REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO VII                                                    
           RISORSE E FINANZIAMENTO                                              
            DEL SISTEMA INTEGRATO                                               
          Art. 49                                                               
Compartecipazione al costo delle prestazioni                                    
1. Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri           
per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo               
delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di            
progressivita' in ragione della capacita' economica dei soggetti e              
nel rispetto dei principi di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 109.                 
NOTA ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 concerne Definizioni di criteri                   
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che            
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,             
comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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