REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 63                                                               
Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1999, n. 40                                     
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 28 dicembre 1999, n. 40                
(Promozione delle citta' dei bambini e delle bambine) e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"3. La Regione persegue le finalita' di cui al presente articolo,               
dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della Legge 285 del               
1997, favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri                  
soggetti pubblici ed il Terzo settore.".                                        
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 40 del 1999 e' cosi'                
sostituito:                                                                     
"2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:                             
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la                    
possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte                
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale            
e la percezione;                                                                
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale               
delle citta';                                                                   
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi                   
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi             
urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare               
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;                            
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)                   
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di             
vita dei bambini e delle bambine;                                               
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche             
ed operative e di una cultura della pianificazione e della                      
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle                  
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;              
f) promuove attivita' di formazione ed aggiornamento del personale              
degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con           
il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;                       
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in             
ambito regionale;                                                               
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti            
di cui all'articolo 1, comma 3;                                                 
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e              
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';                   
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e                           
dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente              
legge;                                                                          
m) promuove la conoscenza e la trasferibilita' dei progetti che si              
caratterizzano per la loro particolare innovativita' e                          
trasversalita'.".                                                               
3. L'articolo 4 della L.R. n. 40 del 1999 e' sostituito dal seguente:           
"Art. 4                                                                         
Progetti "Citta' amiche                                                         
dei bambini e delle bambine"                                                    
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, gli               
Enti locali si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle            
bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di            
vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle               
citta'.                                                                         
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con           
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art.           
2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di                         
realizzazione.                                                                  
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla                
presente legge, ed in particolare degli interventi indicati                     
all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli              
Enti locali sulla base dei criteri e delle modalita' definite                   
periodicamente dalla Giunta regionale.".                                        
4. L'articolo 5 della L.R. n. 40 del 1999 e' cosi' sostituito:                  
"Art. 5                                                                         
Coordinamento e monitoraggio delle azioni                                       
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni                   
previste dall'articolo 2.                                                       
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie                  
locali, effettua il monitoraggio delle attivita', dei progetti e dei            
programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in                  
sintonia con quanto previsto in attuazione della Legge 28 agosto                
1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione                
consiliare.".                                                                   
5. All'articolo 6 della L.R. n. 40 del 1999 le parole "dal comma 1              
dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                   
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "dalla L.R. 15 novembre           
2001, n. 40".                                                                   
NOTE ALL'ART. 63                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 concerne Promozione delle citta'             
dei bambini e delle bambine.                                                    
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1999, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 1 - Finalita'                                                             
omissis                                                                         
3. La Regione, per perseguire le finalita' della presente legge,                
promuove la collaborazione con gli Enti locali, con i Provveditorati            
agli studi, con le associazioni di volontariato, con le cooperative             
sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. A             
tal fine puo' stipulare apposite intese.                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 40 del 1999, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 2 - Azioni della Regione                                                  
omissis                                                                         
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:                              
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la                    
possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte                
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale            
e la percezione;                                                                
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale               
delle citta';                                                                   
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi                   
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi             
urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare               
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;                            
d) sostiene i Piani comunali di regolazione degli orari (PRO)                   
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di             
vita dei bambini e delle bambine;                                               
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche             
ed operative e di una cultura della pianificazione e della                      
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle                  
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;              
f) promuove attivita' di formazione e aggiornamento del personale               
degli Enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilita' per           
favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei                 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;                                       
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in             
ambito regionale;                                                               
h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli Enti locali ed ai            
soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;                                         
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e              
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';                   
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e                           
dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente              
legge.                                                                          
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 40 del 1999, citata alla nota             
alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                            
"Art. 4 - Progetti "Citta' amiche dei bambini e delle bambine"                  
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge i Comuni           
si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle bambine e              
dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di vita dei             
bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle citta'.                
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con           
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art.           
2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di                         
realizzazione.                                                                  
3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed           
in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed             
e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai Comuni             
sulla base dei criteri e delle modalita' definite periodicamente                
dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50%            
della spesa considerata ammissibile.                                            
4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto                 
pilota, tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la            
particolare innovativita' e trasversalita', al fine di sostenerne la            
realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilita'.".               
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 40 del 1999, citata alla nota             
alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                            
"Art. 5 - Coordinamento e monitoraggio delle azioni                             
1. La Giunta regionale assicura, definendone le concrete modalita' e            
strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.                  
2. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita', dei            
progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente             
legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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