LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 43
Universita' della terza eta'
1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti
locali valorizzano le attivita' delle Universita' della terza eta',
comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali
soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in
risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per
l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del
sapere.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, competono alle Province le
funzioni di promozione e sostegno delle attivita' di detti soggetti.