REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO IV                                                      
          DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                     
                 CAPO II                                                        
              Norme finali                                                      
          Art. 52                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate           
le seguenti disposizioni:                                                       
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24           
marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle funzioni                        
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di                  
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di                    
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,                
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre              
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di             
espropriazioni per pubblica utilita'";                                          
b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante                
"Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in              
materia urbanistica - Norme in materia ambientale";                             
c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10, recante "Interpretazione autentica di              
disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme            
provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e                      
modificative delle Leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo              
1975, n. 18";                                                                   
d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante "Programmi pluriennali di                
attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla Legge 28 gennaio             
1977, n. 10";                                                                   
e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante "Modifica alla L.R. 24 marzo             
1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per                
occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilita'";                     
f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante "Norme sul riordino                     
istituzionale";                                                                 
g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante "Interpretazione autentica             
dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla L.R.           
29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma della medesima               
legge nonche' dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma della L.R. 27            
febbraio 1984, n. 6";                                                           
h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante "Primi adempimenti regionali in           
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Sanzioni,             
recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli           
29 e 37 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47".                                   
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate           
le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli                  
articoli 41 e 42:                                                               
a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante "Disposizioni in materia di            
programmazione e pianificazione territoriale";                                  
b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante "Promozione della                      
strumentazione urbanistica generale comunale, di Piani regolatori               
sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni                  
culturali e ambientali";                                                        
c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante "Procedimento di                       
approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino                    
modifiche alla cartografia del Piano territoriale paesistico                    
regionale".                                                                     
3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate             
le seguenti disposizioni:                                                       
a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela ed uso del                      
territorio", ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54;                  
b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante "Norme per l'acceleramento                
delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonche' norme              
modificative ed integrative delle Leggi regionali 31 gennaio 1975, n.           
12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n.              
13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n.             
7", ad eccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5           
dell'art. 55 e dell'art. 60;                                                    
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante "Disposizioni integrative in            
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche",            
ad eccezione degli artt. 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;                
d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante "Norme in materia di                     
programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della               
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla                    
legislazione urbanistica ed edilizia", ad eccezione del comma 2                 
dell'art. 10 e degli artt. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.                     
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine             
soppresse:                                                                      
a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28, recante              
"Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in              
Emilia-Romagna", le seguenti parole: "che vi provvede sentito il                
parere della prima Sezione del Comitato consultivo regionale di cui             
alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in              
materia di urbanistica";                                                        
b) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante             
"Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti                 
parole: "sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione, e";              
c) al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante             
"Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti                 
parole: "sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione.";                
d) al comma 2, lettera a), punto 2 dell'art. 4 della L.R. 12 aprile             
1995, n. 33, recante "Delimitazione territoriale dell'area                      
metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni", le seguenti               
parole: ", approvando gli strumenti stessi".                                    
ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE                                       
CAPO A-I                                                                        
Contenuti strategici                                                            
          Art. A-1                                                              
     Sistema ambientale                                                         
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e                  
paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato                    
dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi                      
insediativi e socio-economici. A tale scopo le previsioni dei piani,            
relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano           
ai criteri di sostenibilita' ambientale e territoriale di cui                   
all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro               
probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.                       
2. Il PTCP, specificando le previsioni del PTR e del PTPR, definisce            
il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonche' il loro               
grado di riproducibilita' e vulnerabilita'.                                     
3. Il PTCP definisce inoltre le condizioni di sostenibilita' degli              
insediamenti rispetto alla quantita' e qualita' delle acque                     
superficiali e sotterranee, alla criticita' idraulica ed                        
idrogeologica del territorio, all'approvvigionamento idrico ed alla             
capacita' di smaltimento dei reflui. Il piano prevede altresi'                  
indirizzi e direttive per la realizzazione di dotazioni ecologiche ed           
ambientali negli ambiti urbani e periurbani, di reti ecologiche e di            
spazi di rigenerazione e compensazione ambientale.                              
4. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la                        
vulnerabilita' delle risorse naturali presenti sul territorio                   
comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando            
gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da                    
realizzare, in conformita' alle previsioni del PTCP.                            
          Art. A-2                                                              
Pianificazione degli ambiti                                                     
interessati dai rischi naturali                                                 
1. Il PTCP individua, in coerenza con le previsioni dei Piani di                
bacino, gli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni di                   
dissesto idrogeologico, di instabilita' geologica potenziale e di               
pericolosita' idraulica o da valanghe.                                          
2. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le           
azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli                
insediamenti esistenti. Negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi             
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e sono             
vietate le nuove costruzioni e il cambio di destinazione d'uso che              
aumentino l'esposizione al rischio.                                             
3. Il PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generale degli               
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone                 
sottoposte a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri                     
urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della            
L.R. n. 3 del 1999.                                                             
4. Nei territori regionali individuati come zone sismiche, ai sensi             
dell'art. 145 della L.R. n. 3 del 1999, gli strumenti di                        
pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione             
ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di            
pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione.                                   
          Art. A-3                                                              
Pianificazione degli interventi                                                 
per la sicurezza del territorio                                                 
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
accertano la compatibilita' degli interventi programmati con la                 
sicurezza idraulica del territorio e la loro conformita' ai piani e             
programmi della protezione civile.                                              
2. L'Amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di                
pianificazione, acquisisce dai soggetti preposti alla cura degli                
interessi pubblici di cui al comma 1 i dati e le informazioni in loro           
possesso necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le                
valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione            
prospettate dal documento preliminare.                                          
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
subordinano, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla             
realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso                
delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.             
4. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 3                 
possono essere promossi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15,             
con la partecipazione dei soggetti titolari delle funzioni pubbliche            
coinvolte.                                                                      
          Art. A-4                                                              
Sistema insediativo                                                             
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
individuano il sistema insediativo:                                             
a) per definirne l'assetto fisico e funzionale, con riguardo alle               
diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' di sviluppo                 
previste;                                                                       
b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendo una                 
razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e                
delle diverse attivita'.                                                        
2. Il PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui             
si renda opportuno sviluppare forme di coordinamento degli strumenti            
di pianificazione e programmazione comunali e politiche di                      
integrazione funzionale.                                                        
3. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati            
da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi             
assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle                    
direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il                    
dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con                   
riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.                   
          Art. A-5                                                              
Sistema delle infrastrutture per la mobilita'                                   
1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e' costituito               
dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilita'             
delle persone e delle merci.                                                    
2. Gli strumenti generali di pianificazione territoriale e                      
urbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema            
delle infrastrutture per la mobilita', raccordandosi con la                     
pianificazione di settore prevista dalla legislazione nazionale e               
regionale in materia. Essi provvedono in particolare:                           
a) a definire la dotazione ed i requisiti delle infrastrutture della            
mobilita' necessarie per realizzare gli standard di qualita' urbana             
ed ecologico ambientale;                                                        
b) ad individuare gli ambiti piu' idonei per la localizzazione di               
tali opere, per assicurarne la sostenibilita' ambientale e                      
paesaggistica e la funzionalita' rispetto al sistema insediativo.               
3. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui alla L.R. 2                 
ottobre 1998, n. 30, individuano il sistema della mobilita' di                  
interesse regionale e stabiliscono i criteri e i requisiti                      
prestazionali delle reti di infrastrutture e dei servizi relativi               
alla mobilita'.                                                                 
4. La Provincia attraverso il PTCP definisce la dotazione di                    
infrastrutture per la mobilita' di carattere sovracomunale, ed                  
individua i corridoi destinati al potenziamento e alla                          
razionalizzazione dei sistemi per la mobilita' esistenti e quelli da            
destinare alle nuove infrastrutture. I Piani di bacino provinciali              
provvedono alla programmazione del sistema di trasporto pubblico                
integrato e coordinato, in rapporto ai modi e ai fabbisogni di                  
mobilita'. Il PTCP, qualora provveda d'intesa con i Comuni                      
interessati alla definizione degli elementi di cui al comma 5, assume           
il valore e gli effetti del PSC.                                                
5. Il Comune col PSC recepisce le previsioni della pianificazione e             
programmazione sovraordinata e provvede alla definizione:                       
a) della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilita' di                
maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in            
sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di                          
interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse                
modalita' di trasporto urbano o extraurbano;                                    
b) del sistema della mobilita' ciclabile e pedonale;                            
c) delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in                 
termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di                  
capacita' di carico, per garantire i livelli di funzionalita',                  
accessibilita' e fruibilita' del sistema insediativo che                        
costituiscono gli obiettivi di qualita' urbana ed ecologico                     
ambientale, definiti ai sensi dell'art. A-6 dell'Allegato.                      
6. Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto             
delle infrastrutture della mobilita', nell'osservanza della                     
disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradale sono individuate al           
fine di salvaguardare gli spazi da destinare alla realizzazione di              
nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, aree             
di sosta funzionali alla sicurezza ed alla funzionalita' delle                  
infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili. Ai fini                          
dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro                
abitato e' definito in sede di formazione del PSC, come perimetro               
continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree                 
effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.                 
7. Il PSC puo' inoltre indicare le infrastrutture che necessitano               
della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree            
di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o                   
manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al             
fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle                      
infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.                      
          Art. A-6                                                              
Standard di qualita' urbana                                                     
ed ecologico-ambientale                                                         
1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio e           
nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla legislazione nazionale            
in materia, la pianificazione territoriale e urbanistica generale               
definisce gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale che           
si intendono perseguire.                                                        
2. Per standard di qualita' urbana si intende il livello quantitativo           
e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione             
degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi,           
idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in           
particolare:                                                                    
a) alla tipologia e alla quantita' di tali dotazioni;                           
b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di                       
accessibilita', di piena fruibilita' e sicurezza per tutti i                    
cittadini di ogni eta' e condizione, anche ai sensi della L.R. 28               
dicembre 1999, n. 40, di equilibrata e razionale distribuzione nel              
territorio, di funzionalita' e adeguatezza tecnologica, di                      
semplicita' ed economicita' di gestione.                                        
3. Per standard di qualita' ecologico ambientale si intende il grado            
di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente              
naturale e di miglioramento della salubrita' dell'ambiente urbano. Lo           
standard attiene:                                                               
a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a                
limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione           
integrata degli inquinamenti;                                                   
b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione            
degli impatti negativi dell'attivita' umana;                                    
c) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche           
ed ambientali.                                                                  
4. Il Comune, nel definire gli standard di qualita' urbana ed                   
ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede:            
a) a promuovere, attraverso apposite convenzioni, lo sviluppo di                
attivita' private che siano rispondenti a requisiti di fruibilita'              
collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare              
l'offerta dei servizi assicurati alla generalita' dei cittadini                 
ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi;                     
b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli              
interventi edilizi privati ed alle modalita' di sistemazione delle              
relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione                    
sull'ambiente dell'agglomerato urbano.                                          
5. Il Comune puo' stabilire forme di incentivazione volte a favorire            
le attivita' e gli interventi privati di cui al comma 4, nonche' a              
promuovere gli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio           
o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e              
gestione sia improntata a criteri di sostenibilita' ambientale.                 
CAPO A-II                                                                       
Sistema insediativo storico                                                     
          Art. A-7                                                              
Centri storici                                                                  
1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica                    
formazione che hanno mantenuto la riconoscibilita' della loro                   
struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro           
formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria,           
spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai                 
centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante                
interesse storico, nonche' le aree che ne costituiscono                         
l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.                              
2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico              
del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed                  
integrata dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro               
storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialita' di             
qualificazione e sviluppo, nonche' gli eventuali fattori di abbandono           
o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre            
la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di                     
salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di           
rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con                 
riguardo alla presenza di attivita' commerciali e artigianali e alla            
tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.                        
3. Nei centri storici:                                                          
a) e' vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed           
edilizia, nonche' i manufatti anche isolati che costituiscono                   
testimonianza storica o culturale;                                              
b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in              
atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di                   
commercio di vicinato;                                                          
c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non                 
possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi              
perche' destinati ad usi urbani o collettivi nonche' quelli di                  
pertinenza dei complessi insediativi storici.                                   
4. Il PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in                 
ambiti puntualmente determinati, la possibilita' di attuare specifici           
interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito             
di tali previsioni, il PSC puo' inoltre individuare le parti del                
tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici,              
culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi              
incongrui e del miglioramento della qualita' urbanistica ed edilizia.           
5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC,                    
disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilita'           
e qualita' ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e           
allo sviluppo delle attivita' economiche e sociali; alla tutela e               
valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio                    
edilizio.                                                                       
6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a           
strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di                         
riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.                        
          Art. A-8                                                              
Insediamenti e infrastrutture storici                                           
del territorio rurale                                                           
1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale              
sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate             
da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonche'              
dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono             
elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio,              
quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze                   
piantumate; la viabilita' storica extraurbana; il sistema storico               
delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura                     
centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le                    
piantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storico delle                
partecipanze, delle universita' agrarie e delle bonifiche.                      
2. Il PTCP, in conformita' alle disposizioni del PTPR, contiene una             
prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma 1 e           
detta la disciplina generale per la loro tutela, nonche' le                     
condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP               
provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree           
d'interesse archeologico, nel rispetto delle competenze statali,                
sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR.                             
3. Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i                  
sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la           
relativa disciplina di tutela.                                                  
4. Il POC puo' prevedere interventi di valorizzazione e conservazione           
degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.                           
          Art. A-9                                                              
Edifici di valore storico-architettonico,                                       
culturale e testimoniale                                                        
1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico,            
tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n.            
490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi,              
nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del                   
restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.                 
2. Il Comune individua inoltre gli edifici di pregio                            
storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza,           
specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di              
recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalita' di                  
intervento ed i materiali utilizzabili, nonche' le destinazioni d'uso           
compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il              
contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita            
dal RUE ai sensi dell'art. 29.                                                  
3. Il POC puo' determinare le unita' minime di intervento la cui                
attuazione e' subordinata all'elaborazione di un progetto unitario,             
da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso           
un programma di interventi articolato in piu' fasi.                             
CAPO A-III                                                                      
Territorio urbano                                                               
          Art. A-10                                                             
Ambiti urbani consolidati                                                       
1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai                
sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si                
intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate           
con continuita', che presentano un adeguato livello di qualita'                 
urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di                        
riqualificazione.                                                               
2. La pianificazione urbanistica comunale persegue, nei tessuti                 
urbani di cui al comma 1, il mantenimento e la qualificazione degli             
attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il                  
miglioramento delle condizioni di salubrita' dell'ambiente urbano, la           
qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti,                  
un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attivita'            
economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la                 
qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di                 
recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonche'                 
attraverso il cambio della destinazione d'uso.                                  
3. E' compito del PSC individuare il perimetro di tali ambiti,                  
indicarne le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale e           
definire le politiche e gli obiettivi da perseguire a norma del comma           
2. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono                     
disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2 dell'art. 29.                         
          Art. A-11                                                             
Ambiti da riqualificare                                                         
1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio                
urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione                    
territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualita'                   
ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una piu'                     
equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di            
infrastrutture per la mobilita'; ovvero necessitano di politiche                
integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e             
di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.           
2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano di                          
riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettivi di                
qualita' e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i                
livelli minimi di standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale           
da assicurare nonche' la quota massima dei carichi insediativi che              
potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di                       
riqualificazione.                                                               
3. Il POC, anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti            
interessati di cui al comma 10 dell'art. 30, individua all'interno              
degli ambiti ed in conformita' alle prescrizioni previste dal PSC,              
gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio               
arco temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per             
ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli              
indici edilizi, le modalita' di intervento, le dotazioni                        
territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto                        
infrastrutturale. Il POC, tenendo conto della fattibilita'                      
dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse            
finanziarie pubbliche e private attivabili, puo' inoltre definire gli           
ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.                                
4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA,            
ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti            
ed approvati ai sensi del Titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei               
casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso           
le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma            
10 dell'art. 30.                                                                
          Art. A-12                                                             
Ambiti per i nuovi insediamenti                                                 
1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti              
del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di           
nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da                    
individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri                    
edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti                    
dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono               
caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di                  
attivita' sociali, culturali, commerciali e produttive con essa                 
compatibili.                                                                    
2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione                
unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e                   
l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la                   
contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi                  
connessi.                                                                       
3. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono              
essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il piano stabilisce per             
ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti                    
ammissibili, relativa alla capacita' insediativa minima e massima per           
le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le            
prestazioni di qualita' urbana attese.                                          
4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco           
temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e                  
disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di                
intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso               
ammissibili, gli indici edilizi, le modalita' di intervento, le                 
dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto              
infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC il Comune            
puo' attivare le procedure di concertazione con i privati stabilite             
dal comma 10 dell'art. 30.                                                      
          Art. A-13                                                             
Ambiti specializzati per attivita' produttive                                   
1. Per ambiti specializzati per attivita' produttive si intendono le            
parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attivita'           
economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono                 
altresi' contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi             
collettivi residenziali.                                                        
2. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive sono distinti              
in:                                                                             
a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da                  
effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano piu'                
Comuni;                                                                         
b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati              
impatti delle attivita' insediate o da insediare.                               
3. Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla                         
pianificazione urbanistica comunale.                                            
4. La Provincia attraverso il PTCP provvede, d'intesa con i Comuni              
interessati, ad individuare le aree produttive idonee ad essere                 
ampliate per assumere rilievo sovracomunale e ad individuare gli                
ambiti piu' idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di           
rilievo sovracomunale e ne stabilisce l'assetto infrastrutturale e le           
caratteristiche urbanistiche e funzionali. Il PTCP in tali ipotesi              
assume il valore e gli effetti del PSC.                                         
5. I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle aree            
limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro             
qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di            
infrastrutture o servizi.                                                       
6. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale,                   
manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti            
tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal              
RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.                               
7. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate                     
attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2                  
dell'art. 15. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o                  
riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata            
anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero            
attraverso la costituzione di consorzi o di societa' miste.                     
8. In coerenza con quanto previsto dal PRIT, gli strumenti di                   
pianificazione di cui al presente articolo possono promuovere la                
realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i piu'                      
appropriati collegamenti delle aree produttive con la rete del                  
trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentivi urbanistici.           
9. Gli accordi di cui all'art. 18 possono prevedere interventi di               
ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico             
dei complessi industriali esistenti e delle loro pertinenze                     
funzionali, ivi compresa la delocalizzazione dei medesimi. A tal                
fine, i predetti accordi possono prevedere adeguati incentivi                   
urbanistici.                                                                    
10. Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di                
rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamento degli impianti,           
delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla           
collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini                         
amministrativi del Comune nel cui territorio e' localizzata l'area              
produttiva. Gli accordi territoriali di cui al comma 7 stabiliscono             
le modalita' di versamento e gestione degli oneri e ne programmano in           
maniera unitaria l'utilizzo, assicurando il reperimento delle                   
eventuali ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle               
dotazioni previste.                                                             
          Art. A-14                                                             
Aree ecologicamente attrezzate                                                  
1. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive costituiscono              
aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture,            
servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della              
sicurezza e dell'ambiente.                                                      
2. La Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla              
base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali            
delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo:                          
a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;                               
b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,                    
dell'acqua e del terreno;                                                       
c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;                                     
d) al trattamento delle acque reflue;                                           
e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo                   
efficace;                                                                       
f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti               
rilevanti;                                                                      
g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle               
merci.                                                                          
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998,                  
l'utilizzazione dei servizi presenti nelle aree produttive                      
ecologicamente attrezzate comporta l'esenzione, per gli impianti                
produttivi ivi localizzati, delle autorizzazioni eventualmente                  
richieste nelle materie di cui al comma 2, secondo quanto definito              
dall'atto di coordinamento tecnico.                                             
4. Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i                 
caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.                          
5. Il Comune puo' individuare tra i nuovi ambiti per attivita'                  
produttive di rilievo comunale quelli da realizzare come aree                   
ecologicamente attrezzate. Per l'eventuale trasformazione delle aree            
esistenti in aree ecologicamente attrezzate il Comune puo' stipulare            
specifici accordi con le imprese interessate, diretti a determinare             
le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle aree              
medesime.                                                                       
6. La Regione promuove la trasformazione delle aree produttive                  
esistenti in aree ecologicamente attrezzate attraverso l'erogazione             
di contributi nell'ambito del programma triennale regionale per la              
tutela dell'ambiente, ai sensi degli artt. 99 e 100 della L.R. n. 3             
del 1999.                                                                       
          Art. A-15                                                             
Poli funzionali                                                                 
1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad              
elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in            
ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione                 
morfologica unitaria, una o piu' funzioni strategiche o servizi ad              
alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva,              
ricreativa e della mobilita'. I poli funzionali sono inoltre                    
caratterizzati dalla forte attrattivita' di un numero elevato di                
persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere                         
sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi                  
territoriali della mobilita' e conseguentemente sul sistema                     
ambientale e della qualita' urbana.                                             
2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attivita', qualora           
presentino i caratteri di cui al comma 1:                                       
a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri                  
congressi;                                                                      
b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con              
grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del                 
commercio all'ingrosso;                                                         
c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del                  
commercio;                                                                      
d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del              
sistema ferroviario nazionale e regionale;                                      
e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto;               
f) i poli tecnologici, le universita' e i centri di ricerca                     
scientifica;                                                                    
g) i parchi tematici o ricreativi;                                              
h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli             
ad elevata partecipazione di pubblico.                                          
3. In coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema             
territoriale regionale definiti dal PTR, la Provincia provvede con il           
PTCP, d'intesa con i Comuni interessati:                                        
a) alla ricognizione dei poli funzionali esistenti da consolidare,              
ampliare e riqualificare;                                                       
b) alla programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando gli              
ambiti idonei per la loro localizzazione e definendo per ciascuno di            
essi: i bacini di utenza; la scala territoriale di interesse, gli               
obiettivi di qualita' e le condizioni di sostenibilita' ambientale e            
territoriale dei nuovi insediamenti.                                            
4. Il PTCP puo' inoltre provvedere, d'intesa con i Comuni                       
interessati, alla definizione degli elementi di cui al comma 6,                 
assumendo il valore e gli effetti del PSC.                                      
5. Nell'ambito delle previsioni del PTCP, l'attuazione dei nuovi poli           
funzionali e degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti             
sono definiti attraverso accordi territoriali di cui al comma 2                 
dell'art. 15. In assenza di accordi territoriali, la pianificazione             
urbanistica comunale puo' dare attuazione direttamente alle                     
previsioni del PTCP relative ai soli poli funzionali esistenti.                 
6. Il PSC recepisce e da' attuazione a quanto disposto dal PTCP e               
dall'accordo territoriale, provvedendo:                                         
a) per i poli funzionali esistenti, ad individuare gli interventi di            
trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed                   
edilizia, a fissare i livelli prestazionali da raggiungere per                  
garantire l'accessibilita' e per assicurare la compatibilita'                   
ambientale, individuando le opere di infrastrutturazione necessarie;            
b) per i nuovi poli funzionali da localizzare nel territorio                    
comunale, ad individuare gli ambiti piu' idonei per l'intervento ed a           
definirne le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione                    
funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e delle            
dotazioni territoriali necessarie.                                              
CAPO A-IV                                                                       
Territorio comunale                                                             
          Art. A-16                                                             
Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale                            
1. Il territorio rurale e' costituito dall'insieme del territorio non           
urbanizzato e si caratterizza per la necessita' di integrare e                  
rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale,            
ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a                 
garantire lo sviluppo di attivita' agricole sostenibili. Nel                    
territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i                   
seguenti obiettivi:                                                             
a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile,                       
multifunzionale;                                                                
b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il             
loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative                  
tecnicamente ed economicamente valide;                                          
c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attivita'             
agricole e il mantenimento di una comunita' rurale vitale, quale                
presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia,                 
incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attivita'                    
complementari;                                                                  
d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e                  
sociali della silvicoltura;                                                     
e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici,                
geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e            
le risorse naturali e ambientali;                                               
f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio                 
rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;             
g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio                  
ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.           
2. Il PTCP individua gli elementi e i sistemi da tutelare, recependo            
e specificando le previsioni del PTPR, e opera, in coordinamento con            
i piani e programmi del settore agricolo, una prima individuazione              
degli ambiti del territorio rurale, secondo le disposizioni del                 
presente Capo.                                                                  
3. Il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e              
indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e                    
valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonche' le aree            
piu' idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione                    
ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli              
artt. A-20 e A-25 dell'Allegato.                                                
4. Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi:            
di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione            
per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli                 
articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree di pertinenza;           
di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE                  
disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non                  
connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto                  
dall'art. A-21 dell'Allegato.                                                   
          Art. A-17                                                             
Aree di valore naturale e ambientale                                            
1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del            
territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una           
speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.           
2. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate e                   
disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di                 
valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione             
sovraordinata.                                                                  
3. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a dettare la              
disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore             
naturale e ambientale e delle eventuali fasce di tutela:                        
a) le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi           
i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;                       
b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini;                               
c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;                        
d) le golene antiche e recenti;                                                 
e) le aree umide.                                                               
4. Nelle aree di cui al comma 3 la pianificazione prevede:                      
a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle            
caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie;               
b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche;                                
c) la nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle            
attivita' compatibili con la disciplina di tutela.                              
5. Il PTCP puo' inoltre individuare le aree con caratteristiche                 
morfologiche, pedologiche e climatiche non compatibili con                      
l'attivita' agricola ed adatte all'evoluzione di processi di                    
naturalizzazione.                                                               
6. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale           
anche le aree naturali protette, costituite in particolare dai parchi           
nazionali, dalle riserve naturali dello Stato e dalle aree protette             
di rilievo internazionale e nazionale di cui alla Legge 6 dicembre              
1991, n. 394, nonche' dai parchi e riserve naturali regionali                   
istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.                             
7. Nelle aree naturali protette la disciplina in merito alla tutela e           
valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni             
ammissibili e' stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi           
e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la                   
materia.                                                                        
8. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dall'istituzione di           
aree naturali protette, la Provincia puo' stabilire specifiche forme            
di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli                    
strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15.                       
9. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attivita'               
umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale:                 
a) il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e                     
infrastrutturali del territorio con le finalita' di tutela                      
dell'ambiente naturale e delle sue risorse;                                     
b) il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro                    
ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e                 
idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di                
valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle                    
trasformazioni insediative ed infrastrutturali.                                 
          Art. A-18                                                             
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico                                        
1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati             
dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio              
naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e                       
trasformazione del suolo.                                                       
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione             
territoriale e urbanistica assicura:                                            
a) la salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastorali                         
ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici,            
storici e architettonici presenti nel territorio;                               
b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del              
relativo patrimonio di biodiversita', delle singole specie animali o            
vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e                 
forestali;                                                                      
c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli                
equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.                
3. A tale scopo, negli ambiti di cui al presente articolo, il PTCP              
individua quali trasformazioni e attivita' di utilizzazione del suolo           
siano ammissibili, previa valutazione di sostenibilita'.                        
4. Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano            
limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione             
urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attivita'                    
integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di           
servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per                       
l'agriturismo. Il PSC puo' individuare gli ambiti piu' idonei per lo            
sviluppo delle attivita' integrative ed il RUE disciplina gli                   
interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente            
il patrimonio edilizio esistente.                                               
          Art. A-19                                                             
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola                                    
1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono                
quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela               
ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad             
una attivita' di produzione di beni agro-alimentari ad alta                     
intensita' e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione                     
produttiva agricola e' favorita l'attivita' di aziende strutturate e            
competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilita'                
ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della                  
qualita' merceologica, della salubrita' e sicurezza alimentare dei              
prodotti.                                                                       
2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica,                 
persegue prioritariamente gli obiettivi:                                        
a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi,           
escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attivita'           
non strettamente connesse con la produzione agricola;                           
b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende             
agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare                    
dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo             
agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni                    
inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative           
dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.                      
3. Al fine di contemperare le esigenze di cui al comma 2, negli                 
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il RUE si attiene ai               
seguenti principi:                                                              
a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione,                   
completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;                  
b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione            
di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in            
ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento                
dell'attivita' agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o           
dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della                 
normativa comunitaria;                                                          
c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale e' ammessa             
in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove              
esigenze abitative, connesse all'attivita' aziendale, non siano                 
soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio                
esistente.                                                                      
          Art. A-20                                                             
Ambiti agricoli periurbani                                                      
1. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue                 
prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi,           
nonche' la promozione di attivita' integrative del reddito agrario              
dirette:                                                                        
a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo               
libero;                                                                         
b) a contribuire al miglioramento della qualita' ambientale urbana,             
attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art.            
A-25 dell'Allegato, e di servizi ambientali.                                    
2. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle               
parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle                
intercluse tra piu' aree urbanizzate, aventi una elevata contiguita'            
insediativa.                                                                    
3. Il PSC, sulla base delle indicazioni del PTCP, individua gli                 
ambiti agricoli periurbani e ne definisce obiettivi e prestazioni               
attese e interventi ammessi. Le previsioni del PSC costituiscono                
criteri di priorita' ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti            
negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati            
a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e                        
miglioramento dell'ambiente naturale.                                           
4. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono                  
disciplinati, di norma, dal RUE ed attuati attraverso intervento                
diretto. Il POC puo' prevedere la realizzazione dei medesimi                    
interventi, anche attraverso la stipula di accordi con i privati                
interessati, a norma dell'art. 18, qualora assumano rilevante                   
interesse per la comunita' locale.                                              
          Art. A-21                                                             
Interventi edilizi                                                              
non connessi all'attivita' agricola                                             
1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente            
il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di              
nuove costruzioni e' ammessa soltanto qualora sia necessaria alla               
conduzione del fondo, all'esercizio delle attivita' agricole e di               
quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17,                
A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato.                                                
2. Il recupero degli edifici non piu' funzionali all'esercizio                  
dell'attivita' agricola e' disciplinato dal RUE, nel rispetto della             
disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico,              
culturale e testimoniale di cui all'art. A-9 dell'Allegato. Il RUE si           
conforma ai seguenti principi:                                                  
a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi               
interventi di recupero a fini residenziali non connessi con                     
l'esercizio di attivita' agricola e per altri usi compatibili con la            
tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;                           
b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella                    
abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino                  
compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici            
stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;                   
c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli           
interventi di riuso di cui alle lettere a) e b), la pianificazione              
comunale, al fine del miglioramento della qualita' ambientale e                 
paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della                      
produttivita' delle aziende agricole, puo' prevedere interventi volti           
al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la            
demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di              
diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente             
individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il              
Comune persegue prioritariamente il recupero degli edifici non piu'             
funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola con le modalita'               
indicate dalla presente lettera;                                                
d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono               
consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unita'             
immobiliare;                                                                    
e) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) e d) sono           
subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e            
di servizi, necessaria a garantire la sostenibilita' ambientale e               
territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare               
alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilita';                    
f) non e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed               
ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi.                          
3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2                  
comporta per le unita' poderali agricole cui erano asserviti gli                
edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove             
edificazioni, anche a seguito di frazionamento:                                 
a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa,           
e' esclusa la possibilita' di realizzare nuovi edifici abitativi                
connessi all'agricoltura;                                                       
b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da           
quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali                
all'esercizio dell'agricoltura e' comunque precluso per 10 anni dalla           
trascrizione di cui al comma 4. Successivamente, tali interventi sono           
subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di                 
sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione              
dei sistemi di produzione agricola.                                             
4. I limiti alla capacita' edificatoria delle unita' poderali                   
agricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e spese degli            
interessati presso la competente conservatoria dei registri                     
immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione                
catastale degli edifici non piu' connessi all'agricoltura.                      
5. Il RUE puo' subordinare gli interventi di recupero e ampliamento             
alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si                 
impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui           
all'art. 3 della Legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o            
in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera e)              
del comma 2 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e                     
riqualificazione ambientale dell'area.                                          
6. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni           
del presente articolo e comunque fino al 31 dicembre 2000, e' ammesso           
il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni                
fisiche dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa,           
che non presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si                
provvede alla variazione nell'iscrizione catastale secondo la                   
normativa vigente.                                                              
CAPO A-V                                                                        
Dotazioni territoriali                                                          
          Art. A-22                                                             
Sistema delle dotazioni territoriali                                            
1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente           
Capo, e' costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi                  
attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualita'                 
urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.                   
2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali gli strumenti           
urbanistici confermano la quota complessiva dell'attuale patrimonio             
di aree pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla manutenzione,           
ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture                    
esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di             
diverse dotazioni territoriali.                                                 
3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del                
territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle             
eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle               
parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di            
qualita' urbana ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo             
gli strumenti urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e             
spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.              
          Art. A-23                                                             
Infrastrutture per l'urbanizzazione                                             
degli insediamenti                                                              
1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si                
intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la                 
funzionalita' e la qualita' igienico-sanitaria degli insediamenti.              
2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli                  
insediamenti:                                                                   
a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione             
dell'acqua;                                                                     
b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di                   
canalizzazione delle acque meteoriche;                                          
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei                
rifiuti solidi;                                                                 
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione           
dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;                     
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e                     
telecomunicazioni;                                                              
f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le           
fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i                 
parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.                      
3. La pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata                 
dotazione delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 per tutti gli              
insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle                
infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento            
con la rete generale e alla potenzialita' complessiva della rete                
stessa. L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla loro             
capacita' di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi,                  
qualitativi e di efficienza funzionale.                                         
4. Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti del territorio                
comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per                        
l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che e'            
necessario garantire.                                                           
5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree           
piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti                     
tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione              
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano           
necessarie.                                                                     
6. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli                
interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinata all'esistenza           
ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata           
dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli                       
insediamenti.                                                                   
7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Comune si             
attiene ai seguenti criteri:                                                    
a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato,             
per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti            
in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un              
impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti                 
fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di                  
bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate                     
rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque                 
meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata           
ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi            
idrici recettori;                                                               
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla           
qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso               
efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in                
funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi                      
idroesigenti;                                                                   
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla                    
capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia             
ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e                  
razionale sviluppo;                                                             
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di                
comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione                        
dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed              
economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la                    
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela              
degli aspetti paesaggistico ambientali;                                         
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il                    
riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati             
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.           
          Art. A-24                                                             
Attrezzature e spazi collettivi                                                 
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli             
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di             
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo               
della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e              
collettiva.                                                                     
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale                 
riguardano in particolare:                                                      
a) l'istruzione;                                                                
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;                        
c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione           
civile;                                                                         
d) le attivita' culturali, associative e politiche;                             
e) il culto;                                                                    
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione,            
il tempo libero e le attivita' sportive;                                        
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici                  
collettivi;                                                                     
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio                   
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23            
dell'Allegato.                                                                  
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree                 
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree                  
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo              
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione                    
comunale:                                                                       
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni               
abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei             
commi 8 e 9;                                                                    
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,                      
direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie               
lorda di pavimento;                                                             
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,                    
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore            
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.              
4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti                   
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o           
ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e              
spazi collettivi di cui al comma 3 per adeguarla alle specifiche                
situazioni locali, in ragione: del ruolo del Comune rispetto al                 
sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza              
dei servizi ivi localizzati; delle caratteristiche dimensionali del             
Comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo                     
territorio.                                                                     
5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione                  
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi           
e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto                  
destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini              
amministrativi del comune, quali: le attrezzature sanitarie e                   
ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i              
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'           
e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di                 
queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi                   
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.                       
6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il              
fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i                 
relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita'                   
sociale, articolati per bacini di utenza, in conformita' a quanto               
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione           
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture           
di interesse sovracomunale di cui al comma 5.                                   
7. E' compito del POC:                                                          
a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC            
avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2;                       
b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme            
agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e                
spazi collettivi ad essi connessi;                                              
c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno              
essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria                   
validita'.                                                                      
8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:                    
a) della popolazione effettiva del Comune all'atto dell'elaborazione            
del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che           
gravita stabilmente sul Comune, per motivi di studio, lavoro, o                 
turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi                 
disponibili; nonche'                                                            
b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della               
popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a             
seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.                             
9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC tenendo            
conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in                     
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento           
ai sensi dell'art. 16.                                                          
10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del 1978,                  
disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e'           
sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente               
articolo.                                                                       
          Art. A-25                                                             
Dotazioni ecologiche e ambientali                                               
1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono                    
costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi             
che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione                
degli insediamenti, a migliorare la qualita' dell'ambiente urbano,              
mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in                    
particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla           
prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo            
idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed                            
elettromagnetico; al mantenimento della permeabilita' dei suoli e al            
riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta                      
differenziata dei rifiuti.                                                      
2. La pianificazione territoriale e urbanistica provvede, anche                 
recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla                  
determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e            
dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonche'            
alla individuazione delle aree piu' idonee per la loro                          
localizzazione.                                                                 
3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi           
di proprieta' privata che concorrono al raggiungimento delle                    
finalita' di cui al comma 1, attraverso la specifica modalita' di               
sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune ai sensi             
della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'Allegato.                       
4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e                    
ambientali, persegue le seguenti finalita':                                     
a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalita'             
della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento             
della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei             
alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro                
riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;                     
b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un             
miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di                
connessione;                                                                    
c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali,           
ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in                   
atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti                 
urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi                     
piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di           
spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;                    
d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo             
dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una             
razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione             
delle attivita' rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero              
dei recettori particolarmente sensibili.                                        
          Art. A-26                                                             
Concorso nella realizzazione                                                    
delle dotazioni territoriali                                                    
1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla                         
pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione               
delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei           
limiti previsti dai commi seguenti.                                             
2. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento           
o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi              
l'ampliamento, la soprelevazione di un manufatto esistente ed il                
mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un            
aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:                 
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la             
loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni              
territoriali, nella quantita' fissata dalla pianificazione                      
urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente            
legge;                                                                          
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per                    
l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio               
degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti                  
tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di                      
adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico                   
insediativo;                                                                    
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed               
ambientali individuate dal piano;                                               
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali,               
attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui                  
all'art. 5 della Legge n. 10 del 1977.                                          
3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 e' stabilito:                  
a) dal RUE per le trasformazioni da attuare con intervento diretto,             
ai sensi del comma 3 dell'art. 29;                                              
b) dal POC per i nuovi insediamenti e per gli interventi di                     
riqualificazione.                                                               
4. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere           
a), b) e c) del comma 2, il Comune attraverso una apposita                      
convenzione puo', su loro richiesta, consentire ai soggetti                     
interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre           
specifiche dotazioni territoriali alla cui realizzazione e                      
attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione                
degli interventi. Cio' comporta lo scomputo dei contributi concessori           
dovuti ai sensi della lettera d) del comma 2, secondo quanto disposto           
dal RUE.                                                                        
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2:                                
a) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio                   
esistente che non comportino aumento del carico urbanistico;                    
b) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del                   
territorio comunale che siano gia' dotate, in modo integrale e                  
tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni                    
territoriali definite ai sensi della presente legge.                            
6. Al fine di assicurare una piu' razionale localizzazione delle                
dotazioni territoriali, il POC puo' stabilire motivatamente che gli             
interessati debbano assolvere all'obbligo di cui al comma 1                     
attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori           
del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree               
sono individuate dallo stesso POC.                                              
7. Il RUE puo' regolamentare i casi in cui, in luogo della cessione             
delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, gli interventi di                
trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento               
delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree,           
nelle seguenti ipotesi:                                                         
a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano gia' state             
interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantita' minima            
prevista dal comma 3 dell'art. A-24 ed il PSC valuti prioritario                
procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni                 
esistenti;                                                                      
b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilita' di cui al               
comma 6 e gli interessati dimostrino l'impossibilita' di reperire la            
predetta quantita' di aree su spazi idonei all'interno del comparto             
oggetto dell'intervento;                                                        
c) nei casi in cui l'esiguita' della quota di aree da cedere non                
consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali                 
necessarie.                                                                     
8. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni               
territoriali, il POC puo' prevedere la stipula di una convenzione con           
i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facolta' del           
Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.             
9. Nei casi di cui al comma 7 il POC individua gli interventi che,              
nell'arco temporale della propria validita', dovranno essere                    
realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni. Tali                  
interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il             
miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici gia'               
esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilita'.                   
10. Il RUE detta la disciplina generale circa il calcolo del valore             
delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale della            
cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del              
comparto di intervento.                                                         
CAPO A-VI                                                                       
Strumenti a supporto della pianificazione                                       
          Art. A-27                                                             
         Strumenti cartografici                                                 
1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,            
provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro conoscitivo            
devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico           
e digitale. Per queste finalita' devono essere rappresentati, alle              
scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra               
loro.                                                                           
2. Per le rappresentazioni dovra' essere utilizzata la carta tecnica            
regionale alla scala 1:5.000 di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 o           
le carte derivate da essa, alle scale 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000.             
Per le rappresentazioni in scala 1:2.000, ed eventuali scale                    
maggiori, potranno essere usate carte comunali o mappe catastali,               
purche' aventi inquadramento geometrico congruente con i suddetti               
dati regionali.                                                                 
3. Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale              
raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori            
versioni digitali in formato vettoriale, purche' congruenti con i               
dati raster dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno             
essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in               
sede di coordinamento e integrazione delle informazioni di cui                  
all'art. 17.                                                                    
4. I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi ambientali e                     
territoriali, predisposti dagli enti o organismi che partecipano alla           
conferenza di pianificazione di cui all'art. 14, sono rappresentati             
su carta tecnica regionale o su carte da essa derivate, secondo                 
formati definiti dalla Regione nell'ambito del coordinamento delle              
informazioni di cui all'art. 17.                                                
5. La Regione, nel quadro della attuazione della presente legge,                
procede all'aggiornamento complessivo della carta tecnica regionale,            
in scala 1:5.000, promuovendo anche accordi con gli Enti locali.                
6. La Regione definisce, nel quadro delle modalita' di coordinamento            
delle informazioni relative al territorio ed alla pianificazione di             
cui all'art. 17:                                                                
a) le modalita' per assicurare la congruenza di inquadramento delle             
carte topografiche comunali con le mappe catastali e con la CTR;                
b) le caratteristiche generali del PSC e del POC in formato digitale,           
anche ai fini del monitoraggio e bilancio della pianificazione di cui           
all'art. 51;                                                                    
c) le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo                 
geografico, e in particolare: la georeferenziazione, il modello dati,           
i formati, la documentazione e le regole di interscambio.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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