REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 59                                                               
Modifiche alla L.R. 25 giugno 1996, n. 21                                       
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della L.R. 25 giugno              
1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai              
giovani) e' cosi' sostituita:                                                   
"b) propone i criteri e le modalita' di accesso ai contributi di cui            
all'articolo 4;".                                                               
2. L'articolo 4 della L.R. n. 21 del 1996 e' sostituito dal seguente:           
"Art. 4                                                                         
Contributi regionali                                                            
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il                
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di               
contributi per:                                                                 
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica           
di servizi rivolti ai giovani;                                                  
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad                
attivita' rivolte ai giovani.                                                   
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme                  
proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalita' di                 
accesso ai contributi di cui al comma 1.".                                      
3. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 21 del 1996 e' cosi'               
sostituito:                                                                     
"2. La Regione concorre alla realizzazione:                                     
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante                 
l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara'             
dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'articolo 37 della           
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione               
Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n.             
31 e 27 marzo 1972, n. 4);                                                      
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante                 
l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara'             
dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'art. 40 della               
L.R. n. 40 del 2001.".                                                          
NOTE ALL'ART. 59                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 25 giugno 1996, n. 21 concerne Promozione e coordinamento            
delle politiche rivolte ai giovani.                                             
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 21           
del 1996, citata alla note alla rubrica del presente articolo, era il           
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Comitato regionale per le politiche giovanili                         
omissis                                                                         
2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta            
ha le seguenti funzioni:                                                        
omissis                                                                         
b) promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4;               
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 21 del 1996, citato alla nota             
alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                            
"Art. 4 - Progetti pilota                                                       
1. Costituiscono progetto pilota le iniziative rivolte ai giovani che           
si caratterizzano prevalentemente per la loro natura di innovazione o           
di intersettorialita'.                                                          
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione           
sostiene:                                                                       
a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per                     
acquisizione di beni, servizi e attrezzature;                                   
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica            
delle strutture necessarie.".                                                   
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 21 del 1996,                 
citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:           
"Art. 10 - Norme finanziarie                                                    
omissis                                                                         
2. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che prevedono            
interventi di carattere innovativo o intersettoriale e che si                   
sostanziano nella realizzazione dei progetti pilota di cui all'art.             
4, la Regione fa fronte:                                                        
a)  per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.             
4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio             
bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma              
dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche             
ed integrazioni;                                                                
b)  per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.             
4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio             
bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma              
dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                   
modifiche ed integrazioni.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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