REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO V                                                             
      Collaborazione istituzionale, concertazione                               
       e partecipazione sociale                                                 
          Art. 49                                                               
Conferenza regionale per il sistema formativo                                   
1. E' istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo,               
quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla                   
programmazione inerenti il sistema formativo. Essa e' nominata dal              
Presidente della Regione ed e' composta da:                                     
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;                
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;             
c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza           
Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di                        
associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza               
territoriale e dimensionale;                                                    
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;               
e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati             
nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la                
rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria                   
superiore, secondo modalita' dalle stesse individuate;                          
f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione                    
professionale accreditati;                                                      
g) un rappresentante per ogni universita' avente sede legale nel                
territorio regionale;                                                           
h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in                
accordo fra le universita' ivi operanti e gli Enti locali;                      
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio,           
industria, artigianato e agricoltura.                                           
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti            
competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le                   
attivita' di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle                
risorse pubbliche e private.                                                    
3. Il presidente della Conferenza e' nominato dal Presidente della              
Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il                    
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.                                    
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed             
alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di                 
verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresi' parere in merito             
ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete              
scolastica, di cui all'articolo 45, ed agli atti relativi al sistema            
formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.              
5. Le modalita' per il funzionamento delle attivita' sono                       
disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito                
regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalita' di espressione           
dei pareri che garantiscano la riconoscibilita' e la specificita'               
delle varie componenti della Conferenza.                                        
6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione              
scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap,                 
favorisce modalita' di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la           
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,            
di cui all'articolo 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di             
lavoro per ambiti tematici.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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