REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 44                                                               
Apporto del volontariato alla realizzazione                                     
del sistema locale dei servizi sociali a rete                                   
1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla                  
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche              
mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della L.R. 2 settembre             
1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11                 
agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione                
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), per l'erogazione di prestazioni ed           
attivita', anche di carattere promozionale, compatibili con la natura           
e le finalita' del volontariato.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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