LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione
e partecipazione sociale
Art. 47
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo
per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione
professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli Enti locali concorrono a realizzare
l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3 mediante
accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici
programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per
il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con
le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il
rispetto del principio di pariteticita'.