LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 44
Apporto del volontariato alla realizzazione
del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche
mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della L.R. 2 settembre
1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11
agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), per l'erogazione di prestazioni ed
attivita', anche di carattere promozionale, compatibili con la natura
e le finalita' del volontariato.