REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO IV                                                      
          DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                     
                  CAPO I                                                        
           Norme transitorie                                                    
                 Art. 41                                                        
(modificato comma 4 da art. 1,                                                  
L.R. 16 novembre 2000, n. 34)                                                   
Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti                                  
e loro modificazioni                                                            
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'              
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni                  
contenute nei vigenti Piani regolatori generali.                                
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino                           
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati            
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni            
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale                     
previgente:                                                                     
a) i piani attuativi dei Piani regolatori comunali vigenti, anche in            
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;                  
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7           
dicembre 1978, n. 47;                                                           
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;             
d) i programmi pluriennali di attuazione;                                       
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani             
sovraordinati.                                                                  
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono            
inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4            
e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG           
necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi                
delle forze dell'ordine o della Polizia municipale nonche' per la               
realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei             
cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per            
l'ordine e la sicurezza pubblica.                                               
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,               
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure                  
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG              
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'            
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti                
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei           
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni            
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia                 
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste            
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non                  
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di piano e che prevedono           
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della                
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano                
vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette                 
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla                   
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla                   
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei             
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai               
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.                              
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a                 
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani                  
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive                 
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto           
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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