REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO VI                                                            
       Disposizioni transitorie e finali                                        
          Art. 55                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. La legge regionale n. 19 del 1979 e' abrogata.                               
2. La legge regionale n. 54 del 1995 e' abrogata.                               
3. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 45 del 1996             
e' abrogato.                                                                    
4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998 sono                 
abrogati.                                                                       
5. I commi 4 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1998           
sono abrogati.                                                                  
6. Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e              
206 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.                          
NOTE ALL'ART. 55                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 45 del            
1996 e' riportato alla nota 1) dell'art. 53 della presente legge.               
Comma 4                                                                         
2) Il testo degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998           
e' riportato alle note 2 e 3 dell'art. 53 della presente legge.                 
Comma 5                                                                         
3) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 25             
del 1998 e' riportato alla nota 4) dell'art. 53 della presente legge.           
Comma 5                                                                         
4) Il testo degli articoli da 196 a 206 della legge regionale n. 3              
del 1999 era il sguente:                                                        
"Art. 196 - Ambiti di intervento                                                
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai             
Capi III e IV del Titolo IV del DLgs n. 112 del 1998, nonche' delle             
restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di             
sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e              
formazione professionale.                                                       
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema               
statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione            
e formazione professionale e di diritto allo studio e                           
all'apprendimento.                                                              
          Art. 197 - Sistema educativo integrato                                
1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi             
educativi rivolti a bambini in eta' prescolare, persegue                        
l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e           
fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.                             
          Art. 198 - Finalita'                                                  
1. Il sistema formativo integrato e' volto alla formazione delle                
persone.                                                                        
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di                       
programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel               
rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e                  
integrazione, nonche' di pari opportunita' di fruizione per tutte le            
persone.                                                                        
3. La Regione promuove e sviluppa opportunita' formative e attivita'            
di orientamento per la scelta dei percorsi piu' adeguati alle                   
aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia             
fra i sistemi formativi, sia ria questi e il mondo del lavoro, sulla            
base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti                
formativi acquisiti.                                                            
          Art. 199 - Definizioni ed ambiti di integrazione                      
1. Ai fini della presente legge si intende:                                     
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attivita'                      
finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo           
generale, sia di tipo tecnico;                                                  
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle               
azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a           
svolgere uno o piu' tipi di lavoro;                                             
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei                 
saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali             
non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di piu'               
soggetti operanti in sistemi formativi diversi.                                 
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attivita' in              
collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo dei                  
lavoro.                                                                         
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le                
seguenti:                                                                       
a) svolgimento di attivita' integrative su richiesta delle                      
istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare                 
riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo                      
scolastico;                                                                     
b) svolgimento di attivita' da parte delle istituzioni scolastiche,             
statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione                    
professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;                    
c) attivita' svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi                
diversi, con assunzione di responsabilita' condivisa in tutte le fasi           
dell'attivita', in continuita' o meno con i percorsi scolastici, da             
realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di              
lavoro a causa mista;                                                           
d) attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non in              
continuita' con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con              
l'Universita'.                                                                  
4. Le modalita' per la realizzazione delle attivita' di cui al comma            
3 sono definite con direttive della Giunta regionale.                           
          Art. 200 - Funzioni della Regione                                     
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del DLgs n. 112           
del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione           
e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie:            
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa              
sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli                   
obiettivi nazionali;                                                            
b) diritto allo studio e all'apprendimento;                                     
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e              
non statali;                                                                    
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;                                
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;                                 
f) orientamento.                                                                
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del            
DLgs n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per           
le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.                     
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in                  
coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27             
luglio 1998, n. 25.                                                             
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai               
fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione                  
regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della            
formazione tecnico professionale superiore.                                     
5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di                        
concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di             
collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A              
tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro              
con le istituzioni scolastiche autonome.                                        
          Art. 201 - Funzioni delle Province e dei Comuni                       
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,            
le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il                
coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di                
detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:                   
a) programmazione della messa in rete delle scuole;                             
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle              
relative attivita';                                                             
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di                  
scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.                
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di           
formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in           
vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal           
comma 2 dell'art. 143 del DLgs n. 112 del 1998.                                 
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n.              
112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunita' montane e le             
Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:                         
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della                    
legislazione regionale del settore;                                             
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della                
scuola materna e primaria.                                                      
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di            
cui al comma 1 dell'art 139 del DLgs n. 112 del 1998 svolgono le                
funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite                  
convenzioni, nelle seguenti materie:                                            
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui           
al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed             
in raccordo con gli indirizzi regionali;                                        
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e            
nell'ambito della legislazione regionale del settore;                           
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e              
non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;             
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla             
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.                    
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante                      
convenzioni, gli interventi di orientamento, nonche' quelli di                  
prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano                      
nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.                 
          Art. 202 - Programmazione della rete scolastica                       
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze,                
formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e                
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei            
parametri nazionali; coordina altresi' la programmazione dell'offerta           
formativa.                                                                      
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunita' montane             
eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i             
soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di               
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A           
tal fine il Presidente della Provincia puo' convocare apposita                  
conferenza di servizi.                                                          
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, puo'                  
esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di             
cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province            
possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro               
ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano                 
controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi                  
definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani               
alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.                        
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di            
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, provvedono               
alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in             
attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione,                 
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici                    
interessati.                                                                    
          Art. 203 - Diritto allo studio e all'apprendimento                    
1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di             
diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni             
persona il diritto allo studio e all'apprendimento.                             
          Art. 204 - Azioni di sostegno alla qualificazione del                 
sistema formativo integrato                                                     
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo                 
integrato, la Regione incentiva:                                                
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e           
non statali e tra gli enti di formazione professionale su base                  
territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema                
delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la                         
qualificazione dell'offerta formativa;                                          
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure                   
professionali di sistema e per la qualificazione della                          
professionalita' di docenti del sistema scolastico e di operatori del           
sistema della formazione professionale;                                         
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e                   
telematiche per consentire modalita' innovative di comunicazione e              
interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonche' a            
sostegno di processi educativi e dell'attivita' didattica.                      
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:                    
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla                     
legislazione nazionale e dall'art. 201;                                         
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della              
legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.                               
          Art. 205 - Accreditamento delle strutture formative                   
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti                     
scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la              
titolarita' diretta delle attivita' di formazione professionale,                
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere           
l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto           
dalla normativa nazionale e regionale.                                          
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta               
formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede              
contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare             
il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001.                          
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione,                  
secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, previa                   
definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal Consiglio.              
          Art. 206 - Promozione dell'attivita' delle Universita'                
della terza eta'                                                                
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione                       
dell'istituzione e delle attivita' delle Universita' della terza                
eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':                           
a) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini, anche                    
attraverso la piu' ampia diffusione della cultura;                              
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale               
delle comunita' in cui risiedono.                                               
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta           
regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione             
di contributi alle Universita' della terza eta' istituite o gestite             
da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, societa'                    
cooperative, Enti locali, Universita'. Tali soggetti, per accedere ai           
contributi, debbono:                                                            
a) avere sede nel territorio regionale;                                         
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;                               
c) operare senza fini di lucro;                                                 
d) svolgere attivita' da almeno un anno.                                        
3. L'accesso ai corsi delle Universita' della terza eta' e' libero              
fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa                         
all'iscrizione o alla frequenza.                                                
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la                     
concessione da parte delle Province dei relativi contributi.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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