REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO V                                                             
      Collaborazione istituzionale, concertazione                               
       e partecipazione sociale                                                 
          Art. 47                                                               
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale                            
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo              
per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione              
professionale ed il lavoro.                                                     
2. La Regione e gli Enti locali concorrono a realizzare                         
l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3 mediante           
accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici                     
programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.                     
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per            
il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con           
le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il                   
rispetto del principio di pariteticita'.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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