REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 41                                                               
Educazione degli adulti                                                         
1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunita'             
formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per              
obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi             
ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio                
culturale. Essa tende a favorire:                                               
a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione            
professionale;                                                                  
b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;                               
c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla            
vita sociale;                                                                   
d) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini.                          
2. Le opportunita' di educazione degli adulti sono offerte da Enti              
locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di                  
formazione professionale accreditati, universita' della terza eta',             
associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attivita' di                 
educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione           
di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone                 
rilevata sul territorio.                                                        
3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di              
reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che           
non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono                     
realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti,                  
finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri            
territoriali di cui all'articolo 42, comma 4.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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