TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 52
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24
marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle funzioni
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di
espropriazioni per pubblica utilita'";
b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante
"Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in
materia urbanistica - Norme in materia ambientale";
c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10, recante "Interpretazione autentica di
disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme
provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e
modificative delle Leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo
1975, n. 18";
d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante "Programmi pluriennali di
attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla Legge 28 gennaio
1977, n. 10";
e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante "Modifica alla L.R. 24 marzo
1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per
occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilita'";
f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante "Norme sul riordino
istituzionale";
g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante "Interpretazione autentica
dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla L.R.
29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma della medesima
legge nonche' dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma della L.R. 27
febbraio 1984, n. 6";
h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante "Primi adempimenti regionali in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli
29 e 37 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli
articoli 41 e 42:
a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante "Disposizioni in materia di
programmazione e pianificazione territoriale";
b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante "Promozione della
strumentazione urbanistica generale comunale, di Piani regolatori
sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali";
c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante "Procedimento di
approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino
modifiche alla cartografia del Piano territoriale paesistico
regionale".
3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate
le seguenti disposizioni:
a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela ed uso del
territorio", ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54;
b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante "Norme per l'acceleramento
delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonche' norme
modificative ed integrative delle Leggi regionali 31 gennaio 1975, n.
12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n.
13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n.
7", ad eccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5
dell'art. 55 e dell'art. 60;
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante "Disposizioni integrative in
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche",
ad eccezione degli artt. 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;
d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante "Norme in materia di
programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla
legislazione urbanistica ed edilizia", ad eccezione del comma 2
dell'art. 10 e degli artt. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine
soppresse:
a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28, recante
"Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in
Emilia-Romagna", le seguenti parole: "che vi provvede sentito il
parere della prima Sezione del Comitato consultivo regionale di cui
alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in
materia di urbanistica";
b) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante
"Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti
parole: "sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione, e";
c) al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante
"Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti
parole: "sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione.";
d) al comma 2, lettera a), punto 2 dell'art. 4 della L.R. 12 aprile
1995, n. 33, recante "Delimitazione territoriale dell'area
metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni", le seguenti
parole: ", approvando gli strumenti stessi".
ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO A-I
Contenuti strategici
Art. A-1
Sistema ambientale
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e
paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato
dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi
insediativi e socio-economici. A tale scopo le previsioni dei piani,
relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano
ai criteri di sostenibilita' ambientale e territoriale di cui
all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro
probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.
2. Il PTCP, specificando le previsioni del PTR e del PTPR, definisce
il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonche' il loro
grado di riproducibilita' e vulnerabilita'.
3. Il PTCP definisce inoltre le condizioni di sostenibilita' degli
insediamenti rispetto alla quantita' e qualita' delle acque
superficiali e sotterranee, alla criticita' idraulica ed
idrogeologica del territorio, all'approvvigionamento idrico ed alla
capacita' di smaltimento dei reflui. Il piano prevede altresi'
indirizzi e direttive per la realizzazione di dotazioni ecologiche ed
ambientali negli ambiti urbani e periurbani, di reti ecologiche e di
spazi di rigenerazione e compensazione ambientale.
4. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la
vulnerabilita' delle risorse naturali presenti sul territorio
comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando
gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da
realizzare, in conformita' alle previsioni del PTCP.
Art. A-2
Pianificazione degli ambiti
interessati dai rischi naturali
1. Il PTCP individua, in coerenza con le previsioni dei Piani di
bacino, gli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni di
dissesto idrogeologico, di instabilita' geologica potenziale e di
pericolosita' idraulica o da valanghe.
2. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le
azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli
insediamenti esistenti. Negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e sono
vietate le nuove costruzioni e il cambio di destinazione d'uso che
aumentino l'esposizione al rischio.
3. Il PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generale degli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone
sottoposte a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri
urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della
L.R. n. 3 del 1999.
4. Nei territori regionali individuati come zone sismiche, ai sensi
dell'art. 145 della L.R. n. 3 del 1999, gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione
ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di
pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione.
Art. A-3
Pianificazione degli interventi
per la sicurezza del territorio
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
accertano la compatibilita' degli interventi programmati con la
sicurezza idraulica del territorio e la loro conformita' ai piani e
programmi della protezione civile.
2. L'Amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di
pianificazione, acquisisce dai soggetti preposti alla cura degli
interessi pubblici di cui al comma 1 i dati e le informazioni in loro
possesso necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le
valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione
prospettate dal documento preliminare.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
subordinano, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla
realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso
delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.
4. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 3
possono essere promossi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15,
con la partecipazione dei soggetti titolari delle funzioni pubbliche
coinvolte.
Art. A-4
Sistema insediativo
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
individuano il sistema insediativo:
a) per definirne l'assetto fisico e funzionale, con riguardo alle
diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' di sviluppo
previste;
b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendo una
razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e
delle diverse attivita'.
2. Il PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui
si renda opportuno sviluppare forme di coordinamento degli strumenti
di pianificazione e programmazione comunali e politiche di
integrazione funzionale.
3. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati
da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi
assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle
direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il
dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con
riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.
Art. A-5
Sistema delle infrastrutture per la mobilita'
1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e' costituito
dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilita'
delle persone e delle merci.
2. Gli strumenti generali di pianificazione territoriale e
urbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema
delle infrastrutture per la mobilita', raccordandosi con la
pianificazione di settore prevista dalla legislazione nazionale e
regionale in materia. Essi provvedono in particolare:
a) a definire la dotazione ed i requisiti delle infrastrutture della
mobilita' necessarie per realizzare gli standard di qualita' urbana
ed ecologico ambientale;
b) ad individuare gli ambiti piu' idonei per la localizzazione di
tali opere, per assicurarne la sostenibilita' ambientale e
paesaggistica e la funzionalita' rispetto al sistema insediativo.
3. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui alla L.R. 2
ottobre 1998, n. 30, individuano il sistema della mobilita' di
interesse regionale e stabiliscono i criteri e i requisiti
prestazionali delle reti di infrastrutture e dei servizi relativi
alla mobilita'.
4. La Provincia attraverso il PTCP definisce la dotazione di
infrastrutture per la mobilita' di carattere sovracomunale, ed
individua i corridoi destinati al potenziamento e alla
razionalizzazione dei sistemi per la mobilita' esistenti e quelli da
destinare alle nuove infrastrutture. I Piani di bacino provinciali
provvedono alla programmazione del sistema di trasporto pubblico
integrato e coordinato, in rapporto ai modi e ai fabbisogni di
mobilita'. Il PTCP, qualora provveda d'intesa con i Comuni
interessati alla definizione degli elementi di cui al comma 5, assume
il valore e gli effetti del PSC.
5. Il Comune col PSC recepisce le previsioni della pianificazione e
programmazione sovraordinata e provvede alla definizione:
a) della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilita' di
maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in
sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di
interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse
modalita' di trasporto urbano o extraurbano;
b) del sistema della mobilita' ciclabile e pedonale;
c) delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in
termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di
capacita' di carico, per garantire i livelli di funzionalita',
accessibilita' e fruibilita' del sistema insediativo che
costituiscono gli obiettivi di qualita' urbana ed ecologico
ambientale, definiti ai sensi dell'art. A-6 dell'Allegato.
6. Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto
delle infrastrutture della mobilita', nell'osservanza della
disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradale sono individuate al
fine di salvaguardare gli spazi da destinare alla realizzazione di
nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, aree
di sosta funzionali alla sicurezza ed alla funzionalita' delle
infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili. Ai fini
dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro
abitato e' definito in sede di formazione del PSC, come perimetro
continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree
effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.
7. Il PSC puo' inoltre indicare le infrastrutture che necessitano
della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree
di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o
manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al
fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle
infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.
Art. A-6
Standard di qualita' urbana
ed ecologico-ambientale
1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio e
nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla legislazione nazionale
in materia, la pianificazione territoriale e urbanistica generale
definisce gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale che
si intendono perseguire.
2. Per standard di qualita' urbana si intende il livello quantitativo
e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi,
idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in
particolare:
a) alla tipologia e alla quantita' di tali dotazioni;
b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di
accessibilita', di piena fruibilita' e sicurezza per tutti i
cittadini di ogni eta' e condizione, anche ai sensi della L.R. 28
dicembre 1999, n. 40, di equilibrata e razionale distribuzione nel
territorio, di funzionalita' e adeguatezza tecnologica, di
semplicita' ed economicita' di gestione.
3. Per standard di qualita' ecologico ambientale si intende il grado
di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente
naturale e di miglioramento della salubrita' dell'ambiente urbano. Lo
standard attiene:
a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a
limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione
integrata degli inquinamenti;
b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione
degli impatti negativi dell'attivita' umana;
c) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche
ed ambientali.
4. Il Comune, nel definire gli standard di qualita' urbana ed
ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede:
a) a promuovere, attraverso apposite convenzioni, lo sviluppo di
attivita' private che siano rispondenti a requisiti di fruibilita'
collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare
l'offerta dei servizi assicurati alla generalita' dei cittadini
ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi;
b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli
interventi edilizi privati ed alle modalita' di sistemazione delle
relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione
sull'ambiente dell'agglomerato urbano.
5. Il Comune puo' stabilire forme di incentivazione volte a favorire
le attivita' e gli interventi privati di cui al comma 4, nonche' a
promuovere gli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio
o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e
gestione sia improntata a criteri di sostenibilita' ambientale.
CAPO A-II
Sistema insediativo storico
Art. A-7
Centri storici
1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica
formazione che hanno mantenuto la riconoscibilita' della loro
struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro
formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria,
spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai
centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante
interesse storico, nonche' le aree che ne costituiscono
l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.
2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico
del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed
integrata dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro
storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialita' di
qualificazione e sviluppo, nonche' gli eventuali fattori di abbandono
o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre
la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di
salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di
rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con
riguardo alla presenza di attivita' commerciali e artigianali e alla
tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
3. Nei centri storici:
a) e' vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed
edilizia, nonche' i manufatti anche isolati che costituiscono
testimonianza storica o culturale;
b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in
atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di
commercio di vicinato;
c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non
possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi
perche' destinati ad usi urbani o collettivi nonche' quelli di
pertinenza dei complessi insediativi storici.
4. Il PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in
ambiti puntualmente determinati, la possibilita' di attuare specifici
interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito
di tali previsioni, il PSC puo' inoltre individuare le parti del
tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici,
culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi
incongrui e del miglioramento della qualita' urbanistica ed edilizia.
5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC,
disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilita'
e qualita' ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e
allo sviluppo delle attivita' economiche e sociali; alla tutela e
valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio
edilizio.
6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a
strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di
riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.
Art. A-8
Insediamenti e infrastrutture storici
del territorio rurale
1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate
da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonche'
dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono
elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio,
quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze
piantumate; la viabilita' storica extraurbana; il sistema storico
delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura
centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le
piantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storico delle
partecipanze, delle universita' agrarie e delle bonifiche.
2. Il PTCP, in conformita' alle disposizioni del PTPR, contiene una
prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma 1 e
detta la disciplina generale per la loro tutela, nonche' le
condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP
provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree
d'interesse archeologico, nel rispetto delle competenze statali,
sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR.
3. Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i
sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la
relativa disciplina di tutela.
4. Il POC puo' prevedere interventi di valorizzazione e conservazione
degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.
Art. A-9
Edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale
1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico,
tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n.
490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi,
nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del
restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
2. Il Comune individua inoltre gli edifici di pregio
storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza,
specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di
recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalita' di
intervento ed i materiali utilizzabili, nonche' le destinazioni d'uso
compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il
contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita
dal RUE ai sensi dell'art. 29.
3. Il POC puo' determinare le unita' minime di intervento la cui
attuazione e' subordinata all'elaborazione di un progetto unitario,
da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso
un programma di interventi articolato in piu' fasi.
CAPO A-III
Territorio urbano
Art. A-10
Ambiti urbani consolidati
1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai
sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si
intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate
con continuita', che presentano un adeguato livello di qualita'
urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di
riqualificazione.
2. La pianificazione urbanistica comunale persegue, nei tessuti
urbani di cui al comma 1, il mantenimento e la qualificazione degli
attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il
miglioramento delle condizioni di salubrita' dell'ambiente urbano, la
qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti,
un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attivita'
economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la
qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di
recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonche'
attraverso il cambio della destinazione d'uso.
3. E' compito del PSC individuare il perimetro di tali ambiti,
indicarne le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale e
definire le politiche e gli obiettivi da perseguire a norma del comma
2. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono
disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2 dell'art. 29.
Art. A-11
Ambiti da riqualificare
1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio
urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione
territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualita'
ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una piu'
equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di
infrastrutture per la mobilita'; ovvero necessitano di politiche
integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e
di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano di
riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettivi di
qualita' e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i
livelli minimi di standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale
da assicurare nonche' la quota massima dei carichi insediativi che
potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di
riqualificazione.
3. Il POC, anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti
interessati di cui al comma 10 dell'art. 30, individua all'interno
degli ambiti ed in conformita' alle prescrizioni previste dal PSC,
gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio
arco temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per
ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli
indici edilizi, le modalita' di intervento, le dotazioni
territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto
infrastrutturale. Il POC, tenendo conto della fattibilita'
dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse
finanziarie pubbliche e private attivabili, puo' inoltre definire gli
ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.
4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA,
ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti
ed approvati ai sensi del Titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei
casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso
le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma
10 dell'art. 30.
Art. A-12
Ambiti per i nuovi insediamenti
1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti
del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di
nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da
individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri
edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti
dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono
caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di
attivita' sociali, culturali, commerciali e produttive con essa
compatibili.
2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione
unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e
l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la
contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi
connessi.
3. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono
essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il piano stabilisce per
ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti
ammissibili, relativa alla capacita' insediativa minima e massima per
le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le
prestazioni di qualita' urbana attese.
4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco
temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e
disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di
intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso
ammissibili, gli indici edilizi, le modalita' di intervento, le
dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto
infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC il Comune
puo' attivare le procedure di concertazione con i privati stabilite
dal comma 10 dell'art. 30.
Art. A-13
Ambiti specializzati per attivita' produttive
1. Per ambiti specializzati per attivita' produttive si intendono le
parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attivita'
economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono
altresi' contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi
collettivi residenziali.
2. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive sono distinti
in:
a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da
effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano piu'
Comuni;
b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati
impatti delle attivita' insediate o da insediare.
3. Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla
pianificazione urbanistica comunale.
4. La Provincia attraverso il PTCP provvede, d'intesa con i Comuni
interessati, ad individuare le aree produttive idonee ad essere
ampliate per assumere rilievo sovracomunale e ad individuare gli
ambiti piu' idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di
rilievo sovracomunale e ne stabilisce l'assetto infrastrutturale e le
caratteristiche urbanistiche e funzionali. Il PTCP in tali ipotesi
assume il valore e gli effetti del PSC.
5. I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle aree
limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro
qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di
infrastrutture o servizi.
6. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale,
manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti
tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal
RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.
7. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate
attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2
dell'art. 15. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o
riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata
anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero
attraverso la costituzione di consorzi o di societa' miste.
8. In coerenza con quanto previsto dal PRIT, gli strumenti di
pianificazione di cui al presente articolo possono promuovere la
realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i piu'
appropriati collegamenti delle aree produttive con la rete del
trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentivi urbanistici.
9. Gli accordi di cui all'art. 18 possono prevedere interventi di
ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico
dei complessi industriali esistenti e delle loro pertinenze
funzionali, ivi compresa la delocalizzazione dei medesimi. A tal
fine, i predetti accordi possono prevedere adeguati incentivi
urbanistici.
10. Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di
rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamento degli impianti,
delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla
collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini
amministrativi del Comune nel cui territorio e' localizzata l'area
produttiva. Gli accordi territoriali di cui al comma 7 stabiliscono
le modalita' di versamento e gestione degli oneri e ne programmano in
maniera unitaria l'utilizzo, assicurando il reperimento delle
eventuali ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle
dotazioni previste.
Art. A-14
Aree ecologicamente attrezzate
1. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive costituiscono
aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture,
servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente.
2. La Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla
base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali
delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo:
a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;
b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del terreno;
c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
d) al trattamento delle acque reflue;
e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo
efficace;
f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti
rilevanti;
g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle
merci.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998,
l'utilizzazione dei servizi presenti nelle aree produttive
ecologicamente attrezzate comporta l'esenzione, per gli impianti
produttivi ivi localizzati, delle autorizzazioni eventualmente
richieste nelle materie di cui al comma 2, secondo quanto definito
dall'atto di coordinamento tecnico.
4. Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i
caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.
5. Il Comune puo' individuare tra i nuovi ambiti per attivita'
produttive di rilievo comunale quelli da realizzare come aree
ecologicamente attrezzate. Per l'eventuale trasformazione delle aree
esistenti in aree ecologicamente attrezzate il Comune puo' stipulare
specifici accordi con le imprese interessate, diretti a determinare
le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle aree
medesime.
6. La Regione promuove la trasformazione delle aree produttive
esistenti in aree ecologicamente attrezzate attraverso l'erogazione
di contributi nell'ambito del programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente, ai sensi degli artt. 99 e 100 della L.R. n. 3
del 1999.
Art. A-15
Poli funzionali
1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad
elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in
ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione
morfologica unitaria, una o piu' funzioni strategiche o servizi ad
alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva,
ricreativa e della mobilita'. I poli funzionali sono inoltre
caratterizzati dalla forte attrattivita' di un numero elevato di
persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere
sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi
territoriali della mobilita' e conseguentemente sul sistema
ambientale e della qualita' urbana.
2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attivita', qualora
presentino i caratteri di cui al comma 1:
a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri
congressi;
b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con
grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del
commercio all'ingrosso;
c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del
commercio;
d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del
sistema ferroviario nazionale e regionale;
e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto;
f) i poli tecnologici, le universita' e i centri di ricerca
scientifica;
g) i parchi tematici o ricreativi;
h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli
ad elevata partecipazione di pubblico.
3. In coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema
territoriale regionale definiti dal PTR, la Provincia provvede con il
PTCP, d'intesa con i Comuni interessati:
a) alla ricognizione dei poli funzionali esistenti da consolidare,
ampliare e riqualificare;
b) alla programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando gli
ambiti idonei per la loro localizzazione e definendo per ciascuno di
essi: i bacini di utenza; la scala territoriale di interesse, gli
obiettivi di qualita' e le condizioni di sostenibilita' ambientale e
territoriale dei nuovi insediamenti.
4. Il PTCP puo' inoltre provvedere, d'intesa con i Comuni
interessati, alla definizione degli elementi di cui al comma 6,
assumendo il valore e gli effetti del PSC.
5. Nell'ambito delle previsioni del PTCP, l'attuazione dei nuovi poli
funzionali e degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti
sono definiti attraverso accordi territoriali di cui al comma 2
dell'art. 15. In assenza di accordi territoriali, la pianificazione
urbanistica comunale puo' dare attuazione direttamente alle
previsioni del PTCP relative ai soli poli funzionali esistenti.
6. Il PSC recepisce e da' attuazione a quanto disposto dal PTCP e
dall'accordo territoriale, provvedendo:
a) per i poli funzionali esistenti, ad individuare gli interventi di
trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed
edilizia, a fissare i livelli prestazionali da raggiungere per
garantire l'accessibilita' e per assicurare la compatibilita'
ambientale, individuando le opere di infrastrutturazione necessarie;
b) per i nuovi poli funzionali da localizzare nel territorio
comunale, ad individuare gli ambiti piu' idonei per l'intervento ed a
definirne le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione
funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e delle
dotazioni territoriali necessarie.
CAPO A-IV
Territorio comunale
Art. A-16
Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale
1. Il territorio rurale e' costituito dall'insieme del territorio non
urbanizzato e si caratterizza per la necessita' di integrare e
rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale,
ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a
garantire lo sviluppo di attivita' agricole sostenibili. Nel
territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i
seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile,
multifunzionale;
b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il
loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative
tecnicamente ed economicamente valide;
c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attivita'
agricole e il mantenimento di una comunita' rurale vitale, quale
presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia,
incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attivita'
complementari;
d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e
sociali della silvicoltura;
e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici,
geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e
le risorse naturali e ambientali;
f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio
rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio
ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
2. Il PTCP individua gli elementi e i sistemi da tutelare, recependo
e specificando le previsioni del PTPR, e opera, in coordinamento con
i piani e programmi del settore agricolo, una prima individuazione
degli ambiti del territorio rurale, secondo le disposizioni del
presente Capo.
3. Il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e
indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e
valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonche' le aree
piu' idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione
ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli
artt. A-20 e A-25 dell'Allegato.
4. Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi:
di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione
per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli
articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree di pertinenza;
di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE
disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non
connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto
dall'art. A-21 dell'Allegato.
Art. A-17
Aree di valore naturale e ambientale
1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del
territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una
speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.
2. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate e
disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di
valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione
sovraordinata.
3. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a dettare la
disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore
naturale e ambientale e delle eventuali fasce di tutela:
a) le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi
i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini;
c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
d) le golene antiche e recenti;
e) le aree umide.
4. Nelle aree di cui al comma 3 la pianificazione prevede:
a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle
caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie;
b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche;
c) la nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle
attivita' compatibili con la disciplina di tutela.
5. Il PTCP puo' inoltre individuare le aree con caratteristiche
morfologiche, pedologiche e climatiche non compatibili con
l'attivita' agricola ed adatte all'evoluzione di processi di
naturalizzazione.
6. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale
anche le aree naturali protette, costituite in particolare dai parchi
nazionali, dalle riserve naturali dello Stato e dalle aree protette
di rilievo internazionale e nazionale di cui alla Legge 6 dicembre
1991, n. 394, nonche' dai parchi e riserve naturali regionali
istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
7. Nelle aree naturali protette la disciplina in merito alla tutela e
valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni
ammissibili e' stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi
e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la
materia.
8. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dall'istituzione di
aree naturali protette, la Provincia puo' stabilire specifiche forme
di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli
strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15.
9. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attivita'
umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale:
a) il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e
infrastrutturali del territorio con le finalita' di tutela
dell'ambiente naturale e delle sue risorse;
b) il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro
ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di
valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle
trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
Art. A-18
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati
dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio
naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e
trasformazione del suolo.
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione
territoriale e urbanistica assicura:
a) la salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastorali
ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici presenti nel territorio;
b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del
relativo patrimonio di biodiversita', delle singole specie animali o
vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e
forestali;
c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli
equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
3. A tale scopo, negli ambiti di cui al presente articolo, il PTCP
individua quali trasformazioni e attivita' di utilizzazione del suolo
siano ammissibili, previa valutazione di sostenibilita'.
4. Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano
limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione
urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attivita'
integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di
servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per
l'agriturismo. Il PSC puo' individuare gli ambiti piu' idonei per lo
sviluppo delle attivita' integrative ed il RUE disciplina gli
interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente
il patrimonio edilizio esistente.
Art. A-19
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono
quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela
ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad
una attivita' di produzione di beni agro-alimentari ad alta
intensita' e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione
produttiva agricola e' favorita l'attivita' di aziende strutturate e
competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilita'
ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della
qualita' merceologica, della salubrita' e sicurezza alimentare dei
prodotti.
2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica,
persegue prioritariamente gli obiettivi:
a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi,
escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attivita'
non strettamente connesse con la produzione agricola;
b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende
agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare
dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo
agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni
inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative
dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.
3. Al fine di contemperare le esigenze di cui al comma 2, negli
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il RUE si attiene ai
seguenti principi:
a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione,
completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione
di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in
ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento
dell'attivita' agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o
dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della
normativa comunitaria;
c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale e' ammessa
in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove
esigenze abitative, connesse all'attivita' aziendale, non siano
soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente.
Art. A-20
Ambiti agricoli periurbani
1. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue
prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi,
nonche' la promozione di attivita' integrative del reddito agrario
dirette:
a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo
libero;
b) a contribuire al miglioramento della qualita' ambientale urbana,
attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art.
A-25 dell'Allegato, e di servizi ambientali.
2. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle
parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle
intercluse tra piu' aree urbanizzate, aventi una elevata contiguita'
insediativa.
3. Il PSC, sulla base delle indicazioni del PTCP, individua gli
ambiti agricoli periurbani e ne definisce obiettivi e prestazioni
attese e interventi ammessi. Le previsioni del PSC costituiscono
criteri di priorita' ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti
negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati
a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e
miglioramento dell'ambiente naturale.
4. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
disciplinati, di norma, dal RUE ed attuati attraverso intervento
diretto. Il POC puo' prevedere la realizzazione dei medesimi
interventi, anche attraverso la stipula di accordi con i privati
interessati, a norma dell'art. 18, qualora assumano rilevante
interesse per la comunita' locale.
Art. A-21
Interventi edilizi
non connessi all'attivita' agricola
1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente
il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di
nuove costruzioni e' ammessa soltanto qualora sia necessaria alla
conduzione del fondo, all'esercizio delle attivita' agricole e di
quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17,
A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato.
2. Il recupero degli edifici non piu' funzionali all'esercizio
dell'attivita' agricola e' disciplinato dal RUE, nel rispetto della
disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale di cui all'art. A-9 dell'Allegato. Il RUE si
conforma ai seguenti principi:
a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi
interventi di recupero a fini residenziali non connessi con
l'esercizio di attivita' agricola e per altri usi compatibili con la
tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella
abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino
compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici
stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli
interventi di riuso di cui alle lettere a) e b), la pianificazione
comunale, al fine del miglioramento della qualita' ambientale e
paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della
produttivita' delle aziende agricole, puo' prevedere interventi volti
al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la
demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di
diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente
individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il
Comune persegue prioritariamente il recupero degli edifici non piu'
funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola con le modalita'
indicate dalla presente lettera;
d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono
consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unita'
immobiliare;
e) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) e d) sono
subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e
di servizi, necessaria a garantire la sostenibilita' ambientale e
territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare
alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilita';
f) non e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed
ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi.
3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2
comporta per le unita' poderali agricole cui erano asserviti gli
edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove
edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa,
e' esclusa la possibilita' di realizzare nuovi edifici abitativi
connessi all'agricoltura;
b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da
quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali
all'esercizio dell'agricoltura e' comunque precluso per 10 anni dalla
trascrizione di cui al comma 4. Successivamente, tali interventi sono
subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di
sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione
dei sistemi di produzione agricola.
4. I limiti alla capacita' edificatoria delle unita' poderali
agricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e spese degli
interessati presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione
catastale degli edifici non piu' connessi all'agricoltura.
5. Il RUE puo' subordinare gli interventi di recupero e ampliamento
alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si
impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui
all'art. 3 della Legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o
in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera e)
del comma 2 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e
riqualificazione ambientale dell'area.
6. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni
del presente articolo e comunque fino al 31 dicembre 2000, e' ammesso
il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni
fisiche dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa,
che non presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si
provvede alla variazione nell'iscrizione catastale secondo la
normativa vigente.
CAPO A-V
Dotazioni territoriali
Art. A-22
Sistema delle dotazioni territoriali
1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente
Capo, e' costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi
attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualita'
urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.
2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali gli strumenti
urbanistici confermano la quota complessiva dell'attuale patrimonio
di aree pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla manutenzione,
ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture
esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di
diverse dotazioni territoriali.
3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del
territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle
eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle
parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di
qualita' urbana ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo
gli strumenti urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e
spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.
Art. A-23
Infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti
1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si
intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la
funzionalita' e la qualita' igienico-sanitaria degli insediamenti.
2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti:
a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione
dell'acqua;
b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di
canalizzazione delle acque meteoriche;
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi;
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione
dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e
telecomunicazioni;
f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le
fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i
parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.
3. La pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata
dotazione delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 per tutti gli
insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle
infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento
con la rete generale e alla potenzialita' complessiva della rete
stessa. L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla loro
capacita' di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi,
qualitativi e di efficienza funzionale.
4. Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti del territorio
comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che e'
necessario garantire.
5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree
piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti
tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano
necessarie.
6. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli
interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinata all'esistenza
ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata
dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti.
7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Comune si
attiene ai seguenti criteri:
a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato,
per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti
in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un
impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti
fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di
bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate
rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque
meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata
ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi
idrici recettori;
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla
qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso
efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in
funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi
idroesigenti;
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla
capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia
ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e
razionale sviluppo;
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di
comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione
dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed
economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela
degli aspetti paesaggistico ambientali;
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il
riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.
Art. A-24
Attrezzature e spazi collettivi
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo
della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e
collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale
riguardano in particolare:
a) l'istruzione;
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione
civile;
d) le attivita' culturali, associative e politiche;
e) il culto;
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione,
il tempo libero e le attivita' sportive;
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici
collettivi;
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23
dell'Allegato.
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione
comunale:
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni
abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei
commi 8 e 9;
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,
direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie
lorda di pavimento;
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.
4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o
ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e
spazi collettivi di cui al comma 3 per adeguarla alle specifiche
situazioni locali, in ragione: del ruolo del Comune rispetto al
sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza
dei servizi ivi localizzati; delle caratteristiche dimensionali del
Comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo
territorio.
5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi
e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto
destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini
amministrativi del comune, quali: le attrezzature sanitarie e
ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'
e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di
queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.
6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il
fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i
relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita'
sociale, articolati per bacini di utenza, in conformita' a quanto
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture
di interesse sovracomunale di cui al comma 5.
7. E' compito del POC:
a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC
avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2;
b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme
agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e
spazi collettivi ad essi connessi;
c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno
essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria
validita'.
8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:
a) della popolazione effettiva del Comune all'atto dell'elaborazione
del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che
gravita stabilmente sul Comune, per motivi di studio, lavoro, o
turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi
disponibili; nonche'
b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della
popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a
seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.
9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC tenendo
conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento
ai sensi dell'art. 16.
10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del 1978,
disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e'
sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente
articolo.
Art. A-25
Dotazioni ecologiche e ambientali
1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono
costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi
che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti, a migliorare la qualita' dell'ambiente urbano,
mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in
particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla
prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo
idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
elettromagnetico; al mantenimento della permeabilita' dei suoli e al
riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta
differenziata dei rifiuti.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica provvede, anche
recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla
determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e
dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonche'
alla individuazione delle aree piu' idonee per la loro
localizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi
di proprieta' privata che concorrono al raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1, attraverso la specifica modalita' di
sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune ai sensi
della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'Allegato.
4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e
ambientali, persegue le seguenti finalita':
a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalita'
della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento
della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei
alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro
riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un
miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di
connessione;
c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali,
ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in
atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti
urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi
piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di
spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo
dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una
razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione
delle attivita' rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero
dei recettori particolarmente sensibili.
Art. A-26
Concorso nella realizzazione
delle dotazioni territoriali
1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla
pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione
delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei
limiti previsti dai commi seguenti.
2. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento
o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi
l'ampliamento, la soprelevazione di un manufatto esistente ed il
mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un
aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la
loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni
territoriali, nella quantita' fissata dalla pianificazione
urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente
legge;
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio
degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti
tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di
adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico
insediativo;
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed
ambientali individuate dal piano;
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali,
attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui
all'art. 5 della Legge n. 10 del 1977.
3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 e' stabilito:
a) dal RUE per le trasformazioni da attuare con intervento diretto,
ai sensi del comma 3 dell'art. 29;
b) dal POC per i nuovi insediamenti e per gli interventi di
riqualificazione.
4. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere
a), b) e c) del comma 2, il Comune attraverso una apposita
convenzione puo', su loro richiesta, consentire ai soggetti
interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre
specifiche dotazioni territoriali alla cui realizzazione e
attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione
degli interventi. Cio' comporta lo scomputo dei contributi concessori
dovuti ai sensi della lettera d) del comma 2, secondo quanto disposto
dal RUE.
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2:
a) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente che non comportino aumento del carico urbanistico;
b) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del
territorio comunale che siano gia' dotate, in modo integrale e
tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni
territoriali definite ai sensi della presente legge.
6. Al fine di assicurare una piu' razionale localizzazione delle
dotazioni territoriali, il POC puo' stabilire motivatamente che gli
interessati debbano assolvere all'obbligo di cui al comma 1
attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori
del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree
sono individuate dallo stesso POC.
7. Il RUE puo' regolamentare i casi in cui, in luogo della cessione
delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, gli interventi di
trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento
delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree,
nelle seguenti ipotesi:
a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano gia' state
interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantita' minima
prevista dal comma 3 dell'art. A-24 ed il PSC valuti prioritario
procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni
esistenti;
b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilita' di cui al
comma 6 e gli interessati dimostrino l'impossibilita' di reperire la
predetta quantita' di aree su spazi idonei all'interno del comparto
oggetto dell'intervento;
c) nei casi in cui l'esiguita' della quota di aree da cedere non
consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali
necessarie.
8. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni
territoriali, il POC puo' prevedere la stipula di una convenzione con
i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facolta' del
Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.
9. Nei casi di cui al comma 7 il POC individua gli interventi che,
nell'arco temporale della propria validita', dovranno essere
realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni. Tali
interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il
miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici gia'
esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilita'.
10. Il RUE detta la disciplina generale circa il calcolo del valore
delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale della
cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del
comparto di intervento.
CAPO A-VI
Strumenti a supporto della pianificazione
Art. A-27
Strumenti cartografici
1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro conoscitivo
devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico
e digitale. Per queste finalita' devono essere rappresentati, alle
scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra
loro.
2. Per le rappresentazioni dovra' essere utilizzata la carta tecnica
regionale alla scala 1:5.000 di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 o
le carte derivate da essa, alle scale 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000.
Per le rappresentazioni in scala 1:2.000, ed eventuali scale
maggiori, potranno essere usate carte comunali o mappe catastali,
purche' aventi inquadramento geometrico congruente con i suddetti
dati regionali.
3. Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale
raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori
versioni digitali in formato vettoriale, purche' congruenti con i
dati raster dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno
essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in
sede di coordinamento e integrazione delle informazioni di cui
all'art. 17.
4. I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi ambientali e
territoriali, predisposti dagli enti o organismi che partecipano alla
conferenza di pianificazione di cui all'art. 14, sono rappresentati
su carta tecnica regionale o su carte da essa derivate, secondo
formati definiti dalla Regione nell'ambito del coordinamento delle
informazioni di cui all'art. 17.
5. La Regione, nel quadro della attuazione della presente legge,
procede all'aggiornamento complessivo della carta tecnica regionale,
in scala 1:5.000, promuovendo anche accordi con gli Enti locali.
6. La Regione definisce, nel quadro delle modalita' di coordinamento
delle informazioni relative al territorio ed alla pianificazione di
cui all'art. 17:
a) le modalita' per assicurare la congruenza di inquadramento delle
carte topografiche comunali con le mappe catastali e con la CTR;
b) le caratteristiche generali del PSC e del POC in formato digitale,
anche ai fini del monitoraggio e bilancio della pianificazione di cui
all'art. 51;
c) le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo
geografico, e in particolare: la georeferenziazione, il modello dati,
i formati, la documentazione e le regole di interscambio.