REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

            CAPO IV                                                             
      Programmazione generale e territoriale                                    
          Art. 46                                                               
Conferenze provinciali di coordinamento                                         
1. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia,             
d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza                  
provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa            
possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione            
scolastica regionale, le universita', le Camere di commercio,                   
industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e              
gli organismi di formazione professionale accreditati, nonche' i                
soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove                 
necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che                 
riguardino il territorio di piu' province, sono invitate a                      
partecipare alla Conferenza anche le altre Province interessate. Le             
istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale             
accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante                        
rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche           
possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.                
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la           
programmazione dell'offerta formativa e puo' rappresentare la sede              
per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello                
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.                     
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di           
cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali                 
funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla                      
istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di           
cui all'articolo 45, comma 8.                                                   
4. Le modalita' di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi             
per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni,           
sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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