TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 41
(modificato comma 4 da art. 1,
L.R. 16 novembre 2000, n. 34)
Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
e loro modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni
contenute nei vigenti Piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale
previgente:
a) i piani attuativi dei Piani regolatori comunali vigenti, anche in
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47;
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani
sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono
inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4
e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG
necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi
delle forze dell'ordine o della Polizia municipale nonche' per la
realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei
cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di piano e che prevedono
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano
vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.