REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 43                                                               
Istruttoria pubblica per la progettazione comune                                
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali             
indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi              
interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui           
all'articolo 20.                                                                
2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui                       
all'articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle            
problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di                    
rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di                 
tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonche' i                    
cittadini interessati.                                                          
3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei           
soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti            
d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono,            
in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano                 
disponibilita' a collaborare, le forme e le modalita' della                     
collaborazione.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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