REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO V                                                             
      Collaborazione istituzionale, concertazione                               
       e partecipazione sociale                                                 
          Art. 50                                                               
Comitato di coordinamento istituzionale                                         
1. E' istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede           
di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione,                  
Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in                
materia di lavoro. Esso e' nominato dal Presidente della Regione ed             
e' composto da:                                                                 
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato,                
componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che             
lo presiede;                                                                    
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati,             
componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;                 
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza                 
regionale per il sistema formativo.                                             
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle                   
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del                 
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi. Esso                 
formula, altresi', proposte relativamente allo sviluppo del sistema             
formativo.                                                                      
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma            
1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale           
per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di                
proposta e di impulso all'attivita' della Conferenza stessa, nonche'            
di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema             
formativo.                                                                      
4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresi' da un                      
rappresentante delle universita', e la Commissione regionale                    
tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalita' di            
raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla               
programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica                
superiore e all'educazione degli adulti.                                        
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione                 
regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalita' di            
informazione e di confronto fra i due organismi.                                
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali            
di cui all'articolo 123, comma quarto, della Costituzione, si                   
provvedera' alla ridefinizione della composizione e delle funzioni              
svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito                 
dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.              
NOTA ALL'ART. 50                                                                
Comma 6                                                                         
Il testo dell'art. 123, comma 4 della Costituzione e' il seguente:              
          Art. 23                                                               
omissis                                                                         
In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie             
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti                 
locali.".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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