REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO IV                                                      
          DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                     
                 CAPO II                                                        
              Norme finali                                                      
          Art. 49                                                               
(sostituito comma 1 da art. 43,                                                 
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)                                                   
Contributi per i progetti di tutela,                                            
recupero e valorizzazione                                                       
1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti           
di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il                 
territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la                 
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli              
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,                       
paesaggistico, sociale ed economico.                                            
2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli Enti locali            
interessati di accordi di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del                
1990. Gli accordi devono stabilire:                                             
a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono                     
realizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi;                           
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli                     
interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, con                   
l'indicazione del costo complessivo degli stessi;                               
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita'               
tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci              
obblighi e garanzie.                                                            
3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70%            
delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli               
effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o               
pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli             
interventi secondo le modalita' definite in sede di accordo.                    
4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente              
della Regione, secondo le modalita' ed i termini indicati sull'avviso           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma            
1 dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990.                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina