, secondo           
le modalita' e i termini stabiliti con la deliberazione della Giunta            
regionale di cui all'art. 1, comma 3. La Giunta regionale disciplina            
altresi' le modalita' per la raccolta e l'aggiornamento dei dati                
sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui alla               
presente legge.                                                                 
omissis".                                                                       
"Art. 15 - Abrogazione di norme                                                 
1. Sono abrogate:                                                               
omissis                                                                         
c) l'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;                                   
d)  l'art. 36, lett. a) e lett. b) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,            
limitatamente alle parole "delle strutture e";                                  
e) l'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, comma 5.".                       
"Art. 16 - Norme transitorie                                                    
omissis                                                                         
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale della                  
deliberazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e            
le disposizioni adottate in attuazione degli artt. 9, 36 e 37 della             
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.".                                                   
9) Il testo del comma 11 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 2) all'art. 6, era il seguente:                                
"Art. 36 - Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992                                    
omissis                                                                         
11. L'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:              
          Art. 44 - Controllo sugli atti delle IPAB                             
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle                     
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita,           
nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il             
controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle                        
deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni,           
i conti consuntivi ed i regolamenti.                                            
2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le            
deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano            
sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa                
seduta.".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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